N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2019

Ordinanza del 16 maggio 2019 della Corte dei Conti -  Sez.  regionale
di  controllo  per  l'Abruzzo  nel  giudizio  di  parificazione   dei
rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari
2014 e 2015. 
 
Porti e aeroporti - Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Interventi  in
  favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA  Spa  )  -
  Riconoscimento di un contributo a favore della SAGA  Spa,  concesso
  sotto  forma  di  sottoscrizione   dell'aumento   di   capitale   -
  Riconoscimento della legittimita' del debito fuori  bilancio  della
  Regione Abruzzo nei confronti della SAGA Spa  -  Omessa  preventiva
  comunicazione della misura alla Commissione europea. 
- Legge della Regione Abruzzo 4 luglio 2015, n.  19  ("Interventi  in
  favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA  Spa  )"),
  artt. 1 e 2. 
(GU n.43 del 23-10-2019 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
            Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo 
 
    presieduta dal Presidente della Corte Angelo Buscema  e  composta
dai magistrati: 
        Manuela Arrigucci, Presidente di Sezione; 
        Marco Villani, consigliere; 
        Francesca Paola Anelli, consigliere; 
        Antonio Dandolo, consigliere; 
        Angelo Maria Quaglini, primo referendario (estensore); 
        Giovanni Guida, primo referendario; 
    ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo  per  gli
esercizi finanziari 2014 e 2015; 
    Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma
1, e 136 della Costituzione; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
    Visti gli articoli 38 e 40 del decreto  legislativo  n.  174/2016
(cd. Codice di giustizia contabile); 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge regionale dell'Abruzzo 4 luglio 2015,  n.  19,  in
particolare gli articoli 1 e 2; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  79/C  del  12
febbraio 2018 con la quale e' stato approvato il  «Disegno  di  legge
regionale recante il Rendiconto  generale  per  l'esercizio  2015»  e
relativi allegati; 
    Vista la deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  783/C  del  16
ottobre 2018, avente  ad  oggetto  «Riallineamento  rendiconti  2013,
2014, 2015 e 2016 - Provvedimenti»; 
    Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161/C del 25  marzo
2019, avente ad oggetto «Conferma del disegno di legge  regionale  di
cui alla delibera n. 79/C del 12 febbraio 2018 e della  deliberazione
783/C del 16 ottobre 2018»; 
    Vista l'ordinanza n. 9 del 27  febbraio  2019  con  la  quale  il
Presidente della Sezione ha  convocato  l'adunanza  pubblica  del  21
marzo 2019 e con la  quale  e'  stato  trasmesso  all'Amministrazione
regionale lo schema di relazione sulla gestione  finanziaria  2014  e
2015 della Regione Abruzzo, adottato dalla Sezione  nella  Camera  di
consiglio del 22 febbraio 2019; 
    Considerati gli esiti del contraddittorio  con  l'Amministrazione
regionale e la Procura  regionale,  in  ordine  alle  risultanze  del
controllo propedeutico al giudizio di  parificazione  dei  rendiconti
degli esercizi 2014 e 2015 nell'adunanza pubblica del 21 marzo 2019; 
    Vista l'ordinanza n. 15 del  1°  aprile  2019  con  la  quale  il
Presidente della Sezione ha disposto la riunione dei giudizi  per  la
decisione sulla parificazione dei rendiconti generali  della  Regione
Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015,  fissando  l'udienza
per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11,30; 
    Uditi nella pubblica udienza del 18  aprile  2019  il  Magistrato
relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il Procuratore regionale  dott.
Antonio Giuseppone e il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo
dott. Marco Marsilio; 
    Vista la decisione, in pari data, con la  quale  la  Sezione  ha,
inter alia, parificato il Rendiconto generale della  Regione  Abruzzo
per l'esercizio 2015, nelle sue componenti del conto del  bilancio  e
del conto del patrimonio,  con  alcune  esclusioni,  e  disposto,  su
concorde  richiesta  della  Procura  regionale,  di  sollevare,   con
separata ordinanza,  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento all'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione  agli
articoli 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  e
all'art. 136 Cost., degli articoli 1 e 2  della  legge  regionale  n.
19/2015, sospendendo contestualmente il giudizio di parificazione sul
capitolo    242422    «Valorizzazione    ed    internazionalizzazione
dell'aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001,  n.  57»,
inciso dalle predette disposizioni normative. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  Nell'ambito  dei  controlli  propedeutici  al   giudizio   di
parificazione del rendiconto della Regione  Abruzzo  per  l'esercizio
2015, l'istruttoria condotta dalla Sezione regionale di controllo per
l'Abruzzo prendeva  in  esame  il  capitolo  di  bilancio  n.  242422
«Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo  -
Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57», sul  quale  confluivano  gli
stanziamenti e la relativa  implementazione  finanziaria  (impegni  e
pagamenti)  legati  agli  articoli  1  e  2  della  legge   regionale
dell'Abruzzo 4 luglio  2015,  n.  19,  «Interventi  in  favore  della
Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA S.p.a.)». 
    2. In dettaglio, con la  prima  norma  la  Regione  disponeva  un
contributo di 7 milioni di euro in favore della societa' di  gestione
dell'Aeroporto d'Abruzzo, sottoforma di  sottoscrizione  dell'aumento
di capitale della societa' stessa; con  la  seconda  disposizione  si
procedeva, poi, al riconoscimento della legittimita' del debito fuori
bilancio derivante dalla decisione di ricapitalizzazione  della  SAGA
S.p.a. 
