N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 settembre 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 settembre 2019 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Caccia - Norme  della  Regione  Puglia  -  Modifiche  e  integrazioni
  all'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre  2017,  n.  59  -
  Ambiti territoriali di caccia (ATC)  -  Esercizio  della  mobilita'
  venatoria dei cacciatori residenti nella Regione Puglia, in  ambiti
  territoriali di caccia diversi da quello di residenza. 
- Legge della Regione Puglia 5  luglio  2019,  n.  33  ("Modifiche  e
  integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017,  n.  59  (Norme
  per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela  e
  la programmazione delle  risorse  faunistico-ambientali  e  per  il
  prelievo venatorio) e alla legge regionale  23  marzo  2015,  n.  8
  (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione  e
  commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio
  della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n.
  752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991,  n.  162  e  della
  legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)"),  art.  1,
  introduttivo del comma 6-bis nell'articolo 11 della legge regionale
  20 dicembre 2017, n.  59  (Norme  per  la  protezione  della  fauna
  selvatica omeoterma,  per  la  tutela  e  la  programmazione  delle
  risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio). 
(GU n.43 del 23-10-2019 )
     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale 80224030587, pec
roma@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui   uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Puglia,  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  Regionale  5
luglio 2019, n. 33, recante  «Modifiche  e  integrazioni  alla  legge
regionale 20 dicembre 2017, n 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle  risorse
faunistiche-ambientali e per il  prelievo  venatorio)  e  alla  legge
regionale  23  marzo  2015,  n.  8  (Disciplina  della  coltivazione,
ricerca, raccolta, conservazione e  commercializzazione  dei  tartufi
freschi  o  conservati   nel   territorio   della   Regione   Puglia.
Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n.  752,  come  modificata
dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n.
311, art. 1, comma 109)», pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione  Puglia  n.  76  dell'8  luglio  2019,  giusta  delibera  del
Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019. 
    Con la legge n. 33 del 5 luglio 2019, indicata in  epigrafe,  che
consta di due articoli, la Regione  Puglia  ha  emanato  disposizioni
recanti: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale  20  dicembre
2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n.
8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione  e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati  nel  territorio
della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre  1985,  n.
752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge
30 dicembre 2004, n. 311». 
    In particolare, l'art. 1, la cui rubrica e' intitolata «Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017,  n.  59  (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il  prelievo
venatorio) inserisce l'art. 6-bis nella legge 20  dicembre  2017,  n.
59, citata. 
    E' avviso del Governo che con la norma enunciata in epigrafe,  la
Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in  violazione
dell'art. 117, comma  2,  lettera  s),  della  Costituzione  come  si
confida di dimostrare con l'illustrazione del seguente 
 
                               Motivo 
 
    L'art. 1 della legge regionale 5 luglio 2019, n. 33, viola l'art.
117, comma 2, lettera s) della Costituzione in  riferimento  all'art.
14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992. n. 157. 
    1.1 Come si e' detto l'art. 1  della  legge  regionale  5  luglio
2019, n. 33, la cui rubrica e' intitolata «Modifiche  e  integrazioni
all'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59», introduce
l'art. 6-bis nella legge citata, prevedendo: 
    «6-bis  Per  i  cacciatori  residenti  nella  Regione  Puglia  e'
consentita la mobilita' venatoria gratuita per il solo prelievo della
fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi
da quelli di residenza, nei termini e modalita' previste dal relativo
regolamento di attuazione e/o dal programma  e  calendario  venatorio
annuale». 
    L'art.  6-bis,  che  disciplina  la  «mobilita'  venatoria»  deve
ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art 117,
comma 2, lettera s), della Costituzione in riferimento alla normativa
interposta di cui all'art. 14,  comma  5  della  legge  n.  157/1992.
«Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio». 
