N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2019
Ordinanza del 17 aprile 2019 del Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Sila spa contro Assessorato all'agricoltura e foreste della Regione Sicilia, Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento del personale dei servizi generali di quiescenza e Presidenza della Regione siciliana - Gruppo IV Demanio patrimonio immobiliare e locazioni.. Locazione di immobili urbani - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale - Riduzione dei costi degli affitti - Contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione - Riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore stimato dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) incrementato del 10 per cento - Inserimento automatico della riduzione nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. - Legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita' regionale), art. 27.(GU n.43 del 23-10-2019 )
TRIBUNALE DI CATANIA V Sezione civile Il Giudice, dott. Giuseppe Artino Innaria ha emesso la seguente ordinanza. La decisione della causa deve essere preceduta dalla soluzione di questione di legittimita' costituzionale. In particolare, Sila S.p.a. ricorrente nel presente giudizio, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013. La ricorrente ritiene che la Regione Siciliana non ha poteri di incidere o legiferare nella materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione (giurisdizione e norme processuali: ordinamento civile e penale: giustizia amministrativa), e, quindi, con sconfinamento delle competenze, riservate solo alla legislazione dello Stato italiano, non rilevando la circostanza che la suddetta aspettativa e' limitata ad un ambito regionale. La norma regionale, a tempo indeterminato, riduce unilateralmente la misura del canone contrattuale di locazione, prevedendo espressamente l'inserimento automatico di tale riduzione nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, sovrapponendosi, quindi, alla previsione contrattuale ed al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo. Siffatta disposizione regionale, incidendo d'imperio su contenuti contrattuali (ove i contraenti si ponevano e si pongono su posizioni paritetiche) e variandone le condizioni economiche, avrebbe disposto arbitrariamente in tema di «ordinamento civile» su cui la Regione Siciliana (e le altre) non ha poteri di incidere o legiferare stante, al riguardo, la competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. L'illegittimita' costituzionale di tale disposizione della Regione Siciliana regionale sarebbe confermata da decisioni della Corte costituzionale (Corte costituzionale n. 269/2014, n. 61 del 2014, n. 114 del 2011, numeri 77, 187 del 2013, n. 114 del 2011, n. 443 del 2013, n. 289 del 2008, n. 447 del 2006; ordinanza n. 342 del 2009), nonche' da altre, ancora tutte nel senso che le disposizioni regionali, che vanno ad incidere sulla materia del diritto civile e si vanno ad inserire in un ambito di competenza, in cui la Regione non puo' emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale: Corte costituzionale n. 141/2014, n. 17/2014, n. 159/2013 (quest'ultima pronunzio' l'illegittimita' di legge regionale intesa a disciplinare atti a contenuto negoziale e, dunque espressione dell'autonomia privata) in violazione, quindi, dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che pone alla legislazione regionale il limite del «diritto privato», Corte costituzionale n. 131/2013 (secondo cui l'ordinamento civile - che si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformita' della disciplina dettata per i rapporti tra privati - identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione). La legge regionale in questione, sotto altro verso, sarebbe pur sempre incostituzionale, in quanto non contenente principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma una misura puntuale e dettagliata, quale la riduzione dei canoni di locazione passiva. In secondo luogo, la prevista riduzione della spesa regionale avrebbe carattere permanente (permanenza a tempo indeterminato questa, ritenuta illegittima da Corte costituzionale n. 79 del 2014 e n. 193 del 2012), mentre le disposizioni restrittive della spesa, da chiunque e comunque fissate, dovrebbero operare per un periodo di tempo definito, in quanto necessarie a fronteggiare una situazione contingente, mentre le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge regionale n. 9/2013 producono effetto, viceversa, per un arco temporale indefinito, in quanto dipendente dalla variabile durata dei contratti e degli utilizzi ai quali esse si applicano (e, nel caso dei contratti scaduti o rinnovati, anche dalla diversa data di scadenza o rinnovo di questi). La mancanza di precisi limiti temporali di efficacia sarebbe, poi, ancora piu' evidente, nella prevista misura di riduzione automatica del canone, stante la sua applicazione ai contratti «di nuova stipulazione», sicche' opera su tutti i futuri contratti stipulati ex novo dalle regioni, dopo l'entrata in vigore della citata normativa. La norma in questione si tradurrebbe in una misura di contenimento della sola spesa regionale, priva, peraltro, degli indispensabili elementi di razionalita', che dovrebbero informare tale funzione, di efficacia e di sostenibilita' ed in mancanza di coordinamento riguardo la finanza pubblica, anch'essa sottratta alla competenza regionale, in quanto le relative finalita' si perseguono attraverso l'esercizio associato delle funzioni con lo Stato nel rispetto (disatteso) della normativa di principio nella materia (di competenza concorrente) del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, della Costituzione): e