N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2019

Ordinanza del 28 maggio 2019 della Commissione tributaria provinciale
di Trieste sul ricorso proposto  da  D.R.  R.  contro  Agenzia  delle
entrate - Riscossione - Trieste. 
 
Imposte e tasse - Riscossione mediante ruoli - Definizione  agevolata
  dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
  - Omessa estensione dell'applicazione della  procedura  ai  carichi
  affidati anteriormente al 2000. 
- Decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193  (Disposizioni  urgenti  in
  materia fiscale e per il finanziamento di esigenze  indifferibili),
  convertito, con modificazioni, nella legge  1°  dicembre  2016,  n.
  225, art. 6. 
(GU n.49 del 4-12-2019 )
 
          LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE 
                              Sezione 1 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Grohmann Dario, Presidente; 
        Milillo Giorgio, relatore; 
        Cozzarini Gelsomina, giudice; 
    ha emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 288/2017 depositato
l'8 novembre 2017, avverso rigetto defin. agevol. rapp. tributari  n.
prot. 2017-EQUISDR-2717263 Trib. erariali; 
    contro: Agenzia delle entrate - riscossione - Trieste; 
    proposto dal ricorrente: D. R. R., via Giustiniano n. 9  -  34133
Trieste; 
    difeso da: Diso avv.  Corrado,  via  Giustiniano  n.  9  -  34133
Trieste. 
    La Commissione tributaria di Trieste  I  sezione  osserva  quanto
segue. 
    Con atto  ritualmente  depositato  D.  R.  R.  proponeva  ricorso
avverso il provvedimento di diniego  della  domanda  di  agevolazione
agevolata presentata ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n.  193/2016
convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016 di un carico  di
ruolo iscritto a suo nome e derivante dalla cartella di pagamento  n.
114 19973000022574000 notificata nell'anno 1997. 
    Il ricorrente premetteva che la domanda era stata respinta con la
motivazione che  l'art.  6,  decreto-legge  n.  193/2016  cosi'  come
modificato nella legge n. 225/2016 ha introdotto lo  strumento  della
definizione agevolata per i soli carichi affidati agli  agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e,  nel  caso  in
questione, il documento prodotto era relativo ad un carico tributario
antecedente a quello previsto dalla norma e precisamente nel 1997. 
    Il ricorrente, pur premettendo  che  l'operato  dall'Agenzia  era
conforme  alla  legge,  eccepiva  la  rilevanza   e   non   manifesta
infondatezza della norma di cui all'art 6 citato nella parte  in  cui
stabilisce un termine iniziale per l'individuazione del periodo a cui
e' attribuibile la definizione agevolata. 
    Si costituiva l'Agenzia delle entrate -  riscossione  contestando
il ricorso e, dopo avere ribadito  la  fondatezza  nel  merito  della
pretesa tributaria, contestava la dedotta questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Questa Commissione, viceversa, ritiene  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito  con  modificazioni
nella legge n. 225/2016. 
    In primo luogo  deve  osservarsi  che  la  dedotta  questione  e'
certamente rilevante per la decisione della presente controversia. 
    Va evidenziato che il ricorrente ha invocato l'applicazione della
predetta  norma,  richiedendo  di  poter  accedere  alla  definizione
agevolata e detta  richiesta  (cfr  doc  n.  1  della  documentazione
prodotta dal ricorrente) e' stata rigettata dall'Ufficio  sulla  base
del tenore testuale della norma. 
    Il  presente  procedimento  afferisce  precisamente  il  predetto
diniego comunicato via pec in data 28 luglio 2017 (cfr doc n. 2 della
documentazione prodotta dal ricorrente). 
    Nella presente controversia la parte ricorrente richiede  proprio
di poter accedere all'istituto della definizione agevolata,  previsto
dall'art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito  con  modificazioni
nella legge n. 225/2016, ritenendo irragionevole ed  incostituzionale
la  limitazione  all'accesso  a  tale  definizione  ai  soli  carichi
tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
al 31 dicembre 2016. 
    Questa Commissione si trova pertanto a dovere decidere se  sia  o
meno legittimo il rifiuto opposto da parte  dell'Agenzia  provinciale
delle entrate di Trieste o, per meglio dire, se la norma  sulla  base
della quale l'Agenzia ha opposto il rifiuto sia o meno conforme  alla
Costituzione ed in  particolare  all'art.  3  ed  all'art.  53  della
Costituzione. 
    Si pone pertanto  una  questione  circa  la  portata  applicativa
dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito  con  modificazioni
nella legge n. 225/2016  ai  carichi  tributari  affidati  all'agente
della riscossione in data anteriore rispetto a quanto previsto  dalla
norma. 
    E' quindi innegabile come la sollevata  questione  sia  rilevante
per la definizione della presente controversia. 
    Nel contempo, deve essere affermata la non manifesta infondatezza
della dedotta questione. 
    Ad avviso di questa Commissione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 6, sia nel testo originario  che  nel  testo
attuale, si palesa non manifestamente infondata  con  riferimento  ai
parametri  costituzionali  di  cui  agli  articoli  3  e   53   della
Costituzione . 
    Il testo normativo prevede - nel testo modificato a seguito della
legge di conversione - che relativamente ai  carichi,  affidati  agli
agenti della riscossione negli anni dal  2000  al  2016,  i  debitori
possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni  incluse
in tali carichi etc. 
    Detta norma pertanto, consente  lo  strumento  della  definizione
agevolata per i soli carichi affidati agli agenti  della  riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. 
    Quindi il testo normativo dell'art. 6  che  disciplina  l'accesso
