N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 luglio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Individuazione
  degli  interventi  esclusi  dall'autorizzazione   paesaggistica   o
  sottoposti    a    procedura    autorizzatoria    semplificata    -
  Semplificazioni  procedimentali  -  Conclusione  del   procedimento
  autorizzatorio  semplificato   con   provvedimento   amministrativo
  adottato  entro  il  termine  tassativo  di  sessanta  giorni   dal
  ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione  procedente
  - Formazione del silenzio assenso  decorsi  sessanta  giorni  senza
  l'adozione   del   provvedimento   richiesto   da    parte    della
  Soprintendenza ai beni culturali e ambientali  -  Specificazioni  e
  rettificazioni - Possibilita' per l'Assessore regionale per i  beni
  culturali e l'identita' siciliana di apportare con proprio  decreto
  specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui  agli  allegati
  "A" e "B" per esigenze tecniche e  applicative  -  Possibilita'  di
  variazione    alla     documentazione     richiesta     ai     fini
  dell'autorizzazione semplificata ed  al  correlato  modulo  di  cui
  all'Allegato "D". 
- Legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n.  5  (Individuazione
  degli  interventi  esclusi  dall'autorizzazione   paesaggistica   o
  sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), artt. 8, commi
  4 e 6, e 13. 
(GU n.37 del 11-9-2019 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura   generale   dello    Stato, C.F. 80224030587,    fax
06/96514000  e  pec  roma@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui
uffici ex lege domicilia in Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione Sicilia,  in  persona  del  presidente  della
Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 8, commi  4  e  6,  e  13  della  legge
regionale Sicilia n. 5 del 6  maggio  2019,  recante  «Individuazione
degli  interventi   esclusi   dall'autorizzazione   paesaggistica   o
sottoposti  a  procedura  autorizzatoria  semplificata.»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia  S.O.  n.  22  del  17
maggio 2019, giusta delibera del Consiglio dei ministri  in  data  11
luglio 2019. 
    Con la legge regionale n.  5  del  6  maggio  2019,  indicata  in
epigrafe, che consta di quattordici articoli, la Regione  Sicilia  ha
emanato le disposizioni in tema di «Individuazione  degli  interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a  procedura
autorizzatoria semplificata.». 
    La legge regionale n. 5/2019 citata - con  la  quale  la  Regione
Siciliana ha  recepito  nell'ordinamento  regionale  le  disposizioni
contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
2017,   n.   31,   che   ha   approvato   il   «Regolamento   recante
l'individuazione   degli   interventi   esclusi   dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata» -
presenta aspetti di  illegittimita'  costituzionale  con  riferimento
alle norme contenute negli articoli 8, commi 4 e 6, e 13, che, per  i
motivi di seguito illustrati, eccedono  dalle  competenze  attribuite
alla Regione Siciliana dallo statuto  speciale  di  autonomia  (regio
decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.  455,  convertito  in  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e  successive  integrazioni  e
modificazioni). 
    In   particolare,   l'art.    8,    rubricato    «Semplificazioni
procedimentali»,  prevede,  al  comma   4,   che   «Il   procedimento
autorizzatorio  semplificato  si  conclude  con   un   provvedimento,
adottato  entro  il  termine  tassativo  di   sessanta   giorni   dal
ricevimento della domanda da parte  dell'Amministrazione  procedente,
che e' immediatamente comunicato al richiedente.»; e, al comma 6, che
«trascorsi sessanta  giorni  senza  che  la  Soprintendenza  ai  beni
culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto  si
forma il silenzio assenso.». 
    L'art. 13, rubricato «Specificazioni e  rettificazioni»,  prevede
che «sulla  base  dell'esperienza  attuativa  della  presente  legge,
l'assessore regionale per i beni culturali  e  l'identita'  siciliana
puo' apportare con proprio decreto  specificazioni  e  rettificazioni
agli elenchi di cui agli allegati "A"  e  "B",  fondate  su  esigenze
tecniche  ed  applicative,  nonche'  variazioni  alla  documentazione
richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata  ed  al  correlato
modello di cui all'allegato "D"». 
    L'art. 14, rubricato, appunto, «entrata in vigore»,  dispone  che
la legge regionale Sicilia n. 5/2019 citata entri in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana (17 maggio 2019). 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la  Regione  Sicilia  abbia   ecceduto   dalla   propria   competenza
statutaria, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, «Conversione
in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana» citata
e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art.  14,
comma 1, lettera n), in violazione  della  normativa  costituzionale,
come si confida di dimostrare in  appresso  con  l'illustrazione  dei
seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. L'art. 8, commi 4 e 6,  della  legge  Regione  Sicilia  n.  5/2019
citata viola gli articoli  9  e  117,  comma  2,  lettera  s),  della
Costituzione in relazione all'art.  11  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
    1.1. Occorre, innanzitutto, ricordare che l'art. 14 (1)  ,  comma
1, lettera n), contenuto nella Sezione I (che contempla  le  funzioni
dell'assemblea regionale), Titolo II (che elenca  le  funzioni  degli
organi regionali)  dello  statuto  speciale  della  Regione  Sicilia,
approvato  con  il  R.D.L.  15  maggio  1940,  n.  455  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  riconosce  una  potesta'  legislativa
primaria in materia di «tutela del paesaggio». 
    Tale  considerazione,  tuttavia,  non   vale   evidentemente   ad
affermare che la menzionata competenza  legislativa  esclusiva  possa
esercitarsi, cosi' come per tutte le materie indicate nel citato art.
14, senza alcun limite; la Regione deve  rispettare,  infatti,  oltre
che, in generale, i precetti costituzionali, anche le c.d. «norme  di
grande riforma economico-sociale» poste  dallo  Stato  nell'esercizio
delle proprie competenze legislative. Tra queste ultime, per quel che
riguarda  la  presente  fattispecie,  rilevano  quelle  poste   dalla
legislazione  statale  nel  cui  novero  e'  ricompreso  il   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    La  disposizione  regionale  in   esame   viola   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi degli articoli 9 e 117, comma  2,
lettera s), della Costituzione,  in  quanto  determina  una  «lesione
diretta»  dei  beni  culturali  e  paesaggistici  tutelati,  con   la
conseguente  grave  diminuzione  del  livello  di  tutela   garantito
nell'intero territorio nazionale. 
    La  predetta  norma  regionale  «interseca  la  disciplina  sulla
protezione del paesaggio, normativa che, a sua volta, "rispecchia  la
natura unitaria del valore primario  e  assoluto  dell'ambiente",  di
esclusiva spettanza statale ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione. Il bene ambientale, infatti,  ha  una
morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la  tutela  di
interessi fisico-naturalistici, ma  anche  i  beni  culturali  e  del
paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare  e
irripetibile un certo ambito geografico e territoriale.» (sentenza n.
66/18, punto 2.2. del Considerato in diritto). 
    «La  disciplina  statale  volta  a  proteggere  l'ambiente  e  il
paesaggio viene quindi "a funzionare come un limite  alla  disciplina
che le regioni e le province autonome dettano  in  altre  materie  di
loro competenza", salva la facolta'  di  queste  ultime  di  adottare
norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze,
previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente»
(sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246  e  n.
145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007). Essa
richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si  esplica
in  un'attivita'   pianificatoria   estesa   sull'intero   territorio
nazionale. In tal senso, l'attribuzione allo Stato  della  competenza
esclusiva di tale «materia-obiettivo»  non  implica  una  preclusione
assoluta  all'intervento  regionale,   purche'   questo   sia   volto
all'implementazione del valore ambientale e all'innalzamento dei suoi
livelli di tutela. (ibidem, punto 2.3. del  Considerato  in  diritto;
sentenza n. 172/18, punto 6.2. del Considerato in  diritto;  sentenza
n. 178/18, punto 2.1. del Considerato in diritto). 
    1.2. L'art. 8 della legge regionale n. 5/2019 citata, come si  e'
gia' detto  (supra  pagine  2-3),  stabilisce  al  comma  4  che  «Il
procedimento  autorizzatorio  semplificato   si   conclude   con   un
provvedimento amministrativo adottato entro il  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento della domanda  da  parte  dell'Amministrazione
procedente, che e' immediatamente comunicato al richiedente». 
    Il successivo comma 6 dispone, in analogia  di  quanto  stabilito
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  31/2017
citato, che «Trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai
beni culturali e ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto
si forma il silenzio assenso.». 