    3. Nel corso  del  controllo  sulla  citata  procedura  di  spesa
emergevano dubbi di costituzionalita' delle  richiamate  disposizioni
normative regionali  autorizzatorie,  in  riferimento  all'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione agli articoli 107 e 108 Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,  e  in  riferimento  all'art.  136
Cost.   Piu'    specificatamente,    i    profili    di    potenziale
incostituzionalita' consistono nella circostanza che l'operazione  di
ricapitalizzazione  integrerebbe  la  nozione  di  aiuto  di   stato,
superiore alla soglia «de minimis», senza che sia stata effettuata la
necessaria comunicazione  preventiva  alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea  (di  seguito  TFUE).   L'omessa   comunicazione
rappresenterebbe un vizio procedurale in grado di  riflettersi  sulla
legittimita'  della  norma  di  autorizzazione  alla   sottoscrizione
dell'aumento di capitale (art. 1, legge regionale n.  19/2015)  e  di
quella attuativa che dispone il riconoscimento  del  relativo  debito
fuori bilancio (art. 2, legge regionale n.  19/2015),  per  contrasto
con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    4. Nel caso di specie, inoltre, in sede istruttoria  si  rilevava
che il provvedimento legislativo regionale, intendendo  riproporre  -
nella  sostanza  -  norme  gia'  dichiarate  incostituzionali   (cfr.
sentenze n. 299 del 2013 e 249  del  2014),  potrebbe  presentare  un
ulteriore vizio di  legittimita'  costituzionale,  consistente  nella
violazione  del  giudicato   costituzionale   ex   art.   136   della
Costituzione. 
    5. Tali dubbi di legittimita' costituzionale,  evidenziati  negli
esiti   dell'attivita'   istruttoria,    venivano    affrontati    in
contraddittorio con le parti  nell'adunanza  pubblica  del  21  marzo
2019, propedeutica al giudizio di parificazione.  In  tale  sede,  la
Procura regionale della Corte dei conti condivideva i richiamati vizi
di  incostituzionalita';  diversamente,  l'Amministrazione  regionale
formulava specifiche controdeduzioni sul punto, sia oralmente sia  in
apposita memoria contestualmente depositata (prot.  RA/88026/DPB007).
In dettaglio, la Regione Abruzzo argomentava che la legge n.  19/2015
si  differenzia  da  quelle  precedentemente  censurate  dalla  Corte
costituzionale, in quanto la misura di sostegno dalla stessa concessa
sarebbe accompagnata da un Piano industriale quinquennale - approvato
dalla societa' ex ante - e diretto a dimostrare la possibilita',  sia
pure tendenziale, che la societa' raggiunga  l'equilibrio  economico.
Ad avviso della Regione Abruzzo, quindi,  il  finanziamento  previsto
dalla  legge  regionale  n.  19/2015  rientrerebbe  nella  previsione
esplicitamente richiamata dalla stessa normativa europea sugli  aiuti
di Stato al paragrafo 3.4 degli Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato
agli aeroporti e alle compagnie aeree (Com 2014/ C  99/03),  giacche'
mirante al raggiungimento dell'equilibrio economico, in  applicazione
del principio dell'operatore in  un'economia  di  mercato  (c.d.  MEO
test).   In   sostanza,   la   misura   di   ricapitalizzazione   non
determinerebbe alcun vantaggio economico per la societa' beneficiaria
ed  esulerebbe,  pertanto,  dalla  nozione  di  aiuto  di   stato   e
dall'obbligo di comunicazione. 
    6. Le considerazioni  svolte  dalla  Regione  Abruzzo  non  hanno
consentito di superare i dubbi di costituzionalita' degli articoli  1
e  2  della  legge  regionale   n.   19/2015;   pertanto,   all'esito
dell'udienza pubblica del 18 aprile 2019, questo Collegio adottava la
deliberazione n. 53/2019/PARI con cui, oltre a concludere il giudizio
di parifica del Rendiconto  della  Regione  Abruzzo  per  l'esercizio
2015, dichiarandolo regolare  nelle  sue  componenti  del  conto  del
bilancio  e  del  conto  del  patrimonio,  con   alcune   esclusioni,
disponeva,  su  conforme  richiesta  della  Procura   regionale,   di
sollevare,  con  separata  ordinanza,   questione   di   legittimita'
costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma,  Cost.,  in
relazione  agli  articoli  107  e  108  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, e  in  riferimento  all'art.  136  Cost.,  degli
articoli 1 e 2 della legge regionale dell'Abruzzo 4 luglio  2015,  n.
19, «Interventi in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto
(SAGA  S.p.a.)».  Conseguentemente,  con  la  medesima  pronuncia  n.
53/2019, la Sezione sospendeva il giudizio  sul  capitolo  n.  242422
«Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo  -
Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57»,  il  quale,  riportando  gli
impegni e i pagamenti attuativi della misura di  sostegno  in  favore
della SAGA S.p.a., risultava inciso dall'implementazione  finanziaria
delle predette disposizioni normative. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della
Regione Abruzzo per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma  5,
del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con  modificazioni,  nella
legge n. 213/2012, la Sezione regionale di  controllo  per  l'Abruzzo
della Corte dei conti ha  ritenuto  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. (in relazione
agli articoli 107 e 108 del TFUE) e all'art. 136 Cost., la  questione
di legittimita' costituzionale degli  articoli  1  e  2  della  legge
regionale dell'Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, concernente  «Interventi
in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA S.p.a.)»,
i  quali  dispongono  un  contributo  finanziario,  sotto  forma   di
sottoscrizione di  aumento  di  capitale  in  favore  della  predetta
societa'  per  azioni,  riconoscendo  altresi'  la  legittimita'  del
conseguente debito fuori bilancio a carico della Regione Abruzzo.  La
Sezione ha, quindi, sospeso i  giudizio  sul  capitolo  di  spesa  n.
