MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 luglio 2019 

Proroga  del  termine  di  conclusione  dei  lavori   relativi   agli
interventi,  di  cui  al  Fondo  ex  protezione  civile,   annualita'
2014-2015. (Decreto n. 677/2019). (19A05881) 
(GU n.225 del 25-9-2019)

 
                             IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile e successive modificazioni
ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica ed in particolare l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, ed in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato,  ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico  degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che,  per  le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalle  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art.  11,
comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a  partire  dall'anno
2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per
l'edilizia scolastica di competenza  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160 nel quale  si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis  del  citato
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  Codice
dei contratti pubblici; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme
tecniche per le costruzioni»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  14  gennaio   2008   recante
«Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19  maggio  2010,  n.
3879, 2 marzo 2011  n.  3927,  che  hanno  stabilito  gli  interventi
ammissibili a finanziamento, individuato  le  relative  procedure  di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le  risorse
dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto  Fondo
agli interventi previsti dall'art.  2,  comma  276,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015 (di seguito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  12   ottobre   2015),   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale  sono
stati  definiti  i  termini  e  le  modalita'  di  attuazione   degli
interventi di adeguamento strutturale e  antisismico,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015  n.  107,  nonche'
ripartite su base regionale le risorse relative alle annualita'  2014
e 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12  ottobre  2015  che  istituisce,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   una
Commissione   composta   da   due   rappresentanti   del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e   da   due
rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e  presieduta
dal direttore per gli interventi in materia  di  edilizia  scolastica
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  al
fine  di  garantire  l'istruttoria  sulle  istanze  presentate  dalle
regioni  competenti  e  di  individuare  gli  interventi  ammessi  al
finanziamento; 
  Visto l'art. 4 del predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale e' stato stabilito che
le  regioni  dovevano  trasmettere  alla  Direzione  generale   degli
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  il
piano degli interventi entro il 30 novembre 2015; 
  Visto altresi', l'art. 6 del predetto decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale  si  dispone
che con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono individuati gli interventi sulla  base  dei  piani
predisposti dalle regioni, previa istruttoria  della  Commissione  di
cui all'art. 1 del medesimo decreto, e sono definiti i termini per la
progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori, nonche' le modalita'
di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di
inadempienza; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca 23 dicembre 2015, n.  943,  con  il  quale  sono  stati
approvati gli interventi rientranti nella  programmazione  2014-2015,
cosi' come individuati dalle singole regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 gennaio  2017,  n.  43,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione
2014-2015; 
  Dato atto che l'art. 2, comma 2, del citato  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n.
943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere  i
due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi; 
  Dato  atto  che  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n.
43 conferma il medesimo termine di due anni  dall'aggiudicazione  dei
lavori per il completamento degli stessi; 
  Considerato che  l'art.  4,  comma  1,  del  suddetto  decreto  del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre
2015, n. 943 e l'art. 4, comma 1, del  citato  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n.
43 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori
costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento; 
  Dato atto che, a seguito delle ordinarie attivita' di  monitoraggio
degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti  ministeriali,
e' emerso che alcuni enti locali, pur essendo in  avanzato  stato  di
esecuzione, non riescono a rispettare la predetta data dei  due  anni
per il completamento dei lavori di edilizia scolastica; 
  Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento
degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di
assicurare  la  sicurezza  delle   scuole   e   degli   ambienti   di
apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in  capo  agli
enti locali derivanti da una revoca del finanziamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Proroga del termine di durata dei lavori 
 
  1. Il termine per il  completamento  dei  lavori,  autorizzati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  23  dicembre  2015,  n.  943  e  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n.
43, e attualmente in corso di esecuzione, e' fissato in un anno dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1  e'  causa  di
revoca del finanziamento concesso. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 luglio 2019 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

Registrato alla Corte dei conti il 8 agosto 2019 
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne n. 2902