    La normativa in materia di protezione della fauna selvatica e  di
prelievo  venatorio  e'  dettata,  infatti,  nella  legge  quadro  11
febbraio 1992, n. 157, contenente, ai sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s) Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna
selvatica,  il  cui  rispetto  deve  essere  assicurato   sull'intero
territorio nazionale perche' «ha  natura  di  norma  fondamentale  di
riforma economico-sociale  in  quanto  indica  il  nucleo  minimo  di
salvaguardia della  fauna  selvatica  il  cui  rispetto  deve  essere
assicurato sull'intero territorio nazionale» (sentenza  n.  233/2010,
punto 3.2, Considerato in  diritto)  e  costituisce  un  limite  alla
potesta' legislativa regionale,  in  quanto  diretta  espressione  di
tutela ambientale e come tale riconducibile ad un interesse nazionale
unitario. 
    L'art 14 della legge 157  del  1992,  citata,  recante  «Gestione
programmata della caccia» previste le  modalita'  di  istituzione  di
Ambiti territoriali di caccia (ATC) dispone che «...  Sulla  base  di
norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda  all'amministrazione
competente, ha diritto  all'accesso  in  un  ambito  territoriale  di
caccia o in un comprensorio alpino  compreso  nella  regione  in  cui
risiede e puo'  avere  accesso  anche  ad  altri  comprensori,  anche
compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi  organi
di gestione» (comma 5). 
    La norma statale consente, pertanto, una deroga al sistema  degli
ATC in presenza di un provvedimento dell'amministrazione  competenti,
il «consenso» degli organi di  gestione,  non  previsto  dalla  norma
regionale impugnata. 
    La norma regionale impugnata infatti offrirebbe  la  possibilita'
al cacciatore residente nella Regione Puglia di esercitare la  caccia
alla fauna migratoria per venti giornate per stagione venatoria,  con
una ampia e pressoche' incondizionata liberta' in ragione del  numero
effettivo di giornate di  caccia  alla  fauna  migratrice  esercitata
dalla maggioranza  dei  cacciatori,  in  ATC  diversi  da  quello  di
residenza, senza precisare che l'accesso in aree diverse da quelle di
residenza deve avvenire previo consenso  dell'organismo  di  gestione
dell'ATC. 
    La norma regionale determina, pertanto, una consistente riduzione
del legame del cacciatore al proprio territorio, ponendosi  in  netto
contrasto con i principi fondanti la caccia programmata fissati dalla
richiamata normativa statale. 
    Con  l'art.  14  della  legge  n.  157  del  1992,  infatti,   il
legislatore  statale  ha  circoscritto  il  territorio   di   caccia,
determinando,  allo  stesso  tempo,  «uno  stretto  vincolo  tra   il
cacciatore ed il territorio» nel  quale  e'  autorizzato  l'esercizio
dell'attivita'  venatoria.  Tale  norma  statale  mira,  inoltre,   a
valorizzare il ruolo della comunita' insediata  in  quel  territorio,
chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, «a gestire le
risorse faunistiche» (sentenze n. 142 del 2013  e  n.  4  del  2000).
(sentenza n. 174/2017, punto 6.3, Considerato in diritto). 
    L'accesso ad ambiti territoriali  di  caccia  della  Regione  nei
quali il cacciatore non  e'  autorizzato  ad  esercitare  l'attivita'
venatoria deve essere autorizzato come previsto dalla  legge  statale
poiche' "l'attivita' venatoria nei confronti della  fauna  migratoria
puo' essere svolta in ambiti di caccia diversi da quelli nei quali il
soggetto e' autorizzato ad accedere, senza prescrivere una  richiesta
preventiva all'amministrazione competente, non consente  agli  organi
di  gestione  di  avere  contezza  dei  soggetti  che  effettivamente
esercitano l'attivita' venatoria in quella porzione di territorio  e,
quindi, si pone in contrasto  con  la  richiamata  norma  interposta,
violando l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.».  (sentenza  n.
174 del 2017, punto 6.3, Considerato in diritto). 
