N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2019
Ordinanza del 30 aprile 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da D'Ambrosio Donato e altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e Universita' della Calabria. Universita' - Norme in materia di personale accademico e reclutamento - Procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica - Riconoscimento alle universita' della possibilita' di utilizzare tale procedura di valutazione entro otto anni dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010. - Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), art. 24, comma 6.(GU n.40 del 2-10-2019 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sezione Prima ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 894 del 2018, proposto da Donato D'Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Universita' della Calabria rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Macri' ed Umile Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso l'avvocatura universitaria in Rende, Ponte Pietro Bucci Cubo 7-11; e con l'intervento di ad adiuvandum: Gianfranco Adornato, Fabrizio Agosta, Eugenia Allegra, Marco Barchi, Massimiliano Bergallo, Stefano Brillanti, Federico Cella, Antonio Costanzo Chiappa, Simone Cristoforetti, Pierantonio De Luca, Liborio Dibattista, Francesco Di Paola, Bruna Ecchia, Mariateresa Gattullo, Manuela Giordano, Fabrizio Leoni, Giovanni Mastroleo, Paola Pinelli, Francesca Porcellati, Anna Grazia Quaranta, Francesca Rinella, Pierluigi Toniutto, Salvatore Valiante, Aiti Vizzini, Sandro Zagatti, Elena Zattoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; per l'annullamento della nota prot. n. 11985 del 19 aprile 2018, recante in oggetto: «Istanza di valutazione ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010»; del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, adottato con D.R. n. 2654 del 1° dicembre 2011, con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e da 13 a 18; e per accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e dell'Universita' della Calabria; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Svolgimento del processo. Il dott. Donato D'ambrosio, premettendo di essere ricercatore confermato (di ruolo) e di aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel proprio s.s.d., ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale Calabria per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, della nota dell'Universita' della Calabria prot. n. 11985 del 19 aprile 2018 di rigetto della propria istanza di essere sottoposto alla valutazione di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010 (l. Gelmini), del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia di cui al D.R. n. 2654 del 1° dicembre 2011 (articoli 2, 3 e da 13 a 18), ed ha altresi' domandato l'accertamento del proprio diritto soggettivo ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010. Lamenta, in particolare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 per violazione degli articoli 2, 3, 4, 9, comma 1, 33, comma 1, 35, comma 1, 97, comma 2, Cost. e, pertanto, la manifesta irragionevolezza, ingiustizia e ingiustificata disparita' di trattamento, chiedendo di sollevare questione costituzionalita'. Inoltre, dolendosi del contrasto della norma con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva n. 1999/70/ce, nonche' con la direttiva n. 2000/78/ ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A fondamento delle domande ha illustrato, in particolare, che nonostante la equivalenza sotto il profilo delle modalita' di reclutamento, delle mansioni e dell'impegno didattico tra ricercatore a tempo indeterminato (in sigla nel prosieguo RTI) e ricercatore a tempo determinato (in sigla nel prosieguo RTD), quest'ultimo, se ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (in seguito anche a.s.n.), ha il diritto di essere sottoposto ad una procedura valutativa il cui esito positivo determina il suo ingresso nel ruolo dei professori associati (art. 24, comma 5), mentre il ricercatore a tempo indeterminato che ha conseguito l'a.s.n., puo' accedere al ruolo dei professori associati mediante lo stesso meccanismo valutativo solo subordinatamente ad una scelta in tal senso, ampiamente discrezionale, dell'Universita' e, per di piu', solo entro la data del 31 dicembre 2019 (art. 24, comma 6). Evidenzia il palesarsi della discriminazione -) per essere il giudizio di conferma del ricercatore di ruolo affidato a commissione nazionale composta da professori estratti a sorte dal Cun, a fronte della valutazione del ricercatore di tipo B affidata alle modalita' stabilite dall'Ateneo di appartenenza, - ) per la maturazione di un lungo periodo al servizio dell'ateneo del ricercatore confermato a fronte della sufficienza del rapporto triennale per il ricercatore a tempo determinato e -) per la possibilita' che il ricercatore confermato seppur in possesso della abilitazione di prima fascia non venga sottoposto a valutazione con soccombenza nell'assunzione del ruolo di associato rispetto al ricercatore a tempo determinato con abilitazione di solo seconda fascia. Si sono costituite la Presidenza Consiglio ed il Miur con memoria di stile chiedendo il rigetto del ricorso. L'Universita' della Calabria, costituitasi, ha chiesto il rigetto per infondatezza. Rammentando la riforma del sistema delle docenze e delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia da parte della legge Gelmini, a garanzia della meritocrazia, ha contestato l'assunto del ricorrente di sovrapponibilita' delle figure di ricercatore a tempo indeterminato tanto per sistema di reclutamento quanto per mansioni ed infine, per regime di impiego. Di conseguenza, ha concluso evidenziando che la procedura valutativa di cui al comma 6 e' simile, sotto il profilo strutturale, a quella di cui al comma 5, differenziandosene, pero', per funzione e ratio. Ha, inoltre, rammentato che la procedura di chiamata aperta a tutti i candidati ex art. 18, comma 1 rimane garanzia di imparzialita' con chance che il ricorrente non aveva concretizzato in quanto risultato non idoneo alla selezione per la copertura di due posti di professore associato proprio per i suo settore scientifico indetto dall'Unical con D.R. n. 1284 del 24 ottobre 2016 (allegato 4). La fase cautelare e' stata definita ex art. 55, comma 10 con la fissazione dell'udienza di merito. Nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum i dott.ri Adornato, Agosta, Allegra, Barchi, Bergallo, Brillanti, Cella, Chiappa, Cristoforetti, De Luca, Dibattista, Di Paola, Ecchia, Gattullo, Giordano, Leoni, Mastroleo, Pinelli, Porcellati, Quaranta, Rinella, Toniutto, Valiante, Vizzini, Zagatti e Zattoni, tutti ricercatori a tempo indeterminato confermati con abilitazione scientifica di seconda fascia e mai chiamati dai propri Atenei per la valutazione a professori associati. All'udienza pubblica del 30 marzo 2019, udita la discussione, la causa e' stata trattenuta in decisione. 2. Il rinvio alla Corte costituzionale. Ritiene il Tribunale di dover sollevare, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, nella parte in cui prevede che a procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019, ravvisandone i presupposti della rilevanza e non manifesta infondatezza. 2.2 La rilevanza della questione (art. 23, legge n. 87/1953). Fonda il dott. D'Ambrosio il ricorso con cui impugna il rigetto della domanda di essere sottoposto alla valutazione di cui all'art. 24, comma 5 e dell'accertamento del correlativo diritto unicamente sulla illegittimita' costituzionale della norma de qua e sulla sua incompatibilita' con la normativa eurounitaria di cui alle direttive n. 1999/70/CE e 2000/78/CE. E' agevole rilevare per il Collegio che il sollevato dubbio di contrasto con le suddette norme eurounitarie non sia pertinente al caso di specie e non possa portare, dunque, all'accoglimento del ricorso. Il ricorrente prospetta, infatti, in primo luogo che osti alla disciplina interna della chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato la direttiva n. 1999/70/CE la quale, tuttavia, non ha rilievo nel giudizio in esame in quanto normativa attinente alla diversa categoria dei lavoratori a tempo determinato e per i quali si giustifica, stante le peculiari incertezze del lavoro a tempo, la disposizione sovranazionale di non discriminazione rispetto ai lavoratori «stabili». In secondo luogo egli ritiene contraria la disposizione in parola con la direttiva n. 2000/78 che, dettando il quadro per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta all'art. 2 la discriminazione indiretta riscontrabile quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio persone che, tra l'altro, abbiano una particolare eta', attesa l'ordinaria evenienza dell'eta' piu' avanzata del ricercatore «di vecchio tipo» (RTI) rispetto a quello «di nuovo conio» (RTD). Dimentica, tuttavia, la difesa del dott. D'Ambrosio che la Corte di giustizia piu' volte ha ritenuto non riscontrabile la disparita' di trattamento dei lavoratori per ragioni di eta', ove la diversa disciplina interna rivolta ai lavoratori non si fondi indissolubilmente ne' indirettamente sull'eta' del lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C-443/07, punti 81 e 83, sentenza del 7 giugno 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C-132/11, punti 29 e 30 e da ultimo, sentenza 14 febbraio 2019, n. 154 in causa C-154/18, punti 25-28). Seppur accada ordinariamente in fatto che i ricercatori a tempo indeterminato, in quanto assunti anteriormente alla legge del 2010, abbiano eta' piu' avanzata di quelli introdotti da tale legge, la difforme disciplina ha il suo cardine non sul requisito anagrafico, ma sul diverso inquadramento al fine di riformare in termini generali l'accesso alla docenza universitaria. Escluso, dunque, il profilo di possibile antieuronitarieta' la tutela invocata dal ricercatore ha il suo esclusivo fondamento nella incostituzionalita' dell'art. 24, comma 6, legge n. 24/2010. Ai fini della rilevanza della disposizione nel presente processo deve chiarirsi che non vi siano margini di interpretazione in senso costituzionalmente orientato nella norma da applicare. L'art. 24 a chiare lettere prevede al suo quinto comma per gli RTD che nel terzo anno di contratto «l'Universita' valuta» il ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ove egli «abbia conseguito l'abilitazione scientifica» ed al contrario al suo sesto comma dispone che la procedura di valutazione «puo'» essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. La giurisprudenza amministrativa nell'applicare la norma ha, conseguentemente, sempre evidenziato l'obbligo di valutazione per l'Universita' nel primo caso e la sola facolta' nel secondo caso (v. Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. III bis, n. 3641 del 3 aprile 2018; Tribunale amministrativo regionale Valle d'Aosta, 7 ottobre 2016, n. 42). Alla luce di quanto esposto, e' evidente che la questione sollevata e' rilevante, in quanto, in caso e solo in tal caso, di suo eventuale accoglimento con declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 nella parte in cui prevede la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019, il ricorso andrebbe accolto con annullamento del diniego dell'istanza del dott. D'Ambrosio ad essere sotto posto a procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. 2.3. La non manifesta infondatezza. La questione, oltre che rilevante, e' non manifestamente infondata. Questo Collegio dubita ragionevolmente della non conformita' ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 nella parte in cui prevede la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019. E' necessario a tale fine sinteticamente rammentare la riforma Gelmini in punto di selezione del personale docente, il cui fine e' elevare la concorrenza e il merito nelle universita' e nello specifico garantire standard per il reclutamento e la valutazione dei docenti. La riforma, anzitutto prevede due uniche posizioni accademiche di ruolo, quella di professore associato di prima e seconda fascia, selezionati con duplice passaggio: il conseguimento di una idoneita' o abilitazione, valida per un periodo di tempo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi universita' italiana (cfr. art. 16), cui segue la fase della scelta, attraverso la chiamata dell'idoneo/abilitato da parte della singola Universita'. E' impedito per il futuro alle Universita' bandire posti di ricercatore «a tempo indeterminato» di cui all'art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (art. 29, comma 1), ruolo gia' messo ad esaurimento dalla riforma Moratti (legge n. 230 del 2005). La legge del 2010 prevede, altresi', le nuove figure dei «ricercatori a tempo determinato» (Art. 24), con compiti di ricerca e di didattica, titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Universita', di due tipologie (a e b). I contratti di tipo a) corrispondono a posizioni «post-dottorali» delle quali non e' prevista in alcun modo la trasformazione in contratti permanenti. La durata massima di questi contratti e' di cinque anni, tre anni con un possibile rinnovo di due anni. I contratti di tipo b) possono essere stipulati solo con chi ha usufruito per almeno tre anni di contratti di tipo a), ovvero, sempre per almeno tre anni, di assegni di ricerca o borse post-dottorali in Italia o di analoghe posizioni all'estero. Essi hanno durata triennale, ma i ricercatori titolari sono destinati a progredire nel ruolo dei professori associati ove abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale e siano valutatati positivamente dall'Universita' ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, in relazione alla attivita' scientifica e didattica svolta. Come si diceva la norma prevede come obbligatoria per l'Ateneo alla scadenza del triennio la valutazione con correlativo diritto per il ricercatore ad esservi sottoposto (art. 24, comma 5). Tale valutazione e' estesa per i ricercatori «vecchio tipo» che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica dal comma 6 dell'art. 24, ma sino al 31 dicembre del 2019 a discrezione dell'Universita'. La descritta procedura di chiamata riservata, dunque, agli interni, gia' in servizio presso l'Universita' che vi procede, e' poi alternativa (art. 18), come ricordava l'Unical, a procedura aperta alla partecipazione degli «studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale», anche se siano in servizio presso un'Universita' diversa da quella che procede alla chiamata o anche se non prestino affatto servizio presso alcuna Universita'. A differenza della chiamata diretta con valutazione individuale, la procedura di chiamata pubblica si caratterizza per valutazione comparativa delle candidature. 2.3.1. La violazione dell'art. 3 in termini di irragionevolezza estrinseca e disparita' di trattamento. Rientra certamente nella legittima discrezionalita' del legislatore della riforma delle docenze universitarie la scelta di abolire la figura del ricercatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 nella logica di evitare che docenti con la sicurezza del contratto a tempo indeterminato non siano piu' incentivati ad elevare il livello di didattica e ricerca. Risulta, tuttavia priva di ragionevolezza cd. estrinseca e dunque incongrua rispetto al fine riscontrabile da elementi ab externo, la scelta di non consentire a coloro che hanno ottenuto il positivo giudizio di conferma da commissione nazionale (art. 31, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980) ed hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di essere sottoposti «di diritto» alla valutazione ai fini della chiamata dalla propria Universita', al pari delle figure simili dei ricercatori di tipo b). Se la finalita' della legge e' quella di selezionare i meritevoli, non comprensibile e' la scelta di non dare chance a coloro che abbiano le «carte in regola», salvo il possibile esito negativo della valutazione, finendo per sottoporli alla logica delle chiamate «di favore» che la riforma intende elidere. Dunque, rispetto ai colleghi RTD si crea per i ricercatori confermati