N. 215 SENTENZA 15 luglio - 27 settembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Caccia - Norme della  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Deroghe  al
  divieto di abbattimento delle specie protette dell'orso e del  lupo
  - Attribuzione al Presidente della Provincia autonoma del potere di
  autorizzarle - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema nonche' degli  obblighi  europei  e
  internazionali, avocazione di funzioni amministrative al  di  fuori
  del procedimento statutariamente previsto -  Non  fondatezza  della
  questione. 
Caccia - Norme della Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Deroghe  al
  divieto di abbattimento delle specie protette dell'orso e del  lupo
  - Attribuzione del  potere  di  autorizzarle  al  Presidente  della
  Provincia autonoma - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione
  della competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di
  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  nonche'  degli  obblighi
  europei  e  internazionali,  superamento  dei  limiti  posti  dallo
  statuto   alle   competenze   legislative   primarie   provinciali,
  avocazione di funzioni amministrative in contrasto con  i  principi
  di sussidiarieta' e adeguatezza e  al  di  fuori  del  procedimento
  statutariamente previsto - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9, art.
  1; legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11,
  art. 1. 
- Costituzione, artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e  118,
  primo e secondo comma; statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige
  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 8 e 107. 
(GU n.40 del 2-10-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Provincia  autonoma  di  Trento  11  luglio  2018,  n.  9
(Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del  21  maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche:
tutela del sistema alpicolturale) e dell'art.  1  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano  16  luglio  2018,  n.  11  (Misure  di
prevenzione  e  di  intervento  concernenti   i   grandi   carnivori.
Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE), promossi  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 7-12
e il 14-19 settembre 2018, depositati in cancelleria  rispettivamente
il 14 e il 24 settembre 2018, iscritti ai numeri 60 e 65 del registro
ricorsi 2018 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
numeri 41 e 44, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento
e della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella udienza  pubblica  del  21  maggio  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli  avvocati  Giandomenico  Falcon  per  la
Provincia autonoma di Trento e Renate von Guggenberg per la Provincia
autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con due distinti ricorsi, depositati il 14 e il 24  settembre
2018, iscritti al registro ricorsi  n.  60  e  n.  65  del  2018,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale, rispettivamente, dell'art. 1 della legge
della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n.  9  (Attuazione
dell'articolo 16 della direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio,  del  21
maggio 1992, relativa alla conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora  e  della  fauna  selvatiche:  tutela  del
sistema alpicolturale),  in  riferimento  agli  artt.  117,  primo  e
secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della  Costituzione,
nonche' all'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), e dell'art. 1 della legge della
Provincia autonoma di Bolzano  16  luglio  2018,  n.  11  (Misure  di
prevenzione  e  di  intervento  concernenti   i   grandi   carnivori.
Attuazione  dell'articolo   16   della   direttiva   92/43/CEE),   in
riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera  s),  Cost.,
in relazione  all'art.  11  del  d.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche), all'art. 118, primo e  secondo
comma, Cost., e agli artt. 4, 8 e 107 dello  statuto  speciale  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 
    2.- Le norme impugnate attribuiscono ai Presidenti delle Province
autonome di Trento e di  Bolzano  la  competenza  ad  autorizzare  il
prelievo, la cattura e  l'uccisione  dell'orso  e  del  lupo,  specie
protette dalla normativa nazionale  e  sovranazionale,  purche'  cio'
avvenga a specifiche condizioni ovvero al  dichiarato  fine  di  dare
attuazione alla normativa comunitaria  in  materia  di  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e per proteggere la fauna e  la
flora selvatiche  caratteristiche  dell'alpicoltura  e  conservare  i
relativi habitat naturali, prevenire  danni  gravi,  specificatamente
alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico,  alle
acque ed  alla  proprieta',  nell'interesse  della  sanita'  e  della
sicurezza  pubblica  o  per  altri  motivi  imperativi  di  rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o  economica,  o
tali da comportare conseguenze positive di  primaria  importanza  per
l'ambiente. In tali casi, i Presidenti  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono  autorizzare  la  cattura  e  l'uccisione
degli esemplari delle specie protette (ursus arctos e  canis  lupus),
previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale (ISPRA) e sempre che non sussistano altre soluzioni valide
e non venga messa a rischio la conservazione della specie. 