alla definizione agevolata, prevede sia un termine  iniziale  che  un
termine finale per la delimitazione del periodo cui e' riferibile  la
definizione. 
    In particolare detta norma impedisce di accedere alla definizione
agevolata ai debitori i cui carichi siano stati affidati agli  agenti
della riscossione anteriormente al 2000 e posteriormente al 2016. 
    Cio' premesso, si deve osservare che mentre la previsione  di  un
termine finale del periodo in cui si possa accedere alla  definizione
agevolata puo' essere ritenuta coerente e giustificata, viceversa  la
previsione   di   un   termine   iniziale,   laddove   determina   la
impossibilita' ad accedere alla definizione agevolata per  i  carichi
tributari  affidati  anteriormente  al  2000,  ad  avviso  di  questa
Commissione, pone seri problemi di legittimita' costituzionale. 
    Ad avviso di questa Commissione, il primo  periodo  dell'art.  6,
decreto-legge n. 193/2016 convertito con modificazioni nella legge n.
225/2016, nel testo richiamato, si pone in  contrasto  con  l'art.  3
della Costituzione, laddove pone una disciplina  che  diversifica  il
trattamento tra i  contribuenti  il  cui  ruolo  sia  stato  affidato
all'agente della riscossione, consentendo l'accesso alla  definizione
agevolata ai soli crediti affidati dal 2000 in  poi  ed  escludendolo
per i i contribuenti il cui  debito  tributario  sia  stato  affidato
anteriormente al 2000. 
    Intesa  in  questi  termini  detta  norma  prevede   una   chiara
discriminazione e determina una evidente ed ingiustificata disparita'
di trattamento condizionando l'accesso alla definizione agevolata  ad
una evento, l'affidamento  del  debito  tributario  all'agente  delle
riscossione,  il  cui  realizzarsi  puo'  dipendere  da   circostanze
casuali. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6  sia  nel
testo dell'originario decreto-legge, sia nel  testo  derivante  dalla
legge di conversione, si palesa quindi non  manifestamente  infondata
con riferimento ai parametri interni dell'articolo posto che la norma
consente lo strumento della definizione agevolata per i soli  carichi
affidati agli agenti della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31
dicembre  2016  senza  che  possa  darsi  una  spiegazione  di  detta
discriminazione normativa. 
    Infatti, prevedere solo  per  alcuni  contribuenti  un  requisito
ulteriore per accedere alla definizione  agevolata  senza  addurre  a
fondamento di tale scelta alcuna ratio logica o giuridica,  significa
determinare una irragionevole disparita' di trattamento, in spregio a
quanto disposto dall'art. 3 della Carta costituzionale, a  mente  del
quale si rigetta ogni tipo di discriminazione,  essendo  chiamata  ad
assicurare sempre ed attivamente agii  individui  medesimi  punti  di
partenza  e  analoghe  possibilita',  in  un'ottica  di   eguaglianza
sostanziale. 
    Quindi, se per «uguaglianza», in senso giuridico  costituzionale,
deve intendersi il divieto di imporre arbitrariamente condizioni  che
implichino diversita' di trattamento tra i cittadini,  la  previsione
di  un  termine  iniziale,  riferito   all'affidamento   del   carico
tributario  all'agente  della  riscossione  costituisce  una   scelta
legislativa che puo' ben essere qualificata  come  arbitraria  e  non
giustificata posto che, a tacere di  ogni  altra  considerazione,  la
diversa  tempistica  dell'affidamento   di   un   carico   tributario
all'agente  della  riscossione  puo'  dipendere  da   diversa   cause
contingenti nemmeno ascrivibili al contribuente medesimo. 
    In secondo luogo, sempre ad  avviso  di  questa  Commissione,  la
norma di  cui  all'art.  6,  decreto-legge  n.  193/2016  cosi'  come
modificato nella legge n.  225/2016  si  pone  in  contrasto  con  il
principio  di  capacita'  contributiva  di  cui  all'art.  53   della
Costituzione atteso che  diversifica  il  trattamento  tributario  di
contribuenti  in  posizioni  similari,  condizionando  l'applicazione
dell'istituto della  definizione  agevolata  al  semplice  fatto  che
l'affidamento del debito  tributario  sia  stato  affidato  dopo  una
determinata data, senza che detto affidamento sia  collegato  con  la
capacita' contributiva dei diversi contribuenti. 
    Ne', per altro verso, si puo' ritenere  la  ragionevolezza  della
formulazione della norma  censurata  laddove  stabilisce  un  termine
iniziale oi richiamando la disciplina della prescrizione  dei  debiti
tributari. 
    Sotto  tale  profilo,  va  ricordato  che  sussiste   sempre   la
possibilita' di eventi interruttivi della stessa prescrizione  per  i
carichi di ruolo anteriori all'anno 2000. 
    Infine, per completezza, deve osservarsi che il  testo  normativo
e'  chiaro  e  tale  che  non  possa  darsi  luogo  ad  una   diversa
interpretazione da quella fatta propria dall'Agenzia delle entrate di
Trieste  e  che  determina  gli  esposti  problemi  di   legittimita'
costituzionale. 
 
                                P.Q.M. 
 
    La Commissione tributaria di Trieste I Sezione, 
    Visti gli articoli 134 e 137  Cost.,  1  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6,  decreto-legge  n.  193/2016
cosi' come modificato nella legge n.  225/2016  nella  parte  in  cui
esclude lo strumento della definizione agevolata per i  soli  carichi
tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
al 31 dicembre 2016 e non a quelli affidati  anteriormente  ritenendo
le suddette disposizioni in violazione degli articoli 3  e  53  della
Costituzione nei termini di cui in motivazione; 
    dispone la sospensione del presente giudizio; 
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
cancelliere ai presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale; 
    manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 
        Trieste, 13 novembre 2018 
 
                       Il Presidente: Grohmann 
 
 
                                         Il giudice relatore: Milillo