N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 2018
Ordinanza del 10 settembre 2018 del Tribunale di Napoli sull'istanza proposta da R.R.. Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata previsione che nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada che sia stato dichiarato estinto per esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. - Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), artt. 24 e 25.(GU n.38 del 18-9-2019 )
TRIBUNALE DI NAPOLI
V Sezione penale
Il Giudice monocratico, dott. Concetta Cristiano;
In merito alla richiesta avanzata nell'interesse di R.R., nato a
.... il 21 maggio 1968;
Letti gli atti del procedimento.
Osserva
In data 6 maggio 2014, R.R. veniva condannato dal Tribunale di S.
Maria C.V. alla pena di mesi due di arresto e € 1500,00 di ammenda
per il reato p. e p. dell'art. 186, comma 2, lettera c) C.D.S., con
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per otto
mesi; tale pena veniva convertita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis
decreto legislativo n. 285/92 nel lavoro di pubblica utilita' per due
mesi e sei giorni; in data 13 ottobre 2015 il G.M. del Tribunale di
S. Maria C.V. dichiarava estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis
decreto legislativo n. 285/92 il reato di guida in stato di ebbrezza.
Il provvedimento di condanna veniva iscritto al casellario
giudiziale ai sensi dell'art. 3 D.Pr. 313/2002 trattandosi di
sentenza di condanna per una contravvenzione punita con pena
alternativa.
L'istante, all'esito della declaratoria di estinzione del reato,
chiedeva a questo Giudice la cancellazione della sentenza di condanna
dai certificati generale e penale del casellario richiesti
dall'interessato, in subordine eccepiva l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 24 e 25 D.Pr. n. 313/2002 nella parte
in cui non prevedono la non annotazione della sentenza di condanna
che ha applicato il lavoro di pubblica utilita' per il reato di cui
all'art. 186 cod. strada, reato poi dichiarato estinto a seguito
della positiva conclusione del lavoro sostitutivo.
Ritiene il Giudice che, contrariamente a quanto invocato dal
richiedente, la normativa in vigore non supporti affatto la
cancellazione richiesta.
L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002,
come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede infatti
che nel casellario giudiziale debbano essere iscritte le sentenza di
condanna per le contravvenzioni punite con pena alternativa (lettera
a). Parimenti l'art. 5 del D.Pr. citato non annovera tra le
iscrizioni eliminabili quelle relative ai reati dichiarati estinti a
seguito di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai
sensi dell'art. 186, comma 9-bis, decreto legislativo n. 285/92.
Gli articoli 24 e 25 del medesimo decreto nel disciplinare i
servizi certificativi del casellario e nell'annoverare i
provvedimenti che non debbono essere menzionati nel «Certificato
generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato» (art.
24) e nel «Certificato penale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato» (art. 25) non annoverano, fra gli altri,
l'ordinanza con la quale e' dichiarata l'estinzione del reato a
seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'.
Ebbene, il giudicante ritiene che la questione di legittimita'
costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della
Costituzione di ambedue le norme appena richiamate, nella parte in
cui non prevedono che nel certificato generale del casellario
giudiziale e nel certificato penale chiesti dall'interessato non
siano riportate le ordinanze di tale genere sia di primaria rilevanza
nell'ambito del presente procedimento e non sia manifestamente
infondata.
Quanto alla rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, il giudice osserva di essere chiamato ad esercitare
una effettiva ed attuale potestas decidendi proprio in relazione alle
norme sospettate di incostituzionalita', venendo le stesse in rilievo
nell'ambito del procedimento di esecuzione instaurato dal Ranucci per
ottenere la cancellazione dell'iscrizione ritenuta - a parere di chi
scrive, giustamente - pregiudizievole. Ove la questione non fosse
prospettata, questo giudice dovrebbe infatti respingere la richiesta
formulata atteso che, come gia' precisato, gli articoli 24 e 25 non
contemplano l'ordinanza e la sentenza ridette fra le eccezioni alle
iscrizioni esistenti nel casellario da riportarsi nei certificati a
richiesta dell'interessato e che appare evidentemente impossibile,
stante la tassativita' della elencazione contenuta nelle norme
tacciate di incostituzionalita', addivenire ad una interpretazione
conforme, a meno di non cedere ad una manipolazione additiva delle
previsioni relative a casi analoghi espressamente contemplati fra le
«eccezioni» previste dai due articoli.
E noto, infatti, che «l'univoco tenore letterale della norma
segna il confine in presenza del quale il tentativo integnetativo
deve cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale»
(sentenza n. 78 del 2012).
E' dunque evidente anche la non manifesta infondatezza della
questione.
La mancata elencazione dell'ordinanza che dispone la estinzione
del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai
sensi dell'art. 186, comma 9-bis decreto legislativo n. 285/92 fra i
provvedimenti esistenti nel certificato del casellario giudiziale che
non devono essere indicati nel certificato generale e in quello
penale richiesti dallo interessato presenta indubbi e, a parere della
scrivente, evidenti profili di incostituzionalita' per violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Va invero evidenziato che la disciplina delineata e' opposta a
quanto stabilito dal legislatore per percorsi processuali che pure
addivengono a provvedimenti definitori non radicalmente diversi: sia
l'art. 24 che l'art. 25 prevedono che non siano riportati nel
casellario giudiziale, generale ed in quello penale, chiesti
dall'interessato, le condanne per reati estinti a norma dell'art.