    3.- Secondo la difesa dello Stato, che pone a fondamento dei  due
ricorsi le medesime argomentazioni, le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nel rivendicare la competenza ad autorizzare la deroga al
divieto di uccisione delle specie  protette  dell'orso  e  del  lupo,
avrebbero ecceduto le rispettive competenze legislative statutarie  e
avrebbero invaso la sfera di competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato  in  materia  di   «tutela   dell'ambiente,   dell'ecosistema»,
nell'esercizio della quale il legislatore nazionale ha attribuito  il
potere di deroga  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare); tale invasione avrebbe comportato  un  abbassamento  del
livello  di  tutela  ambientale,   in   violazione   degli   obblighi
internazionali e di quelli derivanti dall'ordinamento comunitario,  e
l'avocazione illegittima di funzioni amministrative in contrasto  con
il principio di sussidiarieta' e con quello  di  adeguatezza  di  cui
all'art. 118 Cost., e senza il rispetto  del  procedimento  delineato
dall'art.  107  dello  statuto  speciale   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige. 
    4.- In particolare, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
deduce  che  le  specie   animali   dell'orso   e   del   lupo   sono
particolarmente tutelate sia in ambito internazionale che  nazionale;
la Convenzione relativa alla conservazione  della  vita  selvatica  e
dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna  il  19  settembre
1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto  1981,
n. 503, include tali specie tra quelle «rigorosamente  protette»;  la
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche (cosiddetta "direttiva habitat"),  le  colloca
tra  quelle  di  interesse  comunitario  per  cui  e'  prevista   una
protezione rigorosa; la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio),  all'art.  2,  comma  1,  le  include   tra   le   specie
«particolarmente  protette»,  in  quanto  appartenenti   alla   fauna
selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di  naturale
liberta' nel territorio nazionale. 
    La direttiva 92/43/CEE, pur vietando  la  cattura  e  l'uccisione
dell'orso e del  lupo,  prevede  che  gli  Stati  membri  possano,  a
determinate condizioni,  autorizzare  deroghe  in  assenza  di  altre
soluzioni valide e il legislatore nazionale ha dato attuazione a tale
direttiva con il d.P.R. n. 357 del 1997. 
    L'art. 11 del succitato decreto ha attribuito il potere di deroga
al divieto di abbattimento al ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, in coerenza con l'art. 1  della  legge  n.
157  del  1992,  che  include  la  fauna  selvatica  nel   patrimonio
indisponibile dello  Stato,  nonche'  a  rafforzamento  della  tutela
apprestata dall'art. 19 della stessa legge n. 157 del 1992. 
    Sebbene quest'ultima previsione demandi alle Regioni il controllo
della fauna selvatica, a parere della difesa dello  Stato  la  natura
rigorosa della protezione, a cui le suddette specie sono  sottoposte,
implica che il potere di  deroga  debba  essere  attribuito  solo  al
Ministro competente per materia, al  fine  di  garantire  una  tutela
uniforme su tutto il territorio nazionale. 
    Viceversa, la dimensione locale degli  interessi  perseguiti  dai
Presidenti  delle  Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano
determinerebbe  un  abbassamento   della   tutela   ambientale,   con
violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera  s),  Cost.,
ne' la legittimita'  delle  norme  impugnate  potrebbe  essere  fatta
derivare  dalle  competenze  statutarie  in  materia  di  «caccia»  e
«agricoltura,  foreste  e  Corpo  forestale,  patrimonio   zootecnico
[...]», di cui all'art. 8, comma 1, numero 15), e  numero  21)  dello
statuto speciale, poiche' esse vanno esercitate  nel  rispetto  delle
norme di grande riforma economico-sociale, tra le quali  rientrerebbe
il d.P.R. n. 157 del 1997, attributivo della competenza ministeriale. 
    5.- Infine, l'Avvocatura generale  dello  Stato  esclude  che  le
norme impugnate possano determinare quell'ampliamento delle  funzioni
amministrative in  capo  alle  due  Province  autonome  che  solo  lo
speciale procedimento di cui all'art. 107 dello statuto di  autonomia
puo' consentire. 
    Peraltro,  secondo  la  difesa  statale,  tale   ampliamento   di
competenze  amministrative   contrasterebbe   con   i   principi   di
sussidiarieta' e di adeguatezza di cui all'art. 118 Cost., poiche' le
caratteristiche ecologiche dei due carnivori che si muovono  su  aree
amplissime imporrebbero una  pianificazione  del  controllo  di  tali
specie su scala ultra-provinciale, in modo  da  interessare  l'intero
contesto alpino. 
    6.- Con distinti atti, depositati entrambi  in  data  22  ottobre
2018, si sono costituite le due Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
    7.- La Provincia autonoma di Trento  ha  premesso  di  aver  dato
attuazione all'art. 16 della direttiva 92/43/CEE sulla  conservazione
degli habitat, riproducendone integralmente il testo. 
