N. 111 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 novembre 2019 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione autonoma  Sardegna
  - Disposizioni in materia sanitaria - Autorizzazione  a  finanziare
  annualmente  l'Agenzia  regionale  emergenza  e  urgenza   Sardegna
  (AREUS)  per  le  attivita'  rese  dalle   associazioni   onlus   e
  cooperative   sociali   convenzionate   con    il    Servizio    di
  emergenza-urgenza 118. 
- Legge della Regione autonoma Sardegna  16  settembre  2019,  n.  16
  ("Seconda  variazione  di   bilancio.   Disposizioni   in   materia
  sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11  gennaio  2018,  n.  1
  (Legge di stabilita' 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018,
  n. 48 (Legge di stabilita' 2019)"),  e,  in  particolare,  art.  1,
  comma 5. 
(GU n.50 del 11-12-2019 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro  la  Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente pro-tempore, 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della  legge
regionale Sardegna  16  settembre  2019,  n.  16  ed  in  particolare
dell'art. 1, comma 5 come da delibera del Consiglio dei  ministri  in
data 14 novembre 2019. 
    Sul B.U.R. Sardegna 19 settembre 2019, n. 41 e' stata  pubblicata
la legge  regionale  16  settembre  2019,  n.  13,  recante  «Seconda
variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria.  Modifiche
alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilita' 2018)
e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge  di  stabilita'
2019). 
    La legge regionale in esame all'art. 1 (recante «Disposizioni  in
materia sanitaria. Modifiche all'art. 7 della legge  regionale  n.  1
del 2018 e all'art. 8 della legge regionale n. 48  del  2018»)  cosi'
dispone: 
        «1. Al comma 16 dell'art. 7 della legge regionale 11  gennaio
2018, n. 1 (legge di stabilita'  2018),  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  l'importo  di  euro  «29.867.000»  e'  sostituito  dal
seguente: «31.517.000» (missione 13 -  programma  03  -  titolo  1  -
capitolo SC05.6002). 
        2. All'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2018,  n.  48
(legge di stabilita' 2019), sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 2 l'importo di euro «500.000» e' sostituito dal
seguente: «800.000» (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo
SC08.6543); 
          b) al comma 8 l'importo di euro «2.324.000»  e'  sostituito
dal seguente: «3.174.000» (missione 13 - programma 03 -  titolo  1  -
capitolo SC05.6003); 
          c) il comma 31 e' sostituito dai seguenti: 
«31. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020  e  2021,  la
spesa di euro  3.500.000  al  fine  di  garantire  al  personale  del
servizio sanitario regionale l'erogazione di  prestazioni  aggiuntive
in conformita' con l'art. 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi  1,  lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche), da destinare in maniera prioritaria quale  incentivo  per
lo smaltimento delle liste d'attesa (missione 13  -  programma  02  -
titolo 1 - capitolo SC08.7798). 
31-bis. Le risorse disponibili presso l'Azienda per la  tutela  della
salute (ATS), in seguito  a  trasferimenti  effettuati  dai  capitoli
SC02.1101, SC02.1147,  SC02.1148,  SC02.1149,  SC02.1151,  SC02.1152,
SC02.1160, SC02.1161,  SC02.5027,  SC02.5028,  SC02.5029,  SC02.5030,
SC05.0116, SC05.6005, SC05.6022, per le  quali  si  siano  realizzate
economie di spesa nell'anno precedente a quello di  riferimento  sono
destinate, per le annualita'  2019,  2020  e  2021,  all'integrazione
delle risorse del  capitolo  SC05.6003  al  fine  di  incentivare  lo
smaltimento delle liste d'attesa; la Giunta regionale ripartisce tali
risorse tra le aziende. Entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno  l'ATS
procede alla rendicontazione delle somme trasferite  dall'Assessorato
regionale competente in materia di sanita' dai  capitoli  di  cui  al
presente comma e, verificata la sussistenza di eventuali economie, le
riversa nei  successivi  trenta  giorni  nelle  casse  della  Regione
(missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003).»; 
          d) il comma 32 e' sostituito dal seguente: 
«32. A valere sulle risorse in conto della missione 13 - programma 01
- titolo 1 e' autorizzata la spesa massima di euro  1.300.000  annui,
per gli anni dal 2019 al 2033, destinata a finanziare il reclutamento
