N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2019

Ordinanza del 27 maggio 2019 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Veneto sul ricorso proposto da Bipark srl e Cestari Srl contro
Comune  di  San  Michele  al  Tagliamento   e   Villaggio   turistico
internazionale srl.. 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Veneto - Disciplina delle concessioni del demanio marittimo
  a  finalita'  turistica  -  Procedura  comparativa  in  materia  di
  concessioni - Rilascio subordinato  alla  corresponsione  da  parte
  dell'aggiudicatario di un indennizzo a  favore  del  concessionario
  uscente - Previsione di  criteri  di  determinazione  del  predetto
  indennizzo. 
- Legge della Regione Veneto 4 novembre  2002,  n.  33  (Testo  unico
  delle leggi regionali in materia di turismo), art. 54, commi 2,  3,
  4 e 5. 
(GU n.39 del 25-9-2019 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 
                            Sezione prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 976 del 2018,  proposto  dalla  Bipark  S.r.l.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore,  dottor  Ugo  Zovatto,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nive Lorenzato e  Riccardo  Maria
Zanchetta e con domicilio fissato presso gli  indirizzi  di  «P.E.C.»
indicati nel ricorso; 
    Contro Comune di San  Michele  al  Tagliamento,  in  persona  del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico  Marco
Benvenuti e con domicilio eletto presso lo studio  dello  stesso,  in
Venezia, Santa Croce, n. 205; 
    Nei  confronti  Villaggio  Turistico  Internazionale  S.r.l.,  in
persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  dottor   Alberto
Granzotto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel ed  Emilio
Caucci e con domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.  Francesco
Acerboni, in Venezia-Mestre, via Torino, n. 125; 
    E con l'intervento di  Cestari  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, signor Giuseppe Cestari, rappresentata  e
difesa dall'avv. Massimo Carlin e  con  domicilio  digitale  come  da
«P.E.C.» da Registri di Giustizia; 
 
       Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione: 
 
    Della nota del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0021074 del
5 luglio 2018, recante rigetto delle osservazioni  sull'avviso  della
gara per  l'aggiudicazione  della  concessione  demaniale  marittima,
presentate dalla societa' ricorrente; 
    Dell'avviso di gara del Comune di S. Michele  al  Tagliamento  n.
0012457 del 27 aprile 2018, avente ad oggetto l'aggiudicazione  della
concessione demaniale marittima di un tratto di arenile  in  Bibione,
nella  parte  in  cui  prevede  l'importo  dell'indennizzo   che   il
concorrente deve impegnarsi a pagare, in caso di  aggiudicazione,  al
concessionario uscente; 
    Se del caso, della nota regionale  n.  426495  del  24  settembre
2012, richiamata nella nota comunale n. 0021074 del 5 luglio 2018; 
    Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente nonche',
se del caso, per  la  disapplicazione  dell'art.  54  della  l.r.  n.
33/2002  e  del  relativo  allegato  S/3  e,  se  del  caso,  per  la
valutazione della rimessione alla Corte costituzionale  del  giudizio
di legittimita' costituzionale delle suddette norme,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lett. e), Costituzione. 
    Visti il ricorso ed i relativi allegati; 
    Vista  la  domanda  di  sospensione  dell'esecuzione  degli  atti
impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente; 
    Visti la memoria  di  costituzione  e  difensiva  e  i  documenti
depositati dal Comune di S. Michele al Tagliamento; 
    Visti, altresi', l'atto di costituzione in giudizio,  la  memoria
difensiva  e  i  documenti  depositati  della   Villaggio   Turistico
Internazionale S.r.l.; 
    Viste l'ordinanza n. 386/2018 del 4  ottobre  2018,  con  cui  e'
stata accolta l'istanza cautelare proposta  dalla  Bipark  S.r.l.,  e
l'ordinanza del Consiglio di  Stato,  Sez.  V,  n.  130/2019  del  17
gennaio 2019, con cui e' stato respinto l'appello proposto contro  la
precedente; 
    Vista l'istanza di modifica o  revoca  dell'ordinanza  cautelare,
presentata ai sensi dell'art. 58 c.p.a. dal Comune di S.  Michele  al
Tagliamento; 
    Viste la memoria e la documentazione della Bipark S.r.l.; 
    Viste, altresi', la memoria e la documentazione  della  Villaggio
Turistico Internazionale S.r.l.; 
    Vista l'ordinanza n. 29/2019 del 24 gennaio 2019, con la quale e'
stata  respinta  l'istanza  di  modifica  o   revoca   dell'ordinanza
cautelare; 
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum depositato dalla Cestari
S.r.l. il 7 febbraio 2019; 
    Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Nominato relatore nell'udienza pubblica  del  3  aprile  2019  il
dott. Pietro De Berardinis; 
    Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 
    1. L'articolo 54 della legge  regionale  del  Veneto  4  novembre
2002, n. 33 (recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo») cosi' recita: 
      «Procedura comparativa in materia di concessioni. 
        1. La durata delle concessioni e' disciplinata dalla legge  4
dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. 
        2. Il comune rilascia, modifica  e  rinnova  le  concessioni,
applicando  le  procedure  ed  i  criteri  di  valutazione   di   cui
all'allegato  S/3,   nel   rispetto   della   direttiva   2006/123/CE
subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di  procedura
comparativa al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 5. 
        3.  Nel  caso  di  rinnovo  della  concessione,   il   comune
acquisisce  dall'originario  concessionario,  una  perizia  di  stima
asseverata di un professionista abilitato da cui risulti  l'ammontare
del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto  della
concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e  secondo  le
modalita' di cui all'allegato S/3. 
        4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate  a
pena di esclusione dalla procedura comparativa, da  atto  unilaterale
d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione di  aggiudicazione  della  concessione,  di  indennizzo
nella misura di cui  al  comma  5;  decorso  tale  termine  senza  la
corresponsione dell'indennizzo, si procede  all'aggiudicazione  della
concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti
del   soggetto   utilmente   collocato   in   graduatoria   e    fino
all'esaurimento della stessa. 
        5.  Nell'ipotesi  di  concorso   di   domande,   l'originario
concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per  cento
dell'ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma  3  da  parte
dell'eventuale nuovo aggiudicatario.». 
    2. La societa' ricorrente, Bipark S.r.l.,  espone  di  essere  un
operatore del settore turistico, interessato a partecipare alla  gara
per l'aggiudicazione della concessione demaniale  marittima  relativa
ad un tratto di arenile sito in Comune di S. Michele  al  Tagliamento
(VE),   loc.   Bibione,   prospiciente   il    Villaggio    Turistico
Internazionale. Si tratta di un'area distinta in catasto  al  fg.  n.
49, mappali nn. 1675 - 1671 -  1674,  con  superficie  di  circa  mq.
26.000. 
    2.1. La ricorrente ha gia'  promosso  un  contenzioso  dinanzi  a
questo Tribunale, con cui ha impugnato il precedente avviso  pubblico
della  procedura  comparativa   di   aggiudicazione   della   ridetta
concessione demaniale marittima, ritenendo che la disciplina di  gara
da esso posta avesse valenza autonomamente  escludente  o,  comunque,
valenza fortemente limitativa della possibilita'  di  presentare  una
domanda  in  concorrenza  rispetto  al  concessionario  uscente.   Il
giudizio  instaurato  si  e'  concluso  con  la  sentenza  di  questo
Tribunale n. 399/2017 del 27 aprile 2017, la quale,  in  accoglimento
del ricorso, ha annullato gli atti impugnati e, in  primis,  l'avviso
pubblico. Cio', sia per la sovrapposizione, ad opera dell'avviso, tra
termine di proposizione delle osservazioni sulla domanda di  rilascio
o rinnovo della concessione demaniale  inoltrata  dal  concessionario
uscente (Villaggio Turistico  Internazionale  S.r.l.)  e  termine  di
presentazione della domanda  di  partecipazione  alla  procedura  per
l'aggiudicazione della concessione stessa, sia per  le  modalita'  di
fissazione del valore  del  complesso  aziendale  del  concessionario
uscente, su cui si  calcola  l'indennizzo  a  questo  dovuto:  valore
determinato  unilateralmente  dal  concessionario   medesimo   in   €
11.563.657,00, senza nessuna valutazione da parte del Comune circa la
congruenza di un simile onere economico. 