    In linea generale, la difesa della Provincia autonoma  di  Trento
osserva che: 1) la problematica posta alla base del  ricorso  statale
riguarderebbe  solo  il  riparto  interno   delle   competenze,   non
disciplinato  dalla  "direttiva  habitat",  ovvero   l'individuazione
dell'organo deputato al rilascio delle autorizzazioni  in  deroga  al
prelievo dell'orso e del lupo; 2)  il  ricorso  dello  Stato  avrebbe
omesso di esaminare le norme di attuazione dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige e, segnatamente, l'art. 1  del  d.P.R.  22  marzo
1974, n. 279 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia   di   minime   proprieta'
colturali, caccia  e  pesca,  agricoltura  e  foreste),  secondo  cui
spettano alle Province autonome le attribuzioni  dell'amministrazione
dello Stato in materia di caccia, pesca, alpicoltura e parchi per  la
protezione della flora e della  fauna,  agricoltura,  foreste,  Corpo
forestale,  patrimonio  zootecnico  e  ittico;  3)  le   affermazioni
contenute nel ricorso sarebbero contraddittorie poiche', da un  lato,
e' affermato che la legge impugnata ha abbassato il livello di tutela
ambientale previsto dal  legislatore  nazionale  e,  dall'altro,  che
sussiste  l'illegittimita'  della  norma  censurata,   sebbene   essa
contenga previsioni analoghe a quelle poste dalla disciplina statale. 
    8.- In riferimento alle singole censure, la Provincia autonoma di
Trento deduce l'inammissibilita' di  quella  riferita  all'art.  117,
primo comma, Cost. per difetto di motivazione, mancando  nel  ricorso
l'indicazione degli atti normativi europei o  internazionali  che  si
assumono  violati,  e  la  sua  non  fondatezza,  essendo  le   norme
sovranazionali  del  tutto  indifferenti  al  riparto  interno  delle
competenze e  all'attribuzione  della  competenza  ad  autorizzare  i
prelievi in deroga al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
    9.- Quanto  all'avocazione  di  funzioni  statali  in  violazione
dell'art.  107  dello  statuto  speciale   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento  sottolinea  che
l'art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 279 del  1974  attribuisce  alla
stessa Provincia autonoma le funzioni amministrative  in  materia  di
tutela della fauna  e  del  patrimonio  zootecnico  e  che  la  legge
provinciale impugnata avrebbe dato esecuzione  a  tale  disposizione,
con conseguente cedevolezza del d.P.R. n. 357 del 1997, avente natura
suppletiva  poiche'  adottato  per  dare  immediata  attuazione  alla
direttiva comunitaria, nelle more dell'adozione dei provvedimenti  di
competenza della Provincia autonoma. 
    10.- In ogni caso, l'attribuzione del potere di deroga ai divieti
di abbattimento in capo ai  Presidenti  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, secondo  la  resistente,  troverebbe  fondamento
nelle competenze  statutarie  primarie  in  materia  di  alpicoltura,
parchi per la protezione della  flora  e  della  fauna,  agricoltura,
foreste,  patrimonio  zootecnico  e  caccia,  e  nella  stessa  legge
statale, ovvero nell'art.  19  della  legge  n.  157  del  1992,  che
attribuisce alle Regioni la funzione di  controllo  delle  specie  di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, senza che possa
configurarsi alcun abbassamento del  livello  di  tutela  ambientale,
assicurato sia dalla conformita' delle prescrizioni provinciali  alle
norme sovranazionali  e  nazionali,  che  dalla  necessita',  per  il
Presidente della  Provincia,  di  acquisire  il  parere  obbligatorio
dell'ISPRA per esercitare la deroga. 
    D'altronde,  la  potesta'  legislativa  statutaria  non  potrebbe
essere ristretta da una previsione regolamentare, quale l'art. 11 del
d.P.R n. 357 del  1997,  poiche'  la  fonte  secondaria  non  sarebbe
riconducibile alle norme di grande riforma economico-sociale, al  cui
rispetto la Provincia autonoma si deve attenere in base allo  statuto
speciale. 
    11.- Infine, il carattere cedevole del d.P.R n. 357 del 1997 e il
trasferimento alla Provincia autonoma delle  funzioni  amministrative
nelle materie in cui  ha  competenza  legislativa  escluderebbero  il
contrasto  con  i  principi  di  sussidiarieta'  e  di   adeguatezza,
determinando la inconferenza del parametro di cui all'art. 118 Cost.,
tanto piu' che  la  valutazione  degli  interessi  nazionali  sarebbe
assicurata dal parere obbligatorio dell'ISPRA, mentre  gli  interessi
che giustificano la deroga sarebbero meglio  apprezzabili  a  livello
periferico, come dimostrerebbero esperienze straniere,  quali  quelle
della Germania e dell'Austria, ove la  competenza  ad  autorizzare  i
prelievi in deroga di cui alla "direttiva  habitat"  e'  affidata  ai
Länder, o della Svizzera, che prevede una competenza cantonale per le
analoghe deroghe previste dalla Convenzione di Berna. 
    12.- Con memoria del 30 aprile  2019  la  Provincia  autonoma  di
Trento svolge ulteriori considerazioni, ribadendo  l'inammissibilita'
della censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., per  mancata
indicazione delle norme internazionali ed europee  interposte,  e  la
sua infondatezza nel merito, poiche' l'allocazione della  funzione  a
livello   provinciale   non   contrasterebbe   con    alcuna    norma
sovranazionale, tanto che la stessa Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea, in tema di designazione dei siti di importanza  comunitaria,
avrebbe chiarito che la  "direttiva  habitat"  e'  indifferente  alla
ripartizione delle competenze nell'ordinamento interno. 
    Inoltre la resistente  ricorda  ancora  come  in  tutti  i  Paesi
federali dell'arco alpino, in Belgio e nel Regno Unito il  potere  di
deroga sia esercitato a livello decentrato, cosi' da far ritenere che
non sussistano ragioni oggettive che ne impongano la centralizzazione
e ricorda che, seppure l'orso e il lupo si spostano su spazi  estesi,
il fenomeno che li interessa ha, comunque, dimensione locale. 
    Nel passato, per far fronte ai pericoli derivanti dalla  presenza
dei due carnivori, il Presidente della Provincia  autonoma  ha  fatto
ricorso ai poteri statutari in materia  di  sicurezza  nell'interesse
delle  popolazioni,  adottando  ordinanze  contingibili  e   urgenti,
giudicate   legittime   dalla   giurisprudenza   amministrativa,   ma
determinanti una riduzione del livello di tutela del  bene  giuridico
sacrificato. 
    Pertanto, l'attribuzione  di  un  potere  tipico,  ad  opera  del
legislatore provinciale, oltre ad essere legittimo  sul  piano  della
fonte,  esercitando  la   Provincia   autonoma   proprie   competenze
amministrative e  statutarie,  avrebbe  determinato  un  innalzamento
effettivo del livello di tutela  delle  specie  protette  rispetto  a
quanto finora avvenuto. 
    Infine, la resistente ricorda  come  la  sopravvivenza  dell'orso
sulle Alpi italiane  sia  stata  garantita  proprio  nella  Provincia
autonoma di Trento, che  ha  istituito  il  Parco  naturale  Adamello
Brenta e ha promosso e finanziato, insieme con l'ISPRA,  l'iniziativa
di  ripopolamento  tramite  orsi  sloveni,   che   ha   permesso   la
conservazione dell'orso bruno. 
    13.-  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  nel  costituirsi  in
giudizio, premette che l'alpeggio  rientra  nelle  tradizioni  rurali
secolari dell'Alto Adige; che la Provincia autonoma di Bolzano adotta
da anni una politica di prevenzione  per  garantire  il  mantenimento
degli habitat naturali  e  seminaturali,  ovvero  originati  dall'uso
antropico   del   territorio,   in   uno   stato   di   conservazione
soddisfacente; che negli ultimi anni l'attivita'  alpestre  e'  stata
messa in pericolo dalla proliferazione dell'orso e del lupo;  che  il
fenomeno,  con  riferimento  all'orso,  e'  stato  gestito   con   la
partecipazione  ad  un   piano   d'azione   interregionale   per   la
conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali, avente  lo
scopo di mantenere una popolazione  vitale  di  questo  carnivoro  in
coesistenza con l'uomo, mediante specifiche azioni di controllo;  che
per il lupo non esiste ancora alcun  piano  d'azione,  nonostante  la
particolare  criticita'  della  sua  presenza  per  la  tutela  degli
allevamenti. 
    14.- Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano, analogamente  a
quanto affermato dalla difesa della  Provincia  autonoma  di  Trento,
riconduce la norma impugnata alle potesta' statutarie provinciali  in
materia di «agricoltura, foreste e patrimonio zootecnico»,  «caccia»,
«alpicoltura»,  alle  competenze  in  materia  di  minime  proprieta'
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste derivanti dal d.P.R.
n. 279 del 1974  e  al  potere  di  dare  attuazione  alle  direttive
comunitarie  nelle  materie  di  competenza   concorrente,   previsto
dall'art. 117, quinto comma, Cost. 
    Con specifico  riferimento  alla  direttiva  92/43/CEE,  inoltre,
sarebbe lo stesso d.P.R. n. 357 del 1997, che vi ha dato attuazione e
che, pero', ha natura regolamentare, a prevedere, all'art.  4,  comma
1, che siano le stesse Regioni ad autonomia speciale  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano a dare attuazione agli obiettivi  del
regolamento e, quindi,  della  direttiva  comunitaria,  nel  rispetto
degli statuti di autonomie e delle norme di attuazione. 
