MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO

Entrata in vigore della Convenzione relativa all'estradizione tra gli
Stati membri dell'Unione europea, con allegato, fatta a Dublino il 27
settembre 1996. (19A06958) 
(GU n.263 del 9-11-2019)

 
 
    Si informa che in data 7 agosto 2019 e' stato  depositato  presso
il  segretariato  generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea   lo
strumento di ratifica della Convenzione relativa all'estradizione tra
gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, fatta  a  Dublino
il 27 settembre 1996. 
    Sono  state,  quindi,  completate  le  procedure  richieste   per
l'entrata in vigore della predetta Convenzione. 
    La ratifica e' stata autorizzata con legge 19 luglio 2019, n. 66,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2019. 
    In conformita' con il suo art. 18, paragrafo  3,  la  Convenzione
entra in vigore il giorno 5 novembre 2019. 
    All'atto del deposito dello strumento di  ratifica,  l'Italia  ha
formulato le seguenti riserve e dichiarazioni: 
      Article 5 - Political offences 
      «The Italian Republic declares that it will apply article  5(1)
only in relation to offences referred to in articles 1 and 2  of  the
European Convention on the Suppression of Terrorism and  offences  of
conspiracy or association - which correspond to  the  description  of
behaviour referred to in article 3(4) - to commit one or more of  the
offences referred to in articles 1 and 2 of the  European  Convention
on the Suppression of Terrorism.» 
      Article 7 - Extradition of nationals 
      «The  Italian  Republic  will  grant  the  extradition  of  its
citizens under the condition of reciprocity.» 
      Article 12 - Re-extradition to another Member State 
      «The Italian Republic declares, in accordance with article  12,
paragraph  2,  that  article  15  of  the  European   Convention   on
Extradition continues to apply, unless the person concerned  consents
to being re-extradited to another Member State.» 
      Article 13 - Central authority and transmission of documents by
facsimile 
      «The Ministry of Justice will be the central  authority  within
the meaning of article 13.» 
      Article 18 - Entry into force 
      «The Italian Republic declares that this Convention applies, in
accordance with article 18(4), in its relations  with  Member  States
which have made the same declaration.» 
    Traduzione non ufficiale delle riserve e dichiarazioni: 
      Art. 5 - Reati politici 
      «La Repubblica italiana  dichiara  che  applichera'  l'art.  5,
paragrafo 1 solo in relazione ai reati di cui agli  articoli  1  e  2
della Convenzione europea per la  repressione  del  terrorismo  e  ai
reati  di  cospirazione  o  associazione   per   delinquere   -   che
corrispondono alla descrizione del comportamento di cui  all'art.  3,
paragrafo 4 - per commettere uno o pia reati di cui agli articoli 1 e
2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo.» 
      Art. 7 - Estradizione dei cittadini 
      «La Repubblica italiana garantira'  l'estradizione  dei  propri
cittadini a condizione di reciprocita'.» 
      Art. 12 - Riestradizione verso un altro Stato membro 
      «La Repubblica italiana dichiara, in conformita'  all'art.  12,
paragrafo 2, che l'art. 15 della Convenzione europea di  estradizione
continua ad essere applicato, salvo che la persona interessata dia il
proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.» 
      Art. 13 - Autorita' centrale e trasmissione  di  documenti  via
telefax 
      «Il Ministero della giustizia sara' autorita' centrale ai sensi
dell'art. 13.» 
      Art. 18 - Entrata in vigore 
      «La Repubblica italiana dichiara che la presente Convenzione Si
applica, in  conformita'  con  l'art.  18,  paragrafo  4,  nelle  sue
relazioni  con  gli  Stati  membri  che   hanno   fatto   la   stessa
dichiarazione».