PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 2 agosto 2019 

«Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei
progetti  di  investimento  e  formazione  in  materia  di  salute  e
sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle  risorse  -
fondi INAIL». Presentazione  della  manifestazione  d'interesse  alla
istanza di contributo. (Ordinanza n. 82). (19A07365) 
(GU n.278 del 27-11-2019)

 
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016,  in
particolare: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo
II, Capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice  commissari  di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    b) l'art.  2,  comma  1,  lettera  f),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione  delle  misure
di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
    c) l'art.  2,  comma  1,  lettera  h),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilita' speciale a
lui appositamente intestata; 
    d) l'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del Governo esercita il controllo  su  ogni
altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
    e)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    f) l'art. 23 che prevede: 
      al comma 1 che «Per assicurare la ripresa e lo  sviluppo  delle
attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori  nei
territori  dei  comuni  di  cui  all'art.  1,  e'   trasferita   alla
contabilita' speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di
euro  destinata  dall'Istituto  nazionale  assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione  per  l'anno
2016, al finanziamento dei progetti di investimento e  formazione  in
materia di salute e sicurezza sul lavoro»; 
      al comma 2 che «La  ripartizione  fra  le  regioni  interessate
delle somme di cui al comma  1  e  i  relativi  criteri  generali  di
utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
2, comma 2, nel  rispetto  dei  regolamenti  UE  n.  1407/2013  e  n.
1408/2013  della  Commissione  del   18   dicembre   2013,   relativi
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»; 
  Atteso che il trattamento dei dati connesso alle attivita' previste
dall'art. 23 - contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili
produttivi - rientra nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 1,
lettere b), c), ed e) del regolamento (UE) 679/2016 per la protezione
dei dati  personali  e  non  richiede  consenso  dell'interessato  al
trattamento; 
  Vista l'ordinanza 71 del  30  gennaio  2019  recante  «Approvazione
dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.a. -  INVITALIA  per
l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di  supporto
tecnico-ingegneristico   e   di   tipo   amministrativo -   contabile
finalizzate a fronteggiare  le  esigenze  delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020»; 
  Considerato il disposto dell'art. 50, comma 9, del decreto-legge n.
189/2016 «(.) Il Commissario straordinario  puo'  stipulare  apposite
convenzioni,  ai  fini  dell'esercizio  di  ulteriori  e   specifiche
attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, nonche', per
lo svolgimento di ulteriori e specifiche attivita' di controllo sulla
ricostruzione pubblica e privata,  con  il  Corpo  della  guardia  di
finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori  oneri  finanziari  si  provvede  con   le   risorse   della
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Vista l'ordinanza 54 del 24 aprile 2018 «Attuazione  dell'art.  23,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ripartizione delle somme destinate al  finanziamento
dei progetti di investimento e formazione  in  materia  di  salute  e
sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse»; 
  Considerata la disponibilita'  residua  delle  somme  destinate  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  del  lavoro  e  la  necessita'  di  dare  piena
attuazione alla previsione dell'art. 23, comma 2,  del  decreto-legge
n. 189/2016; 
  Considerata l'esigenza  di  incentivare  l'impiego  delle  medesime
somme ancora  inutilizzate  alla  data  del  presente  provvedimento,
innalzando i limiti stabiliti per le spese rimborsabili; 
  Valutata pertanto la  necessita'  di  riaprire  i  termini  per  la
presentazione delle domande di contributo  riferite  ai  progetti  di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro
per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in
condizioni di sicurezza per i lavoratori  nei  territori  dei  comuni
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli
eventi simici del 2016; 
  Ritenuto  necessario  che  i  soggetti  richiedenti  che  intendano
usufruire  dei  contributi  per  le  tipologie  di  intervento,  gia'
previste  dall'ordinanza  n.  54/2018,  in  possesso  dei   requisiti
soggettivi e che non abbiano gia' presentato domanda o che  ai  sensi
della stessa ordinanza abbiano presentato domanda di contributo  solo
per il rafforzamento locale e non per il miglioramento sismico  degli
edifici, debbano inviare, entro il 30 settembre 2019, al  Commissario
tramite procedura informatica appositamente predisposta, una  istanza
preliminare di interesse  a  presentare  la  domanda  di  contributo,
contenente informazioni in merito a: 
    impresa richiedente (incluso il settore di attivita' dell'azienda
beneficiaria) e rappresentante legale; 
    compilatore dell'istanza; 
    tecnico incaricato; 
    immobili oggetto di richiesta (inclusi i riferimenti catastali); 
    tipologie di interventi; 
    valore indicativo dell'importo stimato per gli interventi; 
    ulteriori  dati,  da  perfezionare  eventualmente  in   fase   di
presentazione della domanda di contributo. 
  Sentiti i Presidenti delle regioni - Vicecommissari nella  riunione
della cabina di coordinamento del 10 luglio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, e 27, comma 1, della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  base  ai  quali   i
provvedimenti commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine
di trenta  giorni  per  l'esercizio  del  controllo   preventivo   di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
  Ritenuto, altresi', necessario specificare che,  sulla  base  della
numerosita' delle istanze preliminari di interesse che perverranno  e
dell'entita'  economica  degli  interventi,  lo  stesso   Commissario
procedera' all'emanazione di apposita ordinanza nella  quale  saranno
fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile,  gli
importi massimi finanziabili nonche' le eventuali integrazioni  sulle
domande gia' presentate; 
 
                              Dispone: 
 
  1) di stabilire che, in  attuazione  dell'art.  23,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti richiedenti, che  intendano
usufruire dei contributi per  le  tipologie  di  interventi  previste
dall'ordinanza n. 54/2018, in possesso dei requisiti  soggettivi  ivi
previsti, i quali non abbiano gia' presentato domanda per i  medesimi
interventi o  che,  ai  sensi  della  stessa  ordinanza  54,  abbiano
presentato domanda di contributo solo per il rafforzamento  locale  e
non per il miglioramento  sismico  degli  edifici,  debbano  inviare,
entro  il  30  settembre  2019,  al  Commissario  tramite   procedura
informatica                 appositamente                 predisposta
(http://www.appinail.invitalia.it),  una   istanza   preliminare   di
interesse  a  presentare  la  domanda   di   contributo,   contenente
informazioni in merito a: 
    impresa richiedente (incluso il settore di attivita' dell'azienda
beneficiaria) e il rappresentante legale; 
    compilatore dell'istanza; 
    tecnico incaricato; 
    immobili oggetto di richiesta (inclusi i riferimenti catastali); 
    tipologie di interventi; 
    valore indicativo dell'importo stimato per gli interventi; 
    ulteriori  dati,  da  perfezionare  eventualmente  in   fase   di
presentazione della domanda di contributo; 
  2) di specificare che, sulla base della numerosita'  delle  istanze
preliminari di  interesse  pervenute  e  dell'entita'  economica  dei
relativi interventi,  il  Commissario  procedera'  all'emanazione  di
apposita ordinanza nella quale  saranno  fissate  le  percentuali  di
contribuzione  sulla   spesa   ammissibile,   gli   importi   massimi
finanziabili nonche' le eventuali  integrazioni  sulle  domande  gia'
presentate; 
  3) di specificare altresi'  che,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
679/2016, ferma restando la titolarita' del trattamento in capo  alla
Struttura commissariale, viene attribuito il  ruolo  di  responsabile
del trattamento e della conservazione dei dati personali  all'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa Spa -  INVITALIA  con  sede  in  Roma,  via  Calabria  n.  46
(https://www.invitalia.it/privacy-policy). 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi  sismici  a
partire del 24 agosto 2016. 
  La presente ordinanza entra in vigore dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
 
                               Art. 16 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
  1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   2,   del
decreto-legge ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Gazzetta Ufficiale e sul  sito
internet del Commissario straordinario. 
 
    Roma, 2 agosto 2019 
 
                            Il Commissario straordinario: Farabollini 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1724