    La legge  provinciale  di  Bolzano  oggetto  di  censura  avrebbe
provveduto all'attuazione della  direttiva  92/43/CEE  innalzando  lo
standard di tutela ambientale, poiche', mentre il regolamento statale
prevede che il Ministro dell'ambiente possa derogare  al  divieto  di
abbattimento  delle  specie  protette  "sentito"  l'ISPRA,  la  legge
provinciale impone che al medesimo ISPRA sia richiesto uno  specifico
parere. 
    15.- Con successiva  memoria  del  9  aprile  2019,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha  replicato  all'atto  di  costituzione  della
Provincia autonoma di Bolzano precisando che il ricorso non e'  stato
prospettato  in  violazione  di  norme   regolamentari,   bensi'   in
violazione degli artt. 8 e 107 dello statuto  di  autonomia  e  degli
artt. 117, secondo comma, lettera s),  e  118  Cost.;  la  disciplina
prevista  dalla  legge   provinciale   rientrerebbe   nella   materia
ambientale,  intersecherebbe  solo  marginalmente   le   materie   di
competenza provinciale e non realizzerebbe alcuna  forma  di  maggior
tutela ambientale, attribuendo, invece, alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano una competenza che e' riservata al Ministro dell'ambiente  in
considerazione   dell'appartenenza   della   fauna   al    patrimonio
indisponibile dello Stato. 
    L'abbassamento  del  livello  di  tutela  delle  specie  protette
sarebbe confermato dal decentramento amministrativo, che  amplierebbe
la possibilita' di adozione  di  provvedimenti  pregiudizievoli  alla
conservazione delle specie, e dalle  dichiarazioni  della  resistente
sull'esigenza  di  assicurare  maggior   tutela   agli   insediamenti
antropici. 
    La difesa dello Stato ribadisce, inoltre,  che  il  decentramento
amministrativo delle competenze imporrebbe il rispetto dell'art.  107
dello statuto di autonomia; che la prevalenza degli interessi  locali
su quelli generali di conservazione  delle  specie,  determinando  un
abbassamento del livello di tutela delle specie protette, si porrebbe
in contrasto con i vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario;
che la tutela dei grandi carnivori richiederebbe  una  pianificazione
su scala ultra provinciale. 
    16.- Con successiva memoria del  30  aprile  2019,  la  Provincia
autonoma di Bolzano ribadisce che il d.P.R. n. 357 del 1997 non  puo'
costituire un limite alla legislazione provinciale, ne' costituire un
rafforzamento delle previsioni dell'art. 19 della legge  n.  157  del
1992, poiche' le norme di attuazione  dello  statuto  in  materia  di
minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura  e  foreste,
di cui al d.P.R. n. 279  del  1974,  riconducono  alle  due  Province
autonome lo standard di protezione della fauna, mediante  definizione
del calendario venatorio e delle specie cacciabili, nel rispetto  dei
livelli di protezione risultanti dalle convenzioni  internazionali  e
dalle norme comunitarie. 
    Inoltre,  la  Provincia  autonoma  ribadisce:  a)  che  la  norma
impugnata persegue le stesse finalita' dell'art. 11 del d.P.R. n. 357
del 1997 e ne ha contenuto identico; b) che ha esercitato  competenze
legislative  statutarie,  nel  rispetto  e,   anzi,   dando   diretta
attuazione alla  direttiva  92/43/CEE,  che  consente  a  determinate
condizioni,  tutte  rispettate   dalla   normativa   provinciale   in
discussione, di autorizzare le deroghe  al  divieto  di  abbattimento
delle specie protette; c) che non ha abbassato il livello  di  tutela
ambientale prescritto dal legislatore nazionale, poiche' le misure di
abbattimento possono  essere  attuate  solo  previo  parere  positivo
dell'ISPRA, al pari di quanto previsto dalla legislazione statale  e,
quindi, a salvaguardia di interessi generali,  senza  violazione  dei
principi di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art.  118  Cost.;
d) che in Alto Adige e' necessario mantenere un giusto equilibrio tra
la presenza umana in ambito montano e quella degli animali selvatici,
mentre la diffusione di esemplari  di  orso  e  soprattutto  di  lupo
starebbe scoraggiando l'attivita' di allevamento e  il  trasferimento
degli  animali  in   alpeggio,   con   conseguenze   sulla   qualita'
paesaggistica del territorio, sull'economia montana e sulla  presenza
antropica in montagna; e) che il mantenimento del livello  di  tutela
ambientale da parte della  norma  impugnata  sarebbe  confermato  dal
fatto che essa, a differenza del d.P.R. n. 357 del 1997, consente  le
deroghe al divieto di abbattimento  per  due  sole  specie  protette,
l'orso e il lupo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con  due   distinti
ricorsi,  ha  promosso  questioni  di  legittimita'   costituzionale,
rispettivamente, dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma  di
Trento 11 luglio  2018,  n.  9  (Attuazione  dell'articolo  16  della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della  fauna  selvatiche:  tutela  del  sistema  alpicolturale),   in
riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118,
secondo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 107 del d.P.R. 31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), e dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
16 luglio  2018,  n.  11  (Misure  di  prevenzione  e  di  intervento
concernenti i grandi carnivori.  Attuazione  dell'articolo  16  della
direttiva 92/43/CEE), in riferimento all'art. 117,  primo  e  secondo
comma, lettera s), Cost., in  relazione  all'art.  11  del  d.P.R.  8
settembre  1997,  n.  357  (Regolamento  recante   attuazione   della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche), all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., e agli artt.
4,  8  e  107  dello  statuto   speciale   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige. 
    Secondo la difesa dello Stato, le norme impugnate che, al fine di
dare  attuazione   alla   normativa   dell'Unione   in   materia   di
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, attribuiscono ai
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano  il  potere
di autorizzare la  cattura  e  l'uccisione  dell'orso  (specie  ursus
arctos) e del lupo  (specie  canis  lupus),  eccedono  le  competenze
legislative statutarie, poiche' il potere discrezionale di introdurre
deroghe al divieto di  abbattimento  delle  specie  protette  attiene
all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e  il  legislatore  nazionale  lo  ha
attribuito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. 
    Inoltre, il decentramento di tale potere di  deroga  in  capo  ai
Presidenti delle due Province autonome determinerebbe un abbassamento
del  livello  di  tutela  ambientale  in  violazione  degli  obblighi
internazionali e di quelli derivanti dall'ordinamento  comunitario  e
comporterebbe  un  trasferimento  di   funzioni   amministrative   in
contrasto con i principi di sussidiarieta' e di  adeguatezza  di  cui
all'art. 118 Cost. e con  l'art.  107  dello  statuto  di  autonomia,
poiche' attuato senza il rispetto del procedimento in esso delineato. 
    Infine,  anche  ritenendo  che  le  Province   autonome   abbiano
esercitato competenze statutarie proprie, esse  si  sarebbero  dovute
attenere al rispetto  dell'art.  11  del  d.P.R.  n.  357  del  1997,
trattandosi di norma fondamentale  di  riforma  economico-sociale,  e
mantenere il potere di deroga al divieto di abbattimento delle specie
protette in  capo  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
    2.- In via preliminare, va disposta la riunione dei  due  giudizi
stante la loro evidente connessione. 
    3.- Nel merito i ricorsi non sono fondati. 
    4.- Ai fini della tutela della fauna selvatica  viene,  in  primo
luogo, in rilievo la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992,  relativa  alla  conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali e della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  cosiddetta
"direttiva habitat", che all'art. 12 prevede che «[g]li Stati  membri
adottano i provvedimenti necessari atti ad  istituire  un  regime  di
rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV,  lettera
a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto  di:  a)
qualsiasi forma di cattura o uccisione  deliberata  di  esemplari  di
tali specie nell'ambiente naturale; [...]». 
    Nell'allegato IV, lettera a), sono  inclusi,  tra  gli  altri,  i
seguenti carnivori: canidae,  alopex  lagopus,  canis  lupus  (tranne
specifiche eccezioni), ursidae, ursus arctos. 
    La stessa direttiva all'art. 16 prevede che: «[a] condizione  che
non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non  pregiudichi
il mantenimento, in uno stato di conservazione  soddisfacente,  delle
popolazioni della specie interessata nella sua area  di  ripartizione
naturale,  gli  Stati  membri  possono  derogare  alle   disposizioni
previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere  a)  e  b):  a)  per
proteggere la fauna e la flora selvatiche e  conservare  gli  habitat
naturali; b) per prevenire gravi danni,  segnatamente  alle  colture,
all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle  acque  e  ad
altre forme di proprieta'; c) nell'interesse della  sanita`  e  della
sicurezza  pubblica  o  per  altri  motivi  imperativi  di  rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o  economica,  e
motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza
per l'ambiente; [...]». 
    5.- Inoltre, la Convenzione  relativa  alla  conservazione  della
vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata  a  Berna
il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
5 agosto 1981, n. 503, all'art. 6 prescrive che ogni parte contraente
adottera' leggi e regolamenti per la  salvaguardia  delle  specie  di
fauna selvatica specificamente  elencate  nell'allegato  II,  per  le
quali e' vietata ogni forma di cattura e uccisione intenzionale. 
    Tra le specie protette rientrano gli orsi di tutte le specie e il
lupo. 
