N. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 agosto 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 agosto  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Modifiche all'art.
  1 della legge regionale n. 30 del 2006 - Disciplina del processo di
  acquisizione di  nuove  professionalita'  per  il  personale  delle
  societa'  partecipate  in  modo  totalitario  e  a   partecipazione
  regionale, con esclusione di quelle quotate. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Modifiche all'art.
  59 della legge regionale n. 34 del 1978 -  Impegno  delle  spese  -
  Autorizzazione al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti  da
  sentenze    esecutive    contestualmente     alla     presentazione
  dell'iniziativa  legislativa  per  il  riconoscimento  della   loro
  legittimita'  -  Applicazione  anche  ai  debiti   fuori   bilancio
  derivanti da sentenze divenute esecutive gia' alla data di  entrata
  in vigore della legge regionale di riferimento. 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Lombardia  -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 20 del 2003 istitutiva  del  Comitato  regionale
  per le comunicazioni - Non computabilita' dei costi derivanti dalla
  stipulazione dei  contratti  di  lavoro  nelle  diverse  forme  dal
  calcolo della spesa per il personale  -  Non  computabilita'  delle
  spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate al fine del
  rispetto  dei  vincoli  di  contenimento  dei  fondi  destinati  al
  trattamento  accessorio  del  personale  -  Utilizzabilita'   delle
  risorse acquisite  per  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  per
  l'incremento del trattamento economico accessorio del personale  ad
  esse esclusivamente adibito. 
- Legge della Regione  Lombardia  6  giugno  2019,  n.  9  (Legge  di
  revisione normativa e di semplificazione 2019), artt. 2;  4,  comma
  1, lettera e); e 10. 
(GU n.40 del 2-10-2019 )
    Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Lombardia,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, con sede in piazza Citta' di  Lombardia
n. 1 - 20124 Milano; 
    per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 2, 4 e 10 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2019. 
    Sul B.U.R. Lombardia n. 23 del 7 giugno 2019 e' stata  pubblicata
la legge regionale 6 giugno 2019, n. 9, recante «Legge  di  revisione
normativa e di semplificazione 2019». 
    All'art. 2 («Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30/2006»)
la legge regionale precisa che: 
      1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n.  30  (Disposizioni
legislative  per  l'attuazione  del   documento   di   programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale  31  marzo  1978,  n.  34  «Norme  sulle  procedure   della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione»  -
Collegato 2007) sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) dopo il comma 5-duodecies  dell'art.  1  sono  aggiunti  i
seguenti: 
          «5-terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto
esercizio del controllo  analogo,  nei  consigli  di  amministrazione
delle societa' a partecipazione regionale, con esclusione  di  quelle
quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing  possono
essere nominati dirigenti della Giunta regionale.  Al  dirigente  non
puo' essere conferita la carica di  Presidente  o  di  amministratore
delegato.  In  virtu'  del  principio  di  onnicomprensivita'   della
retribuzione, l'incarico di amministratore e' svolto dal dirigente  a
titolo  gratuito.  Non  possono  essere  nominati  nei  consigli   di
amministrazione delle societa' di cui al presente comma  i  dirigenti
preposti a strutture con funzioni  di  vigilanza  o  controllo  sulle
societa' stesse. 
          5-quaterdecies. Nell'ambito dei processi di acquisizione di
nuove  professionalita'  con  rapporto  di  lavoro  subordinato,   le
societa' partecipate in  modo  totalitario  di  cui  alla  Sezione  I
dell'Allegato A1  e  le  societa'  a  partecipazione  regionale,  con
esclusione di quelle quotate,  di  cui  all'Allegato  A2,  effettuano
preventivamente la ricerca tra il personale  dipendente  delle  altre
societa'  di  cui  al  presente  comma.  A  tal  fine,  la   societa'
interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre  societa'
che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione
vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilita' volontarie.
In caso di candidature  con  esito  positivo,  il  trasferimento  del
personale avviene nel  rispetto  delle  disposizioni  statali  e  dei
contratti collettivi». 