    2.2. Con il ricorso in epigrafe indicato  Bipark  S.r.l.  ha  ora
impugnato  gli  atti  della   nuova   procedura   comparativa   volta
all'aggiudicazione  della   concessione   di   cui   si   discute   e
precisamente: 
      la nota del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0021074  del
5 luglio 2018, recante rigetto delle osservazioni  sull'avviso  della
gara,  presentate  dalla  ricorrente  ai  sensi  dell'art.   21   del
Regolamento  comunale   «per   l'uso   del   demanio   marittimo»   e
dell'allegato S/3, lett.  a),  della  l.r.  n.  33/2002,  secondo  la
lettura che di tali norme ha dato la citata sentenza n. 399/2017  (la
quale ha distinto il termine per la proposizione di  osservazioni  da
quello della  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla
gara); 
      il  nuovo  avviso  di  gara  del  Comune  di  S.   Michele   al
Tagliamento, n. 0012457 del  27  aprile  2018,  nella  parte  in  cui
prevede l'importo dell'indennizzo che il concorrente deve  impegnarsi
a pagare, in  caso  di  aggiudicazione,  al  concessionario  uscente,
indicandolo nel 90% del valore aziendale stimato (€ 2.246.000,00), ma
facendo salva al  punto  3  «in  relazione  al  giudizio  attualmente
pendente, diversa disposizione giudiziaria che ripristini  il  valore
di cui al punto 1 (€  11.563.657,00)  o  che  stabilisca  un  diverso
valore»; 
      se del caso, la nota regionale n. 426495 del 24 settembre 2012,
richiamata nella nota comunale n. 0021074 del 5 luglio 2018. 
    2.3. Tra i motivi di impugnazione specificatamente dedotti  dalla
societa' ricorrente vi e' - al n. 1) - la contrarieta' all'art.  117,
secondo comma, lett. e), Costituzione  dell'art.  54  della  l.r.  n.
33/2002, nella parte in cui (commi 2, 3, 4 e 5) prevede il  pagamento
di un indennizzo,  previa  perizia  di  stima,  da  parte  del  nuovo
concessionario in favore del concessionario uscente. Ne  seguirebbero
effetti invalidanti sugli atti impugnati, essendosi l'avviso di  gara
conformato alla suindicata legge regionale con il prevedere, al punto
3,  nonche'  alle  lettere  D)  ed  E),  l'impegno  del   concorrente
«affinche' la sua domanda possa  essere  oggetto  della  comparazione
(...) a presentare e sottoscrivere  (...)  dichiarazione  di  impegno
alla corresponsione dell'indennizzo pari al 90% del valore  aziendale
stimato (...)». 
    2.4.  In  particolare,  la  ricorrente  richiama  le   precedenti
pronunce   della   Corte   costituzionale   che   hanno    dichiarato
l'illegittimita' dell'art. 5 della l. Reg. Veneto 16  febbraio  2010,
n. 13 (n. 213 del 18 luglio 2011), dell'art. 2, comma 1, lettere c) e
d), della l. Reg. Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (n. 157 del  7  luglio
2017), nonche' dell'art. 49 della l. Reg. Friuli  Venezia  Giulia  21
aprile 2017, n. 10 (n. 109 del 30 maggio  2018).  Da  dette  pronunce
emergerebbe l'illegittimita' dell'art. 54 della l.r. n.  33/2002,  in
quanto si tratterebbe di disposizione che incide sulla  tutela  della
concorrenza. Essa, infatti, al pari di quelle dichiarate  illegittime
dalla  Corte  costituzionale,  nel  prevedere  il  pagamento  di   un
indennizzo da parte del concessionario subentrante,  influisce  sulle
prospettive di acquisizione  della  concessione,  rappresentando  una
delle componenti del costo dell'affidamento: piu'  in  dettaglio,  la
previsione di un  indennizzo  potrebbe  costituire,  per  le  imprese
diverse   dal   concessionario   uscente,   un   disincentivo    alla
partecipazione  alla  procedura  di  gara,  mentre  per  quest'ultimo
integrerebbe un  indebito  vantaggio,  in  modo  da  determinare  una
restrizione della concorrenza. 
    2.5.  In  definitiva,  la  normativa  regionale  censurata  dalla
ricorrente violerebbe la competenza esclusiva statale in  materia  di
«tutela   della   concorrenza»   non   essendo,   peraltro,   nemmeno
qualificabile  come  «pro-concorrenziale».   Di   qui   la   ritenuta
violazione del parametro di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lett.
e), Costituzione. 
    3. Il Collegio  reputa  che  nel  caso  di  specie  sussistano  i
requisiti di legge (art. 23 della legge n.  87/1953)  per  promuovere
l'incidente di costituzionalita' e precisamente - oltre al  parametro
costituzionale in tesi violato - la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
da parte ricorrente. 
    3.1. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva anzitutto
che l'art. 54 della l. Reg.  Veneto  n.  33/2002,  nel  prevedere  la
corresponsione,  da  parte  dell'aggiudicatario   della   concessione
demaniale, di un indennizzo in favore del gestore uscente, non sembra
rispettoso della competenza esclusiva statale in  materia  di  tutela
della concorrenza prevista dell'art. 117, secondo  comma,  lett.  e),
Costituzione. In particolare, la disciplina regionale  contrasta  con
il principio - dettato dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
n. 59/2010 - a sua volta recante la trasposizione nel diritto interno
della direttiva n. 2006/123/CE - secondo cui, ove il numero di titoli
autorizzatori disponibili per una determinata  attivita'  di  servizi
sia limitato, il titolo e' rilasciato per una  durata  limitata,  non
puo' essere rinnovato automaticamente e - cio' che qui rileva  -  non
possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente. 
    3.1.1. Detto principio non consente di escludere in assoluto che,
allo spirare della concessione, possa riconoscersi entro certi limiti
una  tutela  agli   investimenti   realizzati   dal   concessionario,
soprattutto  se  effettuati  durante  un'epoca  in  cui  egli  poteva
confidare sulla stabilita' del titolo concessorio, in forza  del  cd.
diritto di insistenza o delle  proroghe  ope  legis.  Ad  avviso  del
Collegio, nondimeno, tali limiti vengono superati  dalla  previsione,
ad opera dell'art. 54 cit., dell'attribuzione al gestore  uscente  di
un indennizzo pari al novanta per cento di una grandezza dai contorni
incerti ed indeterminati, quale  il  «valore  aziendale  dell'impresa
insistente sull'area oggetto della concessione» indicato dal comma  3
del ridetto art. 54. Di questa grandezza, infatti, la legge regionale
non  fornisce  alcuna  definizione,  ne'  i  criteri   per   la   sua
quantificazione, e l'assoluta incertezza che  regna  al  riguardo  e'
dimostrata proprio dalla vicenda contenziosa di cui si discute, nella
quale ad una prima stima  -  stabilita  unilateralmente  dal  gestore
uscente - di € 11.563.657,00, ha fatto seguito - dopo la sentenza  n.
399/2017 cit. - una seconda valutazione, eseguita  questa  volta  del
Comune, di importo (€ 2.246.000,00)  pur  sempre  assai  elevato,  ma
totalmente divergente dal precedente. 
    3.1.2. Il Legislatore regionale da'  vita,  in  questo  modo,  ad
un'eccessiva barriera a discapito  dei  nuovi  entranti  nel  settore
economico di interesse, avendo, il coacervo dei beni cui si riferisce
l'indennizzo da pagare, confini incerti, suscettibili di  comprendere
sia beni gia' in proprieta' del gestore uscente, sia beni  (immobili)
che  in  linea  di  principio  dovrebbero  risultare  automaticamente
acquisiti al demanio per accessione. In ogni  caso,  l'art.  54  cit.
contrasta con l'esigenza di garantire la  parita'  di  trattamento  e
l'uniformita' delle  condizioni  di  mercato  sull'intero  territorio
nazionale: esigenza che - si ritiene - puo'  essere  assicurata  solo
dal Legislatore statale, nell'esercizio della potesta'  esclusiva  ex
art. 117, secondo comma, lett. e), Costituzione. 
    3.1.3.  In  definitiva,  come  gia'   evidenziato   dalla   Corte
costituzionale nelle pronunce richiamate al par.  2.4,  l'obbligo  di
indennizzo - cui e'  subordinato  il  subentro  nella  concessione  -
incide sulle possibilita' di accesso  al  mercato  di  riferimento  e
sulla regolazione uniforme dello stesso e  puo'  costituire,  per  le
ditte  diverse  dal  concessionario  uscente,   un   disincentivo   a
partecipare alla procedura concorsuale che  conduce  all'affidamento:
di qui la violazione del precetto costituzionale appena  citato,  che
affida alla potesta' legislativa esclusiva statale  la  tutela  della
concorrenza, non potendo neppure  la  normativa  regionale  censurata
qualificarsi come «pro-concorrenziale». 
    3.2. Il Collegio, peraltro, ritiene di dover sollevare ex officio
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54  cit.  anche
sotto il profilo del contrasto di tale disposizione con  l'art.  117,
secondo comma, lett. l),  Costituzione,  che  riserva  alla  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile:
cio', in considerazione della ratio  da  attribuire  alla  previsione
dell'indennizzo contenuta nella norma regionale, che - come si vedra'
infra (v. par. 4.7) - viene fatta risiedere nel principio civilistico
del  divieto  di  arricchimenti  ingiustificati.  E'   il   caso   di
sottolineare, al riguardo, che la previsione di  un  indennizzo,  pur
inserendosi  all'interno  della  disciplina  pubblicistica   di   una
procedura ad evidenza pubblica, attiene al  rapporto  -  di  schietto
sapore privatistico - tra due  soggetti  (il  gestore  uscente  e  il
subentrante), disciplinato dalle comuni regole civilistiche. 
    3.2.1. La violazione del limite  dell'ordinamento  civile  emerge
anche da un altro punto di vista  e  cioe'  per  la  deroga,  che  la
disciplina regionale introduce, all'art. 49 cod. nav., ai  sensi  del
quale «salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione,
quando venga a  cessare  la  concessione,  le  opere  non  amovibili,
costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo  Stato,  senza
alcun  compenso  o  rimborso,  salva   la   facolta'   dell'autorita'
concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione  del  bene
demaniale nel pristino stato» (e con facolta' per la P.A., qualora il
concessionario non esegua la demolizione, di provvedervi  d'ufficio).
La legge regionale, quindi, va a incidere sulle facolta' che spettano
allo Stato in quanto proprietario: ma tali facolta'  ineriscono  alla
capacita' giuridica dello Stato quale soggetto giuridico,  secondo  i
principi dell'ordinamento civile. 
    3.3. Occorre aggiungere, sul  punto,  che  nessuna  ricaduta  sul
piano della non manifesta infondatezza della suesposta  questione  di
costituzionalita'  puo'  desumersi  dal  fatto  che  la  sentenza  n.
399/2017 cit. abbia accolto l'impugnazione del precedente  avviso  di
gara per i motivi che si sono poc'anzi ricordati al par.  2.1,  senza
affrontare il tema della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  54
cit., sebbene la relativa questione di costituzionalita' fosse  stata
sollevata - peraltro in subordine: cfr. il par. 4.2 della sentenza  -
negli stessi termini anche  in  quel  giudizio.  Non  si  puo'  certo
sostenere che questo tribunale amministrativo regionale, non avendo -
come insiste a sottolineare il Comune - pregiudizialmente considerato
l'art. 54 della l.r. n. 33/2002 incostituzionale, abbia disatteso  (e
cosi' per implicito respinto) la questione - gia' allora  «ampiamente
sollevata» - della violazione ad opera della  legge  regionale  della
potesta'  esclusiva  dello  Stato  nella  materia  in  esame,  e  che
addirittura in modo analogo si sia comportato il Consiglio  di  Stato
in sede di domanda di sospensione della ridetta sentenza. 
    3.4. L'adito tribunale amministrativo regionale, nella  decisione
in commento, si e' uniformato alla regola per cui la graduazione  dei
motivi e delle domande ad opera della parte vincola  il  giudice  (v.
C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5, par. 8): di tal che',  una  volta
accolti la domanda e i motivi proposti  in  via  principale  in  quel
giudizio, l'esame delle  questioni  sollevate  in  subordine  (quindi
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 cit.) era
precluso, come afferma esplicitamente il par. 12  della  sentenza  n.
399/2017. Ne', ad avviso del Collegio,  possono  desumersi  argomenti
dalla pronuncia resa dal Consiglio di Stato in  sede  di  domanda  di
sospensione della sentenza n.  399/2017  cit.,  atteso  il  carattere
necessariamente sommario e provvisorio di tale pronuncia. 
    4.  Con  riferimento,  invece,  alla  rilevanza  della  questione
sollevata,  il  discorso  e'  piu'  articolato  e  merita  di  essere
sviluppato sotto molteplici profili. 
    4.1. Da un lato,  infatti,  si  osserva  che  in  sede  cautelare
l'istanza di sospensiva e' stata accolta sotto un aspetto diverso  da
quello ora in esame e cioe' per il  fatto  che,  anche  ad  ammettere
l'applicabilita' alla  fattispecie  dell'indennizzo  a  favore  della
concessionaria uscente, tale indennizzo non era  determinato  con  la
necessaria chiarezza nell'avviso di gara, per come inteso della  nota
comunale del 5 luglio 2018, a sua volta oggetto  di  impugnativa  (v.
ordinanza n. 386/2018  del  4  ottobre  2018).  L'istanza  cautelare,
invero, e' stata  accolta  perche'  la  nota  de  qua  affermava  che
l'importo da pagare sulla base della perizia di stima (il  90%  di  €
2.246.000,00) sarebbe potuto variare in dipendenza dell'esistenza  di
un giudizio «tuttora pendente, come noto  e  richiamato  dall'avviso»
(v. punto 3 di questo): il richiamo all'attuale pendenza del giudizio
ha indotto il Collegio ad  individuarlo  univocamente  negli  appelli
avverso la sentenza di questo Tribunale n.  399/2017  cit.,  promossi
sia  dal  Comune  di   S.   Michele   al   Tagliamento,   sia   dalla
controinteressata Villaggio Turistico Internazionale S.r.l.,  poiche'
l'eventuale  accoglimento  dell'uno  o  dell'altro  appello   avrebbe
verosimilmente riportato l'ammontare del valore aziendale, su cui  va
calcolato l'indennizzo,  alla  cifra  originaria  prefissata  in  via
unilaterale dalla controinteressata (€ 11.563.657,00). 
    4.2. Senonche' in corso di causa e' stata  prodotta  dalle  parti
documentazione comprovante l'abbandono del  giudizio  di  appello  ad
opera sia del Comune, sia della controinteressata, con il  corollario
che, per questo verso, l'interesse di Bipark S.r.l. e'  venuto  meno,
non sussistendo piu'  il  pericolo,  per  le  imprese  interessate  a
concorrere alla gara, di vedersi (in corso di procedura o anche dopo)
modificato in pejus (e notevolmente) l'importo dell'indennizzo che si
sono impegnate  a  pagare  al  concessionario  uscente,  in  caso  di
aggiudicazione. Il tutto, anche alla stregua della rinuncia, ad opera
della controinteressata (v.  doc.  34),  al  valore  aziendale  di  €
11.563.657,00 indicato per il  calcolo  dell'indennizzo  nella  prima
perizia di stima, allegata all'avviso del 16  giugno  2016  (e  cioe'
l'avviso annullato dalla sentenza n. 399/2017). 
    4.3. Nondimeno, rimane fermo, con ogni evidenza,  l'interesse  di
Bipark S.r.l. di partecipare  alla  gara  senza  dover  corrispondere
nessun indennizzo alla  Villaggio  Turistico  Internazionale  S.r.l.,
nemmeno nella misura ridotta derivante dal valore dei beni  aziendali
(€ 2.246.000,00) indicato nella perizia di stima  fatta  propria  dal
Comune e richiamata nell'avviso del 27 aprile 2018. In altre  parole,
l'interesse azionato dalla ricorrente, sotto il profilo in esame, non
e' piu' quello di avere certezza  sull'ammontare  dell'indennizzo  da
corrispondere, ne' di pagare una somma inferiore,  bensi'  quello  di
non dover pagare alcun indennizzo. 
    4.4. La rilevanza della  questione  di  costituzionalita'  emerge
anche sotto un altro aspetto e cioe' quello  dell'applicazione  della
disciplina dettata dall'art. 54 della l.r. n. 33/2002 in  materia  di
indennizzo da versare al concessionario uscente (commisurato  al  90%
del valore aziendale dell'impresa  installata  sull'area  oggetto  di
concessione) a tutte le ipotesi in cui, a seguito  di  una  procedura
comparativa, vi sia la successione  di  un  nuovo  concessionario  al
precedente, ivi compreso il caso della  modifica  della  concessione.
Tale applicazione - sostenuta dal Comune (che richiama la nota  della
Regione  prot.  n.  426495   del   24   settembre   2012)   e   dalla
controinteressata - viene contestata dalla Bipark  S.r.l.  con  altra
censura, contenuta anch'essa nel primo motivo  di  ricorso.  Piu'  in
particolare, la societa' assume  che  la  disciplina  in  materia  di
indennizzo ex art. 54 cit. si  applicherebbe  solo  alle  ipotesi  di
«rinnovo  della  concessione»  e  non  gia'  a   quelle   di   «nuova
concessione», e che il presente contenzioso riguarderebbe proprio una
«nuova  concessione»:  in  relazione  all'aggiudicazione  di  questa,
percio',  l'avviso  pubblico  non  avrebbe  dovuto  prevedere  nessun
obbligo di indennizzo  a  carico  dell'impresa  aggiudicataria  ed  a
favore del gestore uscente. 
