N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  agosto  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale  n.  11
  del 2015 - Riduzione delle spese di  funzionamento  nelle  societa'
  "in houseproviding" e nelle societa' controllate  che  operano  nel
  settore dei servizi di trasporto  pubblico  locale  e  regionale  -
  Clausola di invarianza finanziaria. 
- Legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione
  autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015,  n.
  11), intero testo. 
(GU n.38 del 18-9-2019 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Calabria, in persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per  la  declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione  Calabria  n.  16  del  31  maggio  2019  -
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della  legge  regionale  27
aprile 2015, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria del 3 giugno 2019, n. 61, come da delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 luglio 2019, per contrasto con gli  articoli  81,
97 e 117, comma 3, della Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    In data 3  giugno  2019  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  61  del
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, la legge regionale n. 16
del  31   maggio   2019,   intitolata:   «Interpretazione   autentica
dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11». 
    Detta legge, come meglio si  andra'  a  precisare  in  prosieguo,
eccede  dalle  competenze  regionali,  e'  violativa  di   previsioni
costituzionali, ed invade illegittimamente le competenze dello Stato;
si  deve  pertanto  procedere  con  il   presente   atto   alla   sua
impugnazione,  affinche'  ne   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale  con  conseguente  annullamento,  sulla   base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. Con l'art. 1 della  legge  regionale  n.  11/2015  la  Regione
Calabria prevedeva un'ampia serie di misure collegate alla manovra di
finanza regionale, per il  contenimento  della  spesa  attraverso  la
riduzione dei costi e il miglioramento dell'efficienza. Dette misure,
esplicantisi nell'esercizio  nei  sensi  normativamente  indicati  da
parte dell'Amministrazione regionale  dei  poteri  propri  dei  soci,
riguardavano le societa' in house providing e le societa' controllate
direttamente o indirettamente  dalla  Regione,  tenute  ad  attenersi
appunto ad una serie di stringenti disposizioni. Negli anni  seguenti
(2015, 2016, 2018) la norma era oggetto di una  serie  di  interventi
modificativi e additivi. 
    2. Ora, con la legge n. 16 del 31 maggio 2019  -  Interpretazione
autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27  aprile  2015,  n.
11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del  3
giugno 2019, n.  61  che  oggi  si  impugna,  la  Regione  interviene
nuovamente sulla disposizione stessa. 
    La novella esplicitamente prevede, all'art. 1, che «l'articolo  1
della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11  (Provvedimento  generale
recante norme di tipo  ordinamentale  e  procedurale  Collegato  alla
manovra di finanza regionale per  l'anno  2015),  si  interpreta  nel
senso che esso non si applica alle societa' "in  house  providing"  e
alle  societa'  controllate,  direttamente  o  indirettamente,  dalla
Regione  Calabria  o  dai  propri  enti   strumentali   che   operano
prevalentemente  nel  settore  dei  servizi  di  trasporto   pubblico
locale». 
    Il successivo  art.  2  dispone  che  «per  le  societa'  di  cui
all'articolo  1  la  Regione  Calabria  applica   esclusivamente   le
disposizioni  normative   statali   in   materia,   con   particolare
riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 19  agosto  2016,
n.  175  (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a   partecipazione
pubblica)». 
    L'art. 3, infine, afferma  che  «dall'attuazione  della  presente
legge non derivano nuovi o maggiori oneri  finanziari  a  carico  del
bilancio regionale». Orbene,  cosi'  disponendo  la  legge  regionale
viola  le  prescrizioni  costituzionali  e   deve   pertanto   essere
annullata. 
    3. Giova evidenziare, in primo luogo,  che,  come  appena  detto,
l'articolo della legge  del  2015  -  ora  asseritamente  oggetto  di
interpretazione   autentica -   contemplava,    quale    ambito    di
applicazione, (tutte) le societa' in house providing  e  le  societa'
controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, senza alcuna
distinzione entro quell'ambito. 
    Le  disposizioni  sopravvenute,  e  sopra   riportate,   che   si
autoqualificano appunto quali norme  di  «interpretazione  autentica»
(e, pertanto, retroattive), contemplano invece solo alcune tra  dette
societa' (quelle che operano prevalentemente nel settore dei  servizi
di trasporto pubblico locale), ed escludono l'applicabilita' ad  esse
dell'art.1 della  legge  regionale  n.  11/2015;  per  quei  soggetti
trovano invece applicazione - evidentemente ab origine, come  predica
l'art.  2,  «esclusivamente  le  disposizioni  normative  statali  in
materia». 
    4. Ora, appare invece di piena  evidenza  che  la  legge  che  si
impugna - in assenza di qualsivoglia  contrasto  giurisprudenziale  o
incertezza interpretativa sul testo  approvato  nel  2015,  e,  anzi,
vistane la assoluta chiarezza, non puo' qualificarsi quale  norma  di
interpretazione  autentica,  a  nulla  rilevando,   come   noto,   la
qualificazione  impressa  dal  legislatore:  di  tal  che  essa  deve
ritenersi norma certamente innovativa ed avente efficacia ex nunc,  e
con  essa  non  puo'  dunque  perseguirsi  l'inequivoco  intento  del
legislatore  regionale,  che  e'  quello  di  sottrarre  le  societa'
operanti nel settore dei servizi  di  trasporto  pubblico  locale  al
rigoroso regime posto nel 2015, di fatto disapplicando ex post quelle
complesse disposizioni. 
