N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2019

Ordinanza del 1° marzo 2019  della  Corte  d'appello  di  Torino  nel
procedimento civile promosso da Costamagna Bernardo  contro  Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).. 
 
Previdenza e assistenza - Pensioni -  Cumulabilita'  dei  redditi  da
  lavoro dipendente e pensione di anzianita' - Requisiti  di  accesso
  alla pensione di anzianita' -  Necessita'  che  gli  iscritti  alle
  assicurazioni  obbligatorie  non  prestino   attivita'   lavorativa
  subordinata  alla  data  della  presentazione  della   domanda   di
  pensione. 
- Legge  30  aprile  1969,  n.  153  (Revisione   degli   ordinamenti
  pensionistici e norme in materia  di  sicurezza  sociale),  art.  2
  (recte: art. 22), primo comma, lettera c). 
(GU n.37 del 11-9-2019 )
 
                    LA CORTE D'APPELLO DI TORINO 
                           Sezione Lavoro 
 
    Composta da: 
      dott.ssa Clotilde Fierro - Presidente; 
      dott. Michele Milani - consigliere rel.; 
      dott.ssa Patrizia Visaggi - consigliere; 
    ha pronunciato  la  seguente  Ordinanza  nella  causa  di  lavoro
iscritta al n. 17 /2018  R.G.L.  promossa  da:  Costamagna  Bernardo,
codice  fiscale  CSTBNR47T28Z112B,  residente  in  Moncalieri   (TO),
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per delega in calce  al
ricorso in appello, dagli avvocati  Nino  Raffone  e  Carlo  Bosso  e
presso il primo elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri  n.
23. 
    Appellante; Contro Istituto nazionale della previdenza sociale  -
I.N.P.S. (codice fiscale n. 80078750587), Ente di  diritto  pubblico,
in persona del suo Presidente pro  tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Adele Olla' per procura generale alle liti  del  21  luglio
2015 a rogito dott. Paolo Castellini, Notaio in  Roma,  elettivamente
domiciliato in Torino,  via  Arcivescovado  n.  9,  presso  l'Ufficio
legale distrettuale dell'istituto, Appellato; 
    Oggetto: Rimessione alla Corte costituzionale. 
    1. Con ricorso depositato in data  16  dicembre  2016  avanti  al
Tribunale di  Torino,  il  sig.  Bernardo  Costamagna  ha  citato  in
giudizio l'Inps e, premesso di essere stato  dipendente  della  Sitfa
S.p.a. dal 1968, di avere rassegnato le dimissioni con decorrenza  31
dicembre 2007, di aver stipulato con  la  stessa  societa'  un  nuovo
rapporto di lavoro part-time decorrente dal 7 gennaio 2008 e  cessato
in data 26  aprile  2012,  ha  esposto  che,  a  seguito  di  domanda
presentata in data 28 gennaio 2008,  l'Inps  gli  ha  corrisposto  la
pensione  di  anzianita'  con  decorrenza  1°  febbraio   2008;   con
successiva domanda presentata in data  25  maggio  2012,  ha  chiesto
all'Istituto la liquidazione del supplemento di pensione  in  ragione
del periodo di lavoro prestato tra il 7 gennaio 2008 e il  25  aprile
2012, ma inopinatamente l'Inps, con comunicazioni del 4 aprile 2014 e
6 maggio 2016, ha richiesto  la  restituzione  della  somma  di  euro
278.781,87,  a  suo  dire  percepita  indebitamente  nel  periodo  1°
febbraio 2008 - 30 giugno 2012 in quanto la  pensione  di  anzianita'
non spettava 'per mancata cessazione dell'attivita' lavorativa'. 
    Il ricorrente ha dedotto il  suo  buon  diritto  a  percepire  il
citato trattamento pensionistico, cumulabile con i redditi da lavoro,
nonche'  l'illegittimita'  della  richiesta  di  ripetizione,   anche
derivante dall'applicabilita' dell'art. 13, legge  n.  412/91,  e  ha
chiesto in  via  conclusiva,  previo  accertamento  dell'infondatezza
della  pretesa  dell'Istituto,  che  il  medesimo  sia  condannato  a
restituire i ratei di pensione trattenuti dal mese di luglio  2016  e
non corrisposti. 
    L'Inps, costituendosi in giudizio, ha  ribadito  la  legittimita'
della  pretesa  di  ripetizione,   essendo   stato   corrisposto   il
trattamento  pensionistico  in  assenza  del  requisito   costitutivo
rappresentato dalla condizione di 'inoccupazione'  al  momento  della
presentazione   della   domanda;   per   altro   verso   ha   escluso