    Occorre sottolineare che l'art. 11, comma 9, del  citato  decreto
del  Presidente   della   Repubblica   n.   31/2017,   che   richiama
espressamente gli articoli 146 e 149 del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, stabilisce, in caso di inutile decorso del  tempo  per
la pronuncia vincolante del soprintendente (da rendersi  entro  venti
giorni) l'applicabilita' del silenzio-assenso  secondo  il  principio
derivante dalla legge  n.  7  agosto  2015,  n.  124,  contenente  le
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni    pubbliche»,    operante    tra    le     pubbliche
amministrazioni,  fermo  restando  che  l'amministrazione  procedente
provveda al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La formazione
del silenzio assenso nella materia in esame e', dunque,  relativa  al
solo parere e non al provvedimento  conclusivo  del  procedimento  di
autorizzazione  paesaggistica  che  deve   sempre   essere   adottato
formalmente. 
    Il codice dei beni culturali «detta  le  coordinate  fondamentali
della pianificazione paesaggistica affidata congiuntamente allo Stato
e alle regioni», (sentenza n. 66/18, punto 2.4.  del  Considerato  in
diritto), in coerenza con i principi delineati supra (pagine 5-6)  in
tema di protezione del paesaggio e di tutela  dell'ambiente  e  della
valenza della disciplina statale diretta a proteggere l'ambiente e il
paesaggio quale limite alla competenza legislativa in  materia  anche
delle regioni a statuto speciale. 
    Il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  31/2017  citato
prevede in ogni caso il rilascio della  autorizzazione  paesaggistica
da  parte  dell'amministrazione   competente   che,   nella   Regione
Siciliana, e' la Soprintendenza, e  non  prevede  alcuna  ipotesi  di
silenzio assenso sull'autorizzazione. 
    La disposizione della legge statale  richiamata,  l'art.  11  del
decreto  del  Presidente   della   Repubblica   n.   31/2017   citato
costituisce, dunque, una norma di grande riforma economico-sociale ed
e' espressione di uno  standard  di  tutela  paesaggistica  che  deve
essere applicato in modo uniforme su tutto il  territorio  nazionale,
ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione,  che
affida alla competenza esclusiva dello Stato  la  legislazione  volta
alla tutela dell'ambiente. 
    Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che
«il legislatore statale, tramite l'emanazione di tali norme, conserva
il potere - anche relativamente al titolo  competenziale  legislativo
"nella materia 'tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
culturali', di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, [...] di vincolare  la  potesta'  legislativa  primaria
delle regioni a statuto speciale"» (sentenza n. 238/2013  punto  2.2.
del Considerato in diritto). 
    Le  norme  qualificabili  come  «riforme  economico-sociali»   si
impongono anche alla Regione Siciliana ai  sensi  di  quanto  prevede
l'art. 14 dello statuto speciale citato, che limita  l'esercizio  del
potere  legislativo  primario  della  Regione,  nella  materia  della
«tutela del paesaggio», al rispetto delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali dello Stato. 
    Non e' consentito, pertanto, alla Regione Siciliana adottare  una
disciplina difforme da quella contenuta dalla normativa nazionale  di
riferimento  che  non  prevede  alcun  caso   di   silenzio   assenso
sull'autorizzazione paesaggistica. 
    La norma viola, pertanto, l'art. 117, comma 2. lettera s),  della
Costituzione in quanto comporta  una  significativa  alterazione  del
principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni
culturali e paesaggistici e della titolarita'  delle  amministrazioni
di tutela a cio' preposte, sanciti dal codice dei beni culturali. 
    Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 8, commi 4 e  6,  della
legge della Regione Siciliana n. 5/19 citato, eccede dalle competenze
statutarie della Regione autonoma della Sicilia di cui  all'art.  14,
comma 1, lettera n), citato, e si pone in contrasto con gli  articoli
9 e 117, comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione,  in  violazione
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  31/2017
citato. 
2. L'art. 13 della legge Regione Siciliana n. 5/2019 citata viola gli
articoli 9  e  117,  comma  2,  lettera  s),  della  Costituzione  in
relazione all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31. 
    2.1. L'art. 14 (2) , comma 1, lettera n), contenuto nella Sezione
I (che contempla le funzioni  dell'assemblea  regionale),  Titolo  II
(che  elenca  le  funzioni  degli  organi  regionali)  dello  statuto
speciale della Regione Sicilia, approvato con  il  R.D.L.  15  maggio
1940, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni, riconosce una
potesta' legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio». 
    Tale  considerazione,  tuttavia,  non   vale   evidentemente   ad
affermare che la menzionata competenza  legislativa  esclusiva  possa
esercitarsi, cosi' come per tutte le materie indicate nel citato art.
14, senza alcun limite; la Regione deve  rispettare,  infatti,  oltre
che, in generale, i precetti costituzionali, anche le c.d. «norme  di
grande riforma economico-sociale» poste  dallo  Stato  nell'esercizio
delle proprie competenze legislative. Tra queste ultime, per quel che
riguarda  la  presente  fattispecie,  rilevano  quelle  poste   dalla
legislazione  statale  nel  cui  novero  e'  ricompreso  il   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    La  disposizione  regionale  in   esame   viola   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi degli articoli 9 e 117, comma  2,
lettera s), della Costituzione,  in  quanto  determina  una  «lesione
diretta»  dei  beni  culturali  e  paesaggistici  tutelati,  con   la
conseguente  grave  diminuzione  del  livello  di  tutela   garantito
nell'intero territorio nazionale. 
    Come  gia'  rilevato  supra  (pagine  5-6),  l'art.   13   citato
«interseca la disciplina sulla protezione  del  paesaggio,  normativa
che, a sua volta, "rispecchia la natura unitaria del valore  primario
e assoluto dell'ambiente", di esclusiva spettanza  statale  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il bene
ambientale,  infatti,  ha  una  morfologia   complessa,   capace   di
ricomprendere non solo la tutela di  interessi  fisico-naturalistici,
ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere
in  modo  originale,  peculiare  e  irripetibile  un   certo   ambito
geografico e  territoriale.»  (sentenza  n.  66/18,  punto  2.2.  del
Considerato in diritto). 
    «La  disciplina  statale  volta  a  proteggere  l'ambiente  e  il
paesaggio viene quindi "a funzionare come un limite  alla  disciplina
che le regioni e le province autonome dettano  in  altre  materie  di
loro competenza", che concorrano con quella dell'ambiente»  (sentenza
n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246  e  n.  145  del
2013, n. 67 del 2010, n.  104  del  2008,  n.  378  del  2007).  Essa
richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si  esplica
in  un'attivita'   pianificatoria   estesa   sull'intero   territorio
nazionale. In tal senso, l'attribuzione allo Stato  della  competenza
esclusiva di tale «materia-obiettivo»  non  implica  una  preclusione
assoluta  all'intervento  regionale,   purche'   questo   sia   volto
all'implementazione del valore ambientale e all'innalzamento dei suoi
livelli di tutela. (ibidem, punto 2.3. del  Considerato  in  diritto;
sentenza n. 172/18, punto 6.2. del Considerato in  diritto;  sentenza
n. 178/18, punto 2.1. del Considerato in diritto). 
    2.2. L'art. 13 citato dispone, come si e' gia' detto (supra  pag.
3), che «l'assessore regionale per i  beni  culturali  e  l'identita'
siciliana  puo'  apportare  con  proprio  decreto  specificazioni   e
rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati "A" e  "B",  fondate
su  esigenze  tecniche  ed  applicative,  nonche'   variazioni   alla
documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata  ed
al correlato modello di cui all'allegato "D"». 
    Detta previsione, testualmente identica all'art. 18  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  31/2017   citato,   rubricato
significativamente  anch'esso  «specificazioni   e   rettificazioni»,
risulta, pero', in evidente contrasto  con  quest'ultima,  la  quale,
infatti, prevede testualmente che solo il Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali puo' apportare  specificazioni  e  rettificazioni
agli allegati «A» e «B» con proprio decreto,  secondo  una  procedura
aggravata che prevede un'intesa in Conferenza unificata. 
    La norma regionale,  dunque,  si  pone  in  netto  ed  insanabile
contrasto con lo spirito e il dettato del codice dei beni culturali e
con i principi costituzionali in materia di tutela  del  paesaggio  e
dell'ambiente, allentando, sino a vanificarla, per  alcune  tipologie
di  opere,   la   tutela   dei   beni   culturali   e   paesaggistica
costituzionalmente garantita dall'art. 9 della Costituzione. 
    Essa viola, altresi', l'art. 117,  comma  2,  lettera  s),  della
Costituzione in quanto comporta  una  significativa  alterazione  del
principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni
culturali e paesaggistici e della titolarita'  delle  amministrazioni
di tutela a cio' preposte, sanciti dal codice dei beni culturali. 