242422  «Valorizzazione  ed   internazionalizzazione   dell'aeroporto
d'Abruzzo - Legge regionale  8  novembre  2001,  n.  57»,  il  quale,
riportando gli impegni  e  i  pagamenti  attuativi  della  misura  di
sostegno   in   favore   della   SAGA   S.p.a.,   risultava    inciso
dall'attuazione finanziaria delle predette disposizioni normative. 
    2. I  potenziali  vizi  di  illegittimita'  costituzionale  delle
predette disposizioni regionali,  sollevati  in  sede  istruttoria  e
condivisi dalla Procura  erariale,  attengono  al  contrasto  con  il
diritto  europeo  e  con  precedenti  giurisprudenziali  della  Corte
costituzionale vertenti su norme  regionali  abruzzesi  dello  stesso
tenore. 
    3. In via preliminare rispetto alle considerazioni in materia  di
non manifesta infondatezza di tali  profili  di  incostituzionalita',
appare necessario soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte ad
adire il Giudice delle leggi, nonche' sulla rilevanza della questione
nel giudizio in corso. 
    4. Per quanto riguarda il primo aspetto, la legittimazione  delle
Sezioni regionali di controllo della  Corte  dei  conti  a  sollevare
questioni di legittimita' costituzionale in sede di parificazione dei
rendiconti regionali e'  stata,  di  recente,  riconosciuta  in  piu'
occasioni dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n.  181/2015,  n.
89/2017  e  n.  196/2018),  sottolineando  la  peculiare  natura  del
giudizio di parificazione che  si  svolge  con  le  formalita'  della
giurisdizione contenziosa (art. 40 regio decreto n. 1214/1934,  Testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti), prevede  la  partecipazione
del Procuratore generale  in  contraddittorio  con  i  rappresentanti
dell'Amministrazione e si conclude  con  una  pronunzia  adottata  in
esito a pubblica udienza. Sulla base di tali considerazioni la  Corte
costituzionale ha esteso ai giudizi di parificazione  dei  rendiconti
delle regioni a statuto ordinario le  medesime  conclusioni  cui  era
pervenuta con riguardo al giudizio di  parificazione  del  rendiconto
generale  dello  Stato  o  di  quelli  delle  regioni  ad   autonomia
differenziata (sentenze n. 165/1963, n.  121/1966,  n.  142/1968,  n.
244/1995 e n. 213/2008). 
    5. Nelle piu' recenti pronunce, inoltre, la Corte  costituzionale
(sentenza n. 181/ 2015 e  89/2017)  ha  progressivamente  ampliato  i
parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte  dei  conti  puo'
accedere al sindacato di legittimita' costituzionale delle norme  che
vengono in rilievo nel giudizio di parificazione.  La  legittimazione
di questa  Corte,  infatti,  non  e'  considerata  limitata  al  solo
parametro costituito dall'art. 81 della Costituzione, ma si estende a
tutte le norme costituzionali tese  a  presidiare  gli  equilibri  di
finanza pubblica e dunque, anche con riferimento all'art. 119,  comma
6, della Costituzione (in materia di indebitamento) e all'art. 97 (in
merito alla necessita' che le pubbliche amministrazioni, in  coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea,  assicurino  l'equilibrio  dei
bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico). 
    6. Tale ampliamento risulta, peraltro, coerente con  l'evoluzione
delle funzioni di controllo assegnate  alla  Corte  dei  conti,  alla
quale, in particolare a partire dal decreto-legge n.  174/2012  e  in
corrispondenza con l'entrata in vigore della legge costituzionale  20
aprile 2012, n.  1,  e'  stato  riconosciuto  il  ruolo  di  «garante
imparziale   dell'equilibrio   economico-finanziario   del    settore
pubblico»; dette forme di controllo, nella ricostruzione operata  dal
Giudice delle leggi (sentenza n. 60/2013), riposano su una pluralita'
di principi costituzionali, che non si esauriscono nell'art. 81 Cost.
E' stato, al  riguardo,  affermato  che  «alla  Corte  dei  conti  e'
attribuito il  controllo  sull'equilibrio  economico-finanziario  del
complesso  delle  amministrazioni  pubbliche  a  tutela   dell'unita'
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali
(articoli  81,  119   e   120   Cost.)   e   ai   vincoli   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e  117,
primo  comma,  Cost.)»  (sentenza  n.  60/2013).  Un  ruolo  centrale
nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarita' a  presidio  dei
richiamati parametri costituzionali e' svolto proprio dal giudizio di
parifica per le regioni a statuto ordinario, introdotto, come precisa
primo comma dell'art. 1 del citato  decreto-legge  n.  174/2012,  «al
fine di  rafforzare  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  in
particolare tra i livelli  di  governo  statale  e  regionale,  e  di
garantire   il   rispetto   dei    vincoli    finanziari    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del
presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28,
81, 97,100 e 119 della Costituzione, il  controllo  della  Corte  dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni  di  cui  all'art.  3,
comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all' art. 7, comma  7,
della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  e  successive  modificazioni».
