N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2019

Ordinanza del 16 aprile 2019 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto  da  Societa'  Italiana  Autori  ed
Editori - SIAE e Federazione autori contro Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni - Agcom e Associazione Lea  -  Liberi  Editori  e
Autori.. 
 
Diritto d'autore - Liberalizzazione  della  gestione  collettiva  dei
  diritti d'autore - Estensione dell'attivita' di intermediazione del
  diritto d'autore di cui agli artt. 15-bis e 180 della legge n.  633
  del 1941, in precedenza  riservata  alla  Societa'  italiana  degli
  autori ed editori (SIAE), ad altri organismi di gestione collettiva
  - Disposizioni introdotte con decreto-legge. 
- Decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148  (Disposizioni  urgenti  in
  materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito,  con
  modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19. 
(GU n.46 del 13-11-2019 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                            Sezione Terza 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3784 del 2018, proposto da Societa' italiana autori
ed editori (S.I.A.E.),  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Stefano  Astorri,
Maurizio Mandel, Massimo Luciani  e  Mario  Siragusa,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di giustizia eletto presso lo studio
del primo in Roma, via Alessandro Torlonia, n. 33; 
    contro l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    nei confronti: 
        Associazione Lea - Liberi editori e autori,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Guido Scorza e Dario Reccia, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio  del
primo; 
        Soundreef S.p.a. non costituita in giudizio; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum: 
        Federazione Autori, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo  Turco  e  Maria
Grazia Maxia, con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
    per l'annullamento in parte qua: 
        dell'«Elenco degli organismi di gestione collettiva  e  delle
entita' di gestione indipendenti, redatto ai sensi dell'art. 5, comma
1, dell'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS», pubblicato sul sito
istituzionale dell'AGCOM il 24  gennaio  2018,  nella  parte  in  cui
include LEA - Liberi editori e autori fra gli organismi  di  gestione
collettiva in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo
15 marzo 2017, n. 35; 
        di tutti gli  atti  presupposti,  consequenziali  o  comunque
connessi,  ivi  compreso   il   «Regolamento   sull'esercizio   delle
competenze di cui al decreto legislativo marzo 2017, n. 35 in materia
di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi  e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali per l'uso online nel mercato interno» (All. A alla  delibera
AGCOM n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017); 
    e per la  condanna  al  risarcimento  del  danno  cagionato  alla
ricorrente dall'iscrizione di LEA  -  Liberi  editori  e  autori  nel
predetto elenco; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Lea  -
Liberi editori  e  autori  e  di  Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni - Roma; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il  dott.
Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente gli avv.ti S. Astorri
e  M.  Mandel,  per  la  Federazione  autori  l'avv.  P.  Turco,  per
l'Associazione LEA - Liberi editori e autori l'avv. G. Scorza  e  per
l'AGCOM - Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  l'Avvocato
dello Stato Pietro Garofoli. 
    La ricorrente premette che Soundreef Ltd.  (anche  Soundreef)  e'
una societa', di diritto inglese, costituita nel Regno Unito nel 2008
e interamente controllata da Soundreef S.p.a.,  societa'  di  diritto
italiano costituita nel 2012 sotto forma di societa'  responsabilita'
limitata e trasformata in societa' per azioni  con  delibera  del  20
novembre 2015 dell'Assemblea straordinaria, che ha istituito la  sede
legale a Milano. 
    A decorrere dagli ultimi mesi del 2011 Soundreef avrebbe iniziato
esercitare in Italia attivita' d'intermediazione, rilasciando licenze
per l'utilizzo del suo repertorio prima agli esercizi commerciali per
la musica d'ambiente e dal  2014  a  locali  per  lo  svolgimento  di
concerti di musica dal vivo. 
    La  S.I.A.E.,  quindi,  con  due  segnalazioni   ha   sollecitato
l'intervento  dell'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  40  del   decreto
legislativo n. 35  del  2017  affinche',  nell'esercizio  dei  propri
poteri  di  vigilanza   e   sanzione,   accertasse   l'illegittimita'
dell'attivita' svolta da Soundreef,  attesa  la  natura  di  ente  di
gestione indipendente (e non di  organismo  di  gestione  collettiva)
posto che Soundreef: non era detenuta, ne'  controllata,  anche  solo
indirettamente  o  in  parte,  dai  titolari  dei  diritti   d'autore
rappresentati; era organizzata a scopo di lucro. 
    In data 14 dicembre 2017, dopo la pubblicazione  della  legge  di
conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (legge n. 172 del 2017,
pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre  2017),  e'  stata
costituita l'Associazione denominata  Liberi  editori  autori  -  LEA
(anche solo LEA). 
    In data 24 gennaio 2018 l'Autorita'  ha  pubblicato  sul  proprio
sito istituzionale internet l'«Elenco  degli  organismi  di  gestione
collettiva (OGC) e  delle  entita'  di  gestione  indipendenti  (EGI)
redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla  delibera
n. 396/17/CONS», tra cui figura anche la LEA, quale O.G.C. 
    Con segnalazione trasmessa il 25 gennaio 2018  la  ricorrente  ha
chiesto nuovamente all'Autorita' di accertare che  la  LEA  fosse  in
possesso dei requisiti previsti per gli O.G.C. autorizzati a  operare
in Italia. 
    L'istante ha inviato all'AGCom un ulteriore sollecito in  data  2
marzo 2018. 
    Cio' premesso SIAE ha impugnato l'elenco  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni deducendo i seguenti motivi: 
        1) In via preliminare, sulla natura giuridica di  LEA  e  sui
rapporti con Soundreef. 
    Tra LEA e Soundreef vi sarebbe piena continuita':  LEA  e'  stata
costituita il 14 dicembre 2017, dopo la pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale  della  legge  di  conversione,  con   modificazioni,   del
decreto-legge n. 148 del 2017. 
    Come segnalato all'Autorita', il catalogo musicale  presenti  sul
sito della LEA sarebbe identico a quello di Soundreef. 
    In particolare tre persone giuridiche e sei  delle  nove  persone
fisiche fondatrici di LEA sarebbero gia' rappresentate  da  Soundreef
(Adriano Bono, Davide Combusti (in arte The  Niro),  Francesco  Carlo
(in  arte  Kento),  Federico  Camici  (in  arte  Jolkipalki),  Lucian
Beierling (che svolge altresi' le funzioni di coordinatore  marketing
e comunicazione di Soundreef S.p.A. e ne detiene una piccola quota di
capitale sociale), Paolo  Cassiano  (in  arte  Paul2Go),  Wild  Cosmo
S.r.l., Prismo Paco Records S.r.l., Soundreef Publishing S.r.l. (casa
editrice controllata al 100% da Soundreef S.p.A.). 
