N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 agosto 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015 recante misure per il contenimento della spesa regionale - Gettoni di presenza spettanti ai componenti per Commissioni e Comitati nominati dalla Regione. - Legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), intero testo.(GU n.41 del 9-10-2019 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge Regione Calabria n. 30 del 25 giugno 2019 pubblicata sul B.U.R n. 70 del 26 giugno 2019, recante «Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3/2015» come da delibera del Consiglio del Ministri del 6 agosto 2019. Premessa In data 26 giugno 2019 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 70, la legge regionale n. 30 del 25 giugno 2019, recante «Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3/2015». Il provvedimento in esame si pone in contrasto con gli articoli 81, 97 e 117 terzo comma Cost. per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, con il presente atto, si impugna la citata legge Regionale affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base dei seguenti Motivi La normativa rilevante L'art. 1 della L.R. n. 30/2019 (recante «Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3/2015» cosi dispone: Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) prima della parola «Commissioni» e inserita la seguente: «per»; b) le parole «gli emolumenti e/o» sono sostituite dalla seguente: «i»; c) le parole «, anche di vertice, » sono soppresse. L'art. 1 comma 4 della L.R. n. n. 3/2015 originariamente prevedeva: Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di aziende, agenzie, enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per commissioni e comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della meta' rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015. L'art. 1 comma 4 della L.R. n. n. 3/2015 nel testo attuale - dopo le modifiche introdotte con la L.R. 30/2019 - prevede: Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di aziende, agenzie, enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per commissioni e comitati nominati dalla Regione, i gettoni di presenza spettanti ai componenti sono ridotti della meta' rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015. Infine l'art. 2 («Norma finanziaria») della L.R. 30/2019 dispone: 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Come si vede, la norma regionale in esame nel modificare il comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 3/2015, che reca misure per il contenimento della spesa regionale, opera una riduzione delle stesse misure sotto un triplice aspetto: a) in primo luogo, circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva della succitata disposizione, che originariamente si applicava alle «aziende, agenzie, enti collegati a qualsiasi titolo alla regione», oltreche' alle «commissioni e comitati nominati dalla regione», mentre oggi con l'inserimento della parola «per» (davanti a «commissioni e comitati nominati dalla regione»), la riduzione alla meta dei benefici economici limitata esclusivamente ai componenti delle «commissioni e comitati nominati dalla Regione», con l'esclusione pertanto delle «aziende, agenzie, enti collegati a qualsiasi titolo alla regione», i quali vengono richiamati al solo fine di una futura riorganizzazione degli stessi («nelle more»). b) in secondo luogo, circoscrive ancora l'ambito di applicazione soggettiva della succitata disposizione, che originariamente si applicava «ai componenti, anche di vertice» delle «aziende, agenzie ed enti collegati a qualsiasi titolo alla regione», oltreche' a quelli delle «commissioni e comitati nominati dalla regione», mentre oggi risulta eliminato il riferimento ai «componenti di vertice», con la evidente finalita' di escludere tali soggetti dalla prevista decurtazione del benefici economici; c) in terzo luogo, eliminando il riferimento agli «emolumenti», limita dal punto di vista oggettivo l'ambito di applicazione della norma di contenimento della spesa ai soli gettoni di presenza, consentendo quindi di ripristinare gli altri emolumenti in misura piena (e, si badi, sempre «con decorrenza 1° gennaio 2015»). Tutte le modifiche suddette appaiono idonee a comportare un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata, con la conseguente incompatibilita' della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo art. 2 della stessa L.R. («Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale»), che appare del tutto incompatibile con le maggiori previsioni di spesa derivanti dall'art. 1. Per tali motivi si ritiene che la legge regionale si ponga in conflitto: - con l'art. 81 Cost. che impone l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci; - con l'art. 97 Cost. il cui comma 1 prevede che «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio del bilancio e la sostenibilita' del debito pubblico»; - con l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
P.Q.M. Si chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, la legge Regione Calabria n. 30 del 25 giugno 2019 pubblicata sul B.U.R n. 70 del 26 giugno 2019, recante «Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3/2015» come da delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019. Roma, 13 agosto 2019 Il Vice Avvocato generale dello Stato: De Bellis