Sussiste, pertanto, una corrispondenza tra i parametri costituzionali
in base ai quali il legislatore ha intestato  alla  Corte  dei  conti
determinate funzioni di controllo e i parametri costituzionali che la
stessa Corte puo' prendere  a  riferimento  per  sollevare  dubbi  di
legittimita' costituzionale delle  norme  che,  di  volta  in  volta,
vengono in rilievo proprio nell'esercizio dei medesimi controlli. 
    7. Nel solco di questo percorso argomentativo, infatti,  l'ambito
della legittimazione della Corte dei conti a sollevare  questione  di
legittimita'  costituzionale  e'  stato   ulteriormente   arricchito,
estendendolo a tutte quelle norme costituzionali che, in modo diretto
o indiretto, involgono la materia della finanza  pubblica,  a  tutela
delle risorse pubbliche e della  loro  corretta  utilizzazione  (cfr.
Sezione regionale di controllo per la Liguria, ordinanza n. 34/2017).
Sul punto, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 196/2018,  ha
accostato, ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri
economico-finanziari, ai limitati fini del giudizio di  parificazione
e alla luce delle peculiarita' di esso, «i parametri  attributivi  di
competenza legislativa esclusiva allo Stato, poiche' in tali casi  la
Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse».
Ad avviso  della  citata  pronuncia,  infatti,  «entro  tali  materie
[quelle  rientranti  nella  competenza  esclusiva  statale  ai  sensi
dell'art. 117, comma  2,  Cost.],  non  vi  e'  intervento  regionale
produttivo   di   spesa   che   non   si    traduca    immediatamente
nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai  fini  della
sana  gestione  della  finanza  pubblica  allargata»   (sentenza   n.
196/2018). In sostanza, secondo la pronuncia, la violazione, da parte
delle disposizioni regionali di spesa, delle norme costituzionali che
limitano gli ambiti di esercizio  della  potesta'  legislativa  delle
regioni rispetto a quella dello Stato, riverberano direttamente  come
vulnus  alla  sana  gestione  della   finanza   pubblica   allargata,
valore-obiettivo rispetto al quale la Corte dei conti svolge il ruolo
di  garante  imparziale,  in  primis  nelle  funzioni  di   controllo
finanziario. Da cio' il riconoscimento a questa  Corte,  in  sede  di
parifica,  della  legittimazione  a  rilevare  potenziali   vizi   di
illegittimita' costituzionale delle norme di spesa regionale  che  si
pongono in contrasto  con  le  regole  di  riparto  delle  competenze
legislative fissate dall'art. 117, comma 2, Cost. 
    8. Proseguendo ulteriormente su  questo  iter  argomentativo,  ad
analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo ai  vincoli  che  si
impongono al  legislatore  regionale  per  effetto  dell'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'art. 117, primo  comma,
Cost. Anche la violazione, da  parte  di  disposizioni  regionali  di
spesa, dei limiti posti dall'ordinamento comunitario, quali quelli in
tema di disciplina degli  aiuti  di  stato  (nella  specie,  come  di
seguito meglio argomentato,  l'obbligo  di  comunicazione  preventiva
alla Commissione europea delle misure costituenti  aiuti  di  stato),
riverbera in termini di inosservanza immediata del principio di  sana
gestione  finanziaria  e  dell'equilibrio  di  bilancio.  A  cio'  si
aggiunge l'obbligo gravante sui giudici  nazionali  di  garantire  il
rispetto dell'ordinamento europeo. 
    9. Ritiene, pertanto, la Sezione di essere legittimata,  in  sede
di giudizio di parificazione, a sollevare questioni  di  legittimita'
costituzionale delle disposizioni di leggi regionali di spesa,  anche
con riferimento ai  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario
(nella  specie  gli  articoli  107  e  108  TFUE),  quali   parametri
interposti dell'art. 117, comma 1, Cost. 
    10.  Muovendo  all'analisi  del  profilo  della  rilevanza  della
questione che si intende sollevare ai fini del presente giudizio,  la
Sezione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni preliminari
in merito all'oggetto del giudizio di parifica di cui all'art. 39 del
Testo Unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti  (Regio  decreto  12
luglio 1934, n. 1214), al quale l'art. 1, comma 5, del  decreto-legge
n. 174/2012, fa rinvio. 
    11. L'evoluzione della natura e finalita' del bilancio pubblico -
passato da «strumento descrittivo  di  fenomeni  di  mera  erogazione
finanziaria» a «strumento  di  realizzazione  di  nuove  funzioni  di
governo  (come  la  programmazione  di  bilancio,  le  operazioni  di
tesoreria,  ecc.)  e  piu'  in  generale  di  politica  economica   e
finanziaria»  finalizzata   a   «meglio   programmare,   definire   e
controllare le entrate e le spese  pubbliche»  fino  ad  assumere  il
ruolo di «bene pubblico nel senso che e' funzionale a sintetizzare  e
rendere  certe  le  scelte  dell'ente  territoriale,  sia  in  ordine
all'acquisizione  delle  entrate,  sia  alla   individuazione   degli
interventi attuativi delle  politiche  pubbliche»  (ex  multis  Corte
costituzionale n. 184/2016) - ha indotto una rivisitazione del  ruolo
assegnato al giudizio di parifica intestato  alla  Corte  dei  conti.