    I  restanti  fondatori  di  LEA,  Francesco  Fraioli,  Alessandro
Manuali e Lorenzo Valli svolgerebbero attivita' di autore o  editore,
mentre il sig. Valli sarebbe figlio di  Gabriele  Valli,  membro  del
Consiglio di amministrazione di  Soundreef  S.p.A.  dal  20  novembre
2015. 
    Sussisterebbero  inoltre  una  contiguita'  tra  gli  organi   di
amministrazione delle due societa', in quanto ad alcuni membri  degli
organi  statutari  di  LEA  (o  a  loro  congiunti)  sarebbero  state
attribuite cariche apicali negli  organi  statutari  di  Soundreef  o
incarichi di consulenza e di rappresentanza e difesa in  giudizio,  e
viceversa. 
    Nella Segnalazione del 2 marzo  2018  SIAE  ha  indicato  che  il
repertorio di Soundreef sarebbe identico al repertorio  rappresentato
da LEA, per quel che concerne i sei autori e i tre editori  fondatori
di LEA. 
    LEA non disporrebbe  di  alcun  repertorio  amministrato  in  via
diretta. 
    La sede legale e gli uffici amministrativi di LEA sono situati  a
Roma, in via dei Cerchi, n. 75, al medesimo indirizzo in cui  sarebbe
stata ubicata la sede di Soundreef Italia S.r.l. (poi trasformata  in
Soundreef S.p.a.), sino alla fine del 2015. 
    L'Amministratore delegato di Soundreef avrebbe ammesso  che  «Lea
acquistera' parte delle tecnologie usate per  il  monitoraggio  e  la
rendicontazione dei brani da Soundreef Spa, la controllante  italiana
di Soundreef Ltd» (v. articolo sul sito  di  Repubblica,  dal  titolo
Soundreef scardina il monopolio Siae, la non profit Lea  raccogliera'
i diritti in Italia, pubblicato il 16 gennaio 2018). 
    Tali elementi evidenzierebbero  gli  stretti  legami  tra  LEA  e
Soundreef; 
        2) Ancora in via preliminare.  Sulla  natura  provvedimentale
dell'Elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di
gestione  indipendenti,  redatto  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
dell'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS. 
    L'inclusione nell'elenco dell'AGCom ai sensi dell'art. 40,  comma
3, del  decreto  legislativo  n.  35  del  2017  puo'  avvenire  solo
all'esito  positivo  di  una  verifica  sul  possesso  dei  requisiti
previsti dall'art. 8 per cui  esso  costituirebbe  esercizio  di  una
potesta' amministrativa discrezionale di tipo provvedimentale; 
        3) Violazione degli articoli 8 e 40,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 35 del 2017 e 19, comma 2, del  decreto-legge  n.  148
del 2017. Violazione dell'art.  5,  comma  1,  dell'Allegato  A  alla
delibera n. 396/17/CONS (recante  «Regolamento  sull'esercizio  delle
competenze di cui al decreto legislativo 15  marzo  2017,  n.  35  in
materia di gestione collettiva dei diritti  d'autore  e  dei  diritti
connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i
diritti su opere musicali per l'uso  online  nel  mercato  interno»).
Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. Travisamento dei fatti. 
    L'art. 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941,  n.  633  (anche
LDA) consente di svolgere l'attivita' d'intermediazione  dei  diritti
d'autore alla SIAE e «agli altri organismi di gestione collettiva  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35». 
    In base all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo  n.  35  del
2017, per organismo di gestione collettiva si intende un soggetto che
«come finalita'  unica  o  principale  gestisce  diritti  d'autore  o
diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare
di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi»  e  che  «soddisfi
uno o entrambi i seguenti requisiti: a) e' detenuto o controllato dai
propri membri; b) non persegue fini di lucro». 
    LEA non possiederebbe alcuna di tali caratteristiche: 
        A)  non  perseguirebbe  la  finalita',  ne'   unica   e   ne'
principale, di gestire diritti d'autore o diritti connessi ai diritti
d'autore per conto  di  piu'  di  un  titolare  di  tali  diritti,  a
vantaggio collettivo di questi poiche' costituirebbe solo un  tramite
perche' Soundreef possa intermediare diritti d'autore in Italia; 
        B) perseguirebbe fini di lucro, in quanto agirebbe per  conto
della  Soundreef,  consentendo  a  questa  di  svolgere  la   propria
attivita' d'intermediazione del diritto d'autore nel mercato italiano
eludendo l'art. 180, comma 1, della legge n. 633 del 1941,  per  come
modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017. 
    Al di la' delle formali enunciazioni dello statuto, le  finalita'
perseguite, l'attivita' svolta e il possesso dei requisiti  richiesti
andrebbero accertati - LEA sarebbe una mera proiezione  di  Soundreef
ovvero lo strumento che consentirebbe a quest'ultima di continuare  a
svolgere la propria attivita' d'intermediazione del diritto  d'autore
nel mercato italiano in elusione dell'art. 180, comma 1, della  legge
n. 633 del 1941, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017. 
    Ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del
2017 e dell'art.  5,  comma  1,  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
396/17/CONS, adottata dall'AGCom il 19 ottobre 2017, un'impresa  puo'
essere inserita nell'elenco gestito dall'Autorita' a condizione che: 
        i) abbia comunicato l'inizio delle attivita'; 
        ii) sia in possesso di tutti i requisiti indicati all'art.  8
sub lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 35 del 2017. 
    LEA non sarebbe in possesso dei requisiti  imposti  dall'art.  8,
ne' l'Autorita' avrebbe svolto una adeguata istruttoria in tal senso. 
    Quanto alla lettera a) -  costituzione  in  una  forma  giuridica
prevista  dall'ordinamento  italiano  o   di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli  organismi  di
gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da  parte
dei titolari dei diritti: la «forma giuridica» non sarebbe  idonea  a
consentire «l'effettiva  partecipazione  e  controllo  da  parte  dei
titolari dei diritti»; l'art. 9.2 dello statuto di  LEA  prevederebbe
che  «trascorsi  18  mesi   dalla   costituzione   dell'Associazione,
l'esercizio del diritto di voto in Assemblea sara' subordinato, oltre
al regolare pagamento dei contributi, anche a una durata del rapporto
associativo pari o superiore a 18 mesi». Pertanto alle  elezioni  per
la nomina dei nuovi organi  associativi  previste  nel  giugno  2019,
potranno partecipare soltanto i 12 fondatori di LEA. In  questo  modo
(alla luce del rapporto di identificazione/strumentalita' tra  LEA  e
Soundreef) la «partecipazione» e il  «controllo»  che  l'art.  8  del
decreto legislativo n. 35 del 2017 vorrebbe in capo ai  titolari  dei
diritti, resterebbero in mano ai  fondatori  di  LEA,  garantendo  la
continuita' in relazione alla forma giuridica prescelta. 
    In relazione alla lettera b) - rispetto della  normativa  vigente
in relazione alla forma giuridica prescelta,  e  alla  lettera  c)  -
principi  organizzativi  previsti  nella  Sezione  II   del   decreto
legislativo n. 35 del 2017 per  gli  O.G.C.:  LEA  non  rispetterebbe
l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2017,  il  quale
stabilisce  che  «Gli  organismi  di  gestione  collettiva   agiscono
nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati». 
    L'attivita' di LEA, priva di un repertorio  amministrato  in  via
diretta, sarebbe svolta nell'esclusivo interesse di Soundreef; 
        4) Violazione degli articoli 8 e 40,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 35 del 2017 e 19, comma 2, del  decreto-legge  n.  148
del 2017, per ulteriori profili. Violazione dell'art. 180 della legge
22  aprile  1941,  n.  633.  Violazione   dell'art.   5,   comma   1,
dell'Allegato A alla delibera n.  396/17/CONS  (recante  «Regolamento
sull'esercizio delle competenze di  cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2017, n. 35 in  materia  di  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online
nel mercato interno»). Eccesso di potere per  difetto  d'istruttoria.
Travisamento dei fatti. 
    La distinzione tra O.G.C. ed E.G.I. fissata in  dall'art.  2  del
decreto legislativo n. 35 del 2017 (presenza/assenza di fine di lucro
e presenza/assenza di controllo o detenzione  da  parte  dei  membri)
dalla quale dipende il diverso perimetro delle attivita' esercitabili
dagli  enti  in  discorso  nel  mercato  dei  diritti  d'autore,   ha
riconosciuto uno status agli O.G.C. 
    L'art. 180, comma  1,  LDA,  come  modificato  dall'art.  19  del
decreto-legge n. 148 del 2017, ha riservato  in  via  esclusiva  alla
SIAE e agli altri O.G.C. (non alle E.G.I.) l'esercizio dell'attivita'
di intermediario. 
    L'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017 dispone che
«Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180,  comma
1,  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  stabiliti  in  Italia,
l'esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione  e'  in  ogni   caso
subordinata  alla  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  da  parte
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  ai  sensi  del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35». 
    Nel caso di specie  l'Autorita'  non  avrebbe  effettuato  alcuna
istruttoria  volta  ad  accertare  che  LEA  fosse  in  possesso  dei
requisiti per poter essere  inserita  nell'elenco  impugnato  con  la
qualificazione di O.G.C., nonostante le  molteplici  segnalazioni  di
SIAE, in violazione dell'art. 40 del decreto legislativo  n.  35  del
2017 e dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge n.  148  del  2017  e
dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS.; 
        5) Violazione degli articoli 8 e 40,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 35 del 2017 e 19, comma 2, del  decreto-legge  n.  148
del 2017. Violazione dell'art.  5,  comma  1,  dell'Allegato  A  alla
delibera n. 396/17/CONS (recante  «Regolamento  sull'esercizio  delle
competenze di cui al decreto legislativo 15  marzo  2017,  n.  35  in
materia di gestione collettiva dei diritti  d'autore  e  dei  diritti
connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno»), per
altro  profilo.  Eccesso  di  potere   per   difetto   d'istruttoria.
Travisamento dei fatti. 
    L'iscrizione  di  LEA  nell'elenco  impugnato  sarebbe   comunque
illegittima, in quanto Soundreef e LEA avrebbero abusato dei  diritti
conferiti  dall'ordinamento  UE  alla  generalita'  dei  titolari  di
diritti d'autore e degli O.G.C., esercitandoli in  modo  da  ottenere
vantaggi illeciti  ed  estranei  all'obiettivo  (realizzazione  delle
liberta' fondamentali di stabilimento e di prestazione  dei  servizi)
perseguito dal legislatore UE. 
    Gli elementi  descritti  in  precedenza  dimostrerebbero  che  la
costituzione di LEA avrebbe carattere artificioso, avendo lo scopo di
consentire a Soundreef di  conseguire  un  vantaggio  indebito  dalla
trasposizione nell'ordinamento italiano  della  direttiva  2014/26/UE
«sulla  gestione  collettiva  dei  diritti  d'autore  e  dei  diritti
connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato  interno»  cd.
Barnier. 
    La creazione di LEA costituirebbe un abuso dei diritti  conferiti
dalla direttiva Barnier  ai  titolari  di  diritti  d'autore  e  agli
O.G.C., al fine di ottenere un  vantaggio  illecito  con  pregiudizio
della SIAE; 
        6) In subordine. Illegittimita' derivata  per  illegittimita'
del regolamento. Violazione e falsa applicazione dell'art.  19  della
legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli articoli
8 e 40 del decreto legislativo n. 35 del  2017.  Violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 148 del 2017.  Eccesso
di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto
di motivazione, irragionevolezza e contraddittorieta'. 
    La disciplina applicabile di cui all'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 35 del  2017  e  del  regolamento  dell'AGCOM  del  19
ottobre 2017, sarebbe quello della c.d. «Segnalazione certificata  di
inizio attivita'» prevista dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990. 
    Cio' premesso, il regolamento  sarebbe  illegittimo  per  mancata
indicazione dei termini entro i quali  l'Autorita',  ai  sensi  degli
articoli 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017 e 19, comma 2, del
decreto-legge  n.  148  del   2017,   deve   esercitare   l'attivita'
istruttoria e accertare  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei
soggetti che hanno richiesto l'iscrizione,  come  previsto  dall'art.
19, comma 3, della legge n. 241/1990. 
    L'assenza  di   una   scansione   procedimentale   predeterminata
impedirebbe agli operatori di individuare il termine entro  cui  essi
stessi devono  contestare  all'Autorita'  il  mancato  o  il  cattivo
esercizio del suo potere di verifica. 
    Il regolamento sarebbe, comunque, illegittimo nella parte in  cui
non prevede che nell'elenco sia pubblicata la data  di  presentazione
della SCIA da parte dei singoli soggetti. 
    In  tal  modo,  sarebbe   preclusa   ai   soggetti   gestori   la
conoscibilita'  delle  date  in  cui  sono  effettivamente  pervenute
all'Autorita' le proprie segnalazioni e quelle degli altri operatori,
nonche' la possibilita'  di  censurare  gli  esiti  dei  procedimenti
avviati dall'Autorita' di verifica dei propri requisiti e  di  quelli
altrui, nella qualita' di controinteressati. 
    Tale omissione  sarebbe  irrazionale  anche  con  riferimento  ai
soggetti che si avvalgono di tale facolta', non essendo  prevista  la
conoscibilita' della data di presentazione della SCIA. 
