N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2019
Ordinanza del 9 aprile 2019 del Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di N. P. e S. A.. Reati e pene - Stampa - Diffamazione a mezzo stampa - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva. - Codice penale, art. 595, comma terzo; legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), art. 13.(GU n.38 del 18-9-2019 )
TRIBUNALE DI SALERNO
Ufficio del Giudice monocratico
Seconda sezione penale
Il giudice, dott. Giovanni Rossi, nell'ambito del procedimento
penale indicato in epigrafe, a carico di N.P., nato a ... il ..., e
S.A., nato a ... il ..., imputati, rispettivamente, dei reati di cui
agli articoli 595 del codice penale e 13, legge n. 47/1948 (il N.,
quale autore dell'articolo giornalistico), nonche' 57 del codice
penale (il S., quale direttore responsabile del quotidiano «...»);
Vista l'istanza di legittimita' costituzionale avanzata
all'udienza del 12 marzo 2019 dalla difesa degli imputati;
Letta la memoria difensiva, ex art. 121 del codice di procedura
penale, depositata in cancelleria dalle costituite parti civili;
Osserva
1. La questione di legittimita' costituzionale sollevata nel caso di
specie.
Il difensore di fiducia degli imputati ha sollevato la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (contestata al N. al capo A), in quanto, alla luce della
costante e consolidata giurisprudenza in materia della Corte europea
dei diritti dell'uomo (d'ora in poi, anche Corte di Strasburgo), la
citata norma incriminatrice, in relazione alla pena detentiva da essa
stabilita (da uno a sei anni di reclusione, congiuntamente alla pena
pecuniaria della multa), sarebbe in palese contrasto con il parametro
interposto dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, rilevante ai
sensi dell'art. 117, comma l della Costituzione, nonche' con
l'analogo art. 21 della Costituzione italiana.
Precisamente, secondo l'assunto difensivo, anche la sola
previsione astratta della possibile irrogazione di una pena detentiva
in caso di diffamazione a mezzo stampa come prevista dall'art. 13,
legge n. 47/1948 - comporterebbe una limitazione eccessiva del
diritto convenzionalmente e costituzionalmente tutelato della
liberta' di manifestazione del pensiero e di cronaca del giornalista,
incompatibile con l'art. 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
A tale ultimo riguardo, in particolare, a sostegno delle sue
argomentazioni, la difesa richiama la recente sentenza della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, nonche',
tra le altre, la sentenza della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del
24 settembre 2013, Belpietro c. Italia. In entrambe le pronunce,
infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo, condannando l'Italia
per violazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ha
ribadito che la sanzione della reclusione - pur condizionalmente
sospesa - e' compatibile con la liberta' convenzionalmente tutelata
dal citato art. 10 soltanto «in casi eccezionali», cioe' quando altri
prevalenti diritti fondamentali possono essere lesi, come ad esempio
nei discorsi d'odio e di incitazione alla violenza.
2. La rilevanza della q.l.c.
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, deve essere valutata la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalla difesa degli imputati.
Ebbene, nella fattispecie de qua, e' di palmare evidenza la
concreta rilevanza della questione sottoposta al vaglio di questo
giudicante nell'ambito del procedimento penale in oggetto.
Allo stesso modo, inoltre, la questione non appare manifestamente
infondata, per le argomentazioni che si espliciteranno piu'
approfonditamente nel prosieguo; questione che, peraltro, il
Tribunale ritiene di estendere, di ufficio, anche all'art. 595, comma
3, del codice penale, non essendo sostanzialmente divergenti i
termini degli aspetti problematici in esame.
In particolare, circa la rilevanza della q.l.c., deve
evidenziarsi che nel caso di specie viene contestato agli imputati -
ciascuno nella sua qualita' - proprio il reato di diffamazione a
mezzo stampa di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, la cui condotta criminosa e'
richiamata, per relationem, per contestare al direttore responsabile
della testata giornalistica il corrispondente reato omissivo ai sensi
dell'art. 57 del codice penale.
Con l'articolo di giornale addebitato in imputazione,
segnatamente, secondo l'ipotesi accusatoria, veniva attribuita alle
persone offese diffamate una condotta determinata (di qui la
contestazione dell'aggravante di cui all'art. 13 della citata legge
n. 47/1948), poi risultata non essere vera a seguito degli
accertamenti investigativi.
A tale proposito, per comprendere appieno la palese rilevanza
della q.l.c. proposta, e' appena il caso di riportare testualmente in
questa sede l'editto accusatorio, da cui si evince chiaramente che la
fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa A.G. e' una
condotta di diffamazione a mezzo stampa, con la quale veniva
attribuito un fatto determinato, come tale rientrante sia nella
disciplina generale della diffamazione dell'art. 595, comma 3 del
codice penale, sia nella disciplina speciale dell'art. 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47.
