N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 agosto  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Turismo - Norme della Regione Siciliana - Norme per lo  sviluppo  del
  turismo nautico - Disciplina dei "marina resort" - Disciplina delle
  modalita'  di  insediamento,  delle  competenze  sui   procedimenti
  autorizzatori e di controllo  -  Definizione  e  individuazione  di
  requisiti  tecnici  delle   strutture   -   Procedimento   per   il
  riconoscimento   dell'attivita'   delle   strutture   esistenti   -
  Estensione dell'applicazione  della  disciplina,  ove  compatibile,
  alle attivita' di "Boat and breakfast". 
- Legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n.  8  (Norme  per  lo
  sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina  resort.  Norme
  in materia di elezioni degli organi  degli  enti  di  area  vasta),
  artt. 1, comma 2; 2; 3, comma 7; e 5. 
(GU n.40 del 2-10-2019 )
    Ricorso  della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale n. 80188230587), in  persona  del  Presidente  del  Consiglio
attualmente in carica, rappresentata e difesa  per  mandato  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (codice  fiscale  n.  80224030587),  presso  i  cui  uffici  ha
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12  (fax  0696514000  -  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente; 
    Contro Regione Sicilia, in persona del  Presidente  della  Giunta
Regionale attualmente in carica, resistente; 
    Per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
degli articoli 1, comma 2, 2, 3, comma  7,  e  5  della  legge  della
Regione Sicilia 7 giugno 2019, n. 8, avente ad oggetto «Norme per  lo
sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme  in
materia  di  elezioni  degli  organi  degli  enti  di  area   vasta»,
pubblicata sul BUR n. 27 dell'11 giugno 2019. 
    Con la legge 7 giugno 2019 n. 8  la  Regione  Sicilia  ha  inteso
disciplinare in otto articoli  il  turismo  nautico  praticato  nelle
strutture  denominate  «Marina   Resort»   (Titolo   I)   e   dettare
disposizioni per regolare la nomina degli organi negli enti  di  area
vasta (Titolo II). 
    La legge, per la parte che interessa il  corretto  riparto  delle
competenze legislative tra Stato e regioni, si propone di  promuovere
il turismo nautico quale  strumento  per  lo  sviluppo  economico  ed
occupazionale del territorio regionale attraverso la disciplina delle
modalita'  di  insediamento  delle  strutture  ricettive   denominate
«Marina Resort»,  del  loro  regime  autorizzatorio  e  dei  relativi
controlli. 
    Come noto, ai sensi dello statuto  speciale  di  autonomia  della
Regione Sicilia (art. 14, lettera n) del regio  decreto  n.  455/1945
convertito nella  legge  costituzionale  n.  2/1945)  a  materia  del
turismo e' riservata alla competenza legislativa esclusiva  regionale
purche' esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello  Stato
e, per quanto  qui  interessa,  nel  rispetto  sia  della  competenza
legislativa esclusiva dello Stato, sia delle  norme  fondamentali  di
riforma economico sociale della Repubblica. 
    Ad avviso della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  talune
delle norme contenute nella legge regionale sopra  citata  esorbitano
da quei limiti, e devono pertanto essere impugnate per i seguenti 
 
                               MOTIVI 
 
1) illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  2,  della  legge
Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8  per  contrasto  con  l'art.  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l'art. 14,
lettera n) dello Statuto approvato con regio decreto  legislativo  15
maggio 1946 n. 445. 
    La norma  in  rubrica  rivendica  alla  competenza  regionale  la
disciplina delle modalita' di insediamento dei «Marina  resort»,  dei
procedimenti volti ad autorizzarne  l'esercizio,  e  le  funzioni  di
controllo da esercitarsi da parte della stessa  Regione  e  dei  suoi
comuni. 
    La norma trascura il fatto che le strutture di turismo nautico in
genere, e dei «Marina  resort»  in  particolare,  sono  destinate  ad
occupare  e  ad  utilizzare  il  demanio  marittimo  in   regime   di
concessione, e che le concessioni demaniali marittime sono  assentite
secondo le regole statali ispirate alle regole della concorrenza. 