Quest'ultimo, allo stato attuale della giurisprudenza costituzionale,
ha come oggetto la verifica delle riscossioni e dei pagamenti  e  dei
relativi resti (residui) e, soprattutto,  la  verifica  a  consuntivo
degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo  e  di
tutte  le  disposizioni  sopravvenute  che  ne  hanno  modificato  la
struttura. In tal modo, il giudizio di  parificazione  si  pone  come
strumentale  al  ruolo   di   «garante   imparziale   dell'equilibrio
economico-finanziario  del  settore  pubblico»  che  legislatore   ha
attribuito alla Corte dei conti. 
    12. In coerenza con questa ricostruzione la Corte  costituzionale
(sentenza n. 213/2008) ha affermato la legittimazione della Corte dei
conti, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questione di
legittimita' costituzionale «avverso  tutte  quelle  disposizioni  di
legge che determinino  effetti  modificativi  dell'articolazione  del
bilancio per il fatto stesso di incidere,  in  senso  globale,  sulle
unita' elementari, vale a  dire  sui  capitoli,  con  riflessi  sugli
equilibri  di  gestione,  disegnati  con  il  sistema  dei  risultati
differenziali». 
    13. Si e' consolidata, inoltre, nella  giurisprudenza  di  questa
Corte (ex multis decisione n. 36/ CONTR/2011  delle  Sezioni  riunite
per   la   Regione   Trentino-Alto   Adige/Südtirol,   decisioni   n.
116/2014/PARI e n. 39/2016 della Sezione regionale di  controllo  per
l'Abruzzo, decisione  n.  36/2014/PARI  della  Sezione  regionale  di
controllo per la Calabria, decisione n.  46/2014/PARI  della  Sezione
regionale   di   controllo   per    la    Liguria,    decisione    n.
2/2014/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite per la Regione siciliana) la
possibilita' di procedere ad una  parifica  parziale,  in  linea  con
l'oggetto  del  giudizio  che,  come  detto,  si  sostanzia  in  piu'
parifiche  distinte  delle  diverse  poste,  che   confluiscono   sul
risultato complessivo. 
    14. Nella fattispecie del giudizio sul Rendiconto  della  Regione
Abruzzo  per  l'esercizio  2015,  le  valutazioni  finalizzate   alla
parifica  del  capitolo  di  spesa  n.  242422   «Valorizzazione   ed
internazionalizzazione dell'aeroporto d' Abruzzo - Legge regionale  8
novembre 2001, n. 57» presuppongono l'applicazione degli articoli 1 e
2 della legge regionale n. 19/2015  che  dispongono  direttamente  la
sottoscrizione dell'aumento di capitale della Societa' SAGA S.p.a.  e
riconoscono la legittimita' del conseguente  debito  fuori  bilancio,
autorizzando gli stanziamenti di spesa e la relativa  implementazione
(impegno e pagamento) sul  citato  capitolo  di  bilancio;  cio'  da'
dimostrazione della rilevanza, nel presente giudizio, della questione
di costituzionalita' che si intende sollevare. E' evidente,  infatti,
che, nella vigenza delle menzionate disposizioni di legge  regionale,
la Sezione dovrebbe parificare la predetta posta del rendiconto della
Regione Abruzzo, pur in presenza di  dubbi  di  compatibilita'  della
spesa in discorso con il quadro costituzionale. 
    15. Tale esito appare, inoltre, obbligato,  essendo  precluso  al
giudice, in questa fattispecie, ogni potere di disapplicazione  della
normativa regionale non in linea con  le  previsioni  comunitarie  in
materia di aiuti di stato. Sul punto, occorre infatti ricordare  che,
conformemente ai principi affermati dalla  sentenza  della  Corte  di
giustizia 9 marzo 1978,  in  causa  C-106/77  (Simmenthal),  e  dalla
successiva giurisprudenza della  Corte  costituzionale,  segnatamente
con la sentenza n. 170 del 1984 (Granital), qualora nell'ambito di un
giudizio vengano in  rilievo  disposizioni  del  diritto  dell'Unione
europea direttamente efficaci, spetta  al  giudice  nazionale  comune
valutare  la  compatibilita'  comunitaria  della  normativa   interna
censurata, utilizzando - se del caso - il rinvio  pregiudiziale  alla
Corte di giustizia,  e  nell'ipotesi  di  contrasto  provvedere  egli
stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della  norma
nazionale; diversamente, in caso  di  potenziale  contrasto  tra  una
norma interna e una norma comunitaria priva di efficacia diretta, ove
non sia possibile comporre detto contrasto in via interpretativa,  il
giudice  comune  deve  sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, spettando  poi  alla  Corte  costituzionale  valutare
l'esistenza di un  contrasto  insanabile  in  via  interpretativa  e,
eventualmente, dichiarare non costituzionale la  legge  incompatibile
con  il  diritto  comunitario  (ex  plurimis  Corte   costituzionale,
ordinanza n. 207/2013; sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n.  227  del
2010 e n. 75 del 2012). 
    16. Nel caso di specie, le disposizioni regionali in discorso  si
pongono in potenziale contrasto  con  gli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  i  quali  non  hanno
un'efficacia diretta nella qualificazione di una misura come aiuto di
stato compatibile o meno con l'ordimento  europeo,  ma  impongono  un
onere di carattere procedurale consistente nell'obbligo di preventiva
comunicazione delle misure alla Commissione europea,  cui  spetta  la
competenza ad effettuare la valutazione di compatibilita'. Ne  deriva
che l'omissione, da parte del legislatore regionale, dell'obbligo  di
comunicazione preventiva non consente alla Corte dei conti,  ai  fini
del giudizio di parifica delle rilevazioni contabili, di superare  il
contrasto con l'ordinamento europeo,  attraverso  la  disapplicazione
delle norme regionali di autorizzazione della  spesa,  procedendo  ad
una  valutazione  autonoma  della  compatibilita'  della  misura   di
sostegno con la disciplina degli aiuti di stato. Come affermato dalla
Corte  costituzionale,  infatti,  tale   valutazione   ricade   nella
competenza della Commissione europea, mentre al giudice nazionale  e'
consentito  solamente  accertare  incidenter  tantum  la  natura   di
potenziale aiuto di stato della misura legislativamente prevista,  ai
fini  della  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo  di  preventiva
comunicazione. 
    17. Alla luce di  quanto  esposto,  la  Sezione  ritiene  che  la
questione di  legittimita'  costituzionale,  di  seguito  illustrata,
assuma rilevanza ai fini del giudizio di parifica del citato capitolo
n. 242422, atteso il diverso esito delle valutazioni, a  seconda  che
vengano applicate o meno le disposizioni di legge impugnate. 
    18. Nel  merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
attiene alle seguenti disposizioni della legge  regionale  Abruzzo  4
luglio 2015, n. 19: 
        l'art. 1 il quale dispone un contributo finanziario di 7  mln
di euro in favore della  SAGA  S.p.a.,  quale  societa'  di  gestione
dell'Aeroporto d'Abruzzo, contestualmente individuato come  scalo  di
interesse nazionale. Tale contributo, in base allo stesso art. 1, «e'
concesso, quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto, sotto
forma  di  sottoscrizione   dell'aumento   di   capitale   deliberato
dall'assemblea straordinaria della SAGA S.p.a. del 26  gennaio  2015,
acquisito il piano industriale quinquennale idoneo  a  dimostrare  il
raggiungimento   dell'equilibrio    economico    finanziario    anche
tendenziale»; 
        l'art.  2  il  quale  procede  al  riconoscimento,  ai  sensi
dell'art.  73,  comma  1,  lettera  b)  e  lettera  c),  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, della «legittimita' del  debito  fuori  bilancio  della
Regione Abruzzo nei confronti  della  SAGA  S.p.a.,  derivante  dalla
decisione assunta dalla Regione medesima nella assemblea dei soci del
26 gennaio 2015, di dare copertura alla perdita di esercizio relativa
all'anno 2014 e di ricapitalizzare la predetta Societa'». 
    19. Al riguardo, la Sezione ritiene che non siano  manifestamente
infondati i potenziali profili di  incostituzionalita'  delle  citate
disposizioni, relativamente al contrasto delle stesse con il  diritto
europeo e con precedenti statuizioni di sentenze della  stessa  Corte
costituzionale. 
    20. Sotto il primo profilo, si  richiama  l'art.  117,  comma  1,
della Costituzione nella parte  in  cui  sancisce  che  «la  potesta'
legislativa e' esercitata [...] dalle Regioni nel rispetto [...]  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  [...]».  Tra  tali
vincoli rientrano certamente  anche  quelli  legati  alla  disciplina
degli aiuti di Stato. 
    21. Sul punto, gli aiuti di Stato incompatibili  con  il  mercato
interno, secondo la nozione ricavabile  dall'art.  107  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (in precedenza art.  87,  paragrafo
1, del Trattato della Comunita' europea), consistono in  agevolazioni
di natura  pubblica,  superiori  alla  soglia  de  minimis,  rese  in
qualsiasi forma,  in  grado  di  favorire  talune  imprese  o  talune
produzioni e di falsare o  minacciare  di  falsare  in  tal  modo  la
concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli  Stati
membri. 
    22.  Ricorrendo  tali  presupposti,  l'art.  108,  paragrafo   3,
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un obbligo  di
comunicazione preventiva della misura alla Commissione,  al  fine  di
consentire la verifica della compatibilita'  dell'aiuto  con  mercato
interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura  in  vigore.  Tale
disposizione trova ulteriore attuazione, nel contesto nazionale,  con
l'art, 45, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea), il  quale,  nel  testo  in  vigore  nel  2015,  richiedeva,
contestualmente  alla   notifica   alla   Commissione   europea,   la
trasmissione di una scheda sintetica della misura alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. 
    23. Essendo indiscussa la competenza della Commissione a valutare
la compatibilita' di un aiuto di stato con  il  mercato  interno,  in
base alla normativa sopra riportata (da  qui  l'obbligo  di  notifica
preventiva capo alle amministrazioni), spetta «ai  giudici  nazionali
solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,  e  cioe'  dell'avvenuta  notifica
dell'aiuto. Ed e'  solo  a  questo  specifico  fine  che  il  giudice
nazionale, [...] ha una competenza limitata a verificare se la misura
rientri nella nozione di aiuto» (Corte  cost.  sentenza  n.  185  del
2011). 
    24. Tutto cio' premesso, con specifico riferimento al  contributo
sotto forma di aumento di capitale previsto dalla legge regionale  n.
19/2015 in  esame,  questo  Collegio  rileva  che  la  misura  appare
sussumibile nella nozione di aiuto di stato,  superiore  alla  soglia
«de  minimis»  e,  come  tale,  soggetta  all'obbligo  di  preventiva
comunicazione. L'omissione di tale onere procedurale  si  traduce  in
una potenziale censura di compatibilita' costituzionale  delle  norme
che dispongono il contributo. 
