N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2018
Ordinanza del 19 dicembre 2018 del Giudice di pace di Cagliari nel procedimento civile promosso da KWS Italia S.p.a. contro Logistica Mediterranea S.p.a. e Topco S.p.a. in liquidazione. . Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore, che ha eseguito il trasporto per incarico di altro vettore, a sua volta obbligato nei confronti di un altro vettore o del mittente - Previsione di un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto - Responsabilita' solidale di coloro che hanno ordinato il trasporto nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, salvo azione di rivalsa nei confronti della propria parte contrattuale. - Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, art. 1-bis, comma 2, lettera e), introduttivo dell'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore).(GU n.37 del 11-9-2019 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Il Giudice di pace, nella persona della dott.ssa Laura Puddinu, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 4226/2017 R.G., promosso da KWS Italia S.p.a., in persona dell'amministratore delegato Antonio Tattini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Badini Confalonieri e Michela Buzzat del Foro di Torino e dall'avv. Margherita Falqui del Foro di Cagliari, contro Logistica Mediterranea S.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Enrico Pani, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allegra del Foro di Roma. Con atto di citazione del 5 dicembre 2017, KWS Italia S.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1790/17 emesso dal Giudice di pace di Cagliari in data 17 ottobre 2017, con il quale le si era intimato il pagamento a favore di Logistica Mediterranea S.p.a. della somma di euro 793,00 per i servizi di trasporto eseguiti su incarico di Topco S.p.a., oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. La societa' opponente e' stata autorizzata a chiamare in causa a scopo di garanzia Topco S.p.a. in liquidazione, la quale non si e' costituita e, stante la regolarita' del contraddittorio, e' stata dichiarata contumace. La societa' opponente ha dedotto molteplici motivi di infondatezza della pretesa di pagamento azionata in sede monitoria, ossia inapplicabilita' dell'art. 7-ter decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in forza del quale e' stata richiesta ed ottenuta l'ingiunzione, inapplicabilita' dello stesso articolo nell'ipotesi in cui il vettore principale sia sottoposto a procedura concorsuale e, nel merito, mancata prova della sussistenza del credito vantato da Logistica Mediterranea nei confronti di Topco S.p.a. Riguardo alla prima questione preliminare, la societa' opponente ha eccepito l'estraneita' dell'art. 7-ter decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore) rispetto alle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito con la legge 4 agosto 2010, n. 127, sostenendo che il decreto-legge n. 103/2010 disciplina la procedura di dismissione del capitale sociale di Tirrenia Navigazione S.p.a. e mira a garantire la continuita' del trasporto marittimo con le isole, mentre il predetto art. 7-ter e' relativo ai crediti dei subvettori nell'autotrasporto di merci su strada, con conseguente violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. che richiede un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 22/2012 e n. 32/2014, ragioni per le quali l'opponente ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-ter. L'art. 7-ter (Disposizioni in materia di azione diretta), aggiunto dall'art. 1-bis, comma 2, lettera e) decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2010, n. 127 stabilisce che Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione che non sia basata su accordi volontari di settore. Il richiamato art. 2 (Definizioni) stabilisce al comma 1, lettera b) che e' vettore l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Logistica Mediterranea S.p.a. ha agito nel procedimento monitorio direttamente nei confronti di KWS Italia S.p.a., ossia della committente dei trasporti da essa eseguiti su incarico del vettore principale Topco S.p.a., chiedendo l'ingiunzione di pagamento a norma degli articoli 633 e ss. codice di procedura civile e dell'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005 e s.m.i. Dalla certificazione prodotta in atti risulta che la societa' opposta e' iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose di terzi nella Provincia di Cagliari al n. CA/9003791/U. Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e) decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in relazione all'art. 77, comma 2, Cost. rilevi nel presente giudizio, in quanto dalla sua definizione dipende l'accertamento della legittimazione passiva di KWS Italia S.p.a., non risultando che questa sia legata a Logistica Mediterranea S.p.a. da un rapporto contrattuale che avrebbe, comunque, legittimato l'azione diretta nei suoi confronti. Ritenuto, inoltre, che la seconda questione preliminare formulata da parte opponente non appaia fondata, in quanto, come osservato dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, l'art. 7-ter tutela il sub vettore in caso di insolvenza del vettore principale e l'insolvenza si manifesta soprattutto nei casi di sottoposizione a procedura concorsuale e, ancora, l'azione diretta del sub vettore nei confronti del committente principale va ad incidere sul patrimonio di un soggetto che, nel caso di specie, e' diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale, escludendo, di conseguenza, la violazione del principio della par condicio creditorum. Rilevato anche che lo stato degli atti non consente alcun accertamento in ordine al motivo di merito dedotto con l'opposizione. Ritenuto, altresi', che la predetta questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e) decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 non sia manifestamente infondata, in quanto l'art. 7-ter concerne l'attivita' di autotrasporto terrestre di cose per conto di terzi e prevede specificamente l'azione diretta del sub vettore nei confronti del committente principale del trasporto per il pagamento del corrispettivo dei servizi resi, mentre il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 concerne il servizio pubblico di trasporto marittimo e prevede specificamente la nomina con decreto ministeriale di un amministratore unico delle societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a. e Siremar S.p.a., ai quali conferire i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria fino al completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.a., in considerazione della necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico di trasporto marittimo, con conseguente mancanza di omogeneita' di contenuti e di finalita' tra la disposizione introdotta in sede di conversione e le disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge, atteso che la prima e' stata inserita nella disciplina del trasporto di merci su strada per conto di terzi e tutela il vettore che effettivamente svolge il trasporto e sostiene i relativi costi nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto, mentre le seconde concernono il servizio pubblico di trasporto marittimo e sono finalizzate a garantire la regolarita' di detto servizio e la continuita' territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo estivo, durante la procedura di dismissione del capitale sociale di Tirrenia Navigazione S.p.a. La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che l'art. 77, comma 2, Cost. istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario... Cio' che esorbita dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, e' l'alterazione dell'omogeneita' di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario... In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa puo' certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (Corte cost. n. 22/2012). E ancora, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua. E' bene sottolineare che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost. (Corte cost. n. 32/2014).
P.Q.M. Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e) decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), in riferimento all'art. 77, comma 2, Cost., Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 4226/2017 R.G., promosso da KWS Italia S.p.a. contro Logistica Mediterranea S.p.a. e Topco S.p.a. in liquidazione; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte costituzionale e per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' alle parti del giudizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore. Cagliari, 10 dicembre 2018 Il Giudice di pace: Puddinu