Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998.(GU n.44 del 2-11-2019)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 10 luglio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. n. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, dello Statuto; Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione); Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale); Considerato quanto segue: 1. Il regio decreto n. 148/1931, all'art. 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), prevede la costituzione di un consiglio di disciplina presso ciascuna azienda di trasporto, per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata; 2. Risulta necessario, pertanto, dettare disposizioni integrative, modificando la legge regionale n. 42/1198, per l'attuazione delle suddette norme in riferimento alla figura del presidente. Approva la presente legge: Art. 1 Funzioni della regione. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 42/1998 1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Compete, inoltre, al presidente della giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'art. 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). 2-ter. Per l'individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza: a) appartenenza alla Magistratura ordinaria; b) appartenenza alla Magistratura onoraria; c) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro; e) esercizio di funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in enti pubblici o in aziende private. 2-quater. La regione pubblica, sul proprio sito web istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. L'istruttoria delle domande viene svolta da parte di una apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k-bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 2-quinquies. Ciascuna azienda di trasporto puo' corrispondere al presidente del proprio consiglio di disciplina, oltre a quanto statuito dall'art. 54, quinto comma, dell'allegato A del regio decreto n. 148/1931, una indennita' di funzione non superiore a euro 300,00 per ogni giorno di seduta.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 luglio 2019 ROSSI (Omissis).