Queste le imputazioni in contestazione:
«N.
A) del reato p. e p. dagli articoli 595 del codice penale e
13, legge n. 47/1948, perche' sul "...", inserto del quotidiano
"...", offendeva la reputazione di C.B. e C.G., redigendo un
articolo, il cui occhiello riportava: "Sequestrata un'area di 300
metri quadri, presi B. e G.C., dell'omonima cosca"; il cui titolo
indicava: «Chiuso parking abusivo dei clan» ed il cui contenuto
riportava: «Gli autori dello scempio che si consumava nel centro
della citta' di ... sono due affiliati al clan ... di ... I militari
... hanno fatto scattare le manette ai polsi di B.C. e di G.C.,
entrambi ritenuti elementi di spicco del clan camorristico "..."
operante nel ... ed in vari comuni dell'area ... e referenti locali
per ... del clan camorristico. ... Il clan ... lentamente sta
occupando i territori ... La cosca e' dura a morire ... Negli ultimi
tempi, grazie all'alleanza con il clan ..., i ... si sono spostati
nel ... con attivita' di riciclaggio e spaccio di droga, laddove i
..., per come puo' evincersi dagli atti di indagine della Direzione
distrettuale antimafia di Napoli, non risultavano affatto essere
affiliati al citato clan.
In Fisciano il 27 maggio 2012, sede della tipografia.
S.
B) del reato p. e p. dall'art. 57 del codice penale perche'
quale direttore responsabile del quotidiano "...", omettendo
colposamente di' esercitare il necessario controllo, non impediva che
il N. consumasse il delitto di cui al capo A).
In Napoli, in epoca immediatamente antecedente al 27 maggio
2012».
Di conseguenza, tenuto conto dell'ipotesi accusatoria appena
richiamata, trattandosi evidentemente di un'ipotesi concreta di
diffamazione a mezzo stampa, e' doveroso che il giudizio di merito
non possa essere definito a prescindere dalla risoluzione della
sollevata questione di legittimita' costituzionale concernente le
disposizioni legislative - di cui agli articoli 595 del codice penale
e 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti appositamente la
fattispecie criminosa della diffamazione a mezzo stampa, essendo
particolarmente rilevante la natura della sanzione - detentiva e/o
pecuniaria - che eventualmente il giudice dovrebbe irrogare in
concreto in caso di condanna.
Pertanto, secondo il Tribunale, senza alcun dubbio deve ritenersi
sussistente la concreta rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale delle disposizioni legislative di cui agli articoli
595 del codice penale e 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Non manifesta infondatezza della q.l.c.
Passando al secondo requisito determinante per la proponibilita'
della questione di legittimita' costituzionale in esame, deve
evidenziarsi che quest'ultima, a giudizio del Tribunale, non puo'
ritenersi manifestamente infondata.
Nella fattispecie concreta, piu' in particolare, e' evidente che
la questione di legittimita' costituzionale attenga alla necessita'
di un adeguamento del diritto interno, segnatamente, del diritto
penale in materia di diffamazione a mezzo stampa, al generale
principio di cui all'art. 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta', cosi' come
costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo, anche nei
recenti giudizi contro l'Italia (cfr. Sallusti c. Italia e Belpietro
c. Italia cit.).
Nello specifico, considerato che l'istante sostiene
l'illegittimita' dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in
quanto - nella parte in cui prevede la pena detentiva - la
disposizione citata violerebbe, oltre all'art. 21 della Costituzione,
il generale principio della liberta' di espressione di cui all'art.
10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta', come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117,
comma 1 della Costituzione, e' compito iniziale di questo giudicante
individuare una interpretazione convenzionalmente conforme della
disposizione scrutinata, per poi valutare, solo in un secondo
momento, contemperati tutti gli altri diritti costituzionali in
bilanciamento, se effettivamente la violazione del principio
convenzionale in oggetto determini realmente anche la illegittimita'
costituzionale della disposizione legislativa nazionale.