    La  disciplina   delle   concorrenza   spetta   alla   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, che nell'ambito delle  concessioni
demaniali marittime ha inteso esercitarla in modo organico e definito
con la recente legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021). 
    Si tratta di competenza che non  puo'  che  spettare  allo  Stato
nell'ottica di un'uniforme  disciplina  della  materia  su  tutto  il
territorio nazionale  (la  conformita'  della  penisola  fa  si'  che
l'intero Paese sia interessato all'uso del demanio  marittimo)  e  di
armonizzazione delle regole nazionali con il sistema comunitario. 
    Il legislatore statale ha previsto (art. 1,  comma  675)  che  il
generale riordino del sistema delle concessioni  demaniali  marittime
sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con altri Ministri. 
    Tra gli obiettivi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri figura espressamente  la  «revisione  organica  delle  norme
connesse alle concessioni demaniali marittime  (art.  1,  comma  677,
lettera c), il riordino delle concessioni «tramite individuazione  di
... modalita' di rilascio e  termini  di  durata  della  concessione»
(art. 1,  comma  677  lettera  d),  la  fissazione  affidata  ad  uno
specifico decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dei
«criteri tecnici ai fini dell'assegnazione  delle  concessioni  sulle
aree demaniali marittime» (art. 1, comma 680). 
    Peraltro, ai sensi del comma  677  dell'art.  l  della  legge  n.
145/2018  anche  i  requisiti  soggettivi  delle  imprese   turistico
ricreative operanti sul demanio marittimo sono definiti a cura  dello
Stato  in  modo  da  valorizzare  la  tutela  e  la   piu'   proficua
utilizzazione del demanio marittimo, secondo  criteri  specificamente
indicati dalla stessa norma. 
    E' quindi evidente che, in presenza di una normativa statale che,
in ossequio ai principi di tutela  della  concorrenza,  disciplina  -
rivendicandola allo Stato - la materia  delle  concessioni  demaniali
marittime, la Regione Sicilia non possa esercitare alcuna  competenza
legislativa volta a  regolare  le  «modalita'»  di  insediamento  dei
«Marina resort», perche'  tali  modalita'  attengono  necessariamente
all'ambito concessorio. 
    Cosi'  come  nessuna  competenza   legislativa   regionale   puo'
legittimamente riguardare l'autorizzazione all'insediamento,  perche'
a   tutta   evidenza   l'autorizzazione   in   questione   presuppone
l'accertamento  e  la  valutazione   dei   requisiti   dell'operatore
economico destinatario della concessione,  e  questo  aspetto  spetta
allo Stato per le norme ora ricordate. 
    Non  secondaria  inoltre  e'  la  considerazione  che  la   legge
regionale  in  questione  si  occupa,   riservandola   alla   propria
normativa, solo dei «Marina resort», ma non tutti i  porti  turistici
sono  definibili  con  questo  termine.  Ne  deriverebbe  un'indebita
situazione di disordine legislativa nella quale i porti turistici non
definibili «Marina Resort» sarebbero soggetti alla regola della legge
statale, mentre i «Marina resort» sarebbero disciplinati dalla  legge
regionale, laddove  entrambe  le  strutture  turistiche  occupano  il
demanio marittimo e pertanto soggiacere ad una stessa regola. 
    La norma regionale in questione  e'  quindi  illegittima  perche'
attrae alla competenza  regionale  la  pretesa  di  disciplinare  una
materia  che,  dovendo  invece  essere  ispirata  ai  principi  della
concorrenza, non puo' che  appartenere  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato. 
2)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge  della
Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8  per  contrasto  con  l'art.  117,
compia 2, lettera e) della Costituzione e, ove  occorra,  con  l'art.
14,  lettera   n)   dello   Statuto   approvato   con   regio decreto
legislativo 15 maggio 1946 n. 445. 