    Degli esemplari  di  tali  specie  il  successivo  art.  9  della
Convenzione  di  Berna   consente   l'abbattimento   «per   prevenire
importanti danni a  colture,  bestiame,  zone  boschive,  riserve  di
pesca, acque e altre forme di  proprieta'»,  nonche'  «nell'interesse
della salute e della sicurezza pubblica [...]». 
    Il quadro normativo sovranazionale  e',  dunque,  nel  senso  che
possono essere autorizzate deroghe  ai  divieti  di  uccisione  delle
specie protette,  qualora  queste  siano  necessarie  al  fine  della
salvaguardia di altri interessi, e che il loro bilanciamento  compete
alle autorita' nazionali, nel rispetto delle condizioni e dei  limiti
derivanti dai vincoli europei e internazionali. 
    6.- Nell'ordinamento interno,  anche  prima  dell'adozione  della
"direttiva habitat" 92/43/CEE e del suo regolamento di attuazione, il
d.P.R. n. 357 del 1997, era stata introdotta la disciplina di  tutela
delle specie protette e  del  prelievo  venatorio  con  la  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), che all'art.  1  annovera  la
fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato e,  all'art.
2, per alcune specie, tra le quali  l'orso  e  il  lupo,  prevede  un
particolare  regime   di   protezione,   anche   sotto   il   profilo
sanzionatorio (l'art. 30 punisce con  sanzioni  penali  chi  abbatte,
cattura o detiene mammiferi o uccelli  compresi  nell'elenco  di  cui
all'art. 2, tra cui e' compreso il lupo, e specificamente punisce chi
abbatte, cattura o detiene esemplari di orso). 
    Ma, nella prospettiva di un  bilanciamento  della  protezione  di
tali specie con le esigenze  di  tutela  del  suolo,  del  patrimonio
zootecnico e delle produzioni agricole, l'art. 19 della stessa  legge
n. 157 del 1992 demanda proprio alle Regioni il controllo della fauna
selvatica, ivi comprese le specie dell'orso e del lupo  (anche  nelle
zone vietate alla caccia),  da  esercitare  selettivamente,  mediante
l'utilizzo di metodi ecologici e su parere dell'ex Istituto nazionale
per la fauna selvatica (INFS), poi confluito nell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fino a  consentire
l'abbattimento di tale fauna quando i metodi  ecologici  si  rivelino
inefficaci. 
    Le  attivita'  poste  in  essere   nell'ambito   dei   piani   di
abbattimento regionali costituiscono legittimo esercizio di un potere
previsto dalla stessa legge n. 157 del 1992 e non possono,  pertanto,
integrare la condotta sanzionata dal successivo art.  30,  rientrando
nella cornice autorizzatoria del citato art. 19. 
    7.- Alla descritta disciplina  statale  di  tutela  delle  specie
protette contenuta nella legge n. 157 del 1992 si e'  sovrapposto  il
regolamento attuativo della "direttiva habitat", di cui al d.P.R.  n.
357 del 1997; tale normativa prevede una  protezione  rigorosa  anche
per l'orso e il lupo, riproducendo pero' la disciplina  dei  prelievi
prevista  dalla  direttiva  stessa  e  attribuisce   il   potere   di
autorizzare la deroga al divieto di cattura o uccisione delle  specie
protette  al  solo  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, sentiti per quanto di competenza  il  Ministro
per le politiche agricole e l'ISPRA  «a  condizione  che  non  esista
un'altra  soluzione  valida  e  che  la  deroga  non  pregiudichi  il
mantenimento, in uno  stato  di  conservazione  soddisfacente,  delle
popolazioni della specie interessata nella sua area di  distribuzione
naturale [...]» (art. 11, comma 1). 
    Va anche notato che lo stesso d.P.R. n. 357 del 1997, all'art. 1,
comma 4, attribuisce alle Regioni a statuto speciale e alle  Province
autonome di Trento e Bolzano la competenza  a  dare  attuazione  agli
obiettivi del regolamento,  «nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di  attuazione»  e  che  la
previsione e' coerente con l'art. 16 della "direttiva  habitat",  che
conferisce il  potere  di  deroga  agli  Stati  membri  genericamente
intesi, lasciando l'individuazione del soggetto competente ad attuare
l'art. 16 alle norme interne. 
    Nel caso di specie, occorre dunque verificare se il potere  delle
Province autonome di dare applicazione all'art. 16 della direttiva in
questione trovi la sua legittimazione nello statuto speciale. 
    Le finalita' di tale potere (in particolare: «proteggere la fauna
e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali»;  «prevenire
gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento,  ai  boschi,
al patrimonio ittico e alle acque»)  attengono  in  misura  rilevante
alle materie di competenza provinciale primaria di  cui  all'art.  8,
numero 16) e numero  21),  dello  statuto  speciale:  «alpicoltura  e
parchi per la protezione della flora e  della  fauna»,  «agricoltura,
foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico  ed  ittico  [...]».