Difatti, come ribadito a piu' riprese dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale sul punto, «L'interpretazione del giudice
comune, ordinario o speciale, orientata alla conformita' alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali - le cui prescrizioni e principi appartengono
indubbiamente ai vincoli derivanti da obblighi internazionali con
impronta costituzionale (quelli con «vocazione costituzionale»:
sentenza n. 194 del 2018) - non implica anche necessariamente
l'illegittimita' costituzionale della disposizione oggetto
dell'interpretazione per violazione di un principio o di una
previsione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta', quale parametro interposto ai sensi
dell'art. 117, primo comma della Costituzione. E' ricorrente che gli
stessi principi o analoghe previsioni si rinvengano nella
Costituzione e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta', cosi' determinandosi una
concorrenza di tutele, che pero' possono non essere perfettamente
simmetriche e sovrapponibili; vi puo' essere uno scarto di tutele,
rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo riconosca, in determinate fattispecie, una
tutela piu' ampia. Questa Corte ha gia' affermato che, quando viene
in rilievo un diritto fondamentale, «il rispetto degli obblighi
internazionali [...] puo' e deve [...] costituire strumento efficace
di ampliamento della tutela stessa» (sentenza n. 317 del 2009). E'
quanto si e' verificato da ultimo (sentenza n. 120 del 2018) con
riferimento al diritto di associazione sindacale, tutelato sia dalla
Costituzione (art. 39) che dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(art. 11). Non c'e' pero', nel progressivo adeguamento alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta', alcun automatismo, come risulta gia' dalla giurisprudenza
di questa Corte, stante, nell'ordinamento nazionale, il «predominio
assiologico della Costituzione sulla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'» (sentenza n. 49
del 2015). Da una parte, la denunciata violazione del parametro
convenzionale interposto, ove gia' emergente dalla giurisprudenza
della Corte EDU, puo' comportare l'illegittimita' costituzionale
della norma interna sempre che nelle pronunce di quella Corte sia
identificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» (sentenza n.
120 del 2018) o un «diritto consolidato» (sentenze n. 49 del 2015 e,
nello stesso senso, n. 80 del 2011). Inoltre, va verificato che il
bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi
presenti nella Costituzione non conduca a una valutazione di sistema
diversa - o comunque non necessariamente convergente - rispetto a
quella sottesa all'accertamento, riferito al caso di specie, della
violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'.
Va infatti ribadito che, «[a] differenza della Corte EDU, questa
Corte [...] opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei
valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed e',
quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante»
(sentenza n. 264 del 2012); bilanciamento in cui si sostanzia tra
l'altro il «margine di apprezzamento» che compete allo Stato membro
(sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009)» (cfr.,
testualmente, in motivazione, la recente sentenza della Corte
costituzionale n. 25/19 del 24 gennaio 2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2019).
In estrema sintesi, la richiamata giurisprudenza della Consulta,
in materia di violazione dei principi e prescrizioni della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta', ha cristallizzato le seguenti regole generali: a)
un'interpretazione convenzionalmente orientata della norma non
comporta automaticamente una sua illegittimita' costituzionale, in
quanto puo' esservi nell'ordinamento interno un principio o una
disposizione che tuteli un principio analogo a quello oggetto della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e che si ritiene violato; b) quando la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in materia
di diritti fondamentali, riconosca una tutela piu' ampia al principio
violato in questione, il rispetto degli obblighi internazionali - di
cui all'art. 117, comma 1 della Costituzione - diventa uno strumento
efficace per ampliare la tutela della disciplina nazionale e cosi'
adeguarla alla normativa della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'; c) tale
ampliamento e adeguamento di tutela non e' pero' automatico - con
conseguente dichiarazione di incostituzionalita' della norma interna,
ai sensi dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione al
parametro convenzionale interposto violato - ma subordinato, da un
lato, al riconoscimento dell'esistenza di un orientamento stabile e
consolidato della giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo sul punto, dall'altro, all'assenza di un diverso principio
o valore costituzionalmente tutelato che, in un bilanciamento
sistematico di interessi, sia prevalente e non convergente con
l'interpretazione convenzionalmente orientata.
Orbene, nel caso di specie, a parere di questo giudicante,
ricorrono tutti i requisiti richiesti dalle regole generali
determinate dalla Corte costituzionale e sopra indicati, sub a), b) e
c), per poter validamente sollevare la questione di legittimita'
costituzionale delle disposizioni legislative in parola.
Piu' in particolare, come si vedra' subito dopo, il generale
principio e diritto della liberta' di espressione sancito dall'art.
10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta', oggetto della giurisprudenza di
Strasburgo, trova nell'ordinamento nazionale un principio e diritto
speculare nella liberta' di manifestazione di pensiero - e di stampa
- costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione.
Pertanto, considerato che nel nostro ordinamento interno l'art.
