N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2019
Ordinanza dell'8 maggio 2019 del Tribunale di Bergamo nel procedimento civile promosso da Tressoldi Maurizio contro Prefettura di Bergamo. Circolazione stradale - Procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato - Declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione che il prefetto disponga la restituzione del veicolo sequestrato - Ovvero: mancata previsione che il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del prefetto, disponga la restituzione del veicolo sequestrato. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 224-ter, comma 6.(GU n.49 del 4-12-2019 )
TRIBUNALE DI BERGAMO
Quarta Sezione civile
Il giudice unico dott. Cesare Massetti nella causa promossa da
Tressoldi Maurizio contro la Prefettura - U.T.G. di Bergamo avente ad
oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di Bergamo in
tema di sanzioni amministrative accessorie per violazioni del codice
della strada;
Letti gli atti del procedimento;
Sentite le parti all'udienza tenutasi il 7 maggio 2019;
A scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza;
Ha pronunciato la seguente ordinanza;
In fatto
Il 5 agosto 2013 ad Osio Sotto (BG) Tressoldi Maurizio veniva
fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza.
Per detto fatto veniva tratto a giudizio innanzi il Tribunale di
Bergamo, ed ivi messo alla prova con esito positivo, di talche' il
giudice penale pronunciava sentenza di non doversi procedere per
estinzione del reato.
Indi il Tressoldi chiedeva la restituzione del veicolo
sequestrato, ma il prefetto di Bergamo emanava ordinanza di confisca.
Il trasgressore impugnava il suddetto provvedimento innanzi al
giudice di pace di Bergamo, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso
in opposizione.
Tressoldi Maurizio interponeva appello.
Resisteva la Prefettura - U.T.G. di Bergamo.
All'udienza di discussione il giudice unico si riservava la
decisione.
In diritto
Il caso concreto sottoposto all'attenzione del giudicante pone
una questione di disparita' di trattamento tra l'imputato per il
reato di guida in stato di ebbrezza messo alla prova (articoli
168-bis e seg. del codice penale - 464-bis e seg. del codice di
procedura penale) e l'imputato (rectius: condannato) per il medesimo
reato ammesso al lavoro di pubblica utilita' (art. 186, comma 9-bis
c.s.).
In caso di esito positivo, rispettivamente, della prova e del
lavoro di pubblica utilita', il giudice penale dichiara estinto il
reato.
Tuttavia, nel primo caso (estinzione del reato a seguito di esito
positivo della messa alla prova), il giudice penale trasmette gli
atti al prefetto, il quale, ove ne ricorrano le condizioni, dispone
la confisca del veicolo sequestrato (art. 224-ter, comma 6, c.s. (1)
) , mentre, nel secondo caso (estinzione del reato a seguito di
esito positivo del lavoro di pubblica utilita'), il giudice penale
dispone la revoca della confisca del veicolo sequestrato (art. 186,
comma 9-bis, c.s. (2) ).
In altri termini, l'esito positivo della messa alla prova lascia
impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie (nella specie, la confisca), mentre l'esito positivo del
lavoro di pubblica utilita' determina, oltre ad una riduzione (nella
misura della meta') della sospensione della patente di guida, il
venir meno della confisca. L'imputato messo alla prova patisce quasi
certamente la confisca del veicolo, mentre l'imputato (rectius:
condannato) ammesso al lavoro di pubblica utilita' e' sicuro di
evitarla.
E' ben vero che, in caso di estinzione del reato a seguito di
esito positivo della messa alla prova, la comminatoria delle sanzioni
amministrative accessorie (nella specie, la confisca) non e'
«automatica», in quanto il prefetto deve valutare se ricorrano o meno
le condizioni di legge per la loro applicazione; ma e' altrettanto
vero che, in caso di estinzione del reato a seguito di esito positivo
del lavoro di pubblica utilita', non si passa nemmeno dal prefetto,
ma il giudice penale procede senz'altro luogo alla restituzione del
veicolo, previa revoca della confisca.
La disparita' di trattamento e' evidente, ed e' aggravata dal
fatto che, nel caso di messa alla prova, manca un accertamento
intorno alla responsabilita' penale dell'imputato (o, per dirla con
la giurisprudenza, non vi e' un «compiuto» accertamento sul merito
dell'accusa e sulla responsabilita' (3) ), mentre, nel caso di lavoro
di pubblica utilita', vi e' un accertamento intorno alla
responsabilita' penale dell'imputato, tant'e' vero che il lavoro di
pubblica utilita' «sostituisce» la pena (detentiva e pecuniaria)
tradizionale.
