IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2015, n. 300, ed, in particolare, l'art. 20 relativo agli
emocomponenti per uso non trasfusionale;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di
qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e
dei suoi componenti»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di
rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti
gravi»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano concernente «Schema tipo di convenzione tra le
strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle
pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio
trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di
prestazioni di medicina trasfusionale», sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017 (rep. atti n. 85/CSR);
Considerato il notevole incremento dell'impiego clinico degli
emocomponenti per uso non trasfusionale, sia nell'ambito delle
strutture sanitarie pubbliche sia nell'ambito delle strutture
sanitarie private, accreditate e non accreditate, convenzionate ai
sensi dell'accordo 25 maggio 2017, per il trattamento di patologie
riferibili a differenti settori della medicina e della chirurgia,
anche in molte condizioni cliniche in cui rappresentano l'unica
alternativa terapeutica;
Considerato che non per tutti gli attuali impieghi clinici degli
emocomponenti per uso non trasfusionale esiste ancora una consolidata
evidenza di appropriatezza dell'indicazione clinica, pur a fronte di
una consistente letteratura scientifica non sempre adeguata e
comparabile per tipologia di emocomponenti e di protocolli
terapeutici impiegati;
Ravvisata l'esigenza di fornire specificazioni circa le modalita'
di produzione e di applicazione degli emocomponenti ad uso non
trasfusionale, attraverso l'attivita' di supervisione e il
sistematico monitoraggio da parte dei servizi trasfusionali di
riferimento nell'ambito delle convenzioni tra le aziende sanitarie
sede del servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e
private, accreditate e non accreditate, prive di servizi
trasfusionali, e di favorire, contestualmente, lo svolgimento di
adeguati protocolli clinici finalizzati alla raccolta di evidenze
scientifiche;
Ravvisata, inoltre, l'esigenza di introdurre alcune caratteristiche
tecniche riguardanti la tipologia e la produzione di emocomponenti ad
uso non trasfusionale;
Preso atto che la sezione trasfusionale del comitato tecnico
sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 44, nel parere espresso nella seduta del 10 luglio 2018 ha
evidenziato la necessita' di modificare l'art. 20 del decreto del
Ministro della salute 2 novembre 2015;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare la vigente disciplina
relativa alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad uso non
trasfusionale sostituendo l'art. 20 e l'allegato X del decreto del
Ministro della salute 2 novembre 2015;
Acquisito il parere favorevole della sezione tecnica trasfusionale
del comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, espresso nella seduta del 23 gennaio
2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome in data 3 luglio 2019
(rep. atti n. 111/CSR);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015
1. Al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Emocomponenti per uso non trasfusionale). - 1. Per
emocomponenti per uso non trasfusionale si intendono gli
emocomponenti allogenici o autologhi da utilizzarsi non a fini di
trasfusione, le cui modalita' di applicazione sono:
l'impiego su superfici cutanee o mucose (uso topico);
l'infiltrazione intra-tissutale o intrarticolare;
quale materiale da applicare localmente in sedi chirurgiche, da
solo o addizionato con materiale biologico non cellulare (ad esempio
tessuto osseo di banca) o con dispositivi medici;
quale materiale da utilizzare "in vitro", nell'ambito di
procedure di laboratorio, per studi clinici approvati secondo la
normativa vigente.
2. L'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde
a criteri di appropriatezza stabiliti sulla base delle evidenze
scientifiche consolidate disponibili. Al fine di stabilire e
aggiornare periodicamente le indicazioni terapeutiche sull'utilizzo
appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, il CNS
definisce e coordina un apposito gruppo tecnico multidisciplinare,
che effettua la revisione sistematica della letteratura scientifica
allo scopo di verificare il grado di appropriatezza delle indicazioni
terapeutiche gia' note e delle indicazioni terapeutiche nuove.
3. La produzione e l'utilizzo di emocomponenti per uso non
trasfusionale con modalita' diverse da quanto indicato nel presente
decreto e per indicazioni cliniche non ancora consolidate, sono
attuati attraverso la definizione di protocolli clinici, condotti
secondo le buone pratiche cliniche. Il Centro nazionale sangue viene
informato dalla Struttura regionale di coordinamento (SRC) dell'avvio
di tali protocolli e tenuto aggiornato in merito ai relativi
risultati.
4. Per la produzione, identificazione e tracciabilita',
assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da
utilizzare per uso non trasfusionale, si applicano le medesime
disposizioni normative previste per gli emocomponenti per uso
trasfusionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Le disposizioni relative alle caratteristiche e modalita' di
raccolta, produzione, etichettatura confezionamento e trasporto
relative agli emocomponenti per uso non trasfusionale sono riportate
nell'allegato X.