    L'art. 4 («Modifiche agli articoli 28-sexies, 55 e 59 della legge
regionale n. 34/1978 e all'art. 1 della legge regionale n.  23/2018»)
dispone che: 
      1. Alla legge regionale 31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle
procedure della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della regione) sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 28-sexies, le parole
«ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, ai comuni
montani con  popolazione  non  superiore  ai  5.000  abitanti»,  sono
sostituite dalle seguenti: «ai comuni con popolazione residente  fino
a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato  ufficiale  disponibile
dell'Istituto nazionale di statistica»; 
        b) la lettera c-ter)  del  comma  3  dell'art.  28-sexies  e'
soppressa; 
        c) dopo il comma 2-bis dell'art. 55 sono inseriti i seguenti: 
          «2-ter. La disposizione di cui al primo periodo  del  comma
2-bis si applica agli enti sanitari di cui all'allegato  A1,  Sezione
II, della legge regionale n. 30/2006 limitatamente ai rapporti tra la
Giunta regionale e gli stessi enti sanitari. 
          2-quater. La Giunta regionale provvede  a  disciplinare  le
modalita' operative per l'applicazione della disposizione di  cui  al
comma 2-ter regolando i rapporti tra la Giunta regionale e  gli  enti
sanitari.»; 
        d) al secondo periodo del comma 8-quinquies dell'art. 59,  le
parole «non costituiscono debito fuori bilancio le  spese  registrate
con impegno assunto al momento in  cui  l'obbligazione  giuridica  si
perfeziona e imputato  agli  esercizi  finanziari  in  cui  la  spesa
diviene  esigibile.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «l'impegno
costituisce la prima fase del procedimento di spesa ed e'  successivo
al perfezionamento dell'obbligazione giuridica; gli impegni  relativi
a spese per acquisizione di beni e  servizi  devono  essere  pertanto
assunti preventivamente alla fornitura dei beni  o  alla  prestazione
dei  servizi  nell'esercizio  finanziario   in   cui   l'obbligazione
giuridica si perfeziona e imputati agli esercizi finanziari in cui la
spesa diviene esigibile; in caso contrario si attiva la procedura  di
cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011.»; 
        e) dopo il comma 8-quinquies dell'art.  59  sono  aggiunti  i
seguenti: 
          «8-sexies. In presenza di debiti fuori  bilancio  derivanti
da  sentenze  esecutive,  il  dirigente   competente   per   materia,
contestualmente alla presentazione dell'iniziativa legislativa per il
riconoscimento della legittimita', puo' autorizzarne il pagamento per
evitare il prodursi di oneri finanziari accessori. 
          8-septies. La disposizione di  cui  al  comma  8-sexies  si
applica anche ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze divenute
esecutive gia' alla data di entrata in vigore della  legge  regionale
recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.»». 
      2. Il comma 2 dell'art. 1 della  legge  regionale  28  dicembre
2018, n.  23  (Disposizioni  per  l'attuazione  della  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale  31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle  procedure   della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato 2019) e' abrogato. 
    L'art. 3 («Modifiche alla legge regionale  n.  20/2003»)  prevede
infine che: 
      1. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del
Comitato regionale per le Comunicazioni) sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
        a) alla lettera l) del comma 2 dell'art. 9, sono aggiunte, in
fine, le parole: "e nuovi media."; 
        b) dopo l'art. 9 e' aggiunto il seguente: 
          «Art. 9-bis (Competenze e funzioni  in  materia  di  tutela
della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al  cyberbullismo
ed  educazione  all'uso  responsabile  dei  mezzi  di   comunicazione
digitale).  -  1.  Il  CORECOM  contribuisce   alla   diffusione   di
informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e  dei
nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione  ai
minori; promuove e  realizza  iniziative  di  studio,  prevenzione  e
contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione
e della identita' digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto  e
orientamento in ordine agli strumenti di tutela della  reputazione  e
della dignita' digitale. 
      2. Al fine del piu' efficace esercizio della funzione di cui al
comma  1,  e'  istituito   presso   il   CORECOM   un   Osservatorio.
L'Osservatorio ha finalita' di ricerca su temi del  bullismo  online,
degli atti persecutori, dell'adescamento di  minorenni,  della  porno
vendetta, delle sfide pericolose,  del  ritiro  sociale,  dei  gruppi
pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonche' di formazione e
assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di
comunicazione digitale. 
