N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2019
Ordinanza del 16 maggio 2019 della Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Interventi in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa ) - Riconoscimento di un contributo a favore della SAGA Spa, concesso sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale - Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei confronti della SAGA Spa - Omessa preventiva comunicazione della misura alla Commissione europea. - Legge della Regione Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19 ("Interventi in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa )"), artt. 1 e 2.(GU n.43 del 23-10-2019 )
LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo presieduta dal Presidente della Corte Angelo Buscema e composta dai magistrati: Manuela Arrigucci, Presidente di Sezione; Marco Villani, consigliere; Francesca Paola Anelli, consigliere; Antonio Dandolo, consigliere; Angelo Maria Quaglini, primo referendario (estensore); Giovanni Guida, primo referendario; ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015; Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 1, e 136 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visti gli articoli 38 e 40 del decreto legislativo n. 174/2016 (cd. Codice di giustizia contabile); Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge regionale dell'Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, in particolare gli articoli 1 e 2; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 79/C del 12 febbraio 2018 con la quale e' stato approvato il «Disegno di legge regionale recante il Rendiconto generale per l'esercizio 2015» e relativi allegati; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 783/C del 16 ottobre 2018, avente ad oggetto «Riallineamento rendiconti 2013, 2014, 2015 e 2016 - Provvedimenti»; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161/C del 25 marzo 2019, avente ad oggetto «Conferma del disegno di legge regionale di cui alla delibera n. 79/C del 12 febbraio 2018 e della deliberazione 783/C del 16 ottobre 2018»; Vista l'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza pubblica del 21 marzo 2019 e con la quale e' stato trasmesso all'Amministrazione regionale lo schema di relazione sulla gestione finanziaria 2014 e 2015 della Regione Abruzzo, adottato dalla Sezione nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2019; Considerati gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione dei rendiconti degli esercizi 2014 e 2015 nell'adunanza pubblica del 21 marzo 2019; Vista l'ordinanza n. 15 del 1° aprile 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la riunione dei giudizi per la decisione sulla parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, fissando l'udienza per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11,30; Uditi nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 il Magistrato relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il Procuratore regionale dott. Antonio Giuseppone e il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo dott. Marco Marsilio; Vista la decisione, in pari data, con la quale la Sezione ha, inter alia, parificato il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2015, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con alcune esclusioni, e disposto, su concorde richiesta della Procura regionale, di sollevare, con separata ordinanza, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e all'art. 136 Cost., degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 19/2015, sospendendo contestualmente il giudizio di parificazione sul capitolo 242422 «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57», inciso dalle predette disposizioni normative. Ritenuto in fatto 1. Nell'ambito dei controlli propedeutici al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio 2015, l'istruttoria condotta dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo prendeva in esame il capitolo di bilancio n. 242422 «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57», sul quale confluivano gli stanziamenti e la relativa implementazione finanziaria (impegni e pagamenti) legati agli articoli 1 e 2 della legge regionale dell'Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, «Interventi in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA S.p.a.)». 2. In dettaglio, con la prima norma la Regione disponeva un contributo di 7 milioni di euro in favore della societa' di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, sottoforma di sottoscrizione dell'aumento di capitale della societa' stessa; con la seconda disposizione si procedeva, poi, al riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio derivante dalla decisione di ricapitalizzazione della SAGA S.p.a. 3. Nel corso del controllo sulla citata procedura di spesa emergevano dubbi di costituzionalita' delle richiamate disposizioni normative regionali autorizzatorie, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in riferimento all'art. 136 Cost. Piu' specificatamente, i profili di potenziale incostituzionalita' consistono nella circostanza che