    La delibera dell'AGCom n. 396/17/CONS del 19  ottobre  2017,  che
raccoglie  le  osservazioni  formulate   dai   soggetti   che   hanno
partecipato  alle  consultazioni  per  l'adozione   del   regolamento
medesimo, in cui sarebbe presente il parere  reso  in  tal  senso  da
un'Associazione, condiviso dall'Autorita'. 
    In conclusione e' chiesto il risarcimento del danno  ex  art.  30
cod. proc. amm. derivante dall'adozione del provvedimento impugnato. 
    L'AGCom si e' costituita in giudizio per resistere al ricorso con
memoria in cui eccepisce la infondatezza della impugnazione. 
    Si' e' costituita altresi' la Associazione Lea - Liberi editori e
autori che sostiene  con  argomentata  memoria  la  infondatezza  del
ricorso. 
    La associazione Federazione autori ha spiegato un  intervento  ad
adiuvandum  con  il  quale  solleva   questione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
(conv. con legge 4 dicembre 2017, n. 172), per  violazione  dell'art.
77 della Costituzione con riguardo ai presupposti per la decretazione
d'urgenza, anche con riferimento all'art. 15, 3° comma della legge n.
400/1988. 
    All'udienza del 20 marzo 2019,  dopo  ampia  discussione  tra  le
parti, il ricorso e' stato trattenuto in decisione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    Il Collegio in via preliminare osserva  che  la  soluzione  della
controversia richiede la preliminare sottoposizione dell'art. 19  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (conv.  con  legge  4  dicembre
2017, n. 172) al giudizio della Corte costituzionale. 
    Di seguito vengono esplicitate le  ragioni  della  decisione  del
Tribunale. 
1. Quadro normativo di riferimento. 
    Con il decreto legislativo del 15 marzo  2017,  n.  35  e'  stata
recepita la  direttiva  2014/26/UE  «sulla  gestione  collettiva  dei
diritti d'autore e  dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso
online nel mercato interno». 
    Con  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,  convertito  con
modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172 (recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica
alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte  riparatorie»)
il legislatore  ha  inteso  liberalizzare  in  parte  l'attivita'  di
intermediazione del diritto d'autore di cui agli  articoli  15-bis  e
180 della legge 22 aprile 1941, n. 633  (anche  LAD),  in  precedenza
riservata alla SIAE,  legittimando  anche  gli  «altri  organismi  di
gestione collettiva» (anche «OGC»), che sono  definiti  dall'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo n. 35/2017. 
    In particolare, l'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017
modificando gli articoli 15-bis e 180, comma 1 lettera a), ha  esteso
la riserva di attivita' ex art. 180, commi 1 e  2  anche  agli  altri
OGC, che «come finalita' unica  o  principale,  gestisc(ano)  diritti
d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu'  di
un titolare di tali diritti, a vantaggio  collettivo  di  questi»  ed
alternativamente a) siano  «detenut(i)  o  controllat(i)  dai  propri
membri» ovvero b) «non persegu(ano) fini  di  lucro»  (cfr.  art.  2,
comma 1, del decreto legislativo n. 35/2017). 
    La liberalizzazione non contempla, invece, le Entita' di gestione
indipendenti (anche «EGI»), definite all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 35/2017. 
    Il citato art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 148/2017 dispone
che, per gli OGC stabiliti in Italia  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione  e'  subordinato  alla  verifica  del  rispetto   dei
requisiti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 35/2017  da
parte dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  ai  sensi
del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 
    Infine,  l'art.  19,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  148/2017
sopprime il riferimento agli OGC nell'ambito dell'art. 20,  comma  2,
del decreto legislativo n. 35/2017. 
    Ne  consegue  che  la  riscossione  dei  diritti  sul  territorio
italiano da parte delle entita' di  gestione  indipendenti  stabilite
all'estero   e'   necessariamente   soggetta   ad   un   accordo   di
rappresentanza con la SIAE o con un altro OGC  stabilito  in  Italia.
Gli OGC stabiliti in Italia, invece, possono  procedere  direttamente
alla riscossione oppure mediante un  accordo  di  rappresentanza  con
SIAE. 
    Inoltre, dall'interpretazione sistematica dell'art. 20, comma  2,
del decreto legislativo n. 35/2017 e dell'art.  180  della  legge  22
aprile 1941, n. 633 si ricava che anche le EGI  stabilite  all'estero
possono ricevere mandati per la gestione di altrui  diritti  d'autore
da  parte  di  soggetti  italiani,   nonche'   per   l'attivita'   di
rappresentanza e consulenza in materia e che solo per l'attivita'  di
concessione delle licenze, percezione e riscossione dei  diritti  sul
territorio italiano le EGI sono obbligate  a  concludere  accordi  di
rappresentanza reciproca con SIAE o con un  altro  OGC  stabilito  in
Italia, ai sensi dell'art. 20, comma 2. 
    In base all'art. 19 del decreto-legge n. 148/2017  e  all'art.  8
del decreto legislativo n. 35/2017 gli OGC che  intermediano  diritti
d'autore devono possedere determinati requisiti quali: 
        «(a)   costituzione   in   una   forma   giuridica   prevista
dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
che consenta, con riferimento agli organismi di gestione  collettiva,
l'effettiva partecipazione e controllo  da  parte  dei  titolari  dei
diritti; 
        (b) rispetto della normativa vigente in relazione alla  forma
giuridica prescelta; 
        (c)  un'organizzazione  conforme  a  quanto  stabilito  dalla
Sezione II del... (Capo II del decreto legislativo n. 35 del 2017); 
        (d)  previsione  espressa  nello  statuto,  indipendentemente
dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l'attivita'
di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  quale  oggetto
sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2)  la  tenuta  dei  libri
obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del  Libro  V,
Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;  3)
la redazione del bilancio ai sensi del Libro V,  Titolo  V,  Capo  V,
Sezione IX, del codice civile». 
    L'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 35/2017 (sul  quale
si incentra la controversia in esame) prevede, infine,  che  gli  OGC
devono  segnalare  all'Autorita'  l'inizio  dell'attivita'  in   base
all'art. 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (che  definisce  la
disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA)
attraverso la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti  sopra
elencati insieme ad una copia del proprio statuto. 
2. La rilevanza della questione di legittimita'. 
    Il Collegio ritiene di dover sottoporre alla Corte costituzionale
il vaglio di legittimita' dell'art. 19 del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148 (conv. con legge 4 dicembre 2017, n. 172). 
    In  ordine  alla  rilevanza  della  questione   di   legittimita'
costituzionale il Tribunale ritiene che la  disposizione,  della  cui
legittimita' si dubita, costituisca parametro normativo necessario ai
fini della valutazione della fondatezza  delle  domande  proposte  da
parte ricorrente. 
