MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 novembre 2019 

Autorizzazione all'«Accademia  di  psicoterapia  della  famiglia»  ad
aumentare il numero degli allievi iscritti nella sede  periferica  di
Bari da quindici a diciassette unita'  per  ciascun  anno  di  corso.
(19A07631) 
(GU n.287 del 7-12-2019)

 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  31  dicembre  1993,  con   il   quale
l'«Accademia di psicoterapia della famiglia» e'  stata  abilitata  ad
istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di formazione  in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della  legge  18  febbraio
1989, n. 56; 
  Visto  il  decreto  in  data  26  marzo  1998   di   autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Napoli,  Teramo,  L'Aquila,
Ancona e Torino; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  23  luglio  2001  di   autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo; 
  Visto il decreto in data  16  gennaio  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Modena; 
  Visto il decreto  in  data  25  marzo  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Genova; 
  Visto il decreto in data 19 aprile 2004 di revoca dell'abilitazione
della sede periferica dell'Aquila; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di trasferimento della  sede
di Torino; 
  Visto il decreto in  data  23  maggio  2016  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Roma; 
  Visto il decreto in data 13 settembre  2016  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Genova a Bari; 
  Visto il decreto  in  data  14  marzo  2017  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Napoli a Roma; 
  Visto il decreto in data 21 settembre  2017  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Modena a Reggio Calabria; 
  Vista il decreto in data 18  dicembre  2017  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Roma a Napoli; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione ad aumentare, nella sede di Bari,  il  numero  degli
allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a diciassette
unita'  e,  per  l'intero  corso,  a  sessantotto  unita',  ai  sensi
dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 22 maggio 2019, trasmessa  con  nota
prot. 18784 del 29 maggio 2019,  con  la  quale,  fermo  restando  il
parere positivo, e' stato ritenuto di condizionarlo ad una  attivita'
integrativa con adeguamento temporale del contratto di locazione; 
  Visto  che  l'«Accademia  di  psicoterapia   della   famiglia»   ha
ottemperato alle sopra citate richieste  integrazioni  pervenute  con
prot. 33846 del 28 ottobre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'  «Accademia  di  psicoterapia  della  famiglia»,  abilitata  con
decreto in data 14 marzo 2017 ad istituire e ad attivare, nella  sede
periferica di Roma, un corso di specializzazione in  psicoterapia  ai
sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale  11  dicembre
1998, n. 509, e' autorizzata ad aumentare, nella  sede  di  Bari,  il
numero  degli  allievi  ammissibili  a  ciascun  anno  di   corso   a
diciassette unita' e, per l'intero corso, a sessantotto unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 novembre 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara