N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2019
Ordinanza del 14 febbraio 2019 del Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di P. F.. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Inapplicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato gia' condannato per gli stessi fatti a sanzione amministrativa. - Codice di procedura penale, art. 649.(GU n.38 del 18-9-2019 )
IL TRIBUNALE DI ROVIGO Sezione penale in persona del G.O.P. Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 2307/2015 RGNR - 135/2017 RG DIB. nei confronti di P. F. nato a Rovigo il difeso dall'avv. Anna Osti del foro di Rovigo, imputato del reato «p. e p. dall'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perche', in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale ... non versava nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare di euro 374.136,00 ... relativa al periodo di imposta 2013. Commesso in Rovigo il 29 dicembre 2014». Premesso: che il sig. P. e' chiamato a rispondere per il delitto di omesso versamento dell'iva relativamente al periodo di imposta 2013 per l'importo di euro 374.136,00; che contestualmente e' stato sottoposto al procedimento amministrativo-tributario che si concludeva con la rateizzazione chiesta ed ottenuta della somma di euro 496.066,51 comprensiva di sanzioni per euro 43.480,01 e interessi per euro 23.575,50, dilazionata in venti rate piu' gli interessi dovuti; che il sig P. sta versando le rate cosi' dovute; che il P. ha sollevato questione di legittimita' dell'art. 649 del codice di procedura civile per contrasto con gli articoli 3 e 117 primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. Rilevato ed osservato Che il Tribunale di Bergamo ha sollevato con ordinanza del 27 giugno 2018 analoga questione di illegittimita' Costituzione. Che pertanto il Tribunale di Rovigo ritiene di sollevare in riferimento agli articoli 3 e 117 primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. Per i seguenti motivi di rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. L'art. 4 protocollo 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali rubricato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte» prevede «Nessuno puo' essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato». Secondo la Corte di giustizia nel caso Alklagaren c. Hans Akerberg Fransson: «occorre anzitutto rilevare che l'art. 50 della carta non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una combinazione di sovrattasse e sanzioni penali. Infatti per assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall'IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri dispongono di una liberta' di scelta delle sanzioni applicabili ... omissis ... Esse possono quindi essere inflitte sotto forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due. Solo qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell'art. 50 della Carta, e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona.». La Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens contro Italia, 2014 «rammenta che, nella causa Serguei Zolotoukhine, la Grande camera ha precisato che l'art. 4 del protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo "illecito" nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi». Nel nostro ordinamento sussistono sanzioni che anche se non penali hanno contenuto ed una funzione punitiva e quindi sostanzialmente penale, e dunque e' necessario stabilire un criterio di alternativita'. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ha avuto modo di affermare che «Al fine di verificare se un procedimento ha ad oggetto <accuse in materia penale> ai sensi della Convenzione stessa si devono considerare tre diversi fattori. Principalmente la qualificazione data dal sistema giuridico dello Stato convenuto all'illecito contestato. Tale indicazione tuttavia ha solo un valore formale e relativo poiche' la Corte deve superivisionare sulla correttezza di tale qualificazione alla luce degli altri fattori indicativi del carattere <penale> dell'accusa. Secondariamente infatti, va considerata la natura sostanziale dell'illecito commesso vale a dire se si e' di fronte ad una condotta in violazione di una norma che protegge il funzionamento di una determinata formazione sociale o se e' invece preposta alla tutela erga omnes di beni giuridici della collettivita', anche alla luce del denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati contraenti. Va infine considerato il grado di severita' della pena che rischia la persona interessata poiche' in una societa' di diritto appartengono alla sfera <penale> le privazioni della liberta' personale suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione fatta per quelle la cui natura, durata o modalita' di esecuzione non possono causare un apprezzabile danno». La sanzione inflitta a P. F. ha tutte le caratteristiche, cosi' come ravvisate dalla CEDU, di una sanzione penale. La Corte di giustizia UE, Grande sezione, 20 marzo 2018 causa C-524/15 nel caso Menci si e' cosi' pronunciata: «1) l'art. 50 della CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale e' possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento IVA qualora a tale persona sia gia' stata inflitta, pei i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50 purche' siffatta normativa: sia volta a un obbiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia d'imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari; contenga norme che garantiscono una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti e preveda norme che consentano di garantire che la severita' del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravita' del reato di cui si tratti. 2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravita' del reato commesso». Nella specie a P. F. risulta essere stata irrogata in via definitiva nell'ambito del procedimento amministrativo-tributario una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. L'art. 117 comma 1 della Costituzione rileva nella misura in cui eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente dall'interpretazione della disposizione dell'art. 50 CDFUE fornita dalla Corte di giustizia. Nel caso di specie vi e' perfette identita' (naturalistica, giuridica e di politica criminale) tra il delitto di omesso versamento e il correlativo illecito amministrativo-tributario commessi dalla stessa persona fisica che impone di non ritenere verificate le condizioni cui la Corte di giustizia (Grande sezione 20 marzo 2018 C-524/15) subordina il giudizio di conformita' del sistema del doppio binario all'art. 50 della CDFUE e cio' perche' nel reato di omesso versamento: 1. manca il requisito della complementarieta' dello scopo in quanto i due procedimenti (penale e amministrativo-tributario) e le due sanzioni hanno scopo identico; 2. manca ogni aspetto diverso della condotta; 3. la normativa nazionale non contiene norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare, che risulta per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, ne' prevede norme idonee a garantire che la severita' del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravita' del reato. Sussiste poi la questione della conformita' dell'art. 649 del codice di procedura penale rispetto all'art. 3 della Costituzione, declinato come principio di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento. Cio' in quanto la valutazione che la Corte di giustizia richiede al giudice nazionale circa le condizioni che legittimano la normativa nazionale in forza della quale e' possibile avviare procedimenti penali per il reato di omesso versamento dell'IVA, nei confronti di una persona cui e' gia' stata comminata una sanzione amministrativa di natura penale, in casi come quelli in oggetto, deve risolversi nel senso di eccessivita' dell'onere, rispetto alla gravita' del reato, risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza. Questa eccessiva onerosita' comporta un'ingiustificata disparita' di trattamento a maggior ragione se rapportata al quadro sanzionatorio delle fattispecie originarie del decreto legislativo n. 74/2000 (l'art. 10-bis e 10-ter sono norme inserite successivamente, la prima con legge n. 311/2004 la seconda con legge n. 284/2006) nonche' un problema di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento. L'art. 649 del codice di procedura penale non prevede l'applicabilita' del divieto di un secondo giudizio a materia diversa da quella penale. Cio' stante il procedimento penale deve esser celebrato nonostante la definitivita' della sanzione amministrativa tributaria inflitta. Tra la sanzione penale e quella amministrativa-tributaria intercorre la medesima ratio punitiva, poiche' l'art. 10-ter protegge l'interesse economico diretto dell'erario che viene parimenti tutelato dalla sanzione amministrativa. Pertanto questo giudice ritiene che nel caso di specie la preventiva definitivita' del procedimento amministrativo-tributario determina l'insorgere di una lacuna ordinamentale, che non puo' essere colmata per mezzo dell'art. 649 del codice di procedura penale a causa del suo tenore letterale.
P.Q.M. Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Sottopone all'Ecc.ma Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3 e 117 primo comma della Costituzione in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Visto l'art. 159 comma 1, n. 2 c.p. sospende il corso della prescrizione; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Della presente ordinanza e' data lettura alle parti in udienza. Rovigo, 14 febbraio 2019 Il G.O.P.: Bortoluzzi