21 della Costituzione garantisce una tutela - primaria e fondamentale
- analoga alla liberta' di espressione del pensiero assicurata
dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta', e' chiaro che la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo formatasi su tale ultima
disposizione possa e debba essere utilizzata quale strumento di
ampliamento e adeguamento del diritto interno, in quanto con essa si
riconosce una forma di tutela assai ampia, e certamente piu'
favorevole, del diritto di manifestazione di pensiero,
specificamente, nella parte in cui esclude la possibilita' di
prevedere - anche solo in astratto - l'applicazione di una pena
detentiva per la diffamazione a mezzo stampa realizzata dai
giornalisti, fatti salvi «i casi eccezionali».
In tal modo, quindi, risultano pienamente integrati i profili
richiesti sub a) e b).
Per quanto riguarda, invece, la sussistenza dei requisiti
richiesti sub c), ovvero l'esistenza di una costante e consolidata
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia,
da un lato, e l'assenza di contrastanti interessi nazionali
prevalenti, dall'altro, deve essere osservato quanto segue.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la recentissima
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi proprio in un
caso italiano e richiamata anche dai difensore istante (caso Sallusti
c. Italia), si colloca nell'ambito di una costante giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diffamazione
a mezzo stampa, secondo la quale, in particolare, l'ingerenza nella
liberta' di espressione dei giornalisti e' in palese violazione
dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali quando preveda
l'applicazione di una pena detentiva al di fuori delle «ipotesi
eccezionali», ove tale sanzione non e' necessaria e non e'
proporzionata rispetto al diritto perseguito e tutelato.
In secondo luogo, poi, non si ravvisano nel nostro ordinamento
interno dei principi, valori e/o diritti costituzionali che,
all'esito di un giudizio di bilanciarnento di interessi in conflitto,
possano ritenersi concretamente prevalenti rispetto al fondamentale
diritto di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della
Costituzione, analogo alla generale liberta' di espressione di cui
all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta', il quale, conseguentemente, non puo' e
non deve essere minimamente compresso con la minaccia - anche solo
astratta - di una pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, fatti salvi ovviamente «i casi eccezionali» ritenuti tali dal
legislatore.
3.1. Circa il primo profilo (dell'esistenza di una costante
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia
di diffamazione a mezzo stampa), piu' nello specifico, e' opportuno
qui riportare, da una parte, il testo dell'art. 10 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta',
quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, comma 1 della
Costituzione, dall'altra, quanto recentemente ribadito espressamente
dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo nel ricordato caso
Sallusti c. Italia e dalla costante giurisprudenza Edu ivi
richiamata.
L'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali prevede che: «1 Ogni
persona ha diritto alla liberta' d'espressione. Tale diritto include
la liberta' d'opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera. 2 L'esercizio
di queste liberta', poiche' comporta doveri e responsabilita', puo'
essere sottoposto alle formalita', condizioni, restrizioni o sanzioni
che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie,
in una societa' democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrita'
territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e
alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della
morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per
impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
l'autorita' e l'imparzialita' del potere giudiziario».
Ebbene, in merito all'interpretazione di tale disposizione,
occorre rilevare che, con la citata pronuncia del 7 marzo 2019 nel
caso Sallusti c. Italia, dopo aver precisato che la questione
controversa sulla natura della sanzione attiene alla valutazione
circa la reale «necessita' e proporzione» di una pena detentiva in
caso diffamazione a mezzo stampa, quale evidente ingerenza nella
liberta' di espressione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
testualmente ricordato quanto segue: «51. I principi generali
relativi alla necessita' di un'ingerenza nella liberta' di
espressione sono riassunti nelle cause Morice c. Francia [GC], n.
29369/10, §§ 124-139, Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 2015 e Belpietro
(sopra citata, §§ 47-54, ndr, Belpietro c. Italia, n. 43612/10, 24
settembre 2013). 52. In particolare, la Corte sottolinea che il
criterio della «necessita' in una societa' democratica» esige che
essa determini se l'ingerenza lamentata corrispondesse a una
«pressante esigenza sociale», se i motivi addotti dalle autorita'
nazionali per giustificare l'ingerenza fossero «pertinenti e
sufficienti» e se la sanzione inflitta fosse «proporzionata al fine
legittimo perseguito» (si veda Belpietro, sopra citata, §§ 49-50).
[...] 59. Benche' l'irrogazione delle pene sia in linea di principio
una materia di competenza dei tribunali nazionali, la Corte ritiene
che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorche' sospesa, per un
reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile
con la liberta' di espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10
della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente
qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come,
per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla
violenza (si veda, Cumpana e Mazare c. Romania (GC], n. 33348/96, §
115, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali 2004-XI). A tale riguardo, la Corte
rileva le recenti iniziative legislative da parte delle autorita'
italiane finalizzate, in linea con le recenti pronunce della Corte
contro l'Italia, a limitare il ricorso a sanzioni penali per il reato
di diffamazione, e a introdurre un'importante misura positiva, ovvero
l'abolizione della pena della reclusione per il reato di diffamazione
(...)».
In altri termini, alla luce dei principi generali ricordati dalla
pronuncia in parola, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo,
la compressione del diritto di espressione dei giornalisti mediante
l'applicazione di una pena detentiva in caso di diffamazione a mezzo
stampa, benche' in astratto non incompatibile con il diritto
convenzionale, deve considerarsi generalmente contraria all'art. 10
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta', poiche' tale sanzione - di natura detentiva - risulta
di per se' eccessiva e sproporzionata, a meno che non ricorrano «casi
eccezionali» di gravi lesioni di ulteriori diritti fondamentali,
quali, a titolo solo esemplificativo, i discorsi d'odio e di
istigazione alla violenza.
Difatti, nel caso di specie, escludendo la sussistenza di una
tale ipotesi eccezionale, pur a fronte di un legittimo fine di tutela
dell'altrui reputazione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
ritenuto non giustificata la condanna a pena detentiva irrogata al
Sallusti, affermando conclusivamente che, in sostanza: «Tale
sanzione, per sua stessa natura, ha inevitabilmente un effetto
dissuasivo (si veda, mutatis mutandis, Kapsis e Danikas c. Grecia, n.
52137/12, § 40, 19 gennaio 2017). Il fatto che la pena detentiva del
ricorrente sia stata sospesa non modifica tale conclusione, in quanto
la singola commutazione di una pena detentiva in una sanzione
pecuniaria e' una misura soggetta al potere discrezionale del
Presidente della Repubblica italiana.».
A tale riguardo, piu' in particolare, per comprendere pienamente
il ragionamento giuridico costantemente svolto dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo in merito alla reale natura della pena
detentiva comminata in astratto in caso di diffamazione a mezzo
stampa e, quindi, all'apprezzamento dell'effettiva proporzionalita' e
necessita' dell'ingerenza sulla liberta' di espressione mediante la
minaccia di tale pena, e' illuminante riportare in questa sede le
specifiche argomentazioni sostenute dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo nella causa Cumpana e Mazare c. Romania, n. 33348/96, §§
113-115, come riportate testualmente - e condivise - dalla citata
sentenza Belpietro c. Italia, n. 43612/10 del 24 settembre 2013, i
cui principi generali, come appena evidenziato, sono stati da ultimo
interamente confermati e ribaditi proprio nella sentenza Sallusti c.
Italia del 7 marzo 2019.
Con le predette argomentazioni, infatti, la Corte europea dei
diritti dell'uomo afferma espressamente che: «113. Se gli Stati
contraenti hanno la facolta', se non il dovere, in virtu' dei loro
obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della Convenzione, di
disciplinare l'esercizio della liberta' di espressione in modo da
garantire che la legge tuteli adeguatamente la reputazione degli
individui, essi devono evitare, facendolo, di adottare misure idonee
a dissuadere i media dallo svolgere il loro compito di avvisare il
pubblico in caso di apparenti o presunti abusi dei pubblici poteri. I
giornalisti di inchiesta potrebbero mostrarsi reticenti a esprimersi
su questioni di interesse generale (...) se corrono il rischio di
essere condannati, quando la legislazione prevede sanzioni di questo
tipo per gli attacchi ingiustificati contro la reputazione altrui, a
pene detentive o che comportano il divieto di esercitare una
professione. 114. L'effetto dissuasivo che il timore di sanzioni di
questo tipo comporta per l'esercizio da parte dei giornalisti della
loro liberta' di espressione e' evidente (...). Nocivo per la
societa' nel suo complesso, fa anch'esso parte degli elementi da
prendere in considerazione in sede di valutazione della
proporzionalita' - e dunque della giustificazione - delle sanzioni
inflitte (...). 115. Se la fissazione delle pene e', in linea di
principio, appannaggio dei giudici nazionali, la Corte considera che
una pena detentiva inflitta per un reato commesso nell'ambito della
stampa sia compatibile con la liberta' di espressione giornalistica
sancita dall'art. 10 solo in circostanze eccezionali, in particolare
quando altri diritti fondamentali siano gravemente lesi, come nel
caso, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di
incitazione alla violenza (...).».
In definitiva, come emerge palesemente dal testo delle richiamate
motivazioni, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, salvo i
«casi eccezionali», la previsione di una pena detentiva per i reati
di diffamazione a mezzo stampa deve essere generalmente ritenuta
sproporzionata e non giustificata, in quanto l'effetto assolutamente
dissuasivo derivante gia' dalla semplice minaccia dell'applicazione
di tale sanzione - detentiva - risulterebbe di per se' eccessivamente
limitativo della liberta' di espressione giornalistica di cui
all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta'.
3.2. Circa il secondo profilo (nella specie, l'assenza di un
valore costituzionale prevalente e contrastante con il diritto
convenzionalmente tutelato), come gia' anticipato, e' appena il caso
di ricordare nuovamente che il nostro ordinamento interno prevede una
disposizione analoga all'art. 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta', in particolare,
l'art. 21 della Costituzione, che, al pari della disposizione
convenzionale, garantisce un ruolo primario ed essenziale nella vita
democratica del paese alla liberta' di manifestazione del pensiero,
in tutte le sue forme, quindi anche in quella giornalistica, tanto e'
vero che, al secondo comma, la disposizione costituzionale citata
tutela espressamente anche la liberta' di stampa.
Di converso, non sono ricavabili nell'ordinamento interno valori
e/o principi costituzionali superiori che assumano, in via generale,
prevalenza assoluta rispetto al diritto di cui all'art. 21 della
Costituzione e, quindi, anche rispetto al fondamentale diritto
convenzionale di cui all'art. 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta', cosi' come
interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Peraltro, il dato che non vi sia nell'ordinamento nazionale un
interesse prevalente che impedisca di adottare un'interpretazione
convenzionalmente orientata delle disposizioni legislative in
questione, e' dimostrato dalla circostanza storica che il legislatore
italiano, ormai da tempo, ha al suo esame diversi disegni di legge
proprio per la modifica della disciplina sanzionatoria in materia di
reati a mezzo stampa, anche in ossequio delle recenti sentenze di
condanna pronunciate contro l'Italia dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo in materia.
Ancora una volta, e' estremamente emblematico quanto ricordato
testualmente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul punto nel
caso Sallusti c. Italia, ove si da' atto, tra l'altro, del parere
espresso dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il
diritto (c.d. «Commissione di Venezia») sulla questione della
compatibilita' della legislazione italiana in materia di diffamazione
con l'art. 10 della Convenzione: «32. In data 9 novembre 2013 la
Commissione di Venezia, mediante Parere n. 715/2013 («Parere sulla
legislazione italiana in materia di diffamazione») osservo' che era
in corso una riforma della legislazione in materia di diffamazione
([...]): le modifiche proposte prevedevano, inter alia, la
limitazione del ricorso a disposizioni penali, l'abolizione della
reclusione quale possibile pena e un importo massimo per le sanzioni
pecuniarie, che mancava nell'art. 595 commi 3 e 4 del codice penale
(abrogato dal disegno di legge). La Commissione di Venezia era
dell'opinione che le sanzioni pecuniarie di importo elevato
costituissero «una minaccia avente un effetto dissuasivo quasi pari
alla reclusione» ma ricordo' anche che cio' doveva essere considerato
«un notevole miglioramento, in conformita' agli inviti del Consiglio
d'Europa a sanzioni piu' miti per il reato di diffamazione». 33. La
Commissione di Venezia, tuttavia, benche' soddisfatta delle modifiche
proposte, osservo' che il disegno di legge, presentato nel 2013, era
ancora pendente dinanzi alla Commissione permanente Giustizia del
Senato».
Orbene, cio' ricordato, nonostante questi opportuni miglioramenti
profilati dallo stesso legislatore italiano, non puo' che prendersi
atto che, allo stato, nessuna modifica legislativa e' intervenuta in
materia di reato di diffamazione a mezzo stampa, che continua ad
essere punito, pertanto, con la pena detentiva - sola o congiunta
alla pena pecuniaria - proprio dagli articoli 595 del codice penale e
13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 qui oggetto della q.l.c. in esame.
3.3. Volendo individuare una interpretazione convenzionalmente
orientata, dunque, alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo sopra analizzata, non essendovi principi e/o
diritti costituzionali contrastanti e prevalenti, si dovrebbe
sostenere che la disposizione dell'art. 13, legge 8 febbraio 1948, n.
47, punisca con la pena detentiva - congiuntamente alla pena
pecuniaria - esclusivamente le condotte diffamatorie a mezzo stampa
che rivestano i caratteri dell'eccezionalita', ovvero i cosiddetti
«casi eccezionali» cui fa riferimento la stessa Corte europea dei
diritti dell'uomo.