    5. Tale volonta' si pone d'altro  canto  sotto  piu'  profili  in
contrasto con il dettato costituzionale. 
    E' agevole rilevare, in primo luogo, le differenze  intercorrenti
tra il regime posto dalla legge regionale del 2015 e quello contenuto
nel testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica
approvato nel 2016. 
    La norma che risulterebbe  (oggi,  «ora  per  allora»)  non  piu'
applicabile prevedeva, tra l'altro,  un  complesso  procedimento  per
l'adozione di provvedimenti incidenti sulla spesa per  il  personale,
nonche', in caso di mancato rispetto delle  disposizioni  finalizzate
(«immediatamente») alla riduzione dei costi, una serie di  stringenti
rimedi, comprendenti anche misure lato sensu sanzionatorie. 
    Completamente diverso - e molto piu' «blando»  -  e'  il  sistema
posto in essere dal  legislatore  nazionale,  che  e'  d'altro  canto
intervenuto con normativa  (il  citato  testo  unico,  contenente  in
particolare il richiamato art. 19,  che  sembra  ad  un  primo  esame
letterale l'unica disposizione  -  «esclusivamente»  -  applicabile),
entrata in vigore in una data successiva alla legge regionale: di tal
che non e' agevole nemmeno comprendere se, fino all'entrata in vigore
della norma statale (che e' da escludere  possa  avere  avuto  a  sua
volta  efficacia  retroattiva  ai  fini  che  qui  interessano),   si
applichi, in ipotesi, altra normativa  statale  previgente,  peraltro
non individuata,  o  se  piuttosto  -  come  sembrerebbe  ragionevole
concludersi - nessuna norma  sul  contenimento  della  spesa  per  le
societa' regionali di cui si discute sia stata applicabile  (pur  nel
silenzio della norma regionale quanto alla richiamata distinzione) in
quell'intervallo temporale. 
    In ogni  caso,  non  e'  dato  sapere  se  e  in  che  misura  le
disposizioni  regionali  abbiano  trovato  applicazione  nel  periodo
intercorrente tra il 2015 e l'approvazione della  nuova  legge  anche
per le societa' in discussione, e che sorte debbano oggi seguire  gli
eventuali provvedimenti adottati. 
    Sotto altro, connesso profilo, poi,  la  «disapplicazione»  delle
norme contenute nella legge, al di la' della del tutto generica e  di
per se' insufficiente, rituale previsione di  cui  all'art.  3  della
legge  che  si  impugna,  non  puo'  non  comportare  pesanti   oneri
finanziari per  l'Ente  territoriale,  nel  momento  in  cui  sottrae
(retroattivamente) un consistente nucleo di societa'  regionali  alle
severe misure di contenimento della spesa. Appare di  piena  evidenza
che dalla situazione cosi'  venutasi  a  creare  deriveranno  effetti
negativi (non esattamente quantificabili) sul bilancio  regionale:  e
non puo' essere certamente sufficiente  a  compensarli  un  parimenti
generico  riferimento  ad  altre,   diverse   disposizioni   -   meno
restrittive ed operanti a tutto voler concedere da meta' del  2016  -
quali quelle di cui all'art. 2 (che richiama il gia' menzionato  art.
19 del testo unico). 
    Sembra fuor di dubbio, quindi, che, cosi' provvedendo,  oltre  ad
ingenerare   una   indubitabile   incertezza    sulle    disposizioni
applicabili, il legislatore regionale ha violato i principi  di  buon
andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione), ha posto
una normativa che comporta a  carico  del  bilancio  regionale  (puo'
ipotizzarsi, addirittura, retroattivamente) oneri privi di  copertura
(art. 81 della Costituzione), ha violato, infine, l'art.  117,  comma
3: pur sussistendo infatti una competenza legislativa concorrente  in
materia, le norme introdotte si pongono in evidente contrasto  con  i
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di
coordinamento  della  finanza   pubblica   rimuovendo   tra   l'altro
ingiustificatamente delle misure volte al contenimento della spesa. 
    L'intera legge impugnata viola pertanto gli articoli 81, 97 e 117
della Carta fondamentale e dovra' essere dichiarata incostituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente
annullare, la legge della Regione Calabria n. 16 del 31 maggio 2019 -
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della  legge  regionale  27
aprile 2015, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria del 3 giugno 2019, n. 61, come da delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 luglio 2019, per contrasto con gli  articoli  81,
97 e 117, comma 3, della Costituzione. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  31
luglio 2019; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; 
    Con ogni salvezza. 
 
      Roma, 1° agosto 2019 
 
                L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli