MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 agosto 2019 

Modifiche al decreto 2 novembre 2015, recante: «Disposizioni relative
ai  requisiti  di  qualita'  e   sicurezza   del   sangue   e   degli
emocomponenti». (19A05957) 
(GU n.226 del 26-9-2019)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2015, n. 300, ed, in particolare, l'art.  20  relativo  agli
emocomponenti per uso non trasfusionale; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano concernente «Schema tipo di convenzione tra le
strutture pubbliche  provviste  di  servizi  trasfusionali  e  quelle
pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di  servizio
trasfusionale, per la fornitura  di  sangue  e  suoi  prodotti  e  di
prestazioni di  medicina  trasfusionale»,  sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017 (rep. atti n. 85/CSR); 
  Considerato  il  notevole  incremento  dell'impiego  clinico  degli
emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale,  sia  nell'ambito  delle
strutture  sanitarie  pubbliche  sia  nell'ambito   delle   strutture
sanitarie private, accreditate e non  accreditate,  convenzionate  ai
sensi dell'accordo 25 maggio 2017, per il  trattamento  di  patologie
riferibili a differenti settori della  medicina  e  della  chirurgia,
anche in molte  condizioni  cliniche  in  cui  rappresentano  l'unica
alternativa terapeutica; 
  Considerato che non per tutti gli attuali  impieghi  clinici  degli
emocomponenti per uso non trasfusionale esiste ancora una consolidata
evidenza di appropriatezza dell'indicazione clinica, pur a fronte  di
una  consistente  letteratura  scientifica  non  sempre  adeguata   e
comparabile  per  tipologia  di   emocomponenti   e   di   protocolli
terapeutici impiegati; 
  Ravvisata l'esigenza di fornire specificazioni circa  le  modalita'
di produzione e  di  applicazione  degli  emocomponenti  ad  uso  non
trasfusionale,  attraverso   l'attivita'   di   supervisione   e   il
sistematico  monitoraggio  da  parte  dei  servizi  trasfusionali  di
riferimento nell'ambito delle convenzioni tra  le  aziende  sanitarie
sede del servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche  e
private,  accreditate   e   non   accreditate,   prive   di   servizi
trasfusionali, e di  favorire,  contestualmente,  lo  svolgimento  di
adeguati protocolli clinici finalizzati  alla  raccolta  di  evidenze
scientifiche; 
  Ravvisata, inoltre, l'esigenza di introdurre alcune caratteristiche
tecniche riguardanti la tipologia e la produzione di emocomponenti ad
uso non trasfusionale; 
  Preso atto  che  la  sezione  trasfusionale  del  comitato  tecnico
sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo
2013, n. 44, nel parere espresso nella seduta del 10 luglio  2018  ha
evidenziato la necessita' di modificare l'art.  20  del  decreto  del
Ministro della salute 2 novembre 2015; 
  Ritenuto, pertanto, necessario  modificare  la  vigente  disciplina
relativa alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad  uso  non
trasfusionale sostituendo l'art. 20 e l'allegato X  del  decreto  del
Ministro della salute 2 novembre 2015; 
  Acquisito il parere favorevole della sezione tecnica  trasfusionale
del comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, espresso nella seduta del 23 gennaio
2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome in  data  3  luglio  2019
(rep. atti n. 111/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 
 
  1. Al decreto del Ministro  della  salute  2  novembre  2015,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 20 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale).  -  1.  Per
emocomponenti  per   uso   non   trasfusionale   si   intendono   gli
emocomponenti allogenici o autologhi da utilizzarsi  non  a  fini  di
trasfusione, le cui modalita' di applicazione sono: 
    l'impiego su superfici cutanee o mucose (uso topico); 
    l'infiltrazione intra-tissutale o intrarticolare; 
    quale materiale da applicare localmente in sedi  chirurgiche,  da
solo o addizionato con materiale biologico non cellulare (ad  esempio
tessuto osseo di banca) o con dispositivi medici; 
    quale  materiale  da  utilizzare  "in  vitro",   nell'ambito   di
procedure di laboratorio, per  studi  clinici  approvati  secondo  la
normativa vigente. 
  2. L'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde
a criteri di  appropriatezza  stabiliti  sulla  base  delle  evidenze
scientifiche  consolidate  disponibili.  Al  fine  di   stabilire   e
aggiornare periodicamente le indicazioni  terapeutiche  sull'utilizzo
appropriato degli emocomponenti per uso  non  trasfusionale,  il  CNS
definisce e coordina un apposito  gruppo  tecnico  multidisciplinare,
che effettua la revisione sistematica della  letteratura  scientifica
allo scopo di verificare il grado di appropriatezza delle indicazioni
terapeutiche gia' note e delle indicazioni terapeutiche nuove. 
  3.  La  produzione  e  l'utilizzo  di  emocomponenti  per  uso  non
trasfusionale con modalita' diverse da quanto indicato  nel  presente
decreto e per  indicazioni  cliniche  non  ancora  consolidate,  sono
attuati attraverso la definizione  di  protocolli  clinici,  condotti
secondo le buone pratiche cliniche. Il Centro nazionale sangue  viene
informato dalla Struttura regionale di coordinamento (SRC) dell'avvio
di  tali  protocolli  e  tenuto  aggiornato  in  merito  ai  relativi
risultati. 
  4.   Per   la   produzione,   identificazione   e   tracciabilita',
assegnazione,  consegna  ed  emovigilanza  degli   emocomponenti   da
utilizzare per  uso  non  trasfusionale,  si  applicano  le  medesime
disposizioni  normative  previste  per  gli  emocomponenti  per   uso
trasfusionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7. 
  5. Le disposizioni relative alle  caratteristiche  e  modalita'  di
raccolta,  produzione,  etichettatura  confezionamento  e   trasporto
relative agli emocomponenti per uso non trasfusionale sono  riportate
nell'allegato X. 
  6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a prodotti
che contengono cellule staminali emopoietiche autologhe o allogeniche
utilizzati nell'ambito di protocolli di trapianto sperimentale  o  di
terapie avanzate. 
  7.  La  produzione  di  emocomponenti   autologhi   per   uso   non
trasfusionale,  ottenuti  da  un  prelievo  di  sangue  dello  stesso
paziente al di sotto di 60 mL, puo' essere effettuata al di fuori dei
servizi trasfusionali in  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private
accreditate o  non  accreditate,  previa  convenzione  con  l'azienda
sanitaria in cui opera  il  servizio  trasfusionale  di  riferimento,
stipulata secondo lo schema tipo definito  dalla  normativa  vigente,
ricomprendente  le  funzioni  di  controllo   svolte   dal   servizio
trasfusionale di  cui  all'allegato  X,  punto  E.  I  costi  per  lo
svolgimento delle  predette  funzioni  non  ricomprendono  quelli  di
produzione dell'emocomponente, in quanto  a  carico  della  struttura
sanitaria erogante che ne effettua anche l'applicazione.  I  rapporti
economici  tra  l'azienda  sanitaria  in  cui   opera   il   servizio
trasfusionale  e  le  strutture  sanitarie   pubbliche   e   private,
accreditate  o  non  accreditate,  sono  definiti  nell'ambito  della
convenzione stipulata in base a specifiche indicazioni fornite  dalle
regioni e dalle province autonome. 
  8. La convenzione di cui al precedente comma 7 disciplina anche  le
funzioni di  controllo  del  servizio  trasfusionale  esercitate  sui
protocolli clinici di cui  al  precedente  comma  3,  condotti  nelle
strutture  sanitarie  pubbliche  e   private,   accreditate   o   non
accreditate, prive di servizio trasfusionale, al fine di  raccogliere
dati sull'impiego clinico degli stessi nelle indicazioni terapeutiche
non ancora consolidate, per  le  quali  comunque  esiste  letteratura
scientifica. 
  9. Per specifiche esigenze di carattere organizzativo, il  servizio
trasfusionale  puo'  delegare  la  produzione  e  l'applicazione   di
emocomponenti autologhi per uso non  trasfusionale,  ottenuti  da  un
prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto  di  60  mL,  ad
altre unita' operative della medesima struttura sanitaria alla  quale
afferisce  il  servizio  trasfusionale  stesso.   Le   modalita'   di
produzione e applicazione sono disciplinate  da  appositi  protocolli
clinici approvati dalla azienda sanitaria e il servizio trasfusionale
svolge le analoghe funzioni di controllo previste nel caso di cui  al
comma 8.»; 
    b) l'allegato X e' sostituito dal seguente: 
 
Allegato X - EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE. 
 
Premessa. 
  1. Gli emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale  possono  essere
prodotti di origine piastrinica, di origine plasmatica e  di  origine
sierica. 
  2. L'utilizzo di tali emocomponenti e' previsto: 
    2.1. per i prodotti di origine piastrinica: 
      2.1.2.  nell'applicazione  locale  di  fattori  stimolanti   la
crescita  contenuti  nei  granuli  piastrinici  (in  questo  caso  la
presenza di crioprecipitato o di  altri  materiali  ha  la  finalita'
sostanziale di supporto a tali fattori e alle attivita' biologiche da
essi indotte); 
    2.2. per i prodotti di origine plasmatica: 
      2.2.1. nell'applicazione di fattori plasmatici  quali  supporto
ai fattori stimolanti la crescita contenuti nei granuli piastrinici o
quale prodotto ad attivita' specifica; 
    2.3. per i prodotti di origine sierica: 
      2.3.1. nell'applicazione locale di fattori  sierici  ad  azione
anti-infiammatoria e riparativa di lesioni tessutali. 
  3. Per le attivita' che riguardano gli emocomponenti  per  uso  non
trasfusionale, si applicano le seguenti modalita': 
    3.1. la richiesta deve essere effettuata da un  medico,  o,  solo
per le attivita' cliniche di competenza, da un odontoiatra; 
    3.2. la produzione deve essere effettuata all'interno dei servizi
trasfusionali o di  loro  articolazioni  organizzative,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 20, comma 7 del presente decreto; 
    3.3. la conservazione  deve  essere  effettuata  all'interno  dei
servizi trasfusionali o di loro articolazioni organizzative,  e  deve
garantire il mantenimento dei requisiti di qualita' del prodotto; 
    3.4.  l'applicazione  clinica  e'   effettuata   nell'ambito   di
protocolli terapeutici concordati con i servizi trasfusionali; 
    3.5. l'applicazione e' effettuata da un medico,  o  da  personale
sanitario sotto il controllo e la responsabilita' del medico; 
    3.6. l'applicazione di emocomponenti in ambito odontoiatrico puo'
essere effettuata da un odontoiatra solo per le attivita' cliniche di
competenza; 
    3.7. i servizi trasfusionali assicurano  l'identificazione  e  la
tracciabilita' degli emocomponenti per uso non trasfusionale. 
 
A. Modalita' di prelievo. 
 
  1. Gli emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale  possono  essere
ottenuti da prelievo ematico in provetta, da prelievo e scomposizione
di una unita' di sangue intero, da prelievo  in  aferesi,  da  sangue
contenuto nel cordone ombelicale risultato non idoneo all'impiego per
trapianto di cellule staminali emopoietiche. 
  2. Gli emocomponenti per uso  non  trasfusionale  ed  i  rispettivi
requisiti essenziali sono indicati di seguito: 
    2.1. concentrato piastrinico: e' ottenuto  dalla  centrifugazione
del plasma ricco in piastrine; deve avere concentrazione  piastrinica
pari a 1 × 106/L ± 20% e volume variabile  secondo  la  tipologia  di
utilizzo.  Puo'  essere  usato  fresco  o   dopo   congelamento.   In
concomitanza alla produzione di concentrato piastrinico, puo'  essere
prodotto plasma povero di piastrine quale componente  accessorio  del
concentrato piastrinico (produzione di trombina); 
    2.2. lisato piastrinico: si ottiene dal  concentrato  piastrinico
attraverso procedura di congelamento e scongelamento; 
    2.3. gel  piastrinico:  si  ottiene  a  partire  dal  concentrato
piastrinico, usato fresco o dopo congelamento e scongelamento (lisato
piastrinico), previa attivazione del processo coagulativo.  Di  norma
viene prodotto in sede di applicazione; puo' essere generato in  fase
di produzione e consegnato tal quale per l'uso; 
    2.4. colla di fibrina: e' prodotta a partire  dal  plasma  o  dal
plasma povero di piastrine,  quale  attivatore  locale  dei  fenomeni
coagulativi in sede chirurgica o quale supporto plastico in procedure
chirurgiche; 
    2.5. collirio da siero: viene prodotto a partire da  un  prelievo
ematico in cui viene attivata la coagulazione e  quindi  separata  la
componente sierica. Il siero puo' essere diluito  con  un  volume  di
soluzione fisiologica o soluzione salina bilanciata  (SSB)  stabilito
in relazione alla concentrazione dei  fattori  sierici  presenti.  La
preparazione delle dosi viene effettuata  secondo  procedure  che  ne
garantiscano  la  sterilita'.  Per  ciascun  prelievo  sono  prodotte
aliquote di volume massimo di 1,5 mL, ciascuna corrispondente ad  una
somministrazione terapeutica giornaliera; 
    2.6. concentrato piastrinico collirio: viene prodotto  a  partire
da lisato piastrinico. 
 