    25. Cio' trova peraltro conferma nella consolidata giurisprudenza
della  Corte  costituzionale,  formatasi  proprio  in  riferimento  a
precedenti  norme  regionali  abruzzesi,  concernenti  finanziamenti,
sempre in favore della societa' SAGA S.p.a., sostanzialmente analoghi
a quello contemplato nella legge regionale n. 19/2015; si  richiamano
in particolare: 
        la   sentenza   n.   299   del   2013   che   ha   dichiarato
incostituzionale l'intero complesso normativo costituito dall'art.  1
della  legge  regionale  Abruzzo  n.  69/2012  e   dalle   successive
disposizioni interpretative e sostitutive, il  quale  contemplava  un
finanziamento in favore dell'Aeroporto d'Abruzzo per 5,5  milioni  di
euro; 
        la   sentenza   n.   249   del   2014   che   ha   dichiarato
l'incostituzionalita', inter alia, dell'art. 7 della legge  regionale
Abruzzo  n.  14/2014,  il  quale  introduceva  una  disciplina  sulla
ricapitalizzazione della societa' SAGA S.p.a. sostanzialmente analoga
a quella prevista dalla legge regionale n.  19/2015,  consistente  in
un'operazione di aumento di capitale con contestuale esercizio  -  da
parte della Regione Abruzzo - del diritto di opzione sulle quote  non
sottoscritte dagli altri soci. 
    26. Le censure mosse dalla  Corte  costituzionale  ai  contributi
finanziari  precedentemente  elencati  si  appuntano  proprio   sulla
circostanza che le misure configuravano aiuti di stato  per  i  quali
non era stato adempiuto l'obbligo  di  preventiva  comunicazione  del
progetto di legge alla Commissione europea. 
    27. Si legge, infatti, in  entrambe  le  richiamate  sentenze  n.
299/2013 e n. 249/2014, che, da un lato,  «non  v'e'  dubbio  che  la
norma impugnata preveda  un'agevolazione  in  astratto  riconducibile
alla categoria degli  aiuti  di  Stato»;  dall'altro  lato,  che  «la
Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati - ai  sensi
dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 -  della  notifica
del progetto di aiuto alla Commissione europea  e  della  contestuale
trasmissione di una scheda sintetica  della  misura  notificata  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee».   Inoltre,   in   entrambe    le    ipotesi    «l'ammontare
dell'agevolazione attribuita all'aeroporto  d'Abruzzo  [...]  risulta
nettamente  superiore  al   massimo   consentito   (euro   200.000,00
complessivi in tre esercizi finanziari) entro il  quale  l'intervento
puo' essere qualificato «de  minimis»  e  conseguentemente  sottratto
alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione
europea». Ricorrendo tali presupposti,  la  Corte  ha  dichiarato  in
tutti e due i casi l'illegittimita' costituzionale  delle  norme  che
disponevano le misure di sostegno finanziario,  in  quanto  risultava
«di palmare evidenza che la  Regione  Abruzzo  ha  adottato  un  atto
definitivo di concessione del contributo senza  aver  preventivamente
sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione,
in ossequio al combinato dell'art. 108,  paragrafo  3,  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e  dell'art.  45,  comma  1,  della
legge n. 234 del  2012».  Le  misure  in  discorso,  infatti,  «senza
notifica del progetto di legge alla  Commissione  ed  in  assenza  di
previo parere favorevole di quest'ultima» si pongono in contrasto con
l'art. 117, primo  comma,  Cost.  e  con  l'art.  108,  paragrafo  3,
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  con  conseguente
dichiarazione di illegittimita'. 
    28. Tale vizio procedurale si  riscontra  anche  con  riferimento
all'aumento di capitale di cui alla legge n. 19/2015. In effetti,  la
misura prevista rispecchia i requisiti soggettivi  e  oggettivi  alla
base della nozione di aiuto di stato. Sotto il  primo  profilo,  come
riconosciuto nei precedenti citati  dalla  Corte  costituzionale,  la
regione e' un'articolazione dello Stato, la quale, con gli interventi
in esame, ha destinato risorse pubbliche ad  un  operatore  economico
del mercato del trasporto  aereo.  Sotto  il  profilo  oggettivo,  e'
chiaro che, al pari  di  quelli  previsti  dagli  articoli  di  legge
regionale  gia'   censurati   dalla   Corte   costituzionale,   anche
l'intervento  disposto  dalla   legge   regionale   n.   19/2015   e'
potenzialmente idoneo ad incidere sugli scambi tra gli  Stati  membri
ed a concedere  un  vantaggio  all'ente  beneficiario,  che  vedrebbe
incrementata  la  sua  competitivita'  attraverso   il   conferimento
pubblico di risorse destinate alla ricostituzione del capitale  della
societa'. Al riguardo, nella requisitoria d'udienza,  il  Procuratore
regionale ha sottolineato che «non v'e' dubbio che la legge regionale
n. 19/2015 preveda un'agevolazione  in  astratto  riconducibile  alla
categoria degli aiuti  di  Stato.  Infatti  [...]  l'agevolazione  ha
consentito di evitare la liquidazione della societa' cosi'  falsando,
o minacciando di  falsare,  la  concorrenza  tra  gli  operatori  del
settore». Infine, l'entita' complessiva dell'intervento e' certamente
superiore alla soglia economica dell'aiuto «de minimis». 