Tali  competenze  concorrono  a  delineare   un   peculiare   assetto
dell'ecosistema delle Province autonome di Trento e di Bolzano  e  il
loro esercizio, pertanto,  ben  puo'  essere  rivendicato  a  livello
provinciale. 
    Questa Corte ha gia' riconosciuto la  competenza  delle  Province
autonome  all'attuazione  della  "direttiva  habitat"   (seppur   con
riferimento specifico alla competenza sui «parchi per  la  protezione
della flora e della fauna»: sentenze n. 329 e n. 104 del  2008  e  n.
378 del 2007); pertanto l'esistenza della competenza  provinciale  in
materia legittima l'attuazione, con legge provinciale,  dell'art.  16
della "direttiva habitat" (art. 7 del d.P.R.  19  novembre  1987,  n.
526, recante «Estensione alla regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616»;  art.  40,
comma 1, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  recante  «Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea») e  implica  la  non  fondatezza  delle  questioni  relative
all'art. 117, secondo comma, lettera s), e all'art. 118 Cost. 
    In particolare, non e' violato l'art. 118 Cost., dal momento che,
nelle materie di  competenza  legislativa  provinciale,  le  funzioni
amministrative spettano  alle  Province  (art.  16,  comma  1,  dello
statuto speciale; art. 4 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
266, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di  indirizzo  e  coordinamento),  in  virtu'   del   principio   del
parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative
(sentenze n. 238 del 2007 e n. 236 del 2004) che tuttora vige per  le
Province autonome. 
    Nel  loro  insieme,  le  competenze  statutarie  delle   Province
autonome assicurano la complessiva tutela del particolare  ecosistema
provinciale e, in considerazione  delle  particolari  caratteristiche
dell'habitat alpino,  giustificano  l'attribuzione  della  competenza
all'esercizio della deroga all'autonomia provinciale,  prevedendo  un
sostanziale  bilanciamento,  legittimamente   rimesso   dalle   leggi
provinciali impugnate ai Presidenti delle  Province  autonome,  quali
organi idonei alla valutazione  della  dimensione  anche  localistica
degli interessi coinvolti. 
    8.- Le norme impugnate neppure si pongono in contrasto con l'art.
117, primo comma, Cost. poiche', come detto, la  "direttiva  habitat"
attribuisce il potere di deroga agli «Stati membri», per cui essa  e'
indifferente a  quale  sia  l'organo  competente  ad  autorizzare  le
deroghe ai divieti di abbattimento dell'orso e del lupo. 
    9.- Neppure e' fondata la questione relativa alla violazione  dei
limiti derivanti dai  principi  dell'ordinamento  giuridico  e  dalle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali previsti dall'art.
4 e richiamati dall'art. 8 dello statuto speciale:  questa  Corte  ha
gia' chiarito, proprio con specifico riferimento al d.P.R. n. 357 del
1992,  che  le  Province  autonome  non  sono   vincolate   da   atti
sublegislativi laddove attuino con legge le direttive  europee  nelle
materie di propria competenza (sentenze n. 104 del 2008 e n. 425  del
1999). 
    10.-  Infine,  quanto  alla  censura  relativa  alla   violazione
dell'art. 107 dello statuto speciale, che subordina il  trasferimento
di funzioni amministrative alle Province autonome  all'emanazione  di
norme di attuazione dello statuto, essa non e' fondata perche' non si
tratta di dare attuazione allo statuto, ma di sostituire la  cedevole
disciplina statale con la competente legislazione provinciale. 
    Pertanto, le Province autonome  hanno  legittimamente  esercitato
una   competenza   legislativa   propria   attribuendo   il    potere
discrezionale  amministrativo,  in  ordine  agli  abbattimenti  delle
specie in questione, ai rispettivi Presidenti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della  Provincia  autonoma  di
Trento 11 luglio  2018,  n.  9  (Attuazione  dell'articolo  16  della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche: tutela del sistema  alpicolturale),  promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli  artt.
117, primo e secondo comma, lettera s), e 118, secondo  comma,  della
Costituzione, nonche' all'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige),  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di  intervento
concernenti i grandi carnivori.  Attuazione  dell'articolo  16  della
direttiva 92/43/CEE),  promossa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera
s), Cost., in relazione all'art. 11 del d.P.R. 8 settembre  1997,  n.
357  (Regolamento  recante  attuazione  della   direttiva   92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche), all'art. 118, primo  e
secondo comma, Cost., e agli artt. 4, 8 e 107 del d.P.R. n.  670  del
1972, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA