N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 settembre 2019

Ordinanza del 6 settembre 2019 del G.I.P. del  Tribunale  di  Palermo
nel procedimento penale a carico di C. M. e P. M. . 
 
Assistenza  e  solidarieta'  sociale  -  Reddito  di  cittadinanza  -
  Sospensione  dell'erogazione  del  beneficio  nei   confronti   del
  beneficiario o richiedente a cui e' applicata una misura  cautelare
  personale, nonche' del condannato con sentenza non  definitiva  per
  uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3, del decreto-legge  n.
  4 del 2019. 
- Legge 28 marzo 2019, n. 26 [recte: Decreto-legge 28  gennaio  2019,
  n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza  e
  di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge  28  marzo
  2019, n. 26], art. 7-ter, comma 1. 
(GU n.47 del 20-11-2019 )
 
                        TRIBUNALE DI PALERMO 
           Sezione dei Giudici per le indagini preliminari 
 
    Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Fabrizio Molinari, 
    esaminati gli atti del procedimento  n.  5466/17  R.G.N.R.  e  n.
11508/18 R.G. G.I.P.; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    Nel corso del procedimento sopra indicato, veniva emessa, in data
22  luglio  2019,  ordinanza  applicativa  della  misura   cautelare,
eseguita il 26 luglio 2019, nei confronti, tra gli altri, di: 
        C. M., nato a ... il ... per i reati di cui agli articoli  81
cpv., 110 codice penale, 73, comma 1  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990; 
        P. M., nato a ... il... per i reati di cui agli  articoli  81
cpv., 110, 624-bis, comma 3, 625 n. 5 codice penale; 
    In sede di interrogatorio ex art. 294 codice di procedura  penale
il giudice, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 3, della legge  28  marzo
2019, n. 26, invitava il C. ed il P. a dichiarare se  avessero  fatto
richiesta o se beneficiassero del reddito di cittadinanza. 
    Il C. dichiarava di beneficiare del reddito di cittadinanza. 
    Il  P.  dichiarava  di  aver  fatto  richiesta  del  reddito   di
cittadinanza. 
 
                               Osserva 
 
    L'art.  7-ter  della  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  legge  di
conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, prevede che  «nei
confronti del beneficiario o del richiedente  cui  e'  applicata  una
misura cautelare personale, anche adottata  a  seguito  di  convalida
dell'arresto o del fermo, nonche' del  condannato  con  sentenza  non
definitiva per taluno dei  delitti  indicati  all'art.  7,  comma  3,
l'erogazione del beneficio di cui all'art. 1 e' sospesa». 
    Orbene, dall'uso della congiunzione «nonche'» per collegare i due
periodi discende che l'interpretazione letterale di tale disposizione
e' nel senso  che  l'erogazione  del  reddito  o  della  pensione  di
cittadinanza  e'  sospesa  nei  confronti  del  richiedente   o   del
beneficiario cui e' stata emessa una misura  cautelare  di  qualsiasi
tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione, oppure nei
confronti del richiedente o del beneficiario che e' stato condannato,
con sentenza non definitiva, solo per  taluno  dei  delitti  indicati
all'art. 7, comma 3, della medesima legge, e cioe' quelli di  cui  ai
commi 1 e 2 del medesimo art. 7  e  quelli  previsti  dagli  articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422  e  640-bis  del  codice
penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi  delle  condizioni
previste dal predetto art.  416-bis,  ovvero  al  fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. 
    Ad avvalorare ancor di  piu'  tale  interpretazione  soccorre  la
lettura del dossier sul predetto testo normativo, ove alle pagine  67
e 68 si legge: 
        «L'art.  7-ter,  introdotto  nel  corso  dell'esame  in  sede
referente alla Camera, disciplina la sospensione dell'erogazione  del
reddito o della pensione  di  cittadinanza  a  seguito  di  specifici
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria penale. 
    In particolare, in base al comma 1, l'erogazione e' sospesa se il
beneficiario o il richiedente: 
        sono destinatari di una misura cautelare personale; 
        e' condannato (con  sentenza  non  definitiva)  per  uno  dei
delitti di cui all'art. 7, comma 3». 
    Ai sensi dell'art. 7-ter  della  legge  28  marzo  2019,  n.  26,
dunque, nei confronti di C.  M.  e  P.  M.  dovrebbe  essere  sospesa
l'erogazione del reddito  di  cittadinanza,  essendo  ad  essi  stata
applicata una misura cautelare, sebbene per reati  non  inseriti  nel
novero di cui all'art. 7, comma 3, della suddetta legge. 
    La disposizione di cui all'art. 7-ter, comma  1  della  legge  28
marzo  2019,  n.  26,  tuttavia,  e'   da   ritenersi   illogica   ed
irragionevole  e,  dunque,  in   contrasto   con   l'art.   3   della
Costituzione. 
    Invero, interpretando letteralmente la norma, si  arriverebbe  al
paradossale risultato secondo cui nei confronti di un soggetto cui e'
stata applicata una misura cautelare per un reato che non rientra tra
quelli indicati dall'art. 7, comma 3 deve essere sospesa l'erogazione
del reddito o della pensione di cittadinanza; viceversa, un  soggetto
che per il medesimo  reato  e'  stato  condannato  con  sentenza  non
definitiva non vedra' sospesa l'erogazione del predetto beneficio. 
    E cio' ad onta del fatto che ai fini dell'applicazione di  misura
cautelare sono «sufficienti» «i gravi indizi di colpevolezza» per  la
cui  sussistenza  e'  necessario  un  quantum  probatorio  di   minor
pregnanza rispetto a quello fissato per addivenire ad  una  sentenza,
anche non definitiva, di condanna, dall'art. 533 codice di  procedura
penale, secondo cui l'imputato deve risultare  «colpevole  del  reato
contestato al di la' di ogni ragionevole dubbio». 
    Al riguardo si evidenzia che  la  Suprema  Corte  ha  piu'  volte
stabilito che «in tema  di  misure  cautelari  personali,  per  gravi
indizi di colpevolezza ai sensi dell'art.  273  codice  di  procedura
penale devono intendersi tutti quegli elementi a  carico,  di  natura
logica o rappresentativa che - contenendo «in nuce» tutti o  soltanto
alcuni degli elementi strutturali della corrispondente  prova  -  non
valgono, di per se', a provare oltre ogni dubbio  la  responsabilita'
dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la  loro  consistenza,  di
prevedere che, per  mezzo  della  futura  acquisizione  di  ulteriori
elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita',  fondando
nel frattempo una qualificata  probabilita'  di  colpevolezza»  (cfr.
Cassazione pen. Sez. 3 - Sentenza  n.  17527  dell'11  gennaio  2019;
Cassazione pen. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 14 giugno 2013). 
    Ulteriore conclusione irrazionale e paradossale e'  rappresentata
dal fatto che nei confronti di un soggetto, come ad esempio il  C.  o
il P. , che si trova sottoposto  a  misura  cautelare  per  un  reato
diverso da quelli indicati all'art. 7, comma 3 della legge  28  marzo
2019, n. 26 deve essere sospesa  l'erogazione  del  reddito  o  della
pensione di cittadinanza. Successivamente, se  il  medesimo  soggetto
venga  condannato  in  via  definitiva   (quindi   con   accertamento
irrevocabile in ordine alla sua colpevolezza) per il  medesimo  reato
per cui era sottoposto a misura cautelare, poiche'  con  la  sentenza
definitiva viene a cessare la misura cautelare ed inizia l'espiazione
della  pena,  dovrebbe  correlativamente   cessare   la   sospensione
dell'erogazione del reddito di cittadinanza con  conseguente  ripresa
dell'erogazione del beneficio. 
    Si avrebbe, dunque, che: 
        un soggetto sottoposto  a  misura  cautelare  per  reati  non
indicati nell'art. 7, comma 3, non  beneficia  del  reddito  o  della
pensione di cittadinanza, perche' sospesa; 
        un soggetto  condannato  in  via  definitiva  per  reati  non
indicati nell'art. 7, comma 3, beneficia del reddito o della pensione
di cittadinanza. 
    Tanto dedotto, si evidenzia  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale in esame e'  indubbiamente  rilevante  ai  fini  della
decisione atteso che, allo stato, lo  scrivente  giudicante  dovrebbe
disporre la sospensione dell'erogazione del reddito  di  cittadinanza
nei confronti del beneficiario C. M. e del richiedente P. M. 
    Inoltre, la medesima questione non e' manifestamente infondata in
quanto, come visto sopra, l'art. 7-ter, comma 1 della legge 28  marzo
2019, n. 26 contrasta  con  l'art.  3  della  Costituzione  sotto  il
profilo  della  violazione   principio   di   ragionevolezza   e   di
uguaglianza. 
    Sarebbe,  dunque,   maggiormente   conforme   al   principio   di
ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  la  previsione
della sospensione dell'erogazione del reddito  o  della  pensione  di
cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente cui  e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto o del  fermo,  solo  per  taluni  dei  delitti
indicati all'art. 7, comma 3. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, 
    solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7-ter, comma 1, della  legge
28 marzo 2019,  n.  26,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
sospensione dell'erogazione del beneficio di  cui  all'art.  1  della
medesima legge sia disposta nei  confronti  del  beneficiario  o  del
richiedente cui e' applicata una misura  cautelare  personale,  anche
adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, per  taluni
dei delitti indicati all'art. 7, comma 3; 
    sospende    il    procedimento    relativo    alla    sospensione
dell'erogazione del reddito di cittadinanza e  dispone  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata agli indagati ed ai loro difensori, al pubblico  ministero
e al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che  la  stessa  sia
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Palermo, 6 settembre 2019 
 
          Il Giudice per le indagini preliminari: Molinari