      3. Il CORECOM  puo'  sottoscrivere  protocolli  di  intesa  con
pubbliche amministrazioni, autorita' indipendenti  e  altri  soggetti
terzi  e  stipulare  accordi  con  le  universita'  lombarde  per  il
finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo  svolgimento  di
specifici progetti per le attivita' dell'Osservatorio. 
      4. Per lo svolgimento delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo,  il  CORECOM  puo'   utilizzare   le   risorse   trasferite
dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  per  l'esercizio
delle funzioni delegate. 
      5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo,
il CORECOM tratta, in qualita'  di  titolare  del  trattamento,  dati
personali anche di categorie di cui all'art. 9 del  regolamento  (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27  aprile
2016, per fini di tutela in  sede  amministrativa  e  di  ricerca  di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art.  2-sexies,  comma  2,
lettera q) e lettera cc), del codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196
(Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I tipi
di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono  definiti
ai sensi dell'art. 2-sexies, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
196/2003.»; 
        c) al comma 2 dell'art. 15,  le  parole  «sono  iscritte  nel
bilancio regionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  iscritte
nel bilancio del Consiglio regionale»; 
        d) dopo il comma 2 dell'art. 15 sono aggiunti i seguenti: 
          «2-bis. Le spese sostenute per l'esercizio  delle  funzioni
delegate per la stipulazione di contratti  di  lavoro  flessibile,  a
progetto o a tempo determinato sono escluse dal calcolo  della  spesa
per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'art. 1,
comma  557  e  seguenti  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007) qualora interamente  finanziate
dalle  risorse  assegnate  e  trasferite  di  cui  al  comma  2,  ove
sussistano le seguenti condizioni: 
a) assenza di ulteriori oneri per la  stipulazione  di  contratti  di
lavoro flessibile, a progetto o a  tempo  determinato  a  carico  del
bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura  dell'intera
spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite  per
funzioni delegate; 
b) assenza di adeguate  professionalita'  all'interno  del  Consiglio
regionale; 
c) durata dei contratti strettamente  correlata  al  perdurare  della
delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni
possibile aspettativa di futura stabilizzazione. 
          2-ter. Sono altresi' escluse  dal  computo  dei  limiti  di
spesa stabiliti dal decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, o dal  contenimento  dell'ammontare  complessivo  delle
risorse  destinate  annualmente   al   trattamento   accessorio   del
personale,  comprese  le  risorse  destinate  al  finanziamento   dei
titolari di posizione organizzativa o di alta professionalita',  come
disciplinato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),  f),  g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge  7  agosto  2015,  n.
124), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche
le spese ivi ricomprese e sostenute per  l'esercizio  delle  funzioni
delegate, ove sussistano le seguenti condizioni: 
a) le  spese  sostenute  per  le  singole  fattispecie  previste  dal
decreto-legge n.  78/2010  o  dal  decreto  legislativo  n.  75/2017,
comprese le  risorse  destinate  al  finanziamento  dei  titolari  di
posizione organizzativa o di  alta  professionalita',  devono  essere
totalmente coperte dalle risorse assegnate e trasferite per  funzioni
delegate; 
b) i fondi a valere  sulle  risorse  assegnate  e  trasferite  devono
mantenere l'originario vincolo di destinazione; 
c) devono essere rispettate tutte  le  prescrizioni  della  normativa
nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento
economico accessorio. 
          2-quater. In presenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 9-bis le risorse assegnate  e  trasferite  per  l'esercizio
delle  funzioni   delegate   possono   essere   utilizzate   per   il
finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme  declinate
dal CCNL (produttivita',  indennita'  di  specifica  responsabilita',
indennita' di posizione e di  risultato  dei  titolari  di  posizione
organizzativa e di alta professionalita',  e  altre  indennita')  del
personale del Consiglio regionale e, ancorche' distaccato  presso  il
CORECOM, della Giunta regionale adibito esclusivamente  all'esercizio
delle funzioni delegate per il periodo relativo  all'esercizio  delle
deleghe stesse, secondo la disciplina prevista  dalla  contrattazione
collettiva nazionale del comparto. 
          2-quinquies. L'Ufficio di presidenza,  nel  determinare  le
risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio  regionale
ai sensi dell'art. 12, assume determinazioni  anche  in  merito  alle
risorse finanziarie assegnate al Consiglio regionale per le  funzioni
delegate di cui all'art. 10 da utilizzare per le specifiche finalita'
previste ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9-bis. Nel bilancio  finanziario
gestionale sono conseguentemente individuati  specifici  stanziamenti
per le fattispecie di spesa interamente  finanziate  con  le  risorse
trasferite al  Consiglio  regionale  per  funzioni  delegate  di  cui
all'art. 10.»; 
e) al comma 1 dell'art. 18, le parole  «per  l'esercizio  finanziario
2018 e successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «per  l'esercizio
finanziario 2019 e  successivi,  nonche'  con  le  risorse  assegnate
dall'Autorita' e dagli altri soggetti di cui all'art. 10 iscritte nel
bilancio del Consiglio regionale». 
    Orbene,  ritiene  il  Presidente  del  Consiglio  che  le  citate
disposizioni si pongano in contrasto con  l'art.  117  secondo  comma
lettera 1) Cost. in  tema  di  «ordinamento  civile»  riservata  alla
competenza esclusiva dello Stato (art. 2),  con  l'art.  117  secondo
comma lettera e) Cost. in tema di debiti fuori bilancio  (art.  4)  e
con gli articoli 117 secondo  comma  lettera  1)  Cost.  in  tema  di
«ordinamento civile»,  terzo  comma  nella  materia  concorrente  del
coordinamento della finanza pubblica, 3 e 97 Cost. (art. 10). 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Art. 2 della L.R. 9/2019 
    La norma integra l'art.  1  della  legge  regionale  n.  30/2006,
inserendo anche il comma  5-quaterdecies  in  cui  si  disciplina  la
procedura di mobilita' volontaria per il personale  dipendente  delle
societa' partecipate della Regione e  per  il  cui  trasferimento  si
osservano le disposizioni statali e del contratto collettivo. 
    Le  procedure  di   mobilita'   per   le   societa'   controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di  cui
all'art. 1,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  erano
regolate dai commi 563 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013
(1) 
    Con l'intervento abrogativo dei commi da 563 a 568 e da 568-ter a
569-bis ad opera dell'art. 28, lettera t) del decreto legislativo  n.
175/2016 («Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica»), la citata disciplina e' venuta meno  e,  per  effetto  di
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 («Gestione  del  personale»)
del medesimo Testo unico, la regolazione e' demandata  all'osservanza
delle norme del Codice civile e, in particolare, dell'art. 2112,  (2)
salvo che  per  la  tipica  procedura  di  mobilita',  cosiddetta  di
«reinternalizzazione», prevista dal successivo comma 8. 
    Pertanto, in materia di gestione del  personale,  non  emerge  la
possibilita' per le regioni di legiferare in materia di  rapporti  di
lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico, in  quanto
si correrebbe il rischio di una disciplina  divergente  sul  medesimo
istituto nell'ambito di ogni regione. 
    Poiche' il citato comma 5-quaterdecies e' invece  intervenuto  su
tale  disciplina,  si  configura  la  violazione   della   competenza
esclusiva dello Stato  in  materia  di  ordinamento  civile,  sancita
all'art. 117, secondo comma, lettera I) Cost. (cfr.  al  riguardo  la
sentenza n. 146/2019). 
Art. 4 della legge regionale n. 9/2019 
    L'art. 4, comma 1, alla lett. e)  interviene  nella  materia  dei
debiti fuori bilancio, gia' disciplinata dal decreto  legislativo  n.
118/2011, il quale, ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost., rappresenta l'unica  disciplina  armonizzata  dei  sistemi
contabili e degli schemi di  bilancio  cui  le  Regioni  devono  fare
diretto riferimento, in  ossequio  alla  competenza  esclusiva  dello
Stato. 