l'applicabilita'  dell'art.  13,  legge  n.  412/91,  in  quanto   il
ricorrente, con dichiarazione sostitutiva del  18  gennaio  2008,  ha
attestato falsamente di «avere consensualmente risolto il rapporto di
lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 2008»  (avendo  invece  iniziato
con la Sitfa un nuovo rapporto di lavoro  con  decorrenza  7  gennaio
2008) e quindi ha ottenuto con dolo il trattamento pensionistico. 
    Autorizzate le parti al deposito di note difensive, con  sentenza
n. 1382/2017 del 17 luglio 2017 il tribunale ha respinto  le  domande
proposte con il ricorso compensando le spese di lite. 
    Con ricorso depositato  in  data  10  gennaio  2018  ha  proposto
appello Costamagna Bernardo chiedendone la riforma. 
    L'Inps,  costituendosi  in  giudizio,  ha  chiesto  la  reiezione
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 
    All'udienza  del  18  dicembre  2018  la  corte  ha  rilevato  la
necessita'  di  trattare  l'eventuale  rilevanza  e   non   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
22, legge n. 153/69  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  38  della
Costituzione invitando le parti al deposito di note. 
    All'udienza del 5 febbraio 2019, con l'intervento  dei  difensori
che hanno richiamato le conclusioni, la corte ha trattenuto la  causa
a riserva sulla questione di legittimita' costituzionale. 
    2.  La  corte  intende  sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera  c),  legge  30  aprile
1969, n. 153 nella parte in cui prevede, come  requisito  di  accesso
alla  pensione  di  anzianita',  che  gli  assicurati  «non  prestino
attivita' lavorativa subordinata alla  data  di  presentazione  della
domanda di pensione» e delle norme  successive  (art.  10,  comma  6,
decreto legislativo n. 503/92 e art. 1, comma 189, legge  n.  662/96)
che ribadiscono tale condizione, per contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. 
    3. La questione e' rilevante. 
    Come si ricava dalle comunicazioni amministrative inviate al sig.
Costamagna e dalle difese prospettate con la comparsa in primo  grado
e ribadite in appello, l'Inps nega il  diritto  dell'appellante  alla
pensione di anzianita' sulla base dell'art. 22, comma 1, lettera  c),
legge n. 153/69 che, fra i requisiti richiesti per l'accesso  a  tale
trattamento pensionistico, richiede che gli assicurati «non  prestino
attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione  della
domanda». 
    Il requisito e'  ribadito  dall'art.  10,  comma  6  del  decreto
legislativo n. 503/92 e dall'art. 1, comma 189 della legge n. 662/96. 
    La tesi  dell'eventuale  abrogazione  di  tali  disposizioni  per
effetto dello  sviluppo  normativo  relativo  alla  problematica  del
cumulo tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro  subordinato
ed autonomo (tesi prospettata anche dalla difesa  del  Costamagna  in
questo procedimento), e' stata esclusa dalla Corte  di  legittimita',
che, con orientamento costante,  ritiene  che  tuttora  il  requisito
dell'inoccupazione abbia natura di elemento costitutivo  del  diritto
alla  pensione  di  anzianita'  (cfr.   Cassazione   ord.   19337/18;
Cassazione  16789/14;   Cassazione   4480/13;   Cassazione   4898/12;
Cassazione  11935/04;   Cassazione   6571/02;   Cassazione   6693/96;
Cassazione 5965/84). 
    Nel caso di specie  l'assicurato  ha  presentato  la  domanda  di
pensione di anzianita' in data 28 gennaio  2008,  quando  aveva  gia'
risolto il precedente rapporto di lavoro con la Sitfa S.p.a. (in data
31 dicembre 2007), ma essendo gia' in corso con la  stessa  societa',
dal 7 gennaio 2008, il nuovo rapporto di lavoro subordinato. 
    Pertanto, sulla base della normativa proposta per la  valutazione
di  costituzionalita'  e  del  'diritto  vivente'  della   Corte   di
legittimita', non  puo'  essere  riconosciuto  il  diritto  del  sig.
Costamagna alla  pensione  di  anzianita',  difettando  il  requisito
costitutivo rappresentato dallo stato di `inoccupazione'  al  momento
della presentazione della domanda. 