con abilitazione scientifica nazionale una disciplina limitativa della chiamata diretta senza ragionevole giustificazione (v. per l'irragionevolezza nella creazione di discipline differenziate per situazioni analoghe o per diverse categorie, Corte costituzionale n. 24/1994, n. 76/1994, n. 285/1995 e piu' di recente n. 286/2008; n. 27/2009; n. 77/2018; n. 166/2018 ed in particolare per la irragionevolezza della disciplina della ricostruzione della carriera dei ricercatori che abbiano prestato servizio per almeno tre anni come tecnici laureati che diventino ricercatori, pur nella essenziale differenziazione tra le due categorie tecnici laureati e ricercatori Corte costituzionale n. 191/2008). Il ricorso ben evidenzia il paradosso per la selezione sul merito della possibilita' che un RTI con abilitazione di professore ordinario non abbia diritto ad essere sotto posto a valutazione per la chiamata diretta a fronte di un RTD che abbia la abilitazione da solo professore associato. Si badi che la irragionevolezza del trattamento degli RTI potrebbe diventare piu' profonda ove la Corte di giustizia rispondesse al recente interpello del Tribunale amministrativo regionale Lazio sui ricercatori di tipo A affermando che la direttiva n. 1999/70/CE osta a che una normativa nazionale precluda per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato (v. Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III, ordinanza n. 4336/ 2018 pubblicata il 3 aprile 2019). La stabilizzazione di tali figure di ricercatori, i quali sono stati assunti senza prospettiva di sbocchi, li assimilerebbe di molto ai ricercatori confermati. Ritiene il Collegio non manifestamene infondata anche la violazione del principio di uguaglianza. E' nota la difficolta' di dimostrare la sussistenza di identita' di situazioni che si additano implausibilmente trattate in maniera distinta (v. per tutte v. Corte costituzionale n. 3/1957, n. 111/1981, n. 171/1982, n. 340/2004), situazione di identita' qui effettivamente riscontrabile. Il tertium comparationis nella specie e', come risulta dalla ricostruzione effettuata, il diritto alla valutazione della chiamata diretta prevista per i soli i ricercatori di tipo B, previsione rispetto a cui, dunque, raffrontarsi la ragionevolezza della differente previsione di valutazione «a discrezione» per i ricercatori a tempo indeterminato. L'omogeneita' delle situazioni trattate distintamente dal legislatore nella chiamata diretta si delinea nei tratti essenziali che disciplinano le due figure, in disparte le differenze eminentemente legate alla durata del rapporto. La disciplina di RTI e di RTD e', infatto, sovrapponibile in punto di reclutamento (pubblico concorso con valutazione di titoli e pubblicazioni, da discutere pubblicamente con la commissione art. 1, comma 7, decreto-legge n. 180/2008 per i primi ed art. 24, comma 2, lettera c), legge n. 240/2010 per i secondi), in punto di mansioni consistenti in ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti (v. art. 6, comma 4, legge n. 240/2010 per i primi ed art. 24, comma 1, legge n. 240/2010 per i secondi), in punto di impegno nei primi tre anni con le 350 ore del tempo pieno (decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e legge n. 240/2010). Ne consegue che rispetto alla finalita' di selezione dei professori associati piu' meritevoli provenienti dall'interno dell'Ateneo rimane irrazionale il diverso regime. 2.3.2. La violazione dell'art. 97 Cost. La delineata ipotesi di mancata assunzione del professore piu' preparato pare a questo Tribunale amministrativo regionale contrastare anche con il canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. La Corte costituzionale, seppur in fattispecie diversa, gia' con la sentenza del 9 maggio 2013, n. 83 ha affermato che seppur rientra nella discrezionalita' del legislatore l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell'ambito dell'istruzione universitaria, il perseguimento di tale obiettivo deve essere bilanciato con l'esigenza, a sua volta riconducibile al buon andamento dell'amministrazione e percio' nello schema del citato art. 97 Cost., di mantenere in servizio docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici settori ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Analogamente pur nel rinnovo dello statuto della figura del ricercatore e' contrario al principio di buona amministrazione ostacolare la progressione di ricercatori di esperienza sol perche' entrati nel vigore di pregressa disciplina. 3. In conclusione, ai sensi degli articoli 134 della Costituzione; 1 legge costituzionale n. 1/1948; 23 legge n. 87/1953 il Tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato «puo'» essere utilizzata anziche' «e'» utilizzata e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2019.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo della Calabria, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe cosi' provvede: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato «puo'» essere utilizzata anziche' «e'» utilizzata e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2019; 2) dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 30 gennaio 2019, 13 marzo 2019, con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente; Francesco Tallaro, primo referendario; Francesca Goggiamani, referendario, estensore. Il Presidente: Salamone L'estensore: Goggiamani