l'operazione di ricapitalizzazione integrerebbe la nozione di aiuto di stato, superiore alla soglia «de minimis», senza che sia stata effettuata la necessaria comunicazione preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE). L'omessa comunicazione rappresenterebbe un vizio procedurale in grado di riflettersi sulla legittimita' della norma di autorizzazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale (art. 1, legge regionale n. 19/2015) e di quella attuativa che dispone il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio (art. 2, legge regionale n. 19/2015), per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Nel caso di specie, inoltre, in sede istruttoria si rilevava che il provvedimento legislativo regionale, intendendo riproporre - nella sostanza - norme gia' dichiarate incostituzionali (cfr. sentenze n. 299 del 2013 e 249 del 2014), potrebbe presentare un ulteriore vizio di legittimita' costituzionale, consistente nella violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 della Costituzione. 5. Tali dubbi di legittimita' costituzionale, evidenziati negli esiti dell'attivita' istruttoria, venivano affrontati in contraddittorio con le parti nell'adunanza pubblica del 21 marzo 2019, propedeutica al giudizio di parificazione. In tale sede, la Procura regionale della Corte dei conti condivideva i richiamati vizi di incostituzionalita'; diversamente, l'Amministrazione regionale formulava specifiche controdeduzioni sul punto, sia oralmente sia in apposita memoria contestualmente depositata (prot. RA/88026/DPB007). In dettaglio, la Regione Abruzzo argomentava che la legge n. 19/2015 si differenzia da quelle precedentemente censurate dalla Corte costituzionale, in quanto la misura di sostegno dalla stessa concessa sarebbe accompagnata da un Piano industriale quinquennale - approvato dalla societa' ex ante - e diretto a dimostrare la possibilita', sia pure tendenziale, che la societa' raggiunga l'equilibrio economico. Ad avviso della Regione Abruzzo, quindi, il finanziamento previsto dalla legge regionale n. 19/2015 rientrerebbe nella previsione esplicitamente richiamata dalla stessa normativa europea sugli aiuti di Stato al paragrafo 3.4 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (Com 2014/ C 99/03), giacche' mirante al raggiungimento dell'equilibrio economico, in applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato (c.d. MEO test). In sostanza, la misura di ricapitalizzazione non determinerebbe alcun vantaggio economico per la societa' beneficiaria ed esulerebbe, pertanto, dalla nozione di aiuto di stato e dall'obbligo di comunicazione. 6. Le considerazioni svolte dalla Regione Abruzzo non hanno consentito di superare i dubbi di costituzionalita' degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 19/2015; pertanto, all'esito dell'udienza pubblica del 18 aprile 2019, questo Collegio adottava la deliberazione n. 53/2019/PARI con cui, oltre a concludere il giudizio di parifica del Rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio 2015, dichiarandolo regolare nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con alcune esclusioni, disponeva, su conforme richiesta della Procura regionale, di sollevare, con separata ordinanza, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in riferimento all'art. 136 Cost., degli articoli 1 e 2 della legge regionale dell'Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, «Interventi in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA S.p.a.)». Conseguentemente, con la medesima pronuncia n. 53/2019, la Sezione sospendeva il giudizio sul capitolo n. 242422 «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57», il quale, riportando gli impegni e i pagamenti attuativi della misura di sostegno in favore della SAGA S.p.a., risultava inciso dall'implementazione finanziaria delle predette disposizioni normative. Considerato in diritto 1. Nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. (in relazione agli articoli 107 e 108 del TFUE) e all'art. 136 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale dell'Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, concernente «Interventi in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA S.p.a.)», i quali dispongono un contributo finanziario, sotto forma di sottoscrizione di aumento di capitale in favore della predetta societa' per azioni, riconoscendo altresi' la legittimita' del conseguente debito fuori bilancio a carico della Regione Abruzzo. La Sezione ha, quindi, sospeso i giudizio sul capitolo di spesa n. 242422 «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57», il quale, riportando gli impegni e i pagamenti attuativi della misura di sostegno in favore della SAGA S.p.a., risultava inciso dall'attuazione finanziaria delle predette disposizioni normative. 2. I potenziali vizi di illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni regionali, sollevati in sede istruttoria e condivisi dalla Procura erariale, attengono al contrasto con il diritto europeo e con precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale vertenti su norme regionali abruzzesi dello stesso tenore. 