MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2019 

Modifica del decreto 4 novembre 2016, recante criteri e modalita' per
la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o  sequestrate
alla criminalita' organizzata, alle imprese acquirenti o  affittuarie
di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o
affittuarie di beni confiscati. (19A07880) 
(GU n.296 del 18-12-2019)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di
seguito: legge n. 208/2015),  che  autorizza  per  ciascun  anno  del
triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi  a
sostegno delle aziende sequestrate  e  confiscate  alla  criminalita'
organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  nei  procedimenti  di
applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente  ai
soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del
codice di cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
nonche' a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma  3,
lettera c), e comma 8, lettera  a),  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011; 
  Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a
interventi in favore  delle  imprese  rivolti  alla  continuita'  del
credito  bancario  e  all'accesso  al  medesimo,  al  sostegno   agli
investimenti  e  agli  oneri  necessari   per   gli   interventi   di
ristrutturazione aziendale, alla tutela  dei  livelli  occupazionali,
alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare  e  alla
tutela della salute e della sicurezza del lavoro; 
  Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le  risorse
di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura  di  3  milioni  di
euro annui, in un'apposita sezione  del  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla  concessione  di
garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese,  di
qualunque dimensione,  sequestrate  o  confiscate  alla  criminalita'
organizzata, come individuate al comma 195,  ovvero  di  imprese  che
rilevano i complessi aziendali di  quelle  sequestrate  o  confiscate
alla criminalita' organizzata, come  individuate  al  medesimo  comma
195; b) nella misura di 7  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di  finanziamenti
agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a); 
  Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  della  giustizia,
sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in  materia
di aiuti di Stato,  i  limiti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al  comma  196,
lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri,  particolare
riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta'  di  accesso
al credito; 
  Visto il comma 198 del medesimo art. 1, che prevede che in caso  di
revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del
procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la  restituzione
dell'azienda, e' tenuto a  rimborsare  gli  importi  liquidati  dalla
sezione di cui al comma 196, lettera  a),  a  seguito  dell'eventuale
escussione della garanzia; 
  Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al  citato
comma 197 la disciplina delle  modalita'  per  la  restituzione,  con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di  revoca  del  provvedimento  di
sequestro; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  4  novembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  21
dicembre 2016, n. 297 (di seguito:  decreto  4  novembre  2016),  che
disciplina, ai sensi del predetto art. 1, comma 197, della  legge  n.
208/2015, criteri e modalita' per la concessione  delle  agevolazioni
alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita'  organizzata,
alle imprese  acquirenti  o  affittuarie  di  imprese  sequestrate  o
confiscate e alle cooperative  assegnatarie  o  affittuarie  di  beni
confiscati; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  alla
revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di
attualizzazione (2008/C 14/02) e in  particolare  il  tasso  di  base
pubblicato   dalla   Commissione   europea    nel    sito    internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,  n.  136»  e  successive
modifiche e integrazioni (di seguito: codice antimafia); 
  Vista, in particolare, la legge 17 ottobre 2017,  n.  161,  recante
«Modifiche  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
al codice penale e alle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di  procedura  penale  e  altre  disposizioni.
Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende  sequestrate
e confiscate»; 
  Visto l'art. 41-bis del codice antimafia,  inserito  dall'art.  15,
comma 1, della citata legge n. 161 del 2017, e,  in  particolare,  il
comma 1 che prevede che l'accesso alle risorse del Fondo di  garanzia
e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 1, comma 196,
della   legge   n.   208/2015   sia   richiesto   dall'amministratore
giudiziario,  previa   autorizzazione   del   giudice   delegato,   o
dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui al
Titolo II del codice antimafia, dopo l'adozione dei provvedimenti  di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa,  adottati  dal
Tribunale sulla base delle concrete prospettive di prosecuzione o  di
ripresa; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 41-bis,  che  stabilisce  che  i
crediti  derivanti  dai  finanziamenti  agevolati  erogati  a  valere
sull'apposita sezione del Fondo per  la  crescita  sostenibile  hanno
privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro  pertinenza,
sui macchinari e sugli utensili dell'impresa; 
  Visto il comma 3 del medesimo  art.  41-bis,  che  dispone  che  il
privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei  terzi  che
abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva  alle
annotazioni presso gli uffici dei registri immobiliari e  gli  uffici
competenti nel registro tenuto presso la  cancelleria  del  tribunale
del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e che, nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 41-bis  che  dispone  che  detto
privilegio e'  preferito  ad  ogni  altro  titolo  di  prelazione  da
qualsiasi causa derivante, anche se  preesistente  alle  annotazioni,
fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e  per  quelli
di cui all'art. 2751-bis del codice civile; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  72,  recante
disposizioni  a  «Tutela  del  lavoro   nell'ambito   delle   imprese
sequestrate e confiscate in attuazione dell'art. 34  della  legge  17
ottobre 2017, n. 161» (di seguito: decreto legislativo  n.  72/2018),
che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei  lavoratori
dipendenti di aziende  sequestrate  o  confiscate  alla  criminalita'
organizzata; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 72/2018,
recante «Misure di sostegno alle imprese.  Modifiche  alla  legge  28
dicembre 2015, n. 208», che dispone che all'art.  1  della  legge  n.