di professori di  ruolo  dei  corsi  di  laurea  e  delle  scuole  di
specializzazione  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia   delle
Universita'  degli  studi  di  Cagliari  e   Sassari,   soggetti   ad
accreditamento sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti,
rispettivamente,   dal   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  12   dicembre   2016,   n.   987
(autovalutazione, valutazione, accreditamento  iniziale  e  periodico
delle sedi e dei corsi di  studio)  e  dal  decreto  ministeriale  13
giugno 2017 del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, Ministro della salute (Standard, requisiti e  indicatori  di
attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di  specializzazione
di area sanitaria). Il finanziamento e' erogato, per  un  massimo  di
euro 800.000 all'Universita' degli studi di Sassari e per un  massimo
di euro 500.000 all'Universita' degli studi di Cagliari, per quindici
anni,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni   tra   l'Assessore
regionale competente in materia di sanita' e i rettori, stipulate  ai
sensi e per gli  effetti  dell'art.  18,  comma  3,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240  (Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario) e dell'art. 5, comma 5,  del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il  monitoraggio
e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento  degli
atenei), in attuazione della delega prevista dall'art.  5,  comma  1,
della legge n. 240 del 2010 e per il raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
f) e al comma 5 del medesimo art. 5 della legge n. 240 del 2010, e  a
cui e' demandata l'individuazione  delle  effettive  esigenze  e  dei
conseguenti settori scientifico-disciplinari da ricoprire.»; 
          e) al comma 48 il secondo periodo e' soppresso. 
        3. Una quota annua  del  fondo  unico  previsto  dalla  legge
regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la  Regione  e
le Universita' della Sardegna), pari a un massimo di euro 400.000, e'
destinata al finanziamento delle  docenze  dei  corsi  di  laurea  in
professioni sanitarie (missione 04  -  programma  04  -  titolo  1  -
capitolo SC02.0171). 
        4. Le somme trasferite all'Azienda ospedaliera  universitaria
di Sassari dal capitolo  SC05.0109  sono  riversate,  entro  quindici
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle casse della
Regione che, nei successivi trenta giorni,  le  assegna  all'ATS  per
l'attivazione di un percorso formativo in materia  di  accreditamento
istituzionale. 
        5. La Regione e' autorizzata a finanziare annualmente l'AREUS
per le attivita' rese dalle associazioni onlus e cooperative  sociali
convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza 118. La  spesa  e'
quantificata in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2019,  2020  e
2021 (missione 13 - programma 02 - titolo 1). A  decorrere  dall'anno
2022, al finanziamento della medesima spesa  si  provvede,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42),  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nei  limiti   dello
stanziamento annualmente iscritto,  per  le  medesime  finalita',  in
conto della missione 13 - programma 02 - titolo  1  con  le  relative
leggi annuali di bilancio.». 
        6. A valere sulle risorse di cui alla missione 13 - programma
01 - titolo I - capitolo SC05.0001, una  quota  pari  a  euro  15.000
annui e' destinata all'ATS ed erogata al Corpo italiano  di  soccorso
dell'Ordine di Malta (CiSOM) di  Porto  Torres  quale  concorso  allo
svolgimento del servizio temporaneo di assistenza  medica  sull'Isola
dell'Asinara. 
        7. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 15, della  legge
regionale n. 1 del 2018,  a  valere  sulle  risorse  in  conto  della
missione 13 - programma 02  -  titolo  1  -  capitolo  SC05.5025,  e'
autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro  923.739,29  a  favore
dell'ATS. 
    Come si vede,  l'art.  1  comma  5  prevede  l'autorizzazione  al
finanziamento annuo dell'AREUS (Agenzia regionale emergenza e urgenza
Sardegna)  «per  le  attivita'  rese  dalle  associazioni   onlus   e
cooperative   sociali    convenzionate    con    il    servizio    di
emergenza-urgenza 118», prevedendo uno stanziamento di 5  milioni  di
euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 nonche', a decorrere dal 2022, al
finanziamento della medesima  spesa  nei  limiti  dello  stanziamento
annualmente iscritto. 
    La norma legittima in maniera stabile lo strumento  convenzionale
per lo svolgimento del servizio di emergenza-urgenza nei confronti di
due tipologie di enti del terzo settore  specificamente  individuati,
ovvero le associazioni Onlus e le cooperative sociali. 
    Orbene, il  codice  del  terzo  settore  (approvato  con  decreto
legislativo n. 117/2017) all'art. 57 (nel testo  risultante  dopo  le
modifiche introdotte dall'art. 14, comma  1,  decreto  legislativo  3
agosto 2018, n. 105), cosi' dispone: 
        «1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza  e  urgenza
possono  essere,  in  via  prioritaria,  oggetto  di  affidamento  in
convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte  da  almeno
sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, aderenti  ad
una rete associativa di cui all'art. 41, comma 2, ed  accreditate  ai
sensi della normativa regionale  in  materia,  ove  esistente,  nelle
ipotesi in cui, per la natura specifica del  servizio,  l'affidamento
diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale,
in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di
perseguimento degli  obiettivi  di  solidarieta',  in  condizioni  di
efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi
di trasparenza e non discriminazione. 
        2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i  servizi  di  cui  al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e  4
dell'art. 56». 
    Come si vede, la normativa nazionale  consente  il  ricorso  allo
strumento della convenzione, prioritario e alternativo rispetto  alle
eventuali tipologie di affidamento di cui  al  codice  dei  contratti
pubblici,   per   le   sole   organizzazioni   di   volontariato   ed
esclusivamente a particolari condizioni. 
    Al di fuori  dello  strumento  convenzionale,  ovviamente,  resta
obbligatoria la modalita' pubblicistica dell'appalto  di  servizi  ai
sensi del decreto legislativo n.  50/2016  (anche  con  le  modalita'
alleggerite o dell'affidamento diretto), come  gia'  precisato  dalla
giurisprudenza amministrativa: 
        «la possibilita' di  affidare  in  convenzione  diretta  alle
organizzazioni di volontariato i soli servizi di trasporto  sanitario
di "emergenza e urgenza" e' stata prevista espressamente,  a  livello
nazionale, dal codice del terzo settore (art. 57, decreto legislativo
n. 117 del 2017). 
        3.7. Dunque, i servizi di trasporto di persone in  ambulanza,
qualora di  valore  pari  o  superiore  alla  soglia  comunitaria  di
750.000,00 euro (art. 35, comma 1, lettera d)),  come  nella  specie,
ricadono nell'ambito della direttiva UE 24/2014 e del relativo titolo
III, dedicato ai particolari regimi di  appalto:  in  specifico,  gli
articoli 74 e ss., indicano le disposizioni in  tema  di  affidamento
dei servizi di  cui  all'allegato  XIV  (ivi  inclusi  i  servizi  di
ambulanza). Nell'ambito del decreto legislativo  n.  50  del  2016  i
servizi di ambulanza identificati con il CPV predetto, rientrano  tra
i servizi sanitari che, ai sensi degli articoli 140, 142, 143  e  144
del codice, possono formare oggetto di appalti  pubblici  secondo  il
cd. "regime alleggerito" di cui all'art. 142  o  secondo  il  sistema
della  gara  "riservata"  a  determinate   categorie   di   operatori
no-profit, ai sensi dell'art. 143» (Cons. St. III, 22 febbraio  2019,
n. 1139 (1) ). 
    In presenza di un tale quadro  normativo  la  formulazione  della
legge regionale e' quindi censurabile: 
        in primo luogo in quanto fa riferimento allo strumento  della
convenzione per  soggetti  (le  cooperative  sociali)  che  risultano
esclusi dall'ambito della normativa nazionale interposta (art. 57 del
Codice del terzo settore); 
        in  secondo  luogo  in   quanto   la   norma   contiene   una
individuazione imprecisa dei soggetti per i quali e'  invece  ammesso
lo strumento della convenzione (le  associazioni  Onlus),  in  quanto
affianca alla forma giuridica (associazione)  una  qualificazione  di
carattere fiscale, che non consente  neppure  in  via  temporanea  di
essere utilizzata in sostituzione  della  disposizione  statale  (tra
l'altro la qualificazione suddetta e' temporanea, in quanto il regime
delle Onlus e' destinato ad estinguersi, come emerge  dall'art.  104,
comma 2 (2)  del Codice del terzo settore). 
    Occorre inoltre considerare che le organizzazioni di volontariato
(ODV), menzionate dal Codice, sono attualmente  Onlus  di  diritto  e
possono avere (v. art. 32 (3)  del Codice)  solo  forma  associativa;
cio' tuttavia non preclude che altre  tipologie  di  enti  del  terzo
settore,  diversi  dalle  ODV,  e  come  tali  non  ricompresi  nella
previsione dell'art. 57, possano  avere  al  momento,  qualificazione
fiscale di Onlus. 
    La formulazione della norma impugnata, pertanto, poiche' consente
alle cooperative sociali e  alle  associazioni  Onlus  (di  qualsiasi
tipo) il ricorso alla forma  convenzionale  per  l'effettuazione  del
servizio di emergenza-urgenza (118) si pone in contrasto  con  l'art.
117,  comma  2,  lettera  e)  Cost.,  in  quanto  la   tutela   della
concorrenza, in adesione ai principi comunitari, costituisce  materia
esclusiva della legislazione statale. 
    Le disposizioni regionali  si  pongono,  peraltro,  in  contrasto
anche con gli stessi  limiti  dettati  dallo  Statuto  della  Regione
Sardegna (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3),
ai sensi del quale (art. 3, comma 1) la Regione esercita  la  propria
potesta' legislativa «in armonia con la  Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica». 

(1) Si legge in tale  decisione:  «la  possibilita'  di  affidare  in
    convenzione diretta alle organizzazioni di  volontariato  i  soli
    servizi di trasporto sanitario di "emergenza e urgenza" e'  stata
    prevista espressamente, a livello nazionale, dal codice del terzo
    settore (art. 57 decreto  legislativo  n.  117  del  2017).  3.7.
    Dunque, i servizi di trasporto di persone in  ambulanza,  qualora
    di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di  750.000,00
    Euro (art. 35 comma 1, lett. d)),  come  nella  specie,  ricadono
    nell'ambito della direttiva UE 24/2014 e del relativo titolo III,
    dedicato ai particolari regimi  di  appalto:  in  specifico,  gli
    articoli  74  e  ss.,  indicano  le  disposizioni  in   tema   di
    affidamento dei servizi di cui all'allegato XIV  (ivi  inclusi  i
    servizi di ambulanza). Nell'ambito del decreto legislativo n.  50
    del 2016 i servizi di ambulanza identificati con il CPV predetto,
    rientrano tra i servizi sanitari che,  ai  sensi  degli  articoli
    140, 142, 143 e  144  del  codice,  possono  formare  oggetto  di
    appalti pubblici secondo  il  cd.  «regime  alleggerito»  di  cui
    all'art. 142 o  secondo  il  sistema  della  gara  «riservata»  a
    determinate categorie di operatori no-profit, ai sensi  dell'art.
    143. 

(2) L'art. 104, comma 2, cosi' dispone: «Le disposizioni  del  titolo
    X, salvo quanto previsto dal comma  1,  si  applicano  agli  enti
    iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del  terzo  settore  a
    decorrere dal periodo di  imposta  successivo  all'autorizzazione
    della Commissione europea di  cui  all'art.  101,  comma  10,  e,
    comunque,  non  prima  del  periodo  di  imposta  successivo   di
    operativita' del predetto Registro». 

(3) L'art.  32  al  comma  l  prevede  che  «Le   organizzazioni   di
    volontariato sono enti del terzo settore costituiti in  forma  di
    associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un  numero  non
    inferiore a sette persone  fisiche  o  a  tre  organizzazioni  di
    volontariato, per lo svolgimento  prevalentemente  in  favore  di
    terzi di una o piu' attivita' di cui all'art. 5,  avvalendosi  in
    modo  prevalente  dell'attivita'  di  volontariato   dei   propri
    associati o delle persone aderenti agli enti associati». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima   e    conseguentemente
annullare la legge regionale Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, ed in
particolare l'art. 1, comma 5, per i motivi illustrati  nel  presente
ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2019. 
          Roma, 18 novembre 2019 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Bellis