    Analoghe considerazioni di censura vanno  indirizzate  anche  nei
confronti della disposizione in epigrafe citata. 
    Essa provvede (in modo del  tutto  non  originale,  dato  che  la
formulazione «copia» il testo dell'art. 32, comma 1, della  legge  n.
164/2014) a definire il «Marina  resort»  quale  struttura  turistico
ricettiva all'aperto, organizzata per la sosta ed il pernottamento di
turisti all'interno delle proprie unita' da diporto, ormeggiate nello
specchio acqueo appositamente attrezzato. 
    Di seguito la norma stessa prevede  che  specifiche  disposizioni
regionali  attuative  debbano  fissare  i  requisiti  tecnici   delle
strutture in questione al fine di comprovarne l'idoneita' a fornire i
servizi accessori. 
    Ed ancora, definisce le  caratteristiche  dello  specchio  acqueo
destinato ad essere occupato dai  «Marina  resort»,  fissa  contenuti
obbligatori  del  servizio  da  prestarsi,  e  riserva  alla   Giunta
regionale  la  individuazione  delle  modalita'  di  apertura  e   di
esercizio dei «Marina resort». 
    Anche questa previsione occupa indebitamente  lo  spazio  che  il
legislatore statale ha riservato a se'. 
    Infatti, i  requisiti  tecnici  delle  strutture  destinate  alla
nautica da diporto, nonche' la capacita' dei loro gestori ad  offrire
servizi all'utenza, sono materie  che  attengono  all'accesso  ad  un
determinato  settore  di  mercato.  Nella  prospettiva,  notoriamente
imposta dalla normativa comunitaria ad un  recalcitrante  legislatore
nazionale,  di  affidamento  delle  concessioni  demaniali  marittime
mediante  procedura  competitiva,  l'individuazione   dei   requisiti
tecnico professionali dei concorrenti aspiranti concessionari e'  una
delle  condizioni  necessarie   ad   assicurare   la   tutela   della
concorrenza. Esattamente come avviene per  gli  appalti  pubblici,  i
requisiti  dei  concorrenti  -  ossia  la  loro  «qualificazione»   -
costituisce regola di accesso al mercato e non puo' che spettare allo
Stato per la piu' che ovvia considerazione della  necessita'  di  una
disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. 
    Per questo la legge statale ha riservato  alla  competenza  dello
Stato «i principi ed i  criteri  tecnici  ai  fini  dell'assegnazione
delle concessioni sulle aree demaniali marittime» (art. 1, comma 680,
della legge n. 145/2019). 
    Per questo la legge statale ha previsto una  serie  di  parametri
cui ispirare la qualificazione delle imprese turistico ricreative che
aspirano a divenire concessionarie del  demanio  marittimo  (art.  1,
comma  677,  della  legge  n.  145/2019:  sostenibilita'  ambientale,
qualita'  e  professionalita'   dell'accoglienza   e   dei   servizi,
accessibilita',  qualita'  e  modernizzazione  delle  infrastrutture,
sicurezza e vigilanza, sistema di rating delle imprese),  e  cio'  ha
fatto nell'intento di  valorizzare  la  tutela  e  la  piu'  proficua
utilizzazione del demanio marittimo. 
    Non vi e' spazio dunque per  l'esercizio  di  potere  legislativo
regionale. Sotto un distino, ma concorrente profilo, le «modalita' di
apertura e di esercizio dei Marina resort»,  che  il  comma  3  della
norma qui censurata deferisce alla competenza della Giunta regionale,
altro non sono che le  modalita'  di  esercizio  di  una  concessione
demaniale marittima, che lo Stato ha riservato a se nel prevedere «la
revisione organica delle norme connesse  alle  concessioni  demaniali
marittime» (art. 1, comma 677, lettera c) della legge n. 145/2019). 
    La norma in epigrafe citata, dunque,  in  quanto  invasiva  della
competenza legislativa esclusiva statale in materia  di  concorrenza,
e' costituzionalmente illegittima. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma  7,  della  legge
della Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8  per  contrasto  con  l'art.
