AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Levosulpiride Medochemie» (19A07510) 
(GU n.284 del 4-12-2019)

 
   Estratto determina AAM/A.I.C. n. 207/2019 del 12 novembre 2019 
 
    Procedura europea: IT/H/0541/001-003/DC 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
LEVOSULPIRIDE MEDOCHEMIE nella forma e confezioni, alle condizioni  e
con le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Societa' Medochemie Romania  S.r.l.  con  sede
legale e domicilio fiscale in Str. prof. dr. Ioan Cantacuzino nr.  5,
Settore 1 - Bucarest 011437 - Romania; 
      confezioni: 
        «25 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552015 (in base 10) 1CG4DH (in base 32). 
        «25 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552027 (in base 10) 1CG4DV (in base 32). 
        «25 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552039 (in base 10) 1CG4F7 (in base 32). 
        «50 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552041 (in base 10) 1CG4F9 (in base 32). 
        «50 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552054 (in base 10) 1CG4FQ (in base 32). 
        «50 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552080 (in base 10) 1CG4GJ (in base 32). 
        «100 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552066 (in base 10) 1CG4G2 (in base 32). 
        «100 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552078 (in base 10) 1CG4GG (in base 32). 
        «100 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
        A.I.C. n. 045552092 (in base 10) 1CG4GW (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. 
 
                            Composizione 
 
    Ciascuna compressa di Levosulpiride Medochemie 25 mg contiene: 
      Principio attivo: levosulpiride 25 mg. 
      Eccipienti:   cellulosa   microgranulare    (E460),    lattosio
monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572). 
    Ciascuna compressa di Levosulpiride Medochemie 50 mg contiene: 
      Principio attivo: levosulpiride 50 mg 
      Eccipienti   cellulosa    microgranulare    (E460),    lattosio
monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572). 
    Ciascuna compressa di Levosulpiride Medochemie 100 mg contiene: 
      Principio attivo: levosulpiride 50 mg 
      Eccipienti:   cellulosa   microgranulare    (E460),    lattosio
monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572). 
    Responsabile del rilascio lotti: Medochemie Ltd. Central  Factory
1-10 Constantinoupoleos - Street Limassol, 3011 - Cipro. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Levosulpiride Medochemie 25 mg compresse: 
      trattamento  a  breve   termine   della   sindrome   dispeptica
(anoressia,  meteorismo,  senso  di  tensione  epigastrica,   cefalea
postprandiale, pirosi, eruttazioni,  diarrea,  stipsi)  da  ritardato
svuotamento  gastrico  legato  a   fattori   organici   (gastroparesi
diabetica, neoplasie, ecc.) e/o funzionali (somatizzazioni  viscerali
in soggetti ansioso-depressivi) nei pazienti che non  hanno  risposto
ad altre terapie. 
      trattamento sintomatico a breve  termine  di  nausea  e  vomito
(indotti da farmaci antiblastici) dopo fallimento  della  terapia  di
prima linea. 
      trattamento sintomatico a breve termine di vertigini,  tinnito,
perdita dell'udito e nausea associati a sindrome di Meniere. 
    Levosulpiride Medochemie 50 mg compresse e 100 mg compresse 
      disturbi da sintomi somatici. 
      trattamento della schizofrenie croniche con sintomi negativi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In  ottemperanza  all'articolo  80,  commi  1  e  3  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni il foglio illustrativo  e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto disposto dall'articolo 14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.