    4. La questione non e' manifestamente infondata  con  riferimento
al  parametro  della  'ragionevolezza'  di  cui  all'art.   3   della
Costituzione. 
    Le disposizioni che richiedono lo  stato  di  `inoccupazione'  al
momento della presentazione della domanda  di  pensione  rispondevano
alla ratio di 'manifestare' lo stato di bisogno dell'assicurato (cfr.
la citata giurisprudenza della Corte di legittimita') ed erano  state
introdotte nell'ordinamento in epoca in cui era  previsto  un  rigido
divieto di cumulo tra il trattamento di anzianita' e le  retribuzioni
derivanti da rapporti di lavoro subordinato (art. 22, comma 7,  legge
n. 153/69 e art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 503/92). 
    Tuttavia, in ordine alla questione del 'cumulo' sono  intervenuti
nel corso  degli  anni  molteplici  interventi  normativi  che  hanno
determinato un quadro radicalmente mutato. 
    Se infatti con la legge n. 662/96 (art.  1,  commi  185  e  sgg.)
l'intendimento del legislatore pare ancora orientato  nel  senso  del
divieto di cumulo, a partire dalla legge n. 388/2000 (art. 72,  comma
1) vengono introdotte le disposizioni che progressivamente  approdano
alla previsione di totale cumulabilita'  delle  pensioni  dirette  di
anzianita' a carico dell'AGO con i redditi da lavoro dipendente (cfr.
art.  44,  legge  n.  289/02  e  art.  19  decreto-legge  n.  112/08,
convertito in legge n. 133/08). 
    L'incidenza di tale evoluzione normativa  rispetto  al  requisito
dell'inoccupazione al momento della presentazione  della  domanda  di
pensione e' reso evidente dalla disamina della  concreta  fattispecie
di cui e' causa. 
    Come si e' detto, il sig. Costamagna ha risolto  il  rapporto  di
lavoro subordinato con la Sitfa S.p.a.  con  decorrenza  31  dicembre
2007 ed in data 3 gennaio 2008 e con decorrenza  7  gennaio  2008  ha
instaurato con  la  stessa  societa'  un  nuovo  rapporto  di  lavoro
subordinato part-time. 
    Alla data del 31 dicembre 2007 il sig. Costamagna aveva  60  anni
di eta' e poteva contare su 2080 contributi settimanali, e quindi, ex
art. 44, comma 1, legge n. 289/2002,  aveva  maturato  una  posizione
contributiva tale da poter fruire del regime di totale  cumulabilita'
tra redditi da lavoro dipendente e pensione di anzianita'. 
    Ne deriva, come  dato  pacifico,  che  se  avesse  presentato  la
domanda di pensione nell'intervallo temporale, anche minimo,  tra  la
risoluzione  del  precedente  rapporto  di  lavoro  con  la  Sitfa  e
l'instaurazione  del  successivo,  l'Inps  avrebbe  riconosciuto   il
diritto alla pensione di anzianita'  e  l'assicurato  avrebbe  potuto
fruire del regime di totale cumulabilita'. 
    In tale quadro  appare  ormai  priva  di  ragionevolezza,  e  non
rispondente ai canoni  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,  la
permanenza del requisito dello stato di  `inoccupazione'  al  momento
della presentazione della domanda di prestazione,  non  essendo  piu'
sorrette, le previsioni  normative  che  richiedono  tale  requisito,
dalla  ratio  consistente  nello  stato  di  bisogno  che  giustifica
l'erogazione del trattamento. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  legge
n.  153/69  nella  parte  in  cui  prevede  che  gli  iscritti   alle
assicurazioni obbligatorie per la  invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti dei lavoratori dipendenti abbiano diritto alla pensione di
anzianita' a condizione  che  «  non  prestino  attivita'  lavorativa
subordinata alla data della presentazione della domanda di  pensione»
e delle norme successive (art. 10, comma 6,  decreto  legislativo  n.
503/92 e art. 1, comma 189, legge n.  662/96)  che  ribadiscono  tale
condizione, in relazione all'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina a cura della cancelleria che la presente ordinanza  e  gli
atti vengano trasmessi alla Corte  costituzionale,  che  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso all'udienza del 5 febbraio 2019. 
 
                        La Presidente: Fierro 
 
                                     Il consigliere estensore: Milani