    4.5. Che la fattispecie all'esame  sia  riconducibile  all'ambito
della «nuova concessione»,  la  ricorrente  lo  ricava  dai  seguenti
indici: 
      a)  la  concessione  demaniale  rilasciata  dal   Comune   alla
Villaggio Turistico Internazionale S.r.l. il 1° giugno 2011 era  gia'
scaduta al 31 dicembre 2016, non avendo  la  suddetta  concessionaria
beneficiato della proroga ex lege al 2020 (riservata alle concessioni
in essere al 2009), cosicche' si fuoriuscirebbe dal caso del «rinnovo
della concessione», al quale puo' essere accostata la «proroga  della
concessione» (qui, appunto, non verificatasi); 
      b) l'avviso impugnato contemplerebbe  altresi'  un  ampliamento
della  superficie  oggetto  dell'originaria  concessione  e  non   si
limiterebbe a una  mera  «variazione  della  concessione»  sul  piano
temporale (id est: la proroga della concessione), di tal  che'  anche
sotto questo profilo la fattispecie si configurerebbe, invece,  quale
«nuova concessione». 
    4.5.1. Del resto, la stessa sentenza n. 399/2017  cit.,  al  par.
10.8, qualifica la vicenda in oggetto come «un'ipotesi  di  richiesta
di «nuova concessione» demaniale marittima, poiche', oltre che  avere
ad  oggetto  un  bene  non  coincidente  in  toto  con  quello  della
concessione in scadenza (per l'ampliamento dell'estensione  dell'area
originariamente prevista), riguarda un rapporto che per legge non  e'
piu' suscettibile di rinnovo e che  pertanto  avrebbe  dovuto  essere
messo  a  gara  alla  relativa  scadenza,  in  base  alla   procedura
comparativa  prevista  e  disciplinata  dall'art.  54   della   legge
regionale n. 33/2002, secondo le indicazioni precisate  nell'allegato
S/3, punto d)». 
    4.6. L'assunto della ricorrente e' erroneo in diritto. Sul  piano
della normazione positiva, infatti, Bipark  S.r.l.  basa  le  proprie
tesi sul comma 3 dell'art. 54  cit.,  il  quale,  come  si  e'  visto
all'inizio,  prevede  che  il   Comune   acquisisca   dall'originario
concessionario una perizia di stima asseverata sul  valore  dei  beni
aziendali «nel caso di rinnovo della concessione».  Tuttavia,  da  un
lato, il comma 2 del  ridetto  art.  54  subordina  il  rilascio  del
provvedimento concessorio (che qualifica come  «nuova  concessione»),
in esito a procedura comparativa,  al  pagamento  dell'indennizzo:  e
cio' vale, senza distinzioni, sia per le ipotesi di rinnovo, che  per
quelle di  rilascio  e  per  quelle  di  modifica  delle  concessioni
demaniali da parte dei Comuni.  Dall'altro,  il  successivo  comma  4
prevede che le «domande di nuova concessione» siano corredate da atto
unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione  dell'indennizzo.
Da ultimo, il comma 5 dell'art. 54 -  norma  di  portata  generale  -
ricollega ad ogni ipotesi  di  concorso  di  domande  la  doverosita'
dell'indennizzo  a  carico  dell'aggiudicatario  ed  in  favore   del
precedente  concessionario.  In   definitiva,   dunque,   l'argomento
letterale non e' in grado di supportare le censure della  ricorrente,
stante la non univocita' della normativa regionale. 