6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a prodotti
che contengono cellule staminali emopoietiche autologhe o allogeniche
utilizzati nell'ambito di protocolli di trapianto sperimentale o di
terapie avanzate.
7. La produzione di emocomponenti autologhi per uso non
trasfusionale, ottenuti da un prelievo di sangue dello stesso
paziente al di sotto di 60 mL, puo' essere effettuata al di fuori dei
servizi trasfusionali in strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate o non accreditate, previa convenzione con l'azienda
sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento,
stipulata secondo lo schema tipo definito dalla normativa vigente,
ricomprendente le funzioni di controllo svolte dal servizio
trasfusionale di cui all'allegato X, punto E. I costi per lo
svolgimento delle predette funzioni non ricomprendono quelli di
produzione dell'emocomponente, in quanto a carico della struttura
sanitaria erogante che ne effettua anche l'applicazione. I rapporti
economici tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio
trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private,
accreditate o non accreditate, sono definiti nell'ambito della
convenzione stipulata in base a specifiche indicazioni fornite dalle
regioni e dalle province autonome.
8. La convenzione di cui al precedente comma 7 disciplina anche le
funzioni di controllo del servizio trasfusionale esercitate sui
protocolli clinici di cui al precedente comma 3, condotti nelle
strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non
accreditate, prive di servizio trasfusionale, al fine di raccogliere
dati sull'impiego clinico degli stessi nelle indicazioni terapeutiche
non ancora consolidate, per le quali comunque esiste letteratura
scientifica.
9. Per specifiche esigenze di carattere organizzativo, il servizio
trasfusionale puo' delegare la produzione e l'applicazione di
emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, ottenuti da un
prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto di 60 mL, ad
altre unita' operative della medesima struttura sanitaria alla quale
afferisce il servizio trasfusionale stesso. Le modalita' di
produzione e applicazione sono disciplinate da appositi protocolli
clinici approvati dalla azienda sanitaria e il servizio trasfusionale
svolge le analoghe funzioni di controllo previste nel caso di cui al
comma 8.»;
b) l'allegato X e' sostituito dal seguente:
Allegato X - EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE.
Premessa.
1. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono essere
prodotti di origine piastrinica, di origine plasmatica e di origine
sierica.
2. L'utilizzo di tali emocomponenti e' previsto:
2.1. per i prodotti di origine piastrinica:
2.1.2. nell'applicazione locale di fattori stimolanti la
crescita contenuti nei granuli piastrinici (in questo caso la
presenza di crioprecipitato o di altri materiali ha la finalita'
sostanziale di supporto a tali fattori e alle attivita' biologiche da
essi indotte);
2.2. per i prodotti di origine plasmatica:
2.2.1. nell'applicazione di fattori plasmatici quali supporto
ai fattori stimolanti la crescita contenuti nei granuli piastrinici o
quale prodotto ad attivita' specifica;
2.3. per i prodotti di origine sierica:
2.3.1. nell'applicazione locale di fattori sierici ad azione
anti-infiammatoria e riparativa di lesioni tessutali.
3. Per le attivita' che riguardano gli emocomponenti per uso non
trasfusionale, si applicano le seguenti modalita':
3.1. la richiesta deve essere effettuata da un medico, o, solo
per le attivita' cliniche di competenza, da un odontoiatra;
3.2. la produzione deve essere effettuata all'interno dei servizi
trasfusionali o di loro articolazioni organizzative, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 20, comma 7 del presente decreto;
3.3. la conservazione deve essere effettuata all'interno dei
servizi trasfusionali o di loro articolazioni organizzative, e deve
garantire il mantenimento dei requisiti di qualita' del prodotto;
3.4. l'applicazione clinica e' effettuata nell'ambito di
protocolli terapeutici concordati con i servizi trasfusionali;
3.5. l'applicazione e' effettuata da un medico, o da personale
sanitario sotto il controllo e la responsabilita' del medico;
3.6. l'applicazione di emocomponenti in ambito odontoiatrico puo'
essere effettuata da un odontoiatra solo per le attivita' cliniche di
competenza;
3.7. i servizi trasfusionali assicurano l'identificazione e la
tracciabilita' degli emocomponenti per uso non trasfusionale.