Pur nella diversita' dei presupposti e dello spettro di
applicazione, i due istituti (la messa alla prova e il lavoro di
pubblica utilita') presentano notevoli similitudini, sia sul piano
dell'esecuzione, sostanziandosi - entrambi - nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', che viene
svolta sotto il controllo dell'uepe, sia sul piano delle finalita'
(rieducative).
E, a ben vedere, la messa alla prova costituisce una misura gia'
piu' affittiva rispetto al lavoro di pubblica, dato che, oltre alla
prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della
collettivita' (il lavoro di pubblica utilita'), essa richiede
all'imputato un impegno ulteriore, sia sul versante della
«riparazione» del danno, sia sul versante del «programma» da svolgere
in affidamento al servizio sociale (comma 2 dell'art. 168-bis del
codice penale).
Il diverso trattamento che ne consegue sul piano delle sanzioni
amministrative accessorie (nella specie, la confisca), in relazione
alla medesima fattispecie di reato (la guida in stato di ebbrezza),
non e', quindi, giustificato.
Pare, dunque, rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6,
c.s., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre che per
contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui non
prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di
ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il
prefetto, anziche' verificare la sussistenza delle condizioni di
legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della confisca, e procedere ai sensi dell'art. 213, c.s., disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, ovvero nella
parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del
reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo
della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di
opposizione avverso il provvedimento del prefetto che applica la
sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto.
La rilevanza della questione discende dal fatto che non e'
possibile definire il presente processo senza preliminarmente
risolvere la questione circa la conformita' alla Costituzione della
norma denunziata (l'art. 224-ter, comma 6, c.s.), in rapporto alla
disciplina che un'altra norma dello stesso c.s. (l'art. 186, comma
9-bis) appresta per un caso sostanzialmente identico.
L'art. 224-ter, comma 6, c.s. e' la norma pertinente al caso
concreto, in quanto riguarda la procedura di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie (nella specie, la confisca) in
conseguenza di ipotesi di reato (nella specie, la guida in stato di
ebbrezza).
Detta norma, raccordata con l'art. 168-ter del codice penale, non
lascia spazio a diverse interpretazioni in ordine alla sorte del
veicolo sequestrato, nel senso l'autorita' amministrativa, ove ne
ricorrano le condizioni, non puo' che disporne la confisca.
Infatti, la giurisprudenza e' granitica nell'affermare che
l'esito positivo della messa alla prova non esclude l'applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie (4) . E fin qui ha
valorizzato la distinzione tra messa alla prova e lavoro di pubblica
utilita' al limitato fine di stabilire che, nel caso di esito
positivo della messa alla prova, non e' il giudice penale a doversi
occupare delle sanzioni amministrative accessorie (5) .
Tuttavia, questa disciplina appare in insanabile contrasto con
l'altra che concerne un istituto - il lavoro di pubblica utilita' -
del tutto assimilabile alla messa alla prova.
La non manifesta infondatezza della questione discende dal fatto
che la disparita' di trattamento evidenziata concreta un'indubbia
violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione),
oltre che del principio di ragionevolezza, essendo riservato dalla
legge un diverso trattamento sanzionatorio a situazioni identiche.
(1) «Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto,
ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende
l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli
articoli 213 e 214, in quanto compatibili».
(2) «In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita',
il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato,
dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione
della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato».
(3) Cass. Pen., Sez. V, 28 marzo 2017, n. 33277; Cass. Pen., Sez. II,
5 ottobre 2016, n. 53648.
(4) Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2015, n. 40096; Tribunale Terni
8 gennaio 2019; Tribunale Roma 13 gennaio 2016.
(5) Cass. Pen., Sez. VI, 25 maggio 2017, n. 29796; Cass. Pen., Sez.
IV, 8 luglio 2016, n. 39107; Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2016,
n. 29639; Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2015, n. 40096.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.s., per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre che per contrasto
con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui non prevede
che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza)
a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto,
anziche' verificare la sussistenza delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
confisca, e procedere ai sensi dell'art. 231, c.s., disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, ovvero nella
parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del
reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo
della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di
opposizione avverso il provvedimento del prefetto che applica la
sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto;
Sospende il processo in corso;
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la
soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata.
Si comunichi alle parti.
Bergamo, li' 8 maggio 2019.
Il Giudice: Massetti