208/2015, comma 195, dopo le parole:  «codice  di  procedura  penale»
sono inserite le seguenti parole: «e di cui  agli  articoli  240-bis,
primo comma, del codice penale, 301, comma  5-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  e  85-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309»,  e
dopo le parole: «cooperative previste dall'art. 48, comma 3,  lettera
c), e comma 8, lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonche'  delle
imprese affittuarie o  cessionarie  di  cui  all'art.  48,  comma  8,
lettere a) e b) » e che dispone, inoltre, che all'art. 1 della  legge
n. 208/2015, comma 196, lettera b), dopo  le  parole:  «finanziamenti
agevolati», sono inserite le seguenti: « di importo non superiore  ai
due milioni di euro  e  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni
comprensivi di cinque anni di preammortamento»; 
  Considerata l'esigenza di adeguare il decreto 4 novembre 2016  alle
sopra  richiamate  disposizioni  del  codice  antimafia,   introdotte
dall'art. 15, comma 1, della legge n.  161  del  2017,  nonche'  alle
citate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 72/2018; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte,  un  rating
di legalita' alle  imprese  operanti  nel  territorio  nazionale  che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 4 novembre 2016 
 
  1. Il decreto 4 novembre 2016 e' modificato come segue: 
    a) all'art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera r), dopo  il  punto
2), e' inserito il seguente punto: 
      «2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 240-bis,
comma 1 del codice penale, all'art. 301, comma 5-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43  e  85-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»; 
    b) all'art. 1 (Definizioni), comma 1,  dopo  la  lettera  t),  e'
inserita la seguente lettera: 
      «t-bis)  "imprese  affittuarie  o  cessionarie":   le   imprese
affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8, lettere  a)  e
b), del codice antimafia»; 
    c) all'art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera u), dopo la  parola
«lavoratori»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e  le   imprese
affittuarie o cessionarie»; 
    d) all'art. 4 (Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia),  dopo
il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
      «1-bis. Relativamente alle  imprese  sequestrate  o  confiscate
l'accesso alle  risorse  della  Sezione  del  Fondo  di  garanzia  e'
richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  del
giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti  di
prosecuzione o di ripresa  dell'attivita'  dell'impresa  beneficiaria
previsti dall'art. 41, comma 1-sexies del codice antimafia»; 
    e) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera a),  le
parole  «700.000,00  (settecentomila/00)»   sono   sostituite   dalle
seguenti parole: «2.000.000,00 (due milioni/00)»; 
    f) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera c),  le
parole «dieci anni, comprensivi  di  un  periodo  di  preammortamento
massimo di due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «quindici
anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di  cinque
anni»; 
    g) all'art. 5 (Finanziamento  agevolato),  dopo  il  comma  1  e'
inserito il seguente comma: 
      «1-bis. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati di  cui
al comma 1, hanno privilegio sugli immobili,  sugli  impianti,  sulle
pertinenze,   sui   macchinari   e   sugli   utensili    dell'impresa
beneficiaria, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio»; 
    h) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), dopo il comma 1-bis,  e'
inserito il seguente comma: 
      «1-ter. Il  privilegio  di  cui  al  comma  1-bis  puo'  essere
esercitato anche nei  confronti  dei  terzi  che  abbiano  acquistato
diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di  cui
al comma 5 dell'art. 41-bis del codice antimafia. Nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo»; 
    i) all'art. 5 (Finanziamento agevolato) dopo il comma  1-ter,  e'
inserito il seguente comma: 
      «1-quater. Il privilegio di cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  e'
preferito ad ogni altro  titolo  di  prelazione  da  qualsiasi  causa
derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al  comma  5
dell'art.  41-bis  del  codice  antimafia,  fatta  eccezione  per   i
privilegi per spese di giustizia e quelli di  cui  all'art.  2751-bis
del codice civile»; 
    j) all'art. 7 (Presentazione e valutazione delle domande) dopo il
comma 1, e' inserito il seguente comma: 
      «1-bis. Relativamente alle  imprese  sequestrate  o  confiscate
l'accesso ai finanziamenti agevolati e' richiesto dall'amministratore
giudiziario,  previa   autorizzazione   del   giudice   delegato,   o
dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di  prosecuzione  o  di
ripresa dell'attivita' dell'impresa beneficiaria  previsti  dall'art.
41, comma 1-sexies del codice antimafia». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 novembre 2019 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Patuanelli        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019 
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