Tuttavia, in ossequio al generale principio di tassativita' e
determinatezza, quale corollario del supremo principio di legalita'
in materia penale sancito dall'art. 25 della Costituzione, non e'
compito di questo giudice integrare la norma incriminatrice di questo
ulteriore requisito normativa dell'eccezionalita', i cui precisi
contorni e confini, peraltro, dovrebbero pur sempre essere
determinati puntualmente dal legislatore, cui spetta in via esclusiva
il potere di legiferare in materia penale, essendo i giudici, ai
sensi dell'art. 101, comma 1 della Costituzione, soggetti soltanto
alla legge.
A tale ultimo proposito, occorre precisare che questo Tribunale
e' consapevole che la giurisprudenza di legittimita' in materia - il
cosiddetto diritto vivente - nelle occasioni in cui si e' pronunciata
in materia di diffamazione a mezzo stampa ha sostenuto una
compatibilita' convenzionale e costituzionale della pena detentiva
irrogata.
Sotto questo profilo, in particolare, e' necessario evidenziare
che, in quelle occasioni, la Cessazione ha asserito la compatibilita'
di una condanna a pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo
stampa ritenendo che, nei singoli casi di specie, ricorressero gli
estremi delle «ipotesi eccezionali» di cui alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo.
Tuttavia, a seguito dei ricorsi dei condannati alla Corte europea
dei diritti dell'uomo, e' stata poi la stessa giurisprudenza di
Strasburgo a negare categoricamente che ricorressero nei casi di
specie le «ipotesi eccezionali» invece originariamente ritenute
sussistenti dalla Corte di Cassazione (cfr. Belpietro c. Italia,
Sallusti' c. Italia).
Sul punto, e' significativo ricordare quanto icasticamente
asserito da ultimo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in
merito alla decisione adottata dalla Corte di Cassazione nel caso
Sallusti c. Italia (di conferma della sentenza di condanna a pena
detentiva) circa la sussistenza di una «ipotesi eccezionale», poi, in
realta', negata in concreto dai giudici di Strasburgo: «Con sentenza
del 26 settembre 2012, depositata nella pertinente cancelleria in
data 23 ottobre 2012, la Corte di Cassazione confermo' le conclusioni
della Corte di appello, valutando, inter alia, la compatibilita'
della condanna e della pena inflitta alla luce della giurisprudenza
della Corte. In particolare, la Corte di Cassazione tento' di
giustificare l'irrogazione di una pena detentiva, sostenendo che il
caso presentava circostanze eccezionali. In particolare,
l'irrogazione della pena detentiva era stata giustificata da una
serie di fattori concorrenti, quali la sussistenza della circostanza
aggravante della «attribuzione di un fatto determinato»; la
personalita' del ricorrente, i suoi precedenti penali (in quanto il
ricorrente era recidivo) e il fatto che la pubblicazione di
informazioni false aveva leso la reputazione del G.C., un
magistrato».
Come anticipato, pero', non condividendo le motivazioni della
Cassazione, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha poi
ritenuto sussistente nel caso di specie alcuna «ipotesi eccezionale»,
come peraltro aveva gia' fatto anche nel precedente caso «Belpietro
c. Italia».
Detto tutto questo, e' evidente che la richiamata giurisprudenza
di legittimita' non possa essere presa in considerazione come
parametro di interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
orientata, in quanto, come appena sottolineato, la stessa si e' poi
rivelata, a posteriori, contraria all'orientamento consolidato della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia,
che nelle due occasioni di condanna a pena detentiva per diffamazione
a mezzo stampa non ha in effetti riconosciuto la sussistenza di
alcuna «ipotesi eccezionale».
4. La q.l.c. dell'art. 595 del codice penale.
Tutte le argomentazioni sopra esposte, come gia' anticipato,
possono essere estese, mutatis mutandis, anche alla fattispecie
delittuosa di cui all'art. 595, comma 3, del codice penale, con la
quale in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa (o con
qualsiasi altro mezzo di pubblicita' ovvero in atto pubblico) il
legislatore punisce l'autore del reato con la pena detentiva della
reclusione alternativamente alla pena pecuniaria della multa non
inferiore ad euro 516.
La fattispecie in questione, infatti, differisce dalla
diffamazione a mezzo stampa aggravata di cui all'art. 13, legge 8
febbraio 1948, n. 47 soltanto perche', a differenza di quest'ultima,
in essa non viene attribuito un fatto determinato alla persona
offesa.