da tanto discende la ulteriore illegittimita' costituzionale della disposizione regionale in questione. Ne' sarebbe possibile desumere dalle caratteristiche dello stesso art. 27 della legge regionale n. 9/2013, ne' sarebbe diversamente fissato, un termine finale che consenta di assicurare la natura transitoria delle misure previste e, allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica (sentenze Corte costituzione n. 79 del 2014 e n. 193 del 2012). Conferma dell'incostituzionalita' della citata legge regionale si trarrebbe anche dalla illegittimita' della corrispondente successiva normativa nazionale (art. 24, comma 4, lettera b), decreto-legge n. 66/2014 - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, legge n. 89/2014), normativa dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 64/2016, nella parte in cui non prevede la durata temporanea delle misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3, decreto-legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, la temporaneita' delle misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative (tra cui la riduzione del 15%, dei canoni passivi per la pubblica amministrazione). Sulla base dei principi tratti dalle decisioni della Corte costituzionale innanzi indicate, Sila S.p.a. sostiene l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge regionale n. 9/2013, la cui questione si chiede che venga sollevata dal giudicante, qualora questi ritenesse i contratti di locazione ancora validamente in essere. A suffragio delle proprie argomentazioni, parte ricorrente ha allegato parere pro veritate, redatto dal prof. avv. Felice Giuffre'. La questione, come sopra prospettata, assume rilevanza ai fini della definizione della causa. Invero, vengono pretesi canoni di locazione per periodi successivi all'entrata in vigore dell'art. 27 della legge regionale n. 9 del 2013 ed antecedenti all'efficacia (1 luglio 2014) dell'art. 3, comma 4, decreto-legge n. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, in sede di conversione e successivamente dall'art. 24, comma 4, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Peraltro, giova evidenziare che i contratti di locazione prevedono la rinnovazione tacita alla scadenza di sei anni, di guisa che essi si sono rinnovati una volta spirato il primo termine, in assenza di tempestiva disdetta del locatore, e non e' documentalmente dimostrato il recesso espressamente manifestato, postumo alla vigenza dell'art. 27 della legge regionale n. 9/2013. Oltre ad essere rilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge regionale n. 9/2013 appare non manifestamente infondata, per le plausibili ragioni evidenziate da Sila S.p.a. e nel parere del prof. avv. Felice Giuffre'. In specie, il comma 3 della norma censurata («La riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore») sembra contrastare con l'art. 117, comma II, lettera l), della Costituzione, laddove interferisce nell'ordinamento civile, che e' di competenza esclusiva dello Stato, poiche', mediante il richiamo all'art. 1339 del codice civile, dispone l'inserimento automatico della clausola di riduzione del canone di locazione nei contratti di locazione in corso. Vero e' che l'art. 1339 del codice civile fa riferimento a clausole o prezzi di beni e servizi imposti dalla legge, nondimeno occorre verificare se quest'ultima possa essere anche una legge regionale. In proposito, ad avviso di questo decidente, l'art. 1339 del codice civile va letto congiuntamente all'art. 117, comma II, lettera l), della Costituzione, soprattutto considerando la ratio sottesa all'attribuzione di competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile, rintracciata nell'esigenza di garantire il principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzioni territoriali (articoli 3 e 120, comma primo, della Costituzione). Ne deriva che la Regione, ancorche' legiferi in materie di sua competenza esclusiva, non puo' regolamentare profili, che incidono sui rapporti di tipo privatistico. Cio' vale anche per la Regione Sicilia, il cui statuto, all'art. 14, comma primo, stabilisce che la funzione legislativa si esercita «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato», tenuto conto dello speciale valore annesso alla materia dell'ordinamento civile, strettamente collegato al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, presidio anche dell'unita' giuridica ed economica della Repubblica (art. 5 della Costituzione). Ne' appare trascurabile la prospettata censura circa la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3, 97 e 117, comma 2, della Costituzione, in relazione alla proporzionalita' tra misura adottata e situazione contingente da affrontare. Invero, l'art. 27 della legge regionale n. 9 del 2013 potrebbe aver avuto la sua ragion d'essere nella volonta' di armonizzare la contabilita' e la finanza regionali alle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 95 del 2012. Per tale ragione, potrebbe valere anche per la prima norma in esame lo stesso vizio ravvisato per la seconda dalla sentenza n. 64 del 2016 della Corte costituzionale, sotto profilo della restrizione dell'autonomia finanziaria delle regioni nell'esercizio dei poteri di coordinamento della finanza pubblica e dell'assenza di un limite temporale della misura.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge n. 9/2013 della Regione Sicilia in relazione all'art. 117, comma II, lettera l), della Costituzione e agli articoli 3, 97 e 117, comma 2, della Costituzione. Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al presidente della giunta regionale della Regione Sicilia, nonche' comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Il Giudice: Artino Innaria