117, comma 2, lettera e)  della  Costituzione  e,  ove  occorra,  con
l'art. 14, lettera  n)  dello  Statuto  approvato  con  regio decreto
legislativo 15 maggio 1946 n. 445. 
    La disposizione in rubrica denunziata prevede  che  le  strutture
gia' esistenti ed in attivita' alla data di entrata in  vigore  della
legge regionale, in possesso di tutti i requisiti previsti  dall'art.
2 posso, mediante comunicazione al comune in cui sono insediate ed al
dipartimento regionale delle infrastrutture, della  mobilita'  e  dei
trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attivita'. 
    In realta', come gia'  in  precedenza  evidenziato,  i  requisiti
abilitanti all'attivita' di gestore di un  «Marina  resort»  -  cioe'
all'attivita' di concessionario del demanio marittimo -  non  possono
essere fissati dalla norma regionale ma  devono  essere  fissati  dal
legislatore statale. 
    Cio' e' previsto, con i ricordati necessari riflessi  sul  regime
della concorrenza, dai commi 677 e 680 dell'art.  1  della  legge  n.
145/2019 che affida ad un decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri l'individuazione dei requisiti in parola. 
    E di conseguenza non puo' essere  l'ente  locale  ad  autorizzare
l'operatore  alla  continuazione  dell'esercizio  della   concessione
demaniale   marittima,   sulla   base   della   mera    comunicazione
(verificata?) di requisiti fissati dalla norma regionale, dal momento
che spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  -
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 145/2019 - la generale  revisione
delle concessioni demaniali marittime in essere. 
    Ne deriva che anche questa disposizione regionale di rivela  come
indebitamente invasiva della competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di concorrenza e  pertanto  deve  essere  dichiarata
costituzionalmente illegittima. 
4)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della  legge  della
Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8  per  contrasto  con  l'art.  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l'art. 14,
lettera n) dello Statuto approvato con  regio decreto  legislativo 15
maggio 1946 n. 445. 
    La  norma  in  questione  estende  ai  «Boat  and  Breakfast»  le
disposizioni dettate per i «Marina resort» e per questo incorre nelle
medesime criticita'. 
    Il «Boat and Breakfast» e' una forma di  esercizio  di  attivita'
turistico ricettiva mediante ospitalita' in  imbarcazioni  ormeggiate
negli spazi acquei, fornendo ai turisti  viene  il  pernottamento  in
cabina e (almeno) la prima colazione. 
    L'ormeggio viene consentito, ovviamente a titolo  oneroso  quando
non esercitato in proprio, dai concessionari degli  spazi  acquei,  e
quindi anche il «Boat and Breakfast» (sia se  praticato  in  proprio,
sia se assentito a terzi)  e'  una  modalita'  di  esercizio  di  una
concessione demaniale marittima.  Come  tale  esso  non  puo'  essere
assoggettato alla normativa regionale, ma deve soggiacere quanto alla
definizione  dei  requisiti  e  alle  modalita'  di  esercizio,  alla
normativa statale. 
    Come la norma  regionale  estende  al  «Boat  and  Breakfast»  le
disposizioni regionali in materia di «Marina  resort»  qui  censurate
(art. 1, comma 2, 2, 3, comma 7  e  5),  cosi'  le  medesime  censure
dedotte contro quelle disposizioni - qui richiamate  e  riprodotte  -
valgono anche per l'art. 5 della legge regionale. 
    E   quindi   anche   questa   norma   deve   essere    dichiarata
costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 117, comma 2,
lettera s) della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata
e  difesa,  conclude  affinche'  la   Corte   costituzionale   voglia
accogliere  il  presente   ricorso   e   per   l'effetto   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli  1,  comma  2,  2,  3,
comma 7 e 5 della legge Regionale della Sicilia 7 giugno 2019 n. 8. 
      Roma, 8 agosto 2019 
 
                                      L'Avvocato dello Stato: Corsini