MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 ottobre 2019 

Diniego dell'abilitazione alla  Scuola  di  psicoterapia  relazionale
integrata (SPRI) ad istituire e ad attivare nella sede  di  Pioltello
un corso di specializzazione in psicoterapia. (19A06779) 
(GU n.256 del 31-10-2019)

 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola  di
psicoterapia relazionale integrata (SPRI)» ha chiesto  l'abilitazione
ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di   specializzazione   in
psicoterapia in viale San Francesco n. 16 - 20096 Pioltello (MI), per
un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno  di  corso
pari a 7 unita' e, per l'intero corso, a 28 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  del  19  settembre  2019,  ha  espresso   parere   negativo
sull'istanza  di  riconoscimento,  rilevando  che   le   integrazioni
pervenute  non  sono  idonee  a  sanare  i  rilievi  sulla  validita'
scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico. In dettaglio,  non
vengono descritti e argomentati contributi scientifici di validazione
di un approccio integrato. Inoltre, il testo pervenuto  descrive  una
sommatoria di approcci teorico-clinici diversificati che  configurano
una identita'  culturale  eclettica  dell'ordinamento  didattico.  Il
richiamo  ai  fattori  terapeutici  aspecifici  comuni   ai   diversi
orientamenti non qualifica una loro integrazione quanto piuttosto una
mera convergenza sul piano della relazione terapeutica. 
  Si evidenzia inoltre che le note pervenute in merito alle attivita'
formative  caratterizzanti  il  percorso  formativo   non   risultano
attinenti ad un approccio teorico-clinico  mirato  alla  integrazione
dei modelli di riferimento. Inoltre, nelle considerazioni finali,  si
evince con chiarezza che il  programma  formativo  e'  finalizzato  a
consentire all'allievo  di  «scegliere  un  orientamento  terapeutico
congeniale al proprio modo di essere». Tale dichiarazione risulta  in
palese  contraddizione  con  un  progetto   formativo   mirato   alla
integrazione di modelli di psicoterapia. 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di  psicoterapia
relazionale integrata (SPRI)», con sede in viale San Francesco n.  16
- 20096 Pioltello (MI), per i fini di cui all'art. 4 del  regolamento
adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta,  visto  il
motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 8 ottobre 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara