UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 20 novembre 2019 

Modifiche dello Statuto. (19A07632) 
(GU n.287 del 7-12-2019)

 
 
                             IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa  all'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare gli articoli 6 e 16; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2; 
  Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di  Sassari,  emanato
con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del  23  dicembre  2011  -  Supplemento
ordinario n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Viste le delibere del Senato accademico del 20 settembre 2019 e del
consiglio di amministrazione in data 26 settembre 2019, con le  quali
i predetti Organi  hanno  approvato  alcune  modifiche  allo  Statuto
dell'Ateneo; 
  Dato  atto  che  le  suddette  modifiche  statutarie   sono   state
trasmesse, con nota rettorale prot. n. 107639 del 26 settembre  2019,
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il
controllo di legittimita' e di merito, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89; 
  Viste le delibere del Senato accademico del 12 novembre 2019 e  del
consiglio di amministrazione del 14 novembre 2019,  con  le  quali  i
predetti organi hanno rimodulato a seguito di rilievi  da  parte  del
MIUR, le modifiche agli articoli  32,  45,  47  e  48  dello  Statuto
dell'Ateneo e trasmesse al MIUR con nota rettorale  prot.  n.  128664
del 15 novembre 2019; 
  Vista la nota ministeriale, prot. n. 17072 del  20  novembre  2019,
con la  quale  il  MIUR  ha  comunicato  che  nulla  osta  alla  loro
approvazione e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
                              Decreta: 
 
  Lo Statuto dell'Universita' degli studi  di  Sassari,  emanato  con
decreto rettorale n. 2845  del  7  dicembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del  23  dicembre  2011  -  Supplemento
ordinario n. 275 e successive modificazioni, e' cosi' modificato: 
 
                              Titolo II 
                         GOVERNO DELL'ATENEO 
 
 
                               Capo II 
     Organi di gestione, di controllo, consultive e di garanzia 
 
  (Omissis). 
 
                             Sezione II 
            Organi di controllo, consultivi e di garanzia 
 
  (Omissis). 
 
                              Art. 32. 
         Collegio di disciplina e procedimento disciplinare 
 
  (Omissis). 
  Al comma 2, secondo rigo, dopo le parole «e altrettanti  supplenti»
sono  aggiunte  le  parole  «e   anche   da   membri   esterni,   ove
possibile...». 
  Al comma 2, il secondo capoverso e' modificato nel modo seguente: 
    I  membri  interni  sono  designati  a   seguito   di   elezione;
l'elettorato attivo e' composto da professori ordinari,  associati  e
ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. Sono  nominati  con
decreto del Rettore, restano in carica per tre anni e possono  essere
immediatamente riconfermati alla scadenza per un solo mandato. 
  Al comma 2, e' stato aggiunto un terzo capoverso: 
    Qualora  il  procedimento  disciplinare  riguardi   il   Rettore,
l'iniziativa dell'azione disciplinare e' del  Decano  dei  professori
ordinari dell'Ateneo. 
  (Omissis). 
 
 
                             Titolo III 
       ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE 
 
 
                               Capo I 
                            Dipartimenti 
 
  (Omissis). 
  L'art. 45 viene modificato e sostituito dal seguente: 
 
                              Art. 45. 
                   Scuola di dottorato di ricerca 
 
  1. E' istituita la scuola di dottorato di ricerca  dell'Universita'
degli studi di Sassari, con lo scopo  di  promuovere,  organizzare  e
gestire le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca. 
  Alla scuola  afferiscono  tutti  i  corsi  di  dottorato  con  sede
amministrativa presso l'Ateneo. Ad essa  fanno  riferimento  anche  i
corsi consorziati. 
  2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti su proposta della
scuola, con delibera del consiglio di amministrazione, previo  parere
del Senato accademico. 
  3. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei  corsi
di dottorato di ricerca  sono  stabiliti  con  appositi  regolamenti,
approvati dal Senato  accademico,  previo  parere  del  consiglio  di
amministrazione. 
  4.  Gli  organi  della  scuola  e  le  relative   competenze   sono
disciplinati da regolamenti interni. 
  L'art. 46 dell'attuale Statuto rimane invariato. 
  (Omissis). 
  Si inseriscono due nuovi articoli che diventano gli articoli  47  e
48, con relativo slittamento degli articoli successivi. 
 
                              Art. 47. 
                    Scuola superiore di Sardegna 
 
  1.  E'  istituita  la  Scuola  superiore  di  Sardegna,   struttura
didattica speciale dotata di autonomia gestionale. 
  2. La scuola  persegue  l'obiettivo  di  sviluppare  la  formazione
universitaria  e  post-universitaria  in  raccordo  con  la   ricerca
scientifica, l'innovazione, la  valorizzazione  ed  il  trasferimento
delle conoscenze e delle tecnologie al contesto esterno. 
  3.  La  scuola  si   prefigge   l'obiettivo   di   valorizzare   la
collaborazione interdisciplinare ed il  rapporto  tra  la  formazione
universitaria e la ricerca scientifica di eccellenza, e indirizza  il
proprio operato alla ricerca e allo  sviluppo  del  talento  e  delle
qualita' degli allievi, garantendo attivita' che promuovono  le  loro
potenzialita', capacita' individuali e inclinazioni. 
  4.  La  scuola  promuove  la  cooperazione   internazionale   nello
svolgimento delle  attivita'  formative,  scientifiche  e  culturali,
favorendo la mobilita' dei propri allievi, la partecipazione a gruppi
di ricerca internazionali e l'attrattivita' di studenti dall'estero. 
 
                              Art. 48. 
                Disposizioni normative di riferimento 
 
  1. Le attivita'  di  selezione  e  formazione  degli  allievi  sono
disciplinate  dal  regolamento  della  scuola,  nel  rispetto   delle
disposizioni relative all'accreditamento. 
  2.  La  costituzione  e  il   funzionamento   della   scuola   sono
disciplinati da regolamenti interni. 
  3. L'Ateneo rilascia il diploma finale agli allievi che  completino
i percorsi formativi programmati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Sassari, 20 novembre 2019 
 
                                               Il Rettore: Carpinelli