    Come evidenziato nella parte relativa alle premesse in fatto,  le
domande proposte da parte ricorrente hanno lo scopo di  impedire  che
l'Associazione   Liberi   editori   autori   -   LEA   possa   essere
legittimamente considerata inclusa  nell'elenco  degli  organismi  di
gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendenti, redatto
ai sensi dell'art. 5, comma  1,  dell'Allegato  A  alla  delibera  n.
396/17/CONS, gestito dall'AGCom  e  possa  in  tal  modo  operare  in
concorrenza con la SIAE. 
    Le censure proposte con il ricorso introduttivo  si  fondano  sul
difetto dei presupposti necessari per la iscrizione nell'elenco e per
svolgere le funzioni attribuite alle OGC dall'art. 180 della legge n.
633/1941, come modificato e integrato dall'art. 19 del  decreto-legge
n. 148/2017. 
    Gli   atti   impugnati   sono   stati   emanati    dall'autorita'
amministrativa in dichiarata attuazione dell'art. 180 della legge  n.
633/1941, cosi' come integrato dal citato art. 19  del  decreto-legge
n. 148/2017, che nella fattispecie riveste il ruolo e la funzione  di
norma legittimante l'esercizio del potere  amministrativo  contestato
in giudizio. 
    Gli atti impugnati, per  altro,  sono  strumentali  all'esercizio
dell'attivita' da parte della LEA avversata da parte ricorrente. 
    La questione di legittimita' costituzionale e', quindi, rilevante
ai fini della decisione in ordine alla fondatezza  della  domanda  di
accertamento  proposta  da  parte  ricorrente  e  avente  ad  oggetto
l'invocata esclusione dal registro degli OGC gestito  dall'AGCom,  di
modo che una eventuale  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale
della norma di riferimento sarebbe (ancor piu')  satisfattoria  delle
pretese della SIAE. 
    In  ordine  alla  rilevanza  della  questione   di   legittimita'
costituzionale il Tribunale ritiene che la  disposizione,  della  cui
legittimita' si dubita, costituisca parametro normativo necessario ai
fini della valutazione della fondatezza  delle  domande  proposte  da
parte ricorrente. 
    Il   Tribunale   rileva   che   i   profili   di   illegittimita'
costituzionale (sollevati  dalla  interveniente  ad  adiuvandum)  con
riguardo alla norma sub judice - e, in particolare, il contrasto  con
l'art. 77 della Costituzione  con  riguardo  ai  presupposti  per  la
decretazione d'urgenza, non siano manifestamente infondati, imponendo
la rimessione della questione alla Corte costituzionale. 
3. Profili illegittimita' costituzionale  ritenuti  rilevanti  e  non
manifestamente infondati: illegittimita' costituzionale dell'art.  19
del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148   convertito   con
modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 per  contrasto  con
l'art. 77 della Costituzione. 
    L'art. 77 della Costituzione consente al Governo di emanare  atti
con forza di legge (senza previa delega del  Parlamentare),  solo  in
casi  eccezionali,  caratterizzati  da  straordinaria  necessita'   e
urgenza che difetterebbero nella fattispecie in esame,  come  risulta
anche dal preambolo del decreto-legge n. 148/2017 ove non  si  evince
alcuna giustificazione collegabile  alla  necessita'  ed  urgenza  di
provvedere  in  ordine  alla  importante  modifica  del  sistema   di
intermediazione nel settore del diritto d'autore. 
    Al contrario, la finalita' di un piu' compiuto recepimento  della
direttiva 2014/26/Ue sulla liberalizzazione del diritto d'autore,  di
cui all'art. 19 del decreto-legge n. 148/2017 qui  in  contestazione,
evidenzierebbe  proprio  il  carattere  ordinario  dell'intervento  e
l'assenza dei presupposti di urgenza e necessita'. 
    L'utilizzo  dello  strumento  della  decretazione  d'urgenza   in
ipotesi in cui tale presupposto  non  esista  lede  il  principio  di
separazione dei poteri dello Stato. 
    Inoltre, corollario di tale assunto e' che le norme adottate  con
il decreto-legge  devono  essere  omogenee,  rispondere  a  finalita'
specifiche ed organiche, idonee a  fronteggiare  ed  a  rispondere  a
specifiche situazioni di necessita' e urgenza. 
    Invero, l'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri)  prescrive  inequivocabilmente  che  il
contenuto  del  decreto-legge  «deve  essere  specifico,  omogeneo  e
corrispondente al titolo» e  la  Corte  costituzionale  ha  da  tempo
chiarito che tale disposizione costituisce esplicitazione della ratio
dell'art. 77 Cost., che come detto impone il collegamento dell'intero
decreto-legge al caso  straordinario  di  necessita'  e  urgenza  che
giustifica l'eccezionale potere del Governo di esercitare la funzione
legislativa senza previa delegazione da parte del  Parlamento  (Corte
cost., sentenza n. 22 del 2012). 
    Nel caso  di  specie,  inoltre,  e'  impossibile  riscontrare  il
necessario requisito dell'organicita'  delle  disposizioni  contenute
nel menzionato decreto-legge, che risponde a ratio  e  finalita'  non
univoche e di difficile individuazione. 
    Gia'  l'oggetto  del  decreto-legge  n.   148/2017   attesta   la
disorganicita' delle disposizioni  contestate,  recando  la  seguente
dizione «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e  per  esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie». 
    Anche ad un esame  piu'  approfondito  risulta  evidente  che  le
misure riportate nel decreto-legge n.  148/2017  appaiono  di  segno,
ratio, e contenuto diverso ed eterogeneo, posto nel medesimo  decreto
si oscilla dall'«Utilizzo dei proventi da  oneri  di  urbanizzazione»
alla  «Sospensione  dei  termini  per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti  da
calamita' naturali», a «Disposizioni in  materia  di  riscossione»  a
«Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari  e  in  materia  di
audiovisivo» e cosi' via, con la conseguenza  che  non  e'  possibile
ricondurre le fattispecie disciplinate dal decreto-legge n.  148/2017
ad un disegno unitario e coerente. 
    Dal complesso delle  norme  presenti  nel  decreto  e'  piuttosto
possibile trarre la  conclusione  che  le  «esigenze  indifferibili»,
affermate nelle epigrafi sia del decreto  che  del  suo  Titolo  III,
riguardino aspetti di natura economica, in cui l'urgenza  attiene  ad
esigenze  di  finanza  pubblica,  rispetto  alle  quali  l'art.   19,
intitolato «Liberalizzazione in materia di collecting» si rivela  del
tutto estraneo. 
    Infatti la norma in esame per la sua specificita' non  ha  alcuna
diretta e rilevante relazione con il bilancio dello Stato, atteso che
la SIAE e gli Organismi di gestione collettiva hanno  il  compito  di
raccogliere, amministrare e distribuire i diritti d'autore,  che  non
confluiscono nell'erario. 
    Occorre peraltro  considerare  che  la  riforma  in  esame  segue
all'intervento normativo di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,
n.  35,  con  il  quale  il  legislatore,  pochi  mesi  prima,  aveva
provveduto ad adeguare la disciplina alle regole comunitarie  dettate
dalla direttiva 2014/26/UE  sulla  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore. 
    Ragioni di sistematicita' avrebbero dovuto,  quindi,  indurre  ad
operare una riforma cosi' importante con  uno  strumento  legislativo
diverso e piu' coerente con quello sul quale  la  novella  andava  ad
incidere. 
    Non sembra, in altri termini,  che  sussistano  (ne'  sono  state
richiamate dalle parti costituite) evidenti ragioni per  giustificare
l'utilizzo, nel caso di specie,  dello  strumento  del  decreto-legge
trovino   riconducibili   a   circostanze   straordinarie   tali   da
giustificare l'urgenza dell'intervento normativo. 
    La sussistenza dell'urgenza  risulta,  del  resto,  ulteriormente
smentita dalla considerazione che la materia  disciplinata  dall'art.
19 del decreto-legge n. 148/2017 risultava da lungo tempo  al  centro
di un ampio dibattitto che ha visto intervenire anche le  Istituzioni
dell'Unione europea. 
    Si tratta, quindi, di un intervento normativo che,  similmente  a
quanto accaduto in altri casi  in  cui  la  Corte  costituzionale  ha
ritenuto sussistente la  violazione  dell'art.  77,  comma  2,  Cost.
(cfr., in particolare, Corte costituzionale n.  220  del  2013),  da'
vita ad una riforma sistematica ed ordinamentale (in questo  caso  la
estensione  agli  OGC  della  facolta'  di   svolgere   le   funzioni
originariamente riservate alla SIAE), intervenendo su  un  tema  che,
come osservato, non ha origine nella sua interezza e complessita', da
un «caso straordinario di necessita' e d'urgenza». 
    Non valgono, quindi, a  superare  i  dubbi  di  costituzionalita'
relativi  alla  carenza  (che  nel  caso  di  specie  puo'  ritenersi
evidente) dei  presupposti  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza
esigenze, pure rilevate in dottrina, di  «abrogazione  dello  storico
monopolio SIAE» nell'attuale contesto le attivita' di intermediazione
dei diritti d'autore, perche' il decreto-legge, come affermato  dalla
Corte costituzionale, come strumento non e'  adeguato  «a  realizzare
una riforma organica  e  di  sistema,  che  non  solo  trova  le  sue
motivazioni in  esigenze  manifestatesi  da  non  breve  periodo,  ma
richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali
da poter rendere indispensabili sospensioni di  efficacia,  rinvii  e
sistematizzazioni   progressive,   che   mal   si   conciliano    con
l'immediatezza di effetti connaturata al  decreto-legge,  secondo  il
disegno costituzionale» (cfr. Corte costituzionale n. 220 del 2013). 
    Tutto cio' non senza considerare le connesse questioni di diritto
internazionale privato che la (nuova) disciplina in esame involge, da
risolvere alla luce del contesto di  armonizzazione  della  direttiva
2014/26/UE «sulla gestione collettiva  dei  diritti  d'autore  e  dei
diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per
i diritti su opere musicali per l'uso online  nel  mercato  interno»,
connesse all'applicazione del  novellato  art.  180  della  legge  n.
633/1941. 
    In altri termini, la materia in esame avrebbe dovuto  indurre  ad
un piu' meditato intervento normativo che consentisse di chiarire, ad
esempio,    quale     sia     il     criterio     di     collegamento
internazionalprivatistico  dell'art.   180   LAD   applicabile   alle
attivita' degli organismi di gestione collettiva e delle  entita'  di
gestione indipendenti, ai titolari o ai diritti stranieri. 
    Tenuto conto dei diversi orientamenti emersi  in  proposito:  una
prima tesi che valorizza come criterio  internazionalprivatistico  di
collegamento l'art. 185 della legge n. 833/1941, secondo cui  «questa
legge si applica a  tutte  le  opere  di  autori  italiani,  dovunque
pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni  dell'art.  189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri  domiciliati  in
Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia. Puo'
essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni
di protezione indicate nel comma  precedente,  quando  sussistano  le
condizioni  previste  negli  articoli  seguenti»  (cfr.  in   termini
ordinanza del Tribunale civile di Milano, Sez. feriale  12  settembre
2014). 
    Un  secondo  orientamento   che   privilegia   un   criterio   di
collegamento internazionalprivatistico di applicazione dell'art.  180
LAD  che  fa  leva  sul  principio  di  territorialita'  dei  diritti
intermediati, considerando applicabile la norma, in tale prospettiva,
ai diritti relativi al territorio italiano,  indipendentemente  dalla
nazionalita' della dell'organismo di gestione dei diritti (denominata
anche collecting) o dei titolari. 
    Un  terzo  ed  ultimo   criterio   internazionalprivatistico   di
collegamento rilevante per l'applicazione dell'art. 180  citato,  che
invece fa riferimento al  luogo  di  stabilimento  dell'organismo  di
gestione dei diritti, consentendo a questo di curare  la  gestione  e
l'intermediazioni  dei  diritti  di  autore   a   prescindere   dalla
nazionalita' degli autori. 
    Alle predette considerazioni va  aggiunto  che  nella  sua  nuova
formulazione l'art. 180 LAD ha esteso la riserva di  attivita'  della
SIAE a tutti gli OGC, escludendo implicitamente l'altra categoria  di
intermediari pure contemplata dalla  direttiva  europea:  le  entita'
«entita'  di  gestione  indipendenti»  (EGI)  previsti  dall'art.  3,
lettera b, direttiva 2014/26/UE, attuato dall'art. 2,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 35/2017. 
    Invero,  sebbene  la  figura  degli  EGI   (anche   esteri)   sia
espressamente disciplinata dalla prima parte dell'art.  4,  comma  2,
del decreto legislativo n. 135/2017  (secondo  cui  «i  titolari  dei
diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o  ad
un'entita' di gestione indipendente di loro scelta  la  gestione  dei
loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di  opere  e  degli
altri  materiali  protetti  per  i  territori   da   essi   indicati,
indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalita', di
residenza o di stabilimento dell'organismo  di  gestione  collettiva,
dell'entita' di gestione indipendente o del titolare  dei  diritti»),
il successivo inciso dello stesso art.  4,  comma  2,  («fatto  salvo
quanto disposto dall'art. 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in
riferimento all'attivita' di intermediazione  di  diritti  d'autore»)
comporta   invece   l'esclusione   degli   AGI   dall'attivita'    di
intermediazione, che e' riservata agli OGC e alla SIAE. 
    Proprio tale disallineamento tra art. 4,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 35/2017 e art. 180 della legge n. 433/1941,  peraltro,
e' all'origine della  vicenda  in  esame  e,  in  particolare,  delle
contestazioni che SIAE muove a LEA e all'EGI Soundreef. 
    Per quanto  riguarda  la  rilevata  carenza  dei  presupposti  di
necessita' e di urgenza per l'adozione del decreto-legge, il Collegio
e' consapevole che la giurisprudenza  costituzionale  ha,  in  alcuni
casi, ritenuto che la mancanza evidente dei  citati  presupposti  sia
sindacabile anche dopo l'intervento della legge di conversione. 
    All'indirizzo  piu'  risalente  della   Corte   che   negava   la
sindacabilita' di ogni vizio  proprio  del  decreto-legge  a  seguito
della legge di conversione (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 108
del 1986, n. 243 del 1987, numeri 808, 810, 1033,  1035  e  1060  del
1988, n. 263 del  1994),  sul  presupposto  della  configurazione  di
quest'ultima come forma di novazione e'  subentrato  quello  espresso
con la sentenza n. 29 del 1995, con la quale la Corte costituzionale,
dichiarando di non condividere il proprio  precedente  indirizzo,  ha
per la  prima  volta  escluso  l'efficacia  sanante  della  legge  di
conversione. 
    Nella citata sentenza n. 29 del 1995, la Corte ha  affermato  che
ai sensi dell'art. 77 Cost., «la pre-esistenza di una  situazione  di
fatto comportante la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di  validita'  costituzionale  dell'adozione
del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di  quel
presupposto configura tanto un vizio di  legittimita'  costituzionale
del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito  delle
possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima,
nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti
di validita' in realta' insussistenti e, quindi, convertito in  legge
un atto che non poteva  essere  legittimo  oggetto  di  conversione».
Pertanto,  prosegue  la  sentenza  in  esame,  «non   esiste   alcuna
preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda  all'esame  del
decreto-legge e/o della legge di conversione  sotto  il  profilo  del
rispetto dei requisiti  di  validita'  costituzionale  relativi  alla
pre-esistenza dei presupposti di necessita' e  urgenza,  dal  momento
che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta
una  valutazione  del  tutto  diversa  e,   precisamente,   di   tipo
prettamente politico sia con riguardo al contenuto  della  decisione,
sia con riguardo agli effetti della stessa». 
    Nella sentenza n. 171 del 2007, la Corte ha ribadito  chiaramente
che la conversione non sana i vizi propri del decreto. 
    L'orientamento del giudice  costituzionale,  teso  a  controllare
direttamente i presupposti del decreto-legge nonostante  l'intervento
della legge di conversione, e' stato ribadito nelle sentenze  n.  128
del 2008 e n. 222  del  2013,  che  pure  hanno  ritenuto  (non  solo
ammissibile, ma anche) fondata la  questione  dell'evidente  mancanza
dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, Cost. 
    In  seguito,  un  ulteriore  rafforzamento   del   sindacato   di
costituzionalita' esercitabile sulla legge di conversione,  e'  stato
affermato con le sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014, in cui  la
Corte, pur senza occuparsi direttamente della carenza dei presupposti
di   necessita'   e   di   urgenza,   ha   circoscritto   i    limiti
dell'emendabilita'  del  decreto-legge  in   sede   di   conversione,
dichiarando  l'illegittimita'   costituzionale   delle   c.d.   norme
eterogenee  (prive  di  qualsivoglia  legame   con   la   ratio   del
decreto-legge  originario  e,  quindi,  con   i   suoi   presupposti)
introdotte in sede di conversione. 
    Alla luce del quadro giurisprudenziale delineato, la questione di
costituzionalita' dell'art. 19 del decreto-legge n. 148 del 2017  per
la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., in relazione alla carenza
dei presupposti di necessita' e di urgenza non appare  manifestamente
infondata. 
    E' opportuno comunque premettere che,  ad  avviso  del  Collegio,
potrebbe tuttora  ritenersi  meritevole  di  positiva  considerazione
anche  la   tesi   (seguita,   specie   in   passato,   dalla   Corte
costituzionale) secondo cui la conversione  in  legge  da  parte  del
Parlamento abbia l'effetto di sanare - sia pure solo ex nunc,  e  non
gia' ex tunc l'eventuale assenza dei presupposti per la  decretazione
d'urgenza. 
    Cio' in quanto, a partire  dalla  promulgazione  della  legge  di
conversione (ma non  prima  di  essa),  le  norme  del  decreto-legge
potrebbero considerarsi recepite  ad  ogni  effetto  dalla  legge  di
conversione  che,  sebbene  soggetta  a  un  piu'  veloce   iter   di
approvazione da parte del Parlamento, sembra  essere  comunque  fonte
primaria completamente imputabile a tale organo  costituzionale,  che
costituisce  il  principale  centro  di  esercizio  della  sovranita'
popolare di cui all'art. 1 Cost. 
    Cio' sembrerebbe valere quantomeno  in  quei  casi,  come  quello
oggetto   del   presente   giudizio   (che   riguarda   l'adeguamento
dell'ordinamento interno  al  diritto  comunitario,  previa  verifica
dello stato di conformita' del medesimo) in cui la riserva  di  legge
prevista  dalla  Costituzione  richiede  solo  la  legge   in   senso
sostanziale e non esige anche (come accade invece per altre  materie,
come  quella  penale)  che  la  legge  sia  approvata  attraverso  un
procedimento di  formazione  «ordinario-parlamentare»,  in  grado  di
offrire le maggiori garanzie, legate alle maggiori possibilita' di un
confronto dialettico tra maggioranza e minoranza, che  risultano,  al
contrario,  in  qualche  misura  potenzialmente   compromesse   dalla
procedura,  «speciale»  e  contingentata  nei  tempi,  prevista   per
l'approvazione della legge di conversione del decreto-legge. 
    Essendo evidente che, nei casi in cui  la  Costituzione  non  da'
rilevanza, al modo in cui la legge si forma, la circostanza che  essa
sia  approvata  utilizzando  impropriamente  la  speciale   procedura
prevista per la conversione del  decreto-legge,  sembrerebbe  perdere
rilievo nel momento in cui il Parlamento,  nell'esercizio  della  sua
sovranita',  fa  proprio,  sia  pure  in  questo  caso  soltanto  con
efficacia ex nunc,  l'atto  avente  forza  di  legge  che  era  stato
adottato dal Governo in assenza  dei  presupposti  di  necessita'  ed
urgenza. 