3. In via preliminare rispetto alle considerazioni in materia di non manifesta infondatezza di tali profili di incostituzionalita', appare necessario soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte ad adire il Giudice delle leggi, nonche' sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso. 4. Per quanto riguarda il primo aspetto, la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di parificazione dei rendiconti regionali e' stata, di recente, riconosciuta in piu' occasioni dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 181/2015, n. 89/2017 e n. 196/2018), sottolineando la peculiare natura del giudizio di parificazione che si svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa (art. 40 regio decreto n. 1214/1934, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in esito a pubblica udienza. Sulla base di tali considerazioni la Corte costituzionale ha esteso ai giudizi di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario le medesime conclusioni cui era pervenuta con riguardo al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato o di quelli delle regioni ad autonomia differenziata (sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n. 213/2008). 5. Nelle piu' recenti pronunce, inoltre, la Corte costituzionale (sentenza n. 181/ 2015 e 89/2017) ha progressivamente ampliato i parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte dei conti puo' accedere al sindacato di legittimita' costituzionale delle norme che vengono in rilievo nel giudizio di parificazione. La legittimazione di questa Corte, infatti, non e' considerata limitata al solo parametro costituito dall'art. 81 della Costituzione, ma si estende a tutte le norme costituzionali tese a presidiare gli equilibri di finanza pubblica e dunque, anche con riferimento all'art. 119, comma 6, della Costituzione (in materia di indebitamento) e all'art. 97 (in merito alla necessita' che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico). 6. Tale ampliamento risulta, peraltro, coerente con l'evoluzione delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, alla quale, in particolare a partire dal decreto-legge n. 174/2012 e in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e' stato riconosciuto il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico»; dette forme di controllo, nella ricostruzione operata dal Giudice delle leggi (sentenza n. 60/2013), riposano su una pluralita' di principi costituzionali, che non si esauriscono nell'art. 81 Cost. E' stato, al riguardo, affermato che «alla Corte dei conti e' attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unita' economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, Cost.)» (sentenza n. 60/2013). Un ruolo centrale nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarita' a presidio dei richiamati parametri costituzionali e' svolto proprio dal giudizio di parifica per le regioni a statuto ordinario, introdotto, come precisa primo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 174/2012, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all' art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni». Sussiste, pertanto, una corrispondenza tra i parametri costituzionali in base ai quali il legislatore ha intestato alla Corte dei conti determinate funzioni di controllo e i parametri costituzionali che la stessa Corte puo' prendere a riferimento per sollevare dubbi di legittimita' costituzionale delle norme che, di volta in volta, vengono in rilievo proprio nell'esercizio dei medesimi controlli. 7. Nel solco di questo percorso argomentativo, infatti, l'ambito della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimita' costituzionale e' stato ulteriormente arricchito, estendendolo a tutte quelle norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto, involgono la materia della finanza pubblica, a tutela delle risorse pubbliche e della loro corretta utilizzazione (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, ordinanza n. 34/2017). Sul punto, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 196/2018, ha accostato, ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri economico-finanziari, ai limitati fini del giudizio di parificazione e alla luce delle peculiarita' di esso, «i parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato, poiche' in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse». Ad avviso della citata pronuncia, infatti, «entro tali materie [quelle rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost.], non vi e' intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196/2018). In sostanza, secondo la pronuncia, la violazione, da parte delle disposizioni regionali di spesa, delle norme costituzionali che limitano gli ambiti di esercizio della potesta' legislativa delle regioni rispetto a quella dello Stato, riverberano direttamente come vulnus alla sana gestione della finanza pubblica allargata, valore-obiettivo rispetto al quale la Corte dei conti svolge il ruolo di garante imparziale, in primis nelle funzioni di controllo finanziario. Da cio' il riconoscimento a questa Corte, in sede di parifica, della legittimazione