    In particolare, i commi 8-sexies e 8-septies aggiunti dalla norma
in esame all'art. 59, della legge regionale n. 34/1978 si pongono  in
contrasto con l'art. 73, comma 4,  (3)  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, consentendo il pagamento di debiti fuori bilancio derivanti
da  sentenze  esecutive   prima   del   riconoscimento   della   loro
legittimita'. 
    Al riguardo, si richiama quanto evidenziato dalla Corte dei conti
- Sezione regionale di controllo per  le  Marche  nella  delibera  n.
20/2018/PAR  che  riporta  quanto  rappresentato  dalla   Commissione
Arconet nella riunione del  30  marzo  2016  in  risposta  ad  alcuni
quesiti  riguardanti  i   debiti   fuori   bilancio,   in   relazione
all'applicazione della disposizione normativa di cui  al  punto  5.2,
lettera h), dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011: 
      «Se  l'impegno  riguardante  un  debito   fuori   bilancio   e'
registrato in assenza del  riconoscimento  del  debito  la  procedura
contabile di spesa non e' legittima. Pertanto non si  puo'  procedere
all'impegno   e   alla   liquidazione   di   una   spesa   registrata
successivamente  alla  nascita  dell'obbligazione  in   assenza   del
riconoscimento del debito fuori bilancio». 
    Peraltro, il comma 4 dell'art.  73  del  decreto  legislativo  n.
118/2011 prevede proprio in relazione  a  di  debiti  fuori  bilancio
derivanti  da  sentenze  esecutive,  una  procedura  semplificata  di
silenzio-assenso, in forza della quale  si  intende  riconosciuta  la
legittimita' di detti debiti fuori  bilancio  decorsi  trenta  giorni
dalla ricezione della relativa proposta. 
    Ne  consegue  che  la  previsione  contenuta  nella  disposizione
impugnata, nel  prevedere  (al  comma  8-sexies)  che  «il  dirigente
competente   per   materia,   contestualmente   alla    presentazione
dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della legittimita',
puo' autorizzarne il pagamento  per  evitare  il  prodursi  di  oneri
finanziari accessori» viene a porsi in contrasto con il  citato  art.
73 comma 4 del decreto legislativo n.  118/2011,  con  cio'  violando
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
Art. 10 della legge regionale n. 9/2019 
    L'art. 10 al comma 5 integra l'art. 15 della legge  regionale  n.
20/2003, in tema  di  finanziamento  delle  funzioni  esercitate  dal
CORECOM, inserendo, dopo il comma 2, i commi 2-bis, 2-ter,  ,2-quater
e 2-quinques. 
    In particolare, dai primi tre commi citati risulta che: 
      - i costi derivanti dalla stipulazione dei contratti di  lavoro
nelle diverse forme a tempo determinato  non  sono  computabili  agli
effetti del rispetto dei vincoli di spesa complessiva  del  personale
stabiliti dalla normativa nazionale qualora  essi  siano  interamente
finanziati dalle risorse ottenute da  terzi,  iscritte  nel  bilancio
regionale (comma 2-bis); 
      - le spese sostenute per l'esercizio  delle  funzioni  delegate
non sono computabili al fine del rispetto dei vincoli di contenimento
dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, comprese
le risorse  deputate  al  finanziamento  dei  titolari  di  posizione
organizzativa e di alta professionalita',  previsti  dalla  normativa
statale se esse sono totalmente coperte dalle risorse ottenute per lo
svolgimento delle funzioni medesime (comma 2-ter); 
      - le risorse acquisite per l'esercizio delle funzioni  delegate
possono essere utilizzate per incrementare il  trattamento  economico
accessorio  del  personale  ad  esse  esclusivamente  adibito  (comma
2-quater). 
    Al riguardo, premesso che  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge
regionale n. 20/2003, (4) il CORECOM, per l'esercizio  delle  proprie
funzioni si avvale del personale della Regione, si evidenzia come  le
norme suddette hanno in comune un metodo di deroga delle disposizioni
statali volte a costituire principi generali di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    Infatti, i vincoli prescritti dal legislatore nazionale contenuti
all'art. 1, commi 557 e seguenti  della  legge  n.  296/2006,  quelli
previsti ai sensi del decreto-legge n. 78/2010 e dell'art. 23,  comma
2 del decreto legislativo  n.  75/2017,  richiamati  nelle  descritte
norme regionali, rappresentano una regolazione uniforme  a  cui  deve
attenersi tutta la pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro
e' stato contrattualizzato  (incluse  le  regioni)  e  pertanto  sono
riconducibili alla materia dell'ordinamento  civile,  riservata  alla
potesta' legislativa dello Stato (sul  punto  si  vedano  le  recenti
sentenze della Corte n. 146/2019, n. 154/2019 e n. 157/2019). 