B. Raccolta e produzione. 
 
  1.  Gli  emocomponenti  allogenici  da  utilizzare  per   uso   non
trasfusionale, ivi inclusi quelli derivati da  sangue  contenuto  nel
cordone ombelicale risultato non idoneo all'impiego per trapianto  di
cellule staminali emopoietiche, sono prelevati da donatori che devono
rispondere a tutti i criteri di eleggibilita' alla donazione previsti
dalla normativa vigente e devono essere sottoposti  a  qualificazione
biologica, identificazione e tracciabilita' con le  stesse  modalita'
previste  per  gli  emocomponenti  ad  uso  trasfusionale.   L'intero
processo  (dalla  donazione  al  prodotto  finale  validato)  avviene
all'interno  dei  servizi  trasfusionali  o  di  loro   articolazioni
organizzative. 
  2.  Gli  emocomponenti  autologhi  da  utilizzare   per   uso   non
trasfusionale, preparati all'interno dei servizi trasfusionali,  sono
prodotti da prelievo venoso periferico, con l'ausilio di  dispositivi
medici autorizzati per lo specifico impiego e in volumi variabili  da
pochi millilitri ai volumi stabiliti per  la  donazione  autologa  di
sangue intero o  da  aferesi.  Sono  ottenuti  da  pazienti  che  non
presentano rischio di batteriemia; per volumi di prelievo superiori a
200 mL i pazienti  devono  rispondere  ai  criteri  di  eleggibilita'
validi  per  le  donazioni  autologhe  mediante   predeposito.   Agli
emocomponenti  autologhi  si  applicano  gli  esami  di   validazione
biologica previsti per  l'autotrasfusione  mediante  predeposito.  In
particolare: gli esami  di  validazione  biologica  vanno  effettuati
all'inizio di un ciclo terapeutico, con una durata  di  validita'  di
trenta giorni;  possono  essere  omessi  se  prelievo,  produzione  e
applicazione sono previsti in unica seduta senza alcuna conservazione
del prodotto. La positivita' degli esami di qualificazione  biologica
non consente la conservazione delle aliquote di emocomponenti per uso
non trasfusionale. 
  3. Per  la  produzione  e  l'applicazione  degli  emocomponenti  da
utilizzare per via  non  trasfusionale  sono  utilizzati  dispositivi
medici regolarmente inseriti nell'elenco dei  dispositivi  medici  in
classe CE  IIa  o  superiore  secondo  la  Classificazione  nazionale
dispositivi medici (CND). 
  4. Devono essere evitate o ridotte al minimo fasi di preparazione a
circuito aperto; in questo caso sono adottate misure atte a garantire
la sterilita'  del  prodotto  (connessioni  sterili,  lavorazioni  in
ambiente classificato di classe A - cappe a flusso laminare). 
  5.  Gli  emocomponenti  per  uso   non   trasfusionale,   preparati
all'interno dei servizi trasfusionali,  sono  conservati  secondo  le
modalita' previste per la conservazione del plasma. 
 
C. Etichettatura. 
 
  1.  Gli  emocomponenti  per  uso  non  trasfusionale,  preparati  e
conservati all'interno dei servizi trasfusionali,  sono  univocamente
identificati ed etichettati secondo le medesime procedure  utilizzate
per gli emocomponenti ad uso trasfusionale. 
  2.  Se  per  le  dimensioni  del  contenitore  non   e'   possibile
l'applicazione di  etichetta  conforme  alla  normativa  vigente,  il
prodotto deve essere accompagnato  da  specifica  documentazione  che
riporti comunque i  dati  previsti  per  l'etichettatura  secondo  la
normativa vigente. 
  3. Per la produzione e l'applicazione  di  emocomponenti  autologhi
per uso non trasfusionale,  ottenuti  da  prelievo  di  sangue  dello
stesso paziente al di sotto  di  60  mL,  deve  essere  adottata  una
procedura  scritta,   approvata   dal   servizio   trasfusionale   di
riferimento,  contenente  specifiche  istruzioni  per   la   corretta
identificazione del paziente e del prodotto al momento del prelievo e
per la verifica dei dati al momento dell'utilizzo. 
 