A tale proposito, invero, per quel che qui rileva, deve
evidenziarsi che il dato normativo che la pena detentiva sia prevista
astrattamente solo come alternativa - e non congiunta - alla pena
pecuniaria non consente di poter effettuare valutazioni differenti
rispetto a quanto tutto sopra considerato in merito alla tutela della
liberta' di espressione, di cui all'art. 21 della Costituzione e 10
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta', quest'ultimo cosi come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Difatti, come sopra ampiamente evidenziato, a prescindere dalla
scelta di voler irrogare concretamente la sanzione pecuniaria
piuttosto che la pena detentiva, rimessa alla discrezionalita' del
singolo giudice, tenuto conto di tutte le contingenze del caso di
specie e bilanciate tutte le circostanze (aggravanti ed attenuanti)
eventualmente ritenute sussistenti, e' gia' la stessa previsione
astratta di una pena detentiva - quindi la comminazione legislativa
della stessa - ad essere eccessivamente limitativa del fondamentale
diritto di manifestazione del pensiero, come tale in evidente
violazione degli articoli 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 21
della Costituzione.
5. Parametri interni.
Oltre al parametro convenzionale interposto dell'art. 10 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta', rilevante ai sensi dell'art. 117, comma 1 della
Costituzione, e' evidente che le disposizioni normative qui in esame
siano contrarie anche ai principi costituzionali di cui agli articoli
3, 21 e 25 della Costituzione.
Difatti, per tutte le argomentazioni sopra esposte, la previsione
- anche solo astratta - di una pena detentiva per il reato di
diffamazione a mezzo stampa sarebbe manifestamente irragionevole e
totalmente sproporzionata rispetto alla liberta' di manifestazione di
pensiero, anche nella forma del diritto di cronaca giornalistica,
fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 della
Costituzione, la cui tutela, in assenza di contrari interessi
giuridici interni prevalenti, non puo' che essere favorevolmente
estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo, eliminando cosi', salvi i «casi eccezionali»,
anche la mera comminazione di qualunque pena detentiva.
Di conseguenza, a seguito di un contemperato bilanciamento dei
diversi valori costituzionali contrapposti, la liberta' di
manifestazione di pensiero, da un lato, e la liberta' personale
dell'individuo, dall'altro, la previsione legislativa di una pena
detentiva per i reati a mezzo stampa risulterebbe finanche contraria
al supremo principio costituzionale di necessaria offensivita', di
cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto totalmente
sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene
giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il
rispetto della reputazione personale.
In caso contrario, infine, nel mantenere la previsione della pena
detentiva nelle fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, vi
sarebbe anche un'evidente violazione del principio costituzionale
della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27, comma 3
della Costituzione, attesa la inidoneita' della minacciata sanzione
detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione
generaipreventiva e specialpreventiva della pena stessa.
Difatti, anche alla luce della analizzata giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, se la pena detentiva - al di
fuori dei casi eccezionali - e' sempre sproporzionata rispetto alla
liberta' di manifestazione del pensiero a mezzo stampa, da un lato,
dal punto di vista della prevenzione generale, certamente la
generalita' dei consociati non sarebbe culturalmente orientata ad
astenersi dal commettere una condotta diffamatoria a mezzo stampa per
la quale lo Stato italiano prevede una pena detentiva che pero' la
Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene sproporzionata e, quindi,
non irrogabile in concreto; dall'altro, invece, e soprattutto, dal
punto di vista specialpreventivo, sicuramente ogni singolo
giornalista e, quindi, il direttore responsabile della testata
giornalistica non sarebbero effettivamente dissuasi dal non
pubblicare articoli di stampa diffamatori, considerato che la pena
detentiva prevista dalla legge italiana per tale condotta criminosa
comunque non sarebbe a loro applicabile in concreto, perche', secondo
la giurisprudenza Edu, considerata sempre sproporzionata e come tale
«non necessaria in una societa' democratica», in quanto
eccessivamente limitativa della fondamentale liberta' di espressione
garantita dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dall'art. 21
della Costituzione.
Per tutti i motivi sopra esposti, in conclusione, secondo il
Tribunale, deve essere sollevata la questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 595, comma 3, codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 159, comma
1, del codice penale,
Solleva la questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 595, comma 3, codice penale e 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, perche' in violazione degli articoli 3, 21, 25, 27 della
Costituzione, nonche' dell'art. 117, comma 1 della Costituzione in
relazione all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta', per le ragioni di cui in
motivazione;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla
Corte costituzionale;
Dispone la sospensione del procedimento penale e dichiara sospesi
i termini di prescrizione come per legge;
Ordina la notificazione della presente ordinanza, letta alle
parti in udienza, al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei deputati;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Salerno, 9 aprile 2019
Il Giudice: Rossi