167, primo comma codice penale, i provvedimenti previsti dall'art.
445 del codice di procedura penale e i decreti' penali, le condanne
relativamente alle quali e stata definitivamente applicata
l'amnistia, i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Va rilevato, inoltre, che persino la sentenza di patteggiamento,
anche a pena non sospesa, non avrebbe lasciato traccia nel
certificato del casellario chiesto dall'interessato.
Eppure la pronuncia di detta sentenza prevede non un giudizio di
colpevolezza in senso stretto, ma una semplice valutazione di
insussistenza di una situazione che invece imporrebbe una sentenza ai
sensi dell'art. 129 codice di procedura penale, (articoli 444,
secondo comma, e 464-quater, primo comma, codice di procedura penale
ulteriore profilo che evidenzia un trattamento difforme a fronte di
scelte processuali che prevedono percorsi e valutazioni non
altrettanto difformi.
Ne' puo' tacersi che per lo stesso ipotetico episodio criminoso
esitato nella declaratoria di estinzione del reato per esito positivo
del lavoro di pubblica utilita' - considerati i limiti edittali - il
soggetto avrebbe potuto usufruire, all'esito del procedimento, della
sospensione condizionale nonche' della non menzione nel certificato
del casellario giudiziale con il risultato di andare esente da pena e
di mantenere pulita la propria fedina penale, e tutto senza dover
sottostare alle prescrizioni e alle prestazioni riparatorie previste
dal lavoro di pubblica utilita'.
A parere di questo giudice l'irrazionalita' delle attuali
previsioni deriva ancora dal raffronto con la disciplina relativa ai
provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilita' ai sensi
dell'art. 131-bis codice penale, per i quali l'art. 4, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ha
espressamente previsto la non menzione alle lettere f-bis) di ambedue
le disposizioni censurate, con l'effetto che fra i provvedimenti del
casellario giudiziale che, quindi, non devono essere riportati nel
certificato generale e in quello penale richiesti dall'interessato
sono oggi annoverati anche i provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis del codice
penale.
Il raffronto fra i due istituti appare doveroso ove se. ne
evidenzino tratti di sostanziale sovrapponibilita'.
Da quanto appena illustrato consegue che la mancata previsione
dell'ordinanza che dichiara estinto il reato per positivo svolgimento
del lavoro di pubblica utilita' nell'elencazione contenuta agli
articoli 24 e 25 non puo' che risultare irragionevole ed in contrasto
con art. 3 Costituzione.
Lo stesso fatto per il quale l'imputato chieda ed ottenga la
conversione della pena nel lavoro di pubblica utilita' potrebbe
infatti, in ipotesi, essere considerato di particolare tenuita' dal
giudice all'esito del processo - o anche prima di esso, ex art. 469
comma 1-bis codice di procedura penale -con la conseguenza che non ve
ne sarebbe traccia nel casellario.
I profili di' ingiustificata divergenza fra i distinti
trattamenti riservati ai due istituti nella disciplina del casellario
emergono, a maggior ragione, ove si consideri che l'estinzione del
reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'
presuppone uno o piu' comportamenti positivi dell'imputato che, per
ottenere la declaratoria di estinzione del reato, si impegna nella
prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita'.
Il giudicante ritiene, dunque, che l'attuale disciplina, come
sopra descritta, rechi altresi' un contrasto indelebile con l'art.
27, comma 3, Costituzione.
E' noto, infatti, che l'ingiustizia delle conseguenze legate alle
proprie azioni e' di ostacolo alla funzione rieducatrice alla quale
e' finalizzato l'intervento statuale per il tramite della sanzione
penale, con considerazioni che devono essere estese anche agli
effetti penali del provvedimento in discorso.
Il presente procedimento deve dunque essere sospeso e i relativi
atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Letti gli articoli 134 Costituzione e 23, legge n. 87/1953;
Solleva questione di legittimita' costituzionale in relazione
agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
313 del 14 novembre 2002 in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3,
Costituzione, nella parte in cui non prevedono che nel certificato
generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesti
dall'interessato non sia riportata l'ordinanza che dichiara
l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, decreto
legislativo n. 285/92
Sospende il presente procedimento e dispone la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza
e, in particolare, per la notificazione della presente ordinanza al
pubblico ministero, all'istante, al suo difensore e al Presidente del
Consiglio dei ministri, disponendo che la stessa sia altresi'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Napoli, 10 settembre 2018
Il Giudice: Cristiano
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Il Giudice monocratico, dott. Concetta Cristiano;
Letta l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale del 10
settembre 2018 relativa al procedimento camerale n. 113/17 C.C.
Rilevato che per mero errore materiale e' stata indicata nel
corpo dell'ordinanza quale data di nascita dell'imputato il giorno
«21.5.68» anziche' «1.7.88».
P.Q.M.
Dispone correggersi la data di nascita dell'imputato nel corpo
dell'ordinanza datata 10 settembre 2018 come segue: laddove e'
scritto «21.5.68» si intenda «1.7.88».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 1° ottobre 2018
Il Giudice: Cristiano