MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 ottobre 2019 

Revoca dell'abilitazione dell'«Associazione culturale IBTG  -  Scuola
Gestalt» ad  istituire  e  ad  attivare,  nella  sede  periferica  di
Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia. (19A06916) 
(GU n.262 del 8-11-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  29  gennaio   2002   con   il   quale
l'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» e'  stata  abilitata
ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di   specializzazione   in
psicoterapia nella sede di Torino, per i fini di cui all'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  2  agosto  2012   di   autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Firenze; 
  Visto il  decreto  in  data  8  luglio  2014  di  autorizzazione  a
trasferire la sede principale di Torino; 
  Visto il decreto in data  15  dicembre  2017  di  autorizzazione  a
trasferire la sede principale di Torino; 
  Vista l'istanza  con  la  quale  il  predetto  Istituto  chiede  la
cancellazione della sede periferica di Firenze; 
  Vista la nota pervenuta del 19 settembre  2019,  con  la  quale  il
rappresentante  legale  del   predetto   Istituto   ha   chiesto   la
cancellazione della  sede  didattica  di  Firenze  a  causa  del  non
avviamento di corsi di psicoterapia; 
  Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998,  secondo
cui la revoca e', comunque, disposta in caso  di  interruzione  o  di
cessazione dell'attivita' formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per   le   motivazioni   espresse   in   premessa,   e'    revocata
all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», l'abilitazione ad
istituire e ad attivare presso la sede periferica di  Firenze,  corsi
di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in  data  2
agosto 2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 ottobre 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara