AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Clenil» (19A06226) 
(GU n.238 del 10-10-2019)

 
       Estratto determina AAM/AIC n. 169 del 23 settembre 2019 
 
    Procedura europea n. IE/H/0160/001/E/001. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: 
      e' autorizzata  l'immissione  in  commercio   del   medicinale:
CLENIL,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate; 
    Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. 
    Confezioni: 
      «400 microgrammi sospensione per nebulizzatore» 10 fiale in  PE
da 1 ml - A.I.C. n. 023103195 (in base 10) 0Q11QV (in base 32); 
      «400 microgrammi sospensione per nebulizzatore» 20 fiale in  PE
da 1 ml - A.I.C. n. 023103207 (in base 10) 0Q11R7 (in base 32); 
      «400 microgrammi sospensione per nebulizzatore» 40 fiale in  PE
da 1 ml - A.I.C. n. 023103219 (in base 10) 0Q11RM (in base 32). 
    Forma farmaceutica: sospensione per nebulizzatore. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Utilizzare le fiale entro tre mesi  dalla  prima  apertura  della
busta. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare le fiale in  posizione  verticale  nella  confezione
originale (scatola di cartone) per  proteggere  il  medicinale  dalla
luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni  fiala  contiene  400   microgrammi   di   beclometasone
dipropionato anidro in 1 ml; 
      eccipienti: 
        polisorbato 20; 
        sorbitan laurato; 
        cloruro di sodio; 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio lotti: 
      Chiesi Farmaceutici S.p.a.,  via  San  Leonardo  n.  96,  43122
Parma, Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Clenil» e' indicato nel: 
        trattamento  di  mantenimento  dell'asma,  quando  l'uso   di
inalatori pressurizzati predosati o a polvere  e'  insoddisfacente  o
inadeguato, nei bambini fino a 18 anni e negli adulti; 
        trattamento del respiro sibilante ricorrente nei bambini fino
a 5 anni di eta' (vedere paragrafi 4.2 e 4.4 popolazione pediatrica). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
 
                      Classe di rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della classe di cui all'articolo  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazione  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazione, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.