N. 266 SENTENZA 6 novembre - 12 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento  civile  -  Procedura  di   negoziazione   assistita   -
  Esperimento a pena di improcedibilita' della domanda  giudiziale  -
  Obbligatorio per  chi  intenda  proporre  domanda  di  pagamento  a
  qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000  euro  -  Denunciata
  carenza dei presupposti della decretazione  d'urgenza  e  contrasto
  con  il  principio  di  ragionevolezza  -  Inammissibilita'   delle
  questioni. 
Procedimento  civile  -  Procedura  di   negoziazione   assistita   -
  Possibilita' di concorso con la mediazione obbligatoria e con altre
  condizioni di procedibilita' della domanda giudiziale -  Denunciata
  restrizione dell'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  attraverso
  l'imposizione di un onere sproporzionato -  Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   132,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 3,  commi
  1, secondo e terzo periodo, e 5. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 77, secondo comma. 
(GU n.51 del 18-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1,
secondo e terzo periodo, e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi
per la definizione dell'arretrato in  materia  di  processo  civile),
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.  162,
promosso dal Tribunale ordinario di  Verona,  con  ordinanza  del  14
dicembre 2018, iscritta al  n.  58  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2019  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 14 dicembre 2018, iscritta  al  n.  58  del
registro  ordinanze  2019,  il  Tribunale  ordinario  di  Verona   ha
sollevato, in via principale, in  riferimento  agli  artt.  3  e  77,
secondo  comma,  della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132   (Misure   urgenti   di
degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione
dell'arretrato  in  materia  di  processo  civile),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, e, in subordine,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del comma 5 del medesimo art.
3 del d.l. n. 132 del 2014. 
    1.1.-  Il  giudice  a  quo  espone  di  dover  decidere,   previo
accertamento  della  decadenza  dal  beneficio  d'inventario,   sulle
domande risarcitorie e restitutorie  proposte  contro  le  figlie  ed
eredi di un soggetto che avrebbe truffato gli attori,  impadronendosi
del denaro a suo tempo consegnato per investimenti in obbligazioni, e
avrebbe alienato a terzi i quadri in comproprieta' con  il  fratello,
incassandone per intero il ricavato. 
    Ad avviso del rimettente, la qualita' di  eredi  non  varrebbe  a
conferire  alle  domande  risarcitorie   e   restitutorie   carattere
successorio e non sarebbe pertanto necessario il  previo  esperimento
della mediazione obbligatoria. Al caso di  specie  si  applicherebbe,
invece, la condizione di procedibilita' della negoziazione assistita,
prevista per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di  somme  di
importo inferiore a cinquantamila euro (art. 3, comma  1,  secondo  e
terzo periodo, del d.l. n. 132 del 2014). 
    1.2.-  Il  giudice  a  quo  assume  che  la  previsione  di  tale
condizione di procedibilita' contrasti con l'art. 77, secondo  comma,
Cost.,  in  quanto  difetterebbero  i  «requisiti  di  necessita'  ed
urgenza»,  che  lo  stesso  preambolo  del  censurato   decreto-legge
individuerebbe nella «straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare
disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile, nonche' misure  urgenti  per  la  tutela  del  credito  e  la
semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata». 
    La manifesta insussistenza  dei  presupposti  della  decretazione
d'urgenza, che non potrebbe essere sanata dalla conversione in legge,
sarebbe  avvalorata  dal  fatto  che  l'entrata   in   vigore   delle
disposizioni che hanno introdotto la  negoziazione  assistita  «quale
presupposto processuale di alcune tipologie di controversie» e' stata
differita di novanta  giorni  -  senza  giustificazioni  di  sorta  -
rispetto  alla  pubblicazione  dell'atto  normativo  nella   Gazzetta
Ufficiale. Per contro, avrebbero immediata efficacia tutte  le  altre
previsioni  che  regolano   lo   svolgimento   della   procedura   di
negoziazione assistita, sia facoltativa sia obbligatoria. 
    Il differimento dell'efficacia di  previsioni  caratterizzate  da
una funzione "deflativa" che ne  imporrebbe  un'efficacia  immediata,
attribuita  per  contro  alle  norme  sulla  negoziazione   assistita
facoltativa,   contrasterebbe,   inoltre,   con   il   principio   di
ragionevolezza (art. 3 Cost.). 
    1.3.- Ove la questione sollevata in via principale sia dichiarata
inammissibile o non fondata, il rimettente prospetta, in  riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 5, del d.l. n. 132 del 2014, nella  parte  in  cui  impone  «il
cumulo  tra  negoziazione  assistita   e   procedure   stragiudiziali
obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale  o  statutaria»
e, in particolare, l'attivazione congiunta, nel termine  di  quindici
giorni assegnato dal giudice, sia della  negoziazione  assistita  sia
della mediazione obbligatoria. 
    Il giudice a quo muove dal presupposto che, nel caso  di  specie,
si  determini   un   concorso   tra   due   diverse   condizioni   di
procedibilita': la negoziazione assistita per le domande restitutorie
e risarcitorie e la mediazione obbligatoria per le  restanti  domande
in materia successoria. 
    L'assetto cosi' delineato si porrebbe anzitutto in contrasto  con
l'art. 3 Cost., in quanto sottoporrebbe il concorso tra  negoziazione
assistita  e  mediazione   obbligatoria   e   altre   condizioni   di
procedibilita' a una disciplina diversa da quella  dettata  dall'art.
23, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione   delle
controversie civili e  commerciali),  che  sancisce  l'alternativita'
delle procedure con riguardo al «concorso tra mediazione obbligatoria
e  altre  condizioni  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale,
diverse dalla negoziazione assistita». 
    La disposizione  censurata  sarebbe  lesiva  anche  dell'art.  24
Cost.,  in  quanto  determinerebbe  «una   duplicazione   di   costi,
sicuramente gravosa, vista la necessita' di assistenza  difensiva  in
entrambe le procedure» e vanificherebbe  il  «raggiungimento  di  una
soluzione  conciliativa  tra  le  parti»,   che   presupporrebbe   il
confronto, nella medesima sede, su tutti i punti controversi. 
    Non si ravviserebbe neppure «quel "nesso  di  complementarieta'"»
che  lega  la   negoziazione   assistita   e   la   messa   in   mora
dell'assicuratore della responsabilita'  civile  automobilistica  (si
richiama la sentenza n. 28 del 2016). 
    Il legislatore, nell'imporre un  doppio  e  contemporaneo  filtro
alla giurisdizione,  graverebbe  le  parti  di  «costi  significativi
superflui»  e   renderebbe   pertanto   eccessivamente   difficoltoso
l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  che,   per   giurisprudenza
costante di questa Corte  e  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea, potrebbe essere assoggettato al  preventivo  adempimento  di
oneri non sproporzionati solo in vista del perseguimento di interessi
generali. 
    2.- Con atto depositato il 14  maggio  2019,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e  ha  chiesto   di
dichiarare inammissibili o manifestamente infondate le  questioni  di
legittimita' costituzionale  sollevate  dal  Tribunale  ordinario  di
Verona. 
    In via preliminare, la difesa dell'interveniente ha eccepito  che
il giudice a quo non avrebbe motivato, con riguardo alla controversia
che deve decidere, la rilevanza delle questioni sollevate. 
    Nel  merito,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  richiama   le
enunciazioni di principio della sentenza  n.  97  del  2019,  che  ha
esaminato analoghe questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dallo stesso  rimettente  in  merito  a  una  diversa  procedura,  la
mediazione obbligatoria. 
    Non sarebbe  fondata  la  censura  di  violazione  dell'art.  77,
secondo comma, Cost. Le  «Relazioni  di  accompagnamento  del  testo»
illustrerebbero in maniera adeguata l'urgenza di definire in  termini
ragionevoli le numerose controversie civili pendenti,  anche  per  le
«gravi  ripercussioni»  del  cospicuo  contenzioso  «sulla   crescita
economