Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalla societa' Stallergenes Italia S.r.l. ai sensi della determina AIFA n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni concernente i medicinali allergeni gia' utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991. (19A07270)(GU n.274 del 22-11-2019)
Con la determina n. DG/1540/2019 del 24 ottobre 2019, notificata alla richiedente in data 6 novembre 2019, sono diniegate le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla societa' Stallergenes S.r.l., con sede legale in via Tibullo n. 2 - CAP 20151 Milano, afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni relative ai medicinali di seguito elencati: ALYOSTAL PRICK 5 graminacee/segale; ALYOSTAL PRICK controllo negativo; ALYOSTAL PRICK controllo positivo; ALYOSTAL PRICK salsola; ALUSTAL 3 alberi; ALUSTAL cupressaceae; ALUSTAL erba canina; ALUSTAL RAPID BM cupressaceae; ALUSTAL RAPID BM betulla; ALUSTAL RAPID BM olivo; ALUSTAL RAPID BM 5 graminacee; ALUSTAL RAPID BM ambrosia; ALUSTAL RAPID BM parietaria; ALUSTAL RAPID BM acari; ALUSTAL RAPID BM gatto; STALORAL 3 alberi; STALORAL 5 graminacee/segale; STALORAL BM acari compresse; STALORAL erba canina; STALORAL salsola. Smaltimento scorte I lotti gia' prodotti dei medicinali sopra elencati possono essere mantenuti in commercio per un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della determina. Rimane salva per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali allergeni per immunoterapia specifica sopra elencati, attualmente commercializzati dalla societa' Stallergenes S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1991, la garanzia di continuita' terapeutica fino a completamento del ciclo terapeutico. Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla societa' richiedente.