N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2019

Ordinanza  dell'8  maggio  2019  del   Tribunale   di   Bergamo   nel
procedimento civile promosso da Tressoldi Maurizio  contro Prefettura
di Bergamo. 
 
Circolazione stradale - Procedimento di applicazione  della  sanzione
  amministrativa  accessoria   della   confisca   amministrativa   in
  conseguenza di ipotesi di reato - Declaratoria  di  estinzione  del
  reato di guida in stato di ebbrezza a  seguito  di  esito  positivo
  della messa  alla  prova  -  Mancata  previsione  che  il  prefetto
  disponga la restituzione del veicolo sequestrato - Ovvero:  mancata
  previsione che il giudice civile,  adito  in  sede  di  opposizione
  avverso il provvedimento del prefetto, disponga la restituzione del
  veicolo sequestrato. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 224-ter, comma 6. 
(GU n.49 del 4-12-2019 )
 
                        TRIBUNALE DI BERGAMO 
                        Quarta Sezione civile 
 
    Il giudice unico dott. Cesare Massetti nella  causa  promossa  da
Tressoldi Maurizio contro la Prefettura - U.T.G. di Bergamo avente ad
oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace  di  Bergamo  in
tema di sanzioni amministrative accessorie per violazioni del  codice
della strada; 
    Letti gli atti del procedimento; 
    Sentite le parti all'udienza tenutasi il 7 maggio 2019; 
    A scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza; 
 
                              In fatto 
 
    Il 5 agosto 2013 ad Osio Sotto  (BG)  Tressoldi  Maurizio  veniva
fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza. 
    Per detto fatto veniva tratto a giudizio innanzi il Tribunale  di
Bergamo, ed ivi messo alla prova con esito positivo,  di  talche'  il
giudice penale pronunciava sentenza  di  non  doversi  procedere  per
estinzione del reato. 
    Indi  il  Tressoldi  chiedeva   la   restituzione   del   veicolo
sequestrato, ma il prefetto di Bergamo emanava ordinanza di confisca. 
    Il trasgressore impugnava il suddetto  provvedimento  innanzi  al
giudice di pace di Bergamo, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso
in opposizione. 
    Tressoldi Maurizio interponeva appello. 
    Resisteva la Prefettura - U.T.G. di Bergamo. 
    All'udienza di discussione  il  giudice  unico  si  riservava  la
decisione. 
 
                             In diritto 
 
    Il caso concreto sottoposto all'attenzione  del  giudicante  pone
una questione di disparita' di  trattamento  tra  l'imputato  per  il
reato di guida in  stato  di  ebbrezza  messo  alla  prova  (articoli
168-bis e seg. del codice penale -  464-bis  e  seg.  del  codice  di
procedura penale) e l'imputato (rectius: condannato) per il  medesimo
reato ammesso al lavoro di pubblica utilita' (art. 186,  comma  9-bis
c.s.). 
    In caso di esito positivo, rispettivamente,  della  prova  e  del
lavoro di pubblica utilita', il giudice penale  dichiara  estinto  il
reato. 
    Tuttavia, nel primo caso (estinzione del reato a seguito di esito
positivo della messa alla prova), il  giudice  penale  trasmette  gli
atti al prefetto, il quale, ove ne ricorrano le  condizioni,  dispone
la confisca del veicolo sequestrato (art. 224-ter, comma 6, c.s.  (1)
 ) , mentre, nel secondo caso (estinzione  del  reato  a  seguito  di
esito positivo del lavoro di pubblica utilita'),  il  giudice  penale
dispone la revoca della confisca del veicolo sequestrato  (art.  186,
comma 9-bis, c.s.  (2)  ). 
    In altri termini, l'esito positivo della messa alla prova  lascia
impregiudicata   l'applicazione   delle    sanzioni    amministrative
accessorie (nella specie, la confisca), mentre l'esito  positivo  del
lavoro di pubblica utilita' determina, oltre ad una riduzione  (nella
misura della meta') della sospensione  della  patente  di  guida,  il
venir meno della confisca. L'imputato messo alla prova patisce  quasi
certamente la  confisca  del  veicolo,  mentre  l'imputato  (rectius:
condannato) ammesso al lavoro  di  pubblica  utilita'  e'  sicuro  di
evitarla. 
    E' ben vero che, in caso di estinzione del  reato  a  seguito  di
esito positivo della messa alla prova, la comminatoria delle sanzioni
amministrative  accessorie  (nella  specie,  la  confisca)   non   e'
«automatica», in quanto il prefetto deve valutare se ricorrano o meno
le condizioni di legge per la loro applicazione;  ma  e'  altrettanto
vero che, in caso di estinzione del reato a seguito di esito positivo
del lavoro di pubblica utilita', non si passa nemmeno  dal  prefetto,
ma il giudice penale procede senz'altro luogo alla  restituzione  del
veicolo, previa revoca della confisca. 
    La disparita' di trattamento e' evidente,  ed  e'  aggravata  dal
fatto che, nel caso  di  messa  alla  prova,  manca  un  accertamento
intorno alla responsabilita' penale dell'imputato (o, per  dirla  con
la giurisprudenza, non vi e' un «compiuto»  accertamento  sul  merito
dell'accusa e sulla responsabilita' (3) ), mentre, nel caso di lavoro
di  pubblica  utilita',  vi   e'   un   accertamento   intorno   alla
responsabilita' penale dell'imputato, tant'e' vero che il  lavoro  di
pubblica utilita' «sostituisce»  la  pena  (detentiva  e  pecuniaria)
tradizionale. 
    Pur  nella  diversita'  dei  presupposti  e  dello   spettro   di
applicazione, i due istituti (la messa alla  prova  e  il  lavoro  di
pubblica utilita') presentano notevoli similitudini,  sia  sul  piano
dell'esecuzione, sostanziandosi - entrambi  -  nella  prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita',  che  viene
svolta sotto il controllo dell'uepe, sia sul  piano  delle  finalita'
(rieducative). 
    E, a ben vedere, la messa alla prova costituisce una misura  gia'
piu' affittiva rispetto al lavoro di pubblica, dato che,  oltre  alla
prestazione  di  un'attivita'   non   retribuita   a   favore   della
collettivita'  (il  lavoro  di  pubblica  utilita'),  essa   richiede
all'imputato  un  impegno   ulteriore,   sia   sul   versante   della
«riparazione» del danno, sia sul versante del «programma» da svolgere
in affidamento al servizio sociale (comma  2  dell'art.  168-bis  del
codice penale). 
    Il diverso trattamento che ne consegue sul piano  delle  sanzioni
amministrative accessorie (nella specie, la confisca),  in  relazione
alla medesima fattispecie di reato (la guida in stato  di  ebbrezza),
non e', quindi, giustificato. 
    Pare,  dunque,  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma  6,
c.s., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  oltre  che  per
contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui  non
prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida  in  stato  di
ebbrezza) a seguito di esito positivo  della  messa  alla  prova,  il
prefetto, anziche' verificare  la  sussistenza  delle  condizioni  di
legge per l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
della confisca, e procedere ai sensi dell'art.  213,  c.s.,  disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, ovvero nella
parte in cui non prevede che, nel medesimo  caso  di  estinzione  del
reato (di guida in stato di ebbrezza) a  seguito  di  esito  positivo
della  messa  alla  prova,  il  giudice  civile,  adito  in  sede  di
opposizione avverso il provvedimento  del  prefetto  che  applica  la
sanzione   amministrativa   accessoria   della   confisca,   disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto. 
    La rilevanza della  questione  discende  dal  fatto  che  non  e'
possibile  definire  il  presente  processo   senza   preliminarmente
risolvere la questione circa la conformita' alla  Costituzione  della
norma denunziata (l'art. 224-ter, comma 6, c.s.),  in  rapporto  alla
disciplina che un'altra norma dello stesso c.s.  (l'art.  186,  comma
9-bis) appresta per un caso sostanzialmente identico. 
    L'art. 224-ter, comma 6, c.s. e'  la  norma  pertinente  al  caso
concreto, in quanto  riguarda  la  procedura  di  applicazione  delle
sanzioni amministrative accessorie (nella  specie,  la  confisca)  in
conseguenza di ipotesi di reato (nella specie, la guida in  stato  di
ebbrezza). 
    Detta norma, raccordata con l'art. 168-ter del codice penale, non
lascia spazio a diverse interpretazioni  in  ordine  alla  sorte  del
veicolo sequestrato, nel senso  l'autorita'  amministrativa,  ove  ne
ricorrano le condizioni, non puo' che disporne la confisca. 
    Infatti,  la  giurisprudenza  e'  granitica  nell'affermare   che
l'esito positivo della messa alla prova  non  esclude  l'applicazione
delle  sanzioni  amministrative  accessorie  (4)  .  E  fin  qui   ha
valorizzato la distinzione tra messa alla prova e lavoro di  pubblica
utilita' al limitato  fine  di  stabilire  che,  nel  caso  di  esito
positivo della messa alla prova, non e' il giudice penale  a  doversi
occupare delle sanzioni amministrative accessorie (5) . 
    Tuttavia, questa disciplina appare in  insanabile  contrasto  con
l'altra che concerne un istituto - il lavoro di pubblica  utilita'  -
del tutto assimilabile alla messa alla prova. 
    La non manifesta infondatezza della questione discende dal  fatto
che la disparita' di  trattamento  evidenziata  concreta  un'indubbia
violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della  Costituzione),
oltre che del principio di ragionevolezza,  essendo  riservato  dalla
legge un diverso trattamento sanzionatorio a situazioni identiche.  

(1) «Nel caso di estinzione del reato per altra causa,  il  prefetto,
    ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da  cui  dipende
    l'agente o l'organo accertatore  della  violazione,  verifica  la
    sussistenza o meno delle condizioni di legge  per  l'applicazione
    della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli
    articoli 213 e 214, in quanto compatibili». 

(2) «In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita',
    il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto  il  reato,
    dispone la riduzione alla meta' della sanzione della  sospensione
    della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato». 

(3) Cass. Pen., Sez. V, 28 marzo 2017, n. 33277; Cass. Pen., Sez. II,
    5 ottobre 2016, n. 53648. 

(4) Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2015, n. 40096; Tribunale Terni
    8 gennaio 2019; Tribunale Roma 13 gennaio 2016. 

(5) Cass. Pen., Sez. VI, 25 maggio 2017, n. 29796; Cass.  Pen.,  Sez.
    IV, 8 luglio 2016, n. 39107; Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2016,
    n. 29639; Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2015, n. 40096.  
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 224-ter,  comma  6,  c.s.,  per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre  che  per  contrasto
con il principio di ragionevolezza, nella parte in  cui  non  prevede
che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di  ebbrezza)
a seguito di esito positivo della  messa  alla  prova,  il  prefetto,
anziche' verificare la sussistenza  delle  condizioni  di  legge  per
l'applicazione  della  sanzione   amministrativa   accessoria   della
confisca,  e  procedere  ai  sensi  dell'art.  231,  c.s.,   disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, ovvero nella
parte in cui non prevede che, nel medesimo  caso  di  estinzione  del
reato (di guida in stato di ebbrezza) a  seguito  di  esito  positivo
della  messa  alla  prova,  il  giudice  civile,  adito  in  sede  di
opposizione avverso il provvedimento  del  prefetto  che  applica  la
sanzione   amministrativa   accessoria   della   confisca,   disponga
restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto; 
    Sospende il processo in corso; 
    Dispone trasmettersi gli atti alla Corte  costituzionale  per  la
soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata. 
    Si comunichi alle parti. 
      Bergamo, li' 8 maggio 2019. 
 
                        Il Giudice: Massetti