N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 settembre 2019
Ordinanza del 6 settembre 2019 del G.I.P. del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di C. M. e P. M. . Assistenza e solidarieta' sociale - Reddito di cittadinanza - Sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o richiedente a cui e' applicata una misura cautelare personale, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. - Legge 28 marzo 2019, n. 26 [recte: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26], art. 7-ter, comma 1.(GU n.47 del 20-11-2019 )
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione dei Giudici per le indagini preliminari Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Fabrizio Molinari, esaminati gli atti del procedimento n. 5466/17 R.G.N.R. e n. 11508/18 R.G. G.I.P.; Premesso in fatto Nel corso del procedimento sopra indicato, veniva emessa, in data 22 luglio 2019, ordinanza applicativa della misura cautelare, eseguita il 26 luglio 2019, nei confronti, tra gli altri, di: C. M., nato a ... il ... per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110 codice penale, 73, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; P. M., nato a ... il... per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 624-bis, comma 3, 625 n. 5 codice penale; In sede di interrogatorio ex art. 294 codice di procedura penale il giudice, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 3, della legge 28 marzo 2019, n. 26, invitava il C. ed il P. a dichiarare se avessero fatto richiesta o se beneficiassero del reddito di cittadinanza. Il C. dichiarava di beneficiare del reddito di cittadinanza. Il P. dichiarava di aver fatto richiesta del reddito di cittadinanza. Osserva L'art. 7-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26, legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, prevede che «nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'art. 1 e' sospesa». Orbene, dall'uso della congiunzione «nonche'» per collegare i due periodi discende che l'interpretazione letterale di tale disposizione e' nel senso che l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza e' sospesa nei confronti del richiedente o del beneficiario cui e' stata emessa una misura cautelare di qualsiasi tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione, oppure nei confronti del richiedente o del beneficiario che e' stato condannato, con sentenza non definitiva, solo per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3, della medesima legge, e cioe' quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 7 e quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. Ad avvalorare ancor di piu' tale interpretazione soccorre la lettura del dossier sul predetto testo normativo, ove alle pagine 67 e 68 si legge: «L'art. 7-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, disciplina la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorita' giudiziaria penale. In particolare, in base al comma 1, l'erogazione e' sospesa se il beneficiario o il richiedente: sono destinatari di una misura cautelare personale; e' condannato (con sentenza non definitiva) per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3». Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26, dunque, nei confronti di C. M. e P. M. dovrebbe essere sospesa l'erogazione del reddito di cittadinanza, essendo ad essi stata applicata una misura cautelare, sebbene per reati non inseriti nel novero di cui all'art. 7, comma 3, della suddetta legge. La disposizione di cui all'art. 7-ter, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26, tuttavia, e' da ritenersi illogica ed irragionevole e, dunque, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Invero, interpretando letteralmente la norma, si arriverebbe al paradossale risultato secondo cui nei confronti di un soggetto cui e' stata applicata una misura cautelare per un reato che non rientra tra quelli indicati dall'art. 7, comma 3 deve essere sospesa l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza; viceversa, un soggetto che per il medesimo reato e' stato condannato con sentenza non definitiva non vedra' sospesa l'erogazione del predetto beneficio. E cio' ad onta del fatto che ai fini dell'applicazione di misura cautelare sono «sufficienti» «i gravi indizi di colpevolezza» per la cui sussistenza e' necessario un quantum probatorio di minor pregnanza rispetto a quello fissato per addivenire ad una sentenza, anche non definitiva, di condanna, dall'art. 533 codice di procedura penale, secondo cui l'imputato deve risultare «colpevole del reato contestato al di la' di ogni ragionevole dubbio». Al riguardo si evidenzia che la Suprema Corte ha piu' volte stabilito che «in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 codice di procedura penale devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo «in nuce» tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per se', a provare oltre ogni dubbio la responsabilita' dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita', fondando nel frattempo una qualificata probabilita' di colpevolezza» (cfr. Cassazione pen. Sez. 3 - Sentenza n. 17527 dell'11 gennaio 2019; Cassazione pen. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 14 giugno 2013). Ulteriore conclusione irrazionale e paradossale e' rappresentata dal fatto che nei confronti di un soggetto, come ad esempio il C. o il P. , che si trova sottoposto a misura cautelare per un reato diverso da quelli indicati all'art. 7, comma 3 della legge 28 marzo 2019, n. 26 deve essere sospesa l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza. Successivamente, se il medesimo soggetto venga condannato in via definitiva (quindi con accertamento irrevocabile in ordine alla sua colpevolezza) per il medesimo reato per cui era sottoposto a misura cautelare, poiche' con la sentenza definitiva viene a cessare la misura cautelare ed inizia l'espiazione della pena, dovrebbe correlativamente cessare la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza con conseguente ripresa dell'erogazione del beneficio. Si avrebbe, dunque, che: un soggetto sottoposto a misura cautelare per reati non indicati nell'art. 7, comma 3, non beneficia del reddito o della pensione di cittadinanza, perche' sospesa; un soggetto condannato in via definitiva per reati non indicati nell'art. 7, comma 3, beneficia del reddito o della pensione di cittadinanza. Tanto dedotto, si evidenzia che la questione di legittimita' costituzionale in esame e' indubbiamente rilevante ai fini della decisione atteso che, allo stato, lo scrivente giudicante dovrebbe disporre la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario C. M. e del richiedente P. M. Inoltre, la medesima questione non e' manifestamente infondata in quanto, come visto sopra, l'art. 7-ter, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26 contrasta con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Sarebbe, dunque, maggiormente conforme al principio di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la previsione della sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, solo per taluni dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7-ter, comma 1, della legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui non prevede che la sospensione dell'erogazione del beneficio di cui all'art. 1 della medesima legge sia disposta nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, per taluni dei delitti indicati all'art. 7, comma 3; sospende il procedimento relativo alla sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata agli indagati ed ai loro difensori, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, 6 settembre 2019 Il Giudice per le indagini preliminari: Molinari