D. Confezionamento, consegna e trasporto. 
 
  1. Gli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale devono
essere confezionati per il trasporto in  un  contenitore  qualificato
per l'uso, che garantisca condizioni di integrita' ed isolamento. 
  2. La consegna deve essere corredata da adeguata  modulistica,  che
riporti  l'identificativo  del  prodotto,  i  dati   anagrafici   del
ricevente, le modalita' di conservazione. Si  applicano  i  tempi  di
scadenza come per i preparati freschi. 
  3.  Conformemente  agli  emocomponenti  da   utilizzare   per   via
trasfusionale, il servizio trasfusionale riceve, attraverso  apposita
modulistica compilata e sottoscritta dal  medico  o  dall'odontoiatra
responsabile   dell'impiego   clinico,   le   informazioni   relative
all'avvenuta applicazione e ad eventuali reazioni ed eventi avversi. 
  4. Per quanto riguarda i prodotti per uso oftalmico,  in  relazione
alla necessita' di  applicazioni  frequenti  e  alla  semplicita'  di
somministrazione, e' consentita, previa richiesta  documentata  dello
specialista  che  ha  in  cura  il  paziente,   la   consegna   degli
emocomponenti, adeguatamente identificati e  in  forma  monodose,  al
medesimo per la loro conservazione presso  il  domicilio.  In  questo
caso, lo  specialista  fornisce  al  paziente  adeguate  informazioni
relative alle modalita' di conservazione ed autosomministrazione.  Le
modalita' per la conservazione a domicilio e  per  lo  scongelamento,
nonche' la durata della conservazione, sono  stabilite  dal  servizio
trasfusionale sulla  base  delle  caratteristiche  del  prodotto;  la
conservazione a domicilio in ogni caso non  deve  superare  i  trenta
giorni. 
 
E. Prelievo, produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per
  uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali. 
 
  1. La produzione di emocomponenti autologhi da utilizzare  per  uso
non trasfusionale  puo'  essere  effettuata  in  strutture  sanitarie
pubbliche e private, accreditate o  non  accreditate,  alle  seguenti
condizioni: 
    1.1. esistenza di specifica convenzione stipulata  tra  l'azienda
sanitaria  dove  opera  il  servizio  trasfusionale  e  le  strutture
sanitarie pubbliche e private, accreditate e non  accreditate,  prive
di servizio trasfusionale; 
    1.2. definizione, nell'ambito della convenzione di cui  al  punto
1.1  e  sulla  base  di  riferimenti  scientifici   disponibili,   di
protocolli clinici che ricomprendano le  modalita'  di  produzione  e
applicazione; 
    1.3. il volume di sangue  periferico  prelevato  sia  di  piccola
entita' (non superiore a 60 mL per singola procedura); 
    1.4. il prodotto preparato venga applicato immediatamente dopo la
sua preparazione. 
  2. Il servizio trasfusionale svolge la funzione di controllo  delle
attivita'  relative   alla   preparazione   ed   applicazione   degli
emocomponenti autologhi  per  uso  non  trasfusionale  attraverso  la
definizione delle modalita' per: 
    2.1. l'addestramento e la formazione del referente responsabile e
dei sanitari coinvolti; 
    2.2.  l'identificazione  degli   operatori   responsabili   della
preparazione e dell'applicazione terapeutica; 
    2.3. la registrazione dei prodotti e dei  pazienti  per  i  quali
sono impiegati; 
    2.4. la notifica degli eventi/reazioni avverse; 
    2.5. lo svolgimento di periodiche attivita' di verifica. 
  4. Nell'ambito della convenzione di cui  al  precedente  punto  1.1
sono ricompresi i protocolli clinici di cui al precedente punto  1.2,
condotti, sotto il controllo del servizio  trasfusionale  per  quanto
riguarda  le   modalita'   di   produzione   e   applicazione   degli
emocomponenti per uso non trasfusionale, al fine di raccogliere  dati
sull'impiego clinico degli stessi nelle indicazioni terapeutiche  non
ancora  consolidate,  per  le  quali  comunque   esiste   letteratura
scientifica. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° agosto 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2019 
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politiche sociali, reg.ne prev. n. 2922