A. Modalita' di prelievo.
1. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono essere
ottenuti da prelievo ematico in provetta, da prelievo e scomposizione
di una unita' di sangue intero, da prelievo in aferesi, da sangue
contenuto nel cordone ombelicale risultato non idoneo all'impiego per
trapianto di cellule staminali emopoietiche.
2. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale ed i rispettivi
requisiti essenziali sono indicati di seguito:
2.1. concentrato piastrinico: e' ottenuto dalla centrifugazione
del plasma ricco in piastrine; deve avere concentrazione piastrinica
pari a 1 × 106/L ± 20% e volume variabile secondo la tipologia di
utilizzo. Puo' essere usato fresco o dopo congelamento. In
concomitanza alla produzione di concentrato piastrinico, puo' essere
prodotto plasma povero di piastrine quale componente accessorio del
concentrato piastrinico (produzione di trombina);
2.2. lisato piastrinico: si ottiene dal concentrato piastrinico
attraverso procedura di congelamento e scongelamento;
2.3. gel piastrinico: si ottiene a partire dal concentrato
piastrinico, usato fresco o dopo congelamento e scongelamento (lisato
piastrinico), previa attivazione del processo coagulativo. Di norma
viene prodotto in sede di applicazione; puo' essere generato in fase
di produzione e consegnato tal quale per l'uso;
2.4. colla di fibrina: e' prodotta a partire dal plasma o dal
plasma povero di piastrine, quale attivatore locale dei fenomeni
coagulativi in sede chirurgica o quale supporto plastico in procedure
chirurgiche;
2.5. collirio da siero: viene prodotto a partire da un prelievo
ematico in cui viene attivata la coagulazione e quindi separata la
componente sierica. Il siero puo' essere diluito con un volume di
soluzione fisiologica o soluzione salina bilanciata (SSB) stabilito
in relazione alla concentrazione dei fattori sierici presenti. La
preparazione delle dosi viene effettuata secondo procedure che ne
garantiscano la sterilita'. Per ciascun prelievo sono prodotte
aliquote di volume massimo di 1,5 mL, ciascuna corrispondente ad una
somministrazione terapeutica giornaliera;
2.6. concentrato piastrinico collirio: viene prodotto a partire
da lisato piastrinico.
B. Raccolta e produzione.
1. Gli emocomponenti allogenici da utilizzare per uso non
trasfusionale, ivi inclusi quelli derivati da sangue contenuto nel
cordone ombelicale risultato non idoneo all'impiego per trapianto di
cellule staminali emopoietiche, sono prelevati da donatori che devono
rispondere a tutti i criteri di eleggibilita' alla donazione previsti
dalla normativa vigente e devono essere sottoposti a qualificazione
biologica, identificazione e tracciabilita' con le stesse modalita'
previste per gli emocomponenti ad uso trasfusionale. L'intero
processo (dalla donazione al prodotto finale validato) avviene
all'interno dei servizi trasfusionali o di loro articolazioni
organizzative.
2. Gli emocomponenti autologhi da utilizzare per uso non
trasfusionale, preparati all'interno dei servizi trasfusionali, sono
prodotti da prelievo venoso periferico, con l'ausilio di dispositivi
medici autorizzati per lo specifico impiego e in volumi variabili da
pochi millilitri ai volumi stabiliti per la donazione autologa di
sangue intero o da aferesi. Sono ottenuti da pazienti che non
presentano rischio di batteriemia; per volumi di prelievo superiori a
200 mL i pazienti devono rispondere ai criteri di eleggibilita'
validi per le donazioni autologhe mediante predeposito. Agli
emocomponenti autologhi si applicano gli esami di validazione
biologica previsti per l'autotrasfusione mediante predeposito. In
particolare: gli esami di validazione biologica vanno effettuati
all'inizio di un ciclo terapeutico, con una durata di validita' di
trenta giorni; possono essere omessi se prelievo, produzione e
applicazione sono previsti in unica seduta senza alcuna conservazione
del prodotto. La positivita' degli esami di qualificazione biologica
non consente la conservazione delle aliquote di emocomponenti per uso
non trasfusionale.
3. Per la produzione e l'applicazione degli emocomponenti da
utilizzare per via non trasfusionale sono utilizzati dispositivi
medici regolarmente inseriti nell'elenco dei dispositivi medici in
classe CE IIa o superiore secondo la Classificazione nazionale
dispositivi medici (CND).
4. Devono essere evitate o ridotte al minimo fasi di preparazione a
circuito aperto; in questo caso sono adottate misure atte a garantire
la sterilita' del prodotto (connessioni sterili, lavorazioni in
ambiente classificato di classe A - cappe a flusso laminare).
5. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale, preparati
all'interno dei servizi trasfusionali, sono conservati secondo le
modalita' previste per la conservazione del plasma.
C. Etichettatura.
1. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale, preparati e
conservati all'interno dei servizi trasfusionali, sono univocamente
identificati ed etichettati secondo le medesime procedure utilizzate
per gli emocomponenti ad uso trasfusionale.
2. Se per le dimensioni del contenitore non e' possibile
l'applicazione di etichetta conforme alla normativa vigente, il
prodotto deve essere accompagnato da specifica documentazione che
riporti comunque i dati previsti per l'etichettatura secondo la
normativa vigente.
3. Per la produzione e l'applicazione di emocomponenti autologhi
per uso non trasfusionale, ottenuti da prelievo di sangue dello
stesso paziente al di sotto di 60 mL, deve essere adottata una
procedura scritta, approvata dal servizio trasfusionale di
riferimento, contenente specifiche istruzioni per la corretta
identificazione del paziente e del prodotto al momento del prelievo e
per la verifica dei dati al momento dell'utilizzo.
D. Confezionamento, consegna e trasporto.
1. Gli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale devono
essere confezionati per il trasporto in un contenitore qualificato
per l'uso, che garantisca condizioni di integrita' ed isolamento.
2. La consegna deve essere corredata da adeguata modulistica, che
riporti l'identificativo del prodotto, i dati anagrafici del
ricevente, le modalita' di conservazione. Si applicano i tempi di
scadenza come per i preparati freschi.
3. Conformemente agli emocomponenti da utilizzare per via
trasfusionale, il servizio trasfusionale riceve, attraverso apposita
modulistica compilata e sottoscritta dal medico o dall'odontoiatra
responsabile dell'impiego clinico, le informazioni relative
all'avvenuta applicazione e ad eventuali reazioni ed eventi avversi.
4. Per quanto riguarda i prodotti per uso oftalmico, in relazione
alla necessita' di applicazioni frequenti e alla semplicita' di
somministrazione, e' consentita, previa richiesta documentata dello
specialista che ha in cura il paziente, la consegna degli
emocomponenti, adeguatamente identificati e in forma monodose, al
medesimo per la loro conservazione presso il domicilio. In questo
caso, lo specialista fornisce al paziente adeguate informazioni
relative alle modalita' di conservazione ed autosomministrazione. Le
modalita' per la conservazione a domicilio e per lo scongelamento,
nonche' la durata della conservazione, sono stabilite dal servizio
trasfusionale sulla base delle caratteristiche del prodotto; la
conservazione a domicilio in ogni caso non deve superare i trenta
giorni.
E. Prelievo, produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per
uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali.
1. La produzione di emocomponenti autologhi da utilizzare per uso
non trasfusionale puo' essere effettuata in strutture sanitarie
pubbliche e private, accreditate o non accreditate, alle seguenti
condizioni:
1.1. esistenza di specifica convenzione stipulata tra l'azienda
sanitaria dove opera il servizio trasfusionale e le strutture
sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive
di servizio trasfusionale;
1.2. definizione, nell'ambito della convenzione di cui al punto
1.1 e sulla base di riferimenti scientifici disponibili, di
protocolli clinici che ricomprendano le modalita' di produzione e
applicazione;
1.3. il volume di sangue periferico prelevato sia di piccola
entita' (non superiore a 60 mL per singola procedura);
1.4. il prodotto preparato venga applicato immediatamente dopo la
sua preparazione.
2. Il servizio trasfusionale svolge la funzione di controllo delle
attivita' relative alla preparazione ed applicazione degli
emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale attraverso la
definizione delle modalita' per:
2.1. l'addestramento e la formazione del referente responsabile e
dei sanitari coinvolti;
2.2. l'identificazione degli operatori responsabili della
preparazione e dell'applicazione terapeutica;
2.3. la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali
sono impiegati;
2.4. la notifica degli eventi/reazioni avverse;
2.5. lo svolgimento di periodiche attivita' di verifica.
4. Nell'ambito della convenzione di cui al precedente punto 1.1
sono ricompresi i protocolli clinici di cui al precedente punto 1.2,
condotti, sotto il controllo del servizio trasfusionale per quanto
riguarda le modalita' di produzione e applicazione degli
emocomponenti per uso non trasfusionale, al fine di raccogliere dati
sull'impiego clinico degli stessi nelle indicazioni terapeutiche non
ancora consolidate, per le quali comunque esiste letteratura
scientifica.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2019
Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2922