    Il contrasto dell'art. 6-bis con la norma  statale  sopra  citata
che detta regole minime  ed  uniformi  posta  a  tutela  della  fauna
selvatica e, dunque, a tutela dell'ambiente si traduce senz'altro  in
una violazione dell'art. 117, comma 2), lettera s) della Costituzione
in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 139
del 2017). 
    Premesso e richiamato che la  legislazione  primaria  statale  di
principio trova relativa  espressione  nella  materia  de  qua,  come
detto, nella legge quadro  11  febbraio  1992,  n.  157,  citata  che
rappresenta,  un  limite   alla   potesta'   legislativa   regionale,
assicurando di fatto la preminenza dello Stato nella  disciplina  del
settore, proprio  in  quanto  diretta  espressione  dell'esigenza  di
tutela ambientale riconducibile ad un interesse  nazionale  unitario,
in quanto  la  disciplina  sulla  caccia  ha  per  oggetto  la  fauna
selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di  notevole  rilievo,
la  cui  tutela  rientra  nella  materia   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema affidata alla competenza legislativa esclusiva  dello
Stato, che deve provvedervi assicurando un  livello  di  tutela,  non
"minimo", ma "adeguato e non riducibile"» (sentenza n. 193 del  2010,
punto 2, Considerato in  diritto),  le  norme  statali,  come  detto,
costituiscono limiti invalicabili per l'attivita'  legislativa  della
Regione, dettando  norme  imperative  che  devono  essere  rispettate
sull'intero territorio nazionale  per  primarie  esigenze  di  tutela
ambientale «non derogabili in  pejus  dalla  legislazione  regionale»
(sentenze n. 139 e 74 del 2017; n. 7 del 2019). 
    La  questione  proposta,  pertanto,  impone  di  valutare  se  la
disposizione regionale  introduca  una  disciplina  che  implica  una
soglia  di  protezione  dell'ambiente  inferiore  rispetto  a  quella
stabilita dalla legge statale. 
    La norma regionale impugnata disciplina la mobilita' venatoria in
modo non conforme ai richiamati principi dettati  dalla  legislazione
statale riducendo in pejus il livello di tutela. 
    Infatti, come detto, il numero di giornate di  mobilita'  per  la
caccia alla fauna migratoria fissato nel numero  di  20,  rappresenta
una ampia e pressoche' incondizionata liberta' in ragione del  numero
effettivo di giornate di  caccia  alla  fauna  migratrice  esercitata
dalla  maggioranza  dei  cacciatori,  e  la  norma  non  prevede  per
l'attivita' venatoria in mobilita'  l'autorizzazione  degli  enti  di
gestione, seppure con un meccanismo autorizzatorio  informatico,  che
costituisce,   invece,   un    necessario    presupposto    impedendo
«l'indiscriminato esercizio della caccia alla  selvaggina  migratoria
in tutti gli ambiti» in dispregio dell'esigenza di  garantire  quella
equilibrata    distribuzione    dei    cacciatori,     nell'esercizio
dell'attivita'  venatoria,  che  costituisce  uno   degli   obiettivi
fondamentali della normativa in materia» (sentenza n. 303 del  2013).
(sentenza n. 16, anno 2019, punto 4.4, Considerato in diritto). 
    La norma regionale impugnata,  nel  consentire  la  caccia  fuori
dagli  ATC  senza  adeguate  prescrizioni  conformi  alla  disciplina
statale viola, pertanto,  l'art.  117  ,comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione e contrasta con l'art. 14, comma 5 della legge  157  del
1992, che costituisce parametro interposto, poiche' riduce  in  pejus
il  livello  di  tutela  della  fauna   selvatica   stabilito   dalla
legislazione  nazionale,  invadendo  illegittimamente  la  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente
e dell' ecosistema. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per il suesposto motivo si conclude perche' l'art. 1 della  legge
della Regione Puglia n. 33 del 5 luglio 2019 indicata in epigrafe sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 6 agosto 2019. 
        Roma, 21 agosto 2019 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Morici