a rilevare potenziali vizi di illegittimita' costituzionale delle norme di spesa regionale che si pongono in contrasto con le regole di riparto delle competenze legislative fissate dall'art. 117, comma 2, Cost. 8. Proseguendo ulteriormente su questo iter argomentativo, ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo ai vincoli che si impongono al legislatore regionale per effetto dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. Anche la violazione, da parte di disposizioni regionali di spesa, dei limiti posti dall'ordinamento comunitario, quali quelli in tema di disciplina degli aiuti di stato (nella specie, come di seguito meglio argomentato, l'obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione europea delle misure costituenti aiuti di stato), riverbera in termini di inosservanza immediata del principio di sana gestione finanziaria e dell'equilibrio di bilancio. A cio' si aggiunge l'obbligo gravante sui giudici nazionali di garantire il rispetto dell'ordinamento europeo. 9. Ritiene, pertanto, la Sezione di essere legittimata, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni di leggi regionali di spesa, anche con riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (nella specie gli articoli 107 e 108 TFUE), quali parametri interposti dell'art. 117, comma 1, Cost. 10. Muovendo all'analisi del profilo della rilevanza della questione che si intende sollevare ai fini del presente giudizio, la Sezione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni preliminari in merito all'oggetto del giudizio di parifica di cui all'art. 39 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti (Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), al quale l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, fa rinvio. 11. L'evoluzione della natura e finalita' del bilancio pubblico - passato da «strumento descrittivo di fenomeni di mera erogazione finanziaria» a «strumento di realizzazione di nuove funzioni di governo (come la programmazione di bilancio, le operazioni di tesoreria, ecc.) e piu' in generale di politica economica e finanziaria» finalizzata a «meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche» fino ad assumere il ruolo di «bene pubblico nel senso che e' funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (ex multis Corte costituzionale n. 184/2016) - ha indotto una rivisitazione del ruolo assegnato al giudizio di parifica intestato alla Corte dei conti. Quest'ultimo, allo stato attuale della giurisprudenza costituzionale, ha come oggetto la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) e, soprattutto, la verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura. In tal modo, il giudizio di parificazione si pone come strumentale al ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico» che legislatore ha attribuito alla Corte dei conti. 12. In coerenza con questa ricostruzione la Corte costituzionale (sentenza n. 213/2008) ha affermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questione di legittimita' costituzionale «avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali». 13. Si e' consolidata, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis decisione n. 36/ CONTR/2011 delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, decisioni n. 116/2014/PARI e n. 39/2016 della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, decisione n. 36/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Calabria, decisione n. 46/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Liguria, decisione n. 2/2014/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite per la Regione siciliana) la possibilita' di procedere ad una parifica parziale, in linea con l'oggetto del giudizio che, come detto, si sostanzia in piu' parifiche distinte delle diverse poste, che confluiscono sul risultato complessivo. 14. Nella fattispecie del giudizio sul Rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio 2015, le valutazioni finalizzate alla parifica del capitolo di spesa n. 242422 «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d' Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57» presuppongono l'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 19/2015 che dispongono direttamente la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Societa' SAGA S.p.a. e riconoscono la legittimita' del conseguente debito fuori bilancio, autorizzando gli stanziamenti di spesa e la relativa implementazione (impegno e pagamento) sul citato capitolo di bilancio; cio' da' dimostrazione della rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalita' che si intende sollevare. E' evidente, infatti, che, nella vigenza delle menzionate disposizioni di legge regionale, la Sezione dovrebbe parificare la predetta posta del rendiconto della Regione Abruzzo, pur in presenza di dubbi di compatibilita' della spesa in discorso con il quadro costituzionale. 15. Tale esito appare, inoltre, obbligato, essendo precluso al giudice, in questa fattispecie, ogni potere di disapplicazione della normativa regionale non in linea con le previsioni comunitarie in materia di aiuti di stato. Sul punto, occorre infatti ricordare che, conformemente ai principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in causa C-106/77 (Simmenthal), e dalla successiva giurisprudenza della Corte costituzionale, segnatamente con la sentenza n. 170 del 1984 (Granital), qualora nell'ambito di un giudizio vengano in rilievo disposizioni del diritto dell'Unione europea direttamente efficaci, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilita' comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando - se del caso - il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale; diversamente, in caso di potenziale contrasto tra una norma interna e una norma comunitaria priva di efficacia diretta, ove non sia possibile comporre detto contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimita' costituzionale, spettando poi alla Corte costituzionale valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, dichiarare non costituzionale la legge incompatibile con il diritto comunitario (ex plurimis Corte costituzionale, ordinanza n. 207/2013; sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75 del 2012). 16. Nel caso di specie, le disposizioni regionali in discorso si pongono in potenziale contrasto con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea i quali non hanno un'efficacia diretta nella qualificazione di una misura come aiuto di stato compatibile o meno con l'ordimento europeo, ma impongono un onere di carattere procedurale consistente nell'obbligo di preventiva comunicazione delle misure alla Commissione europea, cui spetta la competenza ad effettuare la valutazione di compatibilita'. Ne deriva che l'omissione, da parte del legislatore regionale, dell'obbligo di comunicazione preventiva non consente alla Corte dei conti, ai fini del giudizio di parifica delle rilevazioni contabili, di superare il contrasto con l'ordinamento europeo, attraverso la disapplicazione delle norme regionali di autorizzazione della spesa, procedendo ad una valutazione autonoma della compatibilita' della misura di sostegno con la disciplina degli aiuti di stato. Come affermato dalla Corte costituzionale, infatti, tale valutazione ricade nella competenza della Commissione europea, mentre al giudice nazionale e' consentito solamente accertare incidenter tantum la natura di potenziale aiuto di stato della misura legislativamente prevista, ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di preventiva comunicazione. 17. Alla luce di quanto esposto, la Sezione ritiene che la questione di legittimita' costituzionale, di seguito illustrata, assuma rilevanza ai fini del giudizio di parifica del citato capitolo n. 242422, atteso il diverso esito delle valutazioni, a seconda che vengano applicate o meno le disposizioni di legge impugnate. 18. Nel merito, la questione di legittimita' costituzionale attiene alle seguenti disposizioni della legge regionale Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19: l'art. 1 il quale dispone un contributo finanziario di 7 mln di euro in favore della SAGA S.p.a., quale societa' di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, contestualmente individuato come scalo di interesse nazionale. Tale contributo, in base allo stesso art. 1, «e' concesso, quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della SAGA S.p.a. del 26 gennaio 2015, acquisito il piano industriale quinquennale idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale»; l'art. 2 il quale procede al riconoscimento, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) e lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, della «legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei confronti della SAGA S.p.a., derivante dalla decisione assunta dalla Regione medesima nella assemblea dei soci del 26 gennaio 2015, di dare copertura alla perdita di esercizio relativa all'anno 2014 e di ricapitalizzare la predetta Societa'». 19. Al riguardo, la Sezione ritiene che non siano manifestamente infondati i potenziali profili di incostituzionalita' delle citate disposizioni, relativamente al contrasto delle stesse con il diritto europeo e con precedenti statuizioni di sentenze della stessa Corte costituzionale. 20. Sotto il primo profilo, si richiama l'art. 117, comma 1, della Costituzione nella parte in cui sancisce che «la potesta' legislativa e' esercitata [...] dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario [...]». Tra tali vincoli rientrano certamente anche quelli legati alla disciplina degli aiuti di Stato. 21. Sul punto, gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall'art. 107 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in precedenza art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunita' europea), consistono in agevolazioni di natura pubblica, superiori alla soglia de minimis, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. 22. Ricorrendo tali presupposti, l'art. 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un obbligo di comunicazione preventiva della misura alla Commissione, al fine di consentire la verifica della compatibilita' dell'aiuto con mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore. Tale disposizione trova ulteriore attuazione, nel contesto nazionale, con l'art, 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il quale, nel testo in vigore nel 2015, richiedeva, contestualmente alla notifica alla Commissione europea, la trasmissione di una scheda sintetica della misura alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. 23. Essendo indiscussa la competenza della Commissione a valutare la compatibilita' di un aiuto di stato con il mercato interno, in base alla normativa sopra riportata (da qui l'obbligo di notifica preventiva capo alle amministrazioni), spetta «ai giudici nazionali solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e cioe' dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed e' solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, [...] ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto» (Corte cost. sentenza n. 185 del 2011). 24. Tutto cio' premesso, con specifico riferimento al contributo sotto forma di aumento di capitale previsto dalla legge regionale n. 19/2015 in esame, questo Collegio rileva che la misura appare sussumibile nella nozione di aiuto di stato, superiore alla soglia «de minimis» e, come tale, soggetta all'obbligo di preventiva comunicazione. L'omissione di tale onere procedurale si traduce in una potenziale censura di compatibilita' costituzionale delle norme che dispongono il contributo. 25. Cio' trova peraltro conferma nella consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, formatasi proprio in riferimento a precedenti norme regionali abruzzesi, concernenti finanziamenti, sempre in favore della societa' SAGA S.p.a., sostanzialmente analoghi a quello contemplato nella legge regionale n. 19/2015; si richiamano in particolare: la sentenza n. 299 del 2013 che ha dichiarato incostituzionale l'intero complesso normativo costituito dall'art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 69/2012 e dalle successive disposizioni interpretative e sostitutive, il quale contemplava un finanziamento in favore dell'Aeroporto d'Abruzzo per 5,5 milioni di euro; la sentenza n. 249 del 2014 che ha dichiarato l'incostituzionalita', inter alia, dell'art. 7 della legge regionale Abruzzo n. 14/2014, il quale introduceva una disciplina sulla ricapitalizzazione della societa' SAGA S.p.a. sostanzialmente analoga a quella prevista dalla legge regionale n. 19/2015, consistente in un'operazione di aumento di capitale con contestuale esercizio - da parte della Regione Abruzzo - del diritto di opzione sulle quote non sottoscritte dagli altri soci. 26. Le censure mosse dalla Corte costituzionale ai contributi finanziari precedentemente elencati si appuntano proprio sulla circostanza che le misure configuravano aiuti di stato per i quali non era stato adempiuto l'obbligo di preventiva comunicazione del progetto di legge alla Commissione europea. 27. Si legge, infatti, in entrambe le richiamate sentenze n. 299/2013 e n. 249/2014, che, da un lato, «non v'e' dubbio che la norma impugnata preveda un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato»; dall'altro lato, che «la Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati - ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee». Inoltre, in entrambe le ipotesi «l'ammontare dell'agevolazione attribuita all'aeroporto d'Abruzzo [...] risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento puo' essere qualificato «de minimis» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea». Ricorrendo tali presupposti, la Corte ha dichiarato in tutti e due i casi l'illegittimita' costituzionale delle norme che disponevano le misure di sostegno finanziario, in quanto risultava «di palmare evidenza che la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012». Le misure in discorso, infatti, «senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest'ultima» si pongono in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e con l'art. 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con conseguente dichiarazione di illegittimita'. 28. Tale vizio procedurale si riscontra anche con riferimento all'aumento di capitale di cui alla legge n. 19/2015. In effetti, la misura prevista rispecchia i requisiti soggettivi e oggettivi alla base della nozione di aiuto di stato. Sotto il primo profilo, come riconosciuto nei precedenti citati dalla Corte costituzionale, la regione e' un'articolazione dello Stato, la quale, con gli interventi in esame, ha destinato risorse pubbliche ad un operatore economico del mercato del trasporto aereo. Sotto il profilo oggettivo, e' chiaro che, al pari di quelli previsti dagli articoli di legge regionale gia' censurati dalla Corte costituzionale, anche l'intervento disposto dalla legge regionale n. 19/2015 e' potenzialmente idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a concedere un vantaggio all'ente beneficiario, che vedrebbe incrementata la sua competitivita' attraverso il conferimento pubblico di risorse destinate alla ricostituzione del capitale della societa'. Al riguardo, nella requisitoria d'udienza, il Procuratore regionale ha sottolineato che «non v'e' dubbio che la legge regionale n. 19/2015 preveda un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato. Infatti [...] l'agevolazione ha consentito di evitare la liquidazione della societa' cosi' falsando, o minacciando di falsare, la concorrenza tra gli operatori del settore». Infine, l'entita' complessiva dell'intervento e' certamente superiore alla soglia economica dell'aiuto «de minimis». 29. Ne deriva che, anche in questa ipotesi, l'omessa preventiva comunicazione del progetto di legge alla Commissione europea si traduce in un vizio procedurale dell'iter di approvazione legislativa della misura di sostegno, idoneo a generare dubbi, non manifestamente infondati, circa la costituzionalita' delle norme richiamate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli articoli 107 e 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 30. Peraltro, la legge regionale n. 19/ 2015, nella misura in cui intende sostanzialmente riproporre misure di sostegno finanziario gia' dichiarate incostituzionali dalle pronunce n. 299/2013 e n. 249/2014, potrebbe presentare un ulteriore vizio di legittimita' costituzionale, sub specie della violazione del giudicato costituzionale ex all'art. 136 della Costituzione. La Corte costituzionale ha, infatti, in piu' occasioni affermato che «il giudicato costituzionale e' violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella gia' ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963). 31. Da ultimo si rileva che le argomentazioni formulate dalla Regione Abruzzo, tese a mettere in evidenza la compatibilita' dell'aumento di capitale della societa' con il quadro europeo in tema di aiuti di stato, non appaiono idonee a fugare i dubbi di costituzionalita' precedentemente enunciati. Questi ultimi, infatti, attengono al rispetto delle regole procedurali preordinate a garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di aiuti di stato, imponendo l'onere della preventiva trasmissione della misura alla Commissione europea, quale organo competente a valutarne la compatibilita' con il quadro regolamentare. Gli stessi Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (Com 2014/C 99/03), richiamati dalla Regione Abruzzo, nel delineare la modalita' tecnica con cui viene accertata la compatibilita' di una misura con le norme in tema di aiuti di stato, attraverso il ricorso al c.d. test dell'operatore in un'economia di mercato («test MEO»), ribadiscono, al par. 3.4, punto 49, la competenza esclusiva della Commissione ad effettuare tale valutazione. 32. In questo contesto, l'obbligo di preventiva comunicazione svolge proprio una funzione strumentale a garantire che la Commissione possa esercitare le proprie prerogative. Giova, al riguardo, richiamare quanto sottolineato dal Procuratore regionale nella propria requisitoria secondo cui «considerati gli ampi margini di apprezzamento soggettivo che risiedono nella valutazione delle prospettive di redditivita' per il soggetto che concede il finanziamento, la Comunicazione citata [Com 2014/C 99/03] prevede espressamente che la qualificazione di un intervento in termini di aiuto sulla base del MEO test sia di competenza della Commissione stessa». In sostanza, la valutazione di compatibilita' della misura di aumento di capitale della societa' partecipata non puo' essere ne' «autocertificata» dalla Regione stessa, ne' effettuata nel merito da questa Corte; l'esame della misura legislativamente prevista assume rilievo in questa sede solo al fine di verificare, incidenter tantum, se sussistesse in capo alla Regione l'obbligo di procedere alla relativa segnalazione, in quanto intervento di sostegno superiore alla soglia «de minimis». Al ricorrere di tali condizioni, infatti, la mancata comunicazione della misura alla Commissione europea, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, rappresenterebbe un vizio di illegittimita' procedurale dell'approvazione del relativo provvedimento legislativo di autorizzazione. 33. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene anche non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale Abruzzo n. 19/2015, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli articoli 107 e 108 TFUE) e all'art. 136 Cost.
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Visti gli articoli 117, primo comma, e 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Dispone: di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale Abruzzo n. 19/2015, in riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 117, primo comma, Cost., con riguardo agli articoli 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dall'art. 136 Cost.; di sospendere il giudizio di parificazione sul capitolo 242422 «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57», inciso dalle predette disposizioni normative, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione; che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al presidente della Regione Abruzzo e al Procuratore regionale quali parti in causa e sia comunicata al presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo. Cosi' disposto in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2019 Il Presidente: Buscema