AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Edera Phytopharm» (19A06228) 
(GU n.238 del 10-10-2019)

 
       Estratto determina AAM/AIC n. 171 del 24 settembre 2019 
 
    Procedura europea n. AT/H/0699/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: 
      e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  EDERA
PHYTOPHARM, nella  forma  e  confezione  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: Phytopharm Kleka S.A. 
    Confezione: 
      «sciroppo» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C.  n.  048050013
(in base 10) 1FUCUX (in base 32). 
    Forma farmaceutica: sciroppo. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Questo prodotto medicinale non deve essere utilizzato per piu' di
tre mesi dopo la prima apertura del flacone. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di
conservazione. Non conservare a temperatura superiore a 25°C dopo  la
prima apertura. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        8,25 mg (in forma di estratto  secco)  di  Hedera  helix  L.,
folium (foglia di edera) (DER 4-8:1); 
      eccipienti: 
        sorbitolo liquido (non cristallizzante) (E420); 
        gomma di xantano; 
        sorbato di potassio; 
        acido citrico anidro; 
        acqua depurata. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto  nad  Wartą,
Polonia 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Edera  Phytopharm»  sciroppo   e'   un   medicinale   vegetale
utilizzato come espettorante in caso di tosse  grassa  negli  adulti,
negli adolescenti e nei bambini di eta' superiore a due anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': classe C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: SOP -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della  direttiva   n.
2010/84/CE e pubblicato sul  portale  web  dell'Agenzia  europea  dei
medicinali.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.