    Ad  ogni  modo,  poiche'  questo  Giudice  remittente  non   puo'
sovrapporre la  propria  impostazione  culturale  e  intellettuale  a
quella del giudice delle leggi, occorre convenire che la questione di
legittimita'  costituzionale  di  cui  si  sta  trattando  non  possa
dichiararsi manifestamente infondata. 
    Anche  perche',   come   gia'   rilevato,   sembrano   sussistere
sufficienti  indicatori  da  cui  potrebbe  evincersi  la  «manifesta
insussistenza» dei presupposti di necessita' e urgenza della  novella
in esame, tenuto conto delle modalita' anche temporali con  cui  essa
e' stata introdotta. 
    Inoltre,  e'  necessario  considerare  che   i   presupposti   di
necessita' e di urgenza appaiono contraddetti anche dalla circostanza
che il decreto-legge ha introdotto  una  disposizione,  che  richiede
ulteriori misura attuative, demandate  nella  specie  alla  Autorita'
garante delle  comunicazioni,  per  la  concreta  determinazione  del
proprio contenuto precettivo. 
    Ne' la Relazione illustrativa vale a  fugare  i  dubbi  circa  la
evidente mancanza dei  presupposti  di  straordinaria  necessita'  ed
urgenza. 
    In base alla Relazione illustrativa,  l'intervento  normativo  si
fonderebbe  sulla  necessita'  di  recepire  «quanto  chiesto   dalla
Direzione  generale  UE  Reti  di  comunicazione  e  contenuti  delle
tecnologie  (Do  CNET),  che  aveva  segnalato  al  Governo  italiano
l'opportunita' di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE  in
materia di collecting del diritto d'autore. 
    Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili  procedure  di
infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva
2014/26/UE, estende a tutti  gli  organismi  di  gestione  collettiva
(ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa),  stabiliti
in Italia, operanti sul territorio dell'UE la possibilita' di operare
direttamente sul mercato italiano, senza  alcuna  intermediazione  da
parte della SIAE». 
    Osserva, tuttavia, il Collegio, in primo luogo come la  relazione
non faccia alcun riferimento esplicito alla urgenza dell'intervento e
che i rischi richiamati sono indicati  in  via  meramente  ipotetica,
fondando  viceversa  la  disposizione  sulla   necessita'   di   dare
attuazione alla richiamata direttiva UE. 
    Non risultano, infatti - e,  comunque,  non  sono  specificamente
allegate o richiamate - concrete contingenze tali da rendere  attuale
ed imminente il pericolo di un intervento sovranazionale in  funzione
sanzionatoria, evocato in via meramente potenziale. 
    Nel  dettaglio,  ripercorrendo  le  motivazioni  della  Relazione
illustrativa, non risulta che le ragioni richiamate per  giustificare
l'utilizzo  dello  strumento  del   decreto-legge   abbiano   trovato
riscontro concreto in circostanze straordinarie tali da  giustificare
l'urgenza dell'intervento normativo. 
    La sussistenza dell'urgenza  risulta,  del  resto,  ulteriormente
smentita dalla considerazione che la materia  disciplinata  dall'art.
19 del decreto-legge n. 148 del 2017 - come  anticipato  -  fosse  da
tempo oggetto di  dibattitto,  che  ha  visto  intervenire  anche  le
Istituzioni dell'Unione europea e le  organizzazioni  rappresentative
degli autori. 
    Non valgono, quindi, a  superare  i  dubbi  di  costituzionalita'
relativi alla carenza dei presupposti di straordinaria  necessita'  e
urgenza    esigenze    di    liberalizzazione    dell'attivita'    di
intermediazione del diritto d'autore, perche' il decreto-legge,  come
affermato dalla Corte costituzionale, come strumento non e'  adeguato
«a realizzare una riforma organica e di sistema, che non  solo  trova
le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma
richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali
da poter rendere indispensabili sospensioni di  efficacia,  rinvii  e
sistematizzazioni   progressive,   che   mal   si   conciliano    con
l'immediatezza di effetti connaturata al  decreto-legge,  secondo  il
disegno costituzionale» (cfr. Corte costituzionale n. 220 del 2013). 
    Per concludere sul punto, il Collegio - pur opinando che potrebbe
essere sopravvenuta una sanatoria, sebbene con effetti solo ex  nunc,
dell'originaria carenza dei presupposti legittimanti la  decretazione
d'urgenza ex art. 77 Cost. per effetto della legge di conversione del
decreto - ritiene, comunque,  di  dover  sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge  n.  3/2015
per originario (e manifesto)  difetto  dei  presupposti  ex  art.  77
Cost.; ovvero, secondo altra prospettazione dogmatica, della relativa
legge di conversione 4 dicembre 2017,  n.  172,  almeno  nella  parte
relativa alla conferma dell'art. 19 del  decreto-legge  n.  148/2017,
per avere quest'ultima convertito in legge il  predetto  decreto  pur
nell'evidente difetto dei prefati presupposti essenziali:  in  quanto
detti  profili  di  illegittimita'   costituzionale   non   risultino
manifestamente infondati, ove la Corte costituzionale non ritenga  di
aderire alla tesi della sanatoria sopravvenuta sulla quale si e' gia'
detto. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono appare  rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.
148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre  2017,  n.  172
(recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per  esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie») - ovvero  direttamente  di  quest'ultima,  nei
sensi indicati in precedenza - per contrasto con l'art. 77, comma  2,
Cost., in relazione alla carenza  dei  presupposti  di  straordinaria
necessita' e urgenza legittimanti il  ricorso  allo  strumento  della
decretazione d'urgenza  (ove  non  ritenuta  sanata  dalla  legge  di
conversione). 
    Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, il presente giudizio davanti a  questo  Tribunale  e'  sospeso
fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11  marzo  1953,
n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite e
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Terza) visti gli articoli 134 Cost., 1 della legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  dichiara
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.
148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
per contrasto con l'art.  77,  comma  2,  Cost.,  in  relazione  alla
carenza  dei  presupposti  di  straordinaria  necessita'  e   urgenza
legittimanti il ricorso allo strumento della  decretazione  d'urgenza
(ove non ritenuta sanata dalla legge di conversione); 
    Dispone la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina  alla
segreteria   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
comunicata alle parti  costituite  e  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  20
marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Gabriella De Michele, Presidente; 
        Vincenzo Blanda, consigliere, estensore; 
        Claudio Vallorani, primo referendario. 
 
                      Il Presidente: De Michele 
 
 
                                                  L'estensore: Blanda