    Cio' posto, si ritiene che le disposizioni in parola nel  momento
in cui introducono deroghe - non previste dalla normativa nazionale -
al rispetto dei vincoli di spesa del personale, nonche'  all'utilizzo
delle risorse acquisite per l'esercizio delle funzioni  delegate  per
incrementare il  trattamento  economico  accessorio,  si  pongano  in
conflitto con gli articoli 117, secondo comma, lettera l), in materia
di ordinamento civile, terzo comma,  nella  materia  concorrente  del
coordinamento della finanza  pubblica.  Le  stesse  disposizioni  nel
contempo vengono a  violare  anche  gli  articoli  3  (in  quanto  si
introduce per la sola Lombardia un regime in violazione del principio
di uguaglianza) e 97 comma 1 Cost. (in forza del quale «Le  pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento  dell'Unione  europea,
assicurano l'equilibrio dei bilanci e la  sostenibilita'  del  debito
pubblico»). 

(1) L'art. 1 comma 563 della legge n. 147/2013 cosi'  disponeva:  «Le
    societa'  controllate   direttamente   o   indirettamente   dalle
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
    decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   e   successive
    modificazioni, o dai loro  enti  strumentali,  ad  esclusione  di
    quelle  emittenti  strumenti  finanziari  quotati   nei   mercati
    regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, anche al
    di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  31  del  medesimo
    decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla  base  di  un
    accordo tra di esse, realizzare, senza  necessita'  del  consenso
    del lavoratore, processi  di  mobilita'  di  personale  anche  in
    servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,  in
    relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi  564
    e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali  operanti
    presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
    contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza  con  il
    rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per
    la  finanza  pubblica.  Si  applicano  i  commi  primo  e   terzo
    dell'articolo 2112 del  codice  civile.  La  mobilita'  non  puo'
    comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma  e  le
    pubbliche Amministrazioni». 

(2) L'art. 19, comma 1, del decreto  legislativo  n.  175/2016  cosi'
    dispone: «Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti
    di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo  pubblico  si
    applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V  del
    codice civile, dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
    nell'impresa, ivi incluse quelle  in  materia  di  ammortizzatori
    sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,  e  dai
    contratti collettivi». 

(3) L'art. 73, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  118/2011  (nel
    testo modificato dall'art.  38-ter,  comma  1,  decreto-legge  30
    aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    giugno 2019, n.  58)  cosi'  dispone:  «Al  riconoscimento  della
    legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera
    a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro
    trenta giorni dalla ricezione della  relativa  proposta.  Decorso
    inutilmente tale termine, la  legittimita'  di  detto  debito  si
    intende riconosciuta». 

(4) L'art. 14, ai commi 1 e 2, della legge regionale n. 20/2003 cosi'
    dispone: «Il CORECOM, per  l'esercizio  delle  sue  funzioni,  si
    avvale della struttura del  Consiglio  regionale  individuata  ai
    sensi della legge regionale 7 luglio 2008,  n.  20  (Testo  unico
    delle leggi regionali in materia di organizzazione e  personale).
    2. La dotazione organica della struttura operativa del CORECOM e'
    determinata, su proposta del Presidente  del  Comitato  medesimo,
    dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai  sensi  della  legge
    regionale n. 20/2008 ed e' posta alle dipendenze  funzionali  del
    CORECOM». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare gli articoli 2, 4 e 10 della legge della Regione  Lombardia
6 giugno 2019, n. 9, per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. Estratto della delibera del Consiglio dei ministri 6  agosto
2019. 
        Roma, 6 agosto 2019 
 
            Vice avvocato generale dello Stato: De Bellis