    29. Ne deriva che, anche in questa ipotesi,  l'omessa  preventiva
comunicazione del progetto  di  legge  alla  Commissione  europea  si
traduce in un vizio procedurale dell'iter di approvazione legislativa
della misura di sostegno, idoneo a generare dubbi, non manifestamente
infondati, circa la  costituzionalita'  delle  norme  richiamate,  in
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli  articoli  107  e
108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    30. Peraltro, la legge regionale n. 19/ 2015, nella misura in cui
intende sostanzialmente riproporre  misure  di  sostegno  finanziario
gia' dichiarate incostituzionali dalle  pronunce  n.  299/2013  e  n.
249/2014, potrebbe presentare  un  ulteriore  vizio  di  legittimita'
costituzionale,   sub   specie   della   violazione   del   giudicato
costituzionale  ex  all'art.  136  della   Costituzione.   La   Corte
costituzionale ha, infatti,  in  piu'  occasioni  affermato  che  «il
giudicato costituzionale e' violato non solo  quando  il  legislatore
emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella  gia'
ritenuta  lesiva  della  Costituzione,  ma  anche  laddove  la  nuova
disciplina   miri   a   perseguire   e   raggiungere,    "anche    se
indirettamente", esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del  2013,  n.
245 del 2012, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963). 
    31. Da ultimo si rileva che  le  argomentazioni  formulate  dalla
Regione  Abruzzo,  tese  a  mettere  in  evidenza  la  compatibilita'
dell'aumento di capitale della societa' con il quadro europeo in tema
di  aiuti  di  stato,  non  appaiono  idonee  a  fugare  i  dubbi  di
costituzionalita' precedentemente enunciati. Questi ultimi,  infatti,
attengono  al  rispetto  delle  regole  procedurali   preordinate   a
garantire l'attuazione delle disposizioni  in  materia  di  aiuti  di
stato, imponendo l'onere della preventiva trasmissione  della  misura
alla Commissione europea, quale  organo  competente  a  valutarne  la
compatibilita' con il quadro regolamentare. Gli  stessi  Orientamenti
sugli aiuti di Stato agli  aeroporti  e  alle  compagnie  aeree  (Com
2014/C 99/03), richiamati dalla Regione  Abruzzo,  nel  delineare  la
modalita' tecnica con cui viene accertata la  compatibilita'  di  una
misura con le norme in tema di aiuti di stato, attraverso il  ricorso
al c.d. test dell'operatore in un'economia di mercato  («test  MEO»),
ribadiscono, al par. 3.4, punto 49,  la  competenza  esclusiva  della
Commissione ad effettuare tale valutazione. 
    32. In questo contesto,  l'obbligo  di  preventiva  comunicazione
svolge  proprio  una  funzione  strumentale  a   garantire   che   la
Commissione  possa  esercitare  le  proprie  prerogative.  Giova,  al
riguardo, richiamare quanto sottolineato  dal  Procuratore  regionale
nella propria requisitoria secondo cui «considerati gli ampi  margini
di apprezzamento soggettivo che  risiedono  nella  valutazione  delle
prospettive  di  redditivita'  per  il  soggetto   che   concede   il
finanziamento, la Comunicazione citata  [Com  2014/C  99/03]  prevede
espressamente che la qualificazione di un intervento  in  termini  di
aiuto sulla base del MEO test sia  di  competenza  della  Commissione
stessa». In sostanza, la valutazione di compatibilita'  della  misura
di aumento di capitale della societa' partecipata non puo' essere ne'
«autocertificata» dalla Regione stessa, ne' effettuata nel merito  da
questa Corte; l'esame della misura legislativamente  prevista  assume
rilievo in questa sede solo al fine di verificare, incidenter tantum,
se sussistesse in capo  alla  Regione  l'obbligo  di  procedere  alla
relativa segnalazione, in quanto  intervento  di  sostegno  superiore
alla soglia «de minimis». Al ricorrere di tali  condizioni,  infatti,
la mancata  comunicazione  della  misura  alla  Commissione  europea,
secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, rappresenterebbe
un vizio di illegittimita' procedurale dell'approvazione del relativo
provvedimento legislativo di autorizzazione. 
    33.  Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  il  Collegio
ritiene  anche  non  manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1  e  2  della   legge
regionale Abruzzo n. 19/2015, con  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost. (in relazione agli articoli 107 e 108 TFUE)  e  all'art.
136 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, 
    Visti gli articoli 117, primo comma, e  134  della  Costituzione,
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,  e  l'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213; 
    Dispone: 
        di sollevare questione di legittimita'  costituzionale  degli
articoli  1  e  2  della  legge  regionale  Abruzzo  n.  19/2015,  in
riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 117, primo comma, Cost.,
con riguardo agli articoli  107  e  108  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, e dall'art. 136 Cost.; 
        di sospendere  il  giudizio  di  parificazione  sul  capitolo
242422  «Valorizzazione  ed   internazionalizzazione   dell'aeroporto
d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001,  n.  57»,  inciso  dalle
predette disposizioni normative, ordinando la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per l'esame della questione; 
        che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  ai   sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente ordinanza sia notificata al presidente della Regione Abruzzo
e al Procuratore regionale quali parti in causa e sia  comunicata  al
presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo. 
          Cosi' disposto in L'Aquila, nella Camera di  consiglio  del
18 aprile 2019 
 
                       Il Presidente: Buscema