AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fulvestrant Accord» (19A05588) 
(GU n.214 del 12-9-2019)

 
         Estratto determina n. 1310/2019 del 30 agosto 2019 
 
    Medicinale: FULVESTRANT ACCORD. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.,  World  Trade  Center,
Moll de Barcelona, s/n,  Edifici  Est  6ª  planta,  08039  Barcelona,
Spagna. 
    Confezione: 
      «250  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita»   2
siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago di sicurezza  -  A.I.C.
n. 047437013 (in base 10). 
    Forma   farmaceutica:   soluzione   iniettabile    in    siringhe
preriempite. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare e trasportare in frigorifero (2 °C - 8 °C). 
    Devono essere limitate le escursioni di temperatura al  di  fuori
dei 2 °C  -  8  °C.  Questo  include  l'evitare  la  conservazione  a
temperature  superiori  a  30  °C,  e  il  non  superare  un  periodo
di ventotto giorni ad una  temperatura  media  di  conservazione  del
prodotto inferiore a 25 °C (ma superiore ai 2 °C -  8  °C).  Dopo  le
escursioni termiche, il prodotto deve essere riportato immediatamente
alle  condizioni  di   conservazione   raccomandate   (conservare   e
trasportare in frigorifero 2 °C - 8 °C). Le escursioni termiche hanno
un effetto cumulativo sulla qualita' del prodotto  e  il  periodo  di
tempo di ventotto giorni non deve essere superato  nella  durata  dei
due anni del periodo di validita'  di  «Fulvestrant  Accord»  (vedere
paragrafo 6.3). L'esposizione a temperature  inferiori  a  2  °C  non
danneggia il prodotto purche'  non  venga  conservato  a  temperature
inferiori a - 20 °C. 
    Conservare la siringa preriempita nella confezione originale  per
proteggere il medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        fulvestrant; 
      eccipienti   (con   riferimento    solo    alla    composizione
qualitativa): 
        etanolo (96 per cento); 
        alcol benzilico; 
        benzil benzoato; 
        olio di ricino raffinato. 
    Produttore del principio attivo: 
      Sterling Chemical Malta Ltd F 51,  Hal  Far  Industrial  Estate
Birzebbugia BBG 3000 Malta. 
 
Produttori del prodotto finito 
 
    Produzione: 
      Actavis Italy S.p.a., via Louis Pasteur n. 10, Nerviano (MI)  -
20014 Italia. 
    Confezionamento primario e secondario: 
      Actavis Italy S.p.a., via Louis Pasteur n. 10, Nerviano (MI)  -
20014 Italia. 
    Secondario: 
    Accord Healthcare Limited 
      (Fawdon site) - Edgefield Avenue,  Newcastele  Upon  Tyne,  NE3
3NB, Regno Unito. 
    Controllo dei lotti: 
      Actavis Italy S.p.a., via Louis Pasteur n. 10, Nerviano (MI)  -
20014 Italia. 
    Rilascio dei lotti: 
      Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner  Road,  Harrow,
Middlesex HA1 4HF, Regno Unito; 
      Accord Healthcare Polska Sp.z o.o. ul. Lutomierska  50,  95-200
Pabianice Polonia. 
    Indicazioni terapeutiche: «Fulvestrant Accord» e' indicato: 
      in monoterapia per il trattamento del carcinoma della  mammella
localmente avanzato o metastatico con  recettori  per  gli  estrogeni
positivi nelle donne in postmenopausa: 
        non precedentemente trattate con terapia endocrina, o 
        con   ricaduta   di   malattia   durante   o   dopo   terapia
antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia
antiestrogenica; 
      in associazione a palbociclib per il trattamento del  carcinoma
mammario localmente avanzato  o  metastatico  positivo  ai  recettori
ormonali (HR)  e  negativo  al  recettore  del  fattore  di  crescita
epidermico umano 2 (HER2) in donne che  hanno  ricevuto  una  terapia
endocrina precedente. 
    In donne in pre- o perimenopausa, la terapia di associazione  con
palbociclib deve essere  associata  ad  un  agonista  dell'ormone  di
rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «250  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita»   2
siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago di sicurezza  -  A.I.C.
n. 047437013 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 632,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.043,05. 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Fulvestrant Accord» e' classificato, ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Fulvestrant Accord» e' la seguente: 
      medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,   da
rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.