    4.7. Neppure sul piano dell'interpretazione teleologica  la  tesi
che nella vicenda in  esame  non  sarebbe  dovuto  alcun  indennizzo,
trattandosi di «nuova concessione», merita positivo apprezzamento. La
ratio della previsione dell'indennizzo e' stata, infatti, individuata
dalla giurisprudenza di questo  Tribunale  (Tribunale  amministrativo
regionale del Veneto, Sez. I, 1° giugno 2011, n. 926) nella  volonta'
di tutelare gli investimenti effettuati dal gestore uscente sino alla
scadenza del periodo di concessione (non essendo piu'  consentito  il
rinnovo automatico della stessa): e nel caso di specie e' pacifico  e
incontestato tra le parti che  la  concessionaria  uscente  Villaggio
Turistico  Internazionale  S.r.l.   abbia   effettuato   investimenti
nell'area assegnatale in concessione, di cui, percio', le spetterebbe
il ristoro. Per l'effetto, la stessa controinteressata  riconduce  la
ratio dell'indennizzo non all'invero formale distinzione tra «rinnovo
della concessione» e «nuova concessione», ma  al  diritto  civile  e,
segnatamente, alla regola che  impone  di  evitare  un  arricchimento
ingiustificato del gestore subentrante a  danno  dell'uscente  (cio',
che  come  si  e'  visto  poc'anzi,  suscita   ulteriori   dubbi   di
costituzionalita' della normativa regionale). 
    4.8. In conclusione, secondo  l'interpretazione  piu'  plausibile
dell'art. 54 della l.r. n. 33/2002, nonche' la prassi applicativa  di
detta norma  seguita  dalla  Regione  e  dai  Comuni,  la  previsione
dell'indennizzo  dovuto  dall'aggiudicatario   al   gestore   uscente
dell'area del demanio marittimo si applica in tutti i casi in cui  vi
siano  investimenti  effettuati  da   quest'ultimo   e   non   ancora
ammortizzati (o ammortizzati solo in parte)  e,  dunque,  anche  alla
fattispecie per cui e' causa, essendo del tutto irrilevante, sotto il
profilo in esame, che la stessa possa o no configurarsi  come  «nuova
concessione». Ne consegue la rilevanza, ai fini della decisione della
controversia, di stabilire la conformita' o  meno  a  Costituzione  -
sotto i parametri qui evocati - dell'art. 54 stesso. 
    4.9.  Da  ultimo,  la  rilevanza  della  suesposta  questione  di
legittimita' costituzionale non e' inficiata dalla circostanza  della
mancata presentazione della domanda di partecipazione alla  procedura
comparativa ad opera della Bipark S.r.l., facendo valere quest'ultima
- come si e' detto - l'interesse a partecipare alla  procedura  senza
dover assumere l'impegno al pagamento di alcun  indennizzo  a  favore
del gestore uscente nel caso  in  cui  risulti  aggiudicataria  della
stessa. Nessun impedimento deriva poi dal fatto  che  non  sia  stata
evocata in giudizio la Regione Veneto, pur  essendo  stata  impugnata
anche la nota della Regione prot. n. 426495 del  24  settembre  2012,
poiche' tale impugnativa e' stata proposta  dalla  Bipark  S.r.l.  in
forma eventuale, con la clausola «se del caso». 
    5. In conclusione,  va  sollevata,  in  quanto  rilevante  e  non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della l. Reg. Veneto n.  33/2002  in
riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lett.  e)  e  lett.  l),
Costituzione. 
    5.1. Il presente giudizio viene per conseguenza sospeso sino alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi la trasmissione immediata degli atti di causa alla Corte
stessa. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto  (Sezione
prima): 
      solleva  dinanzi  alla  Corte   costituzionale   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 54 della  legge  regionale  del
Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui (commi da  2  a  5)
prevede che il rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime  in
esito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione,  a
carico dell'aggiudicatario, di un indennizzo in  favore  del  gestore
uscente, e stabilisce  criteri  e  modalita'  di  determinazione  del
predetto indennizzo, per violazione dell'articolo 117, secondo comma,
lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento  civile),
Costituzione; 
      dispone  l'immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
      sospende il presente giudizio in attesa della  decisione  della
Corte costituzionale; 
      dispone che, a cura della  Segreteria,  la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti in causa ed al  Presidente  della  Giunta
Regionale del Veneto, nonche'  venga  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio Regionale del Veneto; 
      manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti. 
    Cosi' deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del  giorno  3
aprile 2019, con l'intervento dei magistrati: 
      Maurizio Nicolosi, Presidente; 
      Pietro De Berardinis, consigliere, estensore; 
      Giovanni Giuseppe Antonio Dato, referendario. 
 
                       Il Presidente: Nicolosi 
 
 
                     L'estensore: De Berardinis