    L'art. 13 citato dispone, infatti, un abbassamento degli standard
di tutela ambientale  (sentenza  n.  66/18  citata,  punto  3.3.  del
Considerato in diritto). 
    Come si e' gia' rilevato, «Il  legislatore  statale  conserva  il
potere di vincolare la potesta' legislativa  primaria  dell'autonomia
speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificatili come "riforme
economico-sociali". E cio' anche sulla base - per quanto qui viene in
rilievo - del titolo di competenza legislativa nella materia  "tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto
della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali  e
culturali.» (sentenza n. 178/18 citata, punto 4. del  Considerato  in
diritto). 
    Ne consegue che il legislatore della Regione Siciliana  non  puo'
esercitare la propria competenza  statutaria  nella  materia  «quando
siano  in  gioco  interessi  generali  riconducibili  alla   predetta
competenza esclusiva statale  e  risultino  in  contrasto  con  norme
fondamentali di riforma economico-sociale». (ibidem). 
    Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 13  della  legge  della
Regione Siciliana n. 5/19 citato, eccede dalle competenze  statutarie
della Regione autonoma della Sicilia di cui all'art.  14,  comma,  1,
lettera n), citato, e si pone in contrasto con gli articoli 9 e  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione, in violazione  dell'art.  18
del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 citato. 

(1) Art. 14 - L'Assemblea, nell'ambito della  Regione  e  nei  limiti
    delle leggi costituzionali dello Stato, senza  pregiudizio  delle
    riforme agrarie e industriali deliberate  dalla  Costituente  del
    popolo italiano, ha  la  legislazione  esclusiva  sulle  seguenti
    materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d)
    industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti  privati;
    e)  incremento  della   produzione   agricola   ed   industriale;
    valorizzazione, distribuzione, difesa dei  prodotti  agricoli  ed
    industriali e delle attivita'  commerciali;  f)  urbanistica;  g)
    lavori  pubblici,  eccettuate  le  grandi  opere   pubbliche   di
    interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave,  torbiere,
    saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di  opere
    pubbliche di interesse nazionale; l) pesca e caccia; m)  pubblica
    beneficenza ed opere pie; n)  turismo,  vigilanza  alberghiera  e
    tutela del paesaggio;  conservazione  delle  antichita'  e  delle
    opere  artistiche;  o)  regime  degli   enti   locali   e   delle
    circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti
    regionali; q)  stato  giudico  ed  economico  degli  impiegati  e
    funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del
    personale  dello  Stato;   r)   istruzione   elementare,   musei,
    biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilita'. 

(2) Art. 14 - L'Assemblea, nell'ambito della  Regione  e  nei  limiti
    delle leggi costituzionali dello Stato, senza  pregiudizio  delle
    riforme agrarie e industriali deliberate  dalla  Costituente  del
    popolo italiano, ha  la  legislazione  esclusiva  sulle  seguenti
    materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d)
    industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti  privati;
    e)  incremento  della   produzione   agricola   ed   industriale;
    valorizzazione, distribuzione, difesa dei  prodotti  agricoli  ed
    industriali e delle attivita'  commerciali;  f)  urbanistica;  g)
    lavori  pubblici,  eccettuate  le  grandi  opere   pubbliche   di
    interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave,  torbiere,
    saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di  opere
    pubbliche di interesse nazionale; l) pesca e caccia; m)  pubblica
    beneficenza ed opere pie; n)  turismo,  vigilanza  alberghiera  e
    tutela del paesaggio;  conservazione  delle  antichita'  e  delle
    opere  artistiche;  o)  regime  degli   enti   locali   e   delle
    circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti
    regionali; q)  stato  giudico  ed  economico  degli  impiegati  e
    funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del
    personale  dello  Stato;   r)   istruzione   elementare,   musei,
    biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilita'. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 8, commi 4 e 6, e 13 della legge
Regionale Siciliana n. 5 del 6 maggio 2019,  recante  «Individuazione
degli  interventi   esclusi   dall'autorizzazione   paesaggistica   o
sottoposti a procedura  autorizzatoria  semplificata.»,  indicata  in
epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 luglio 2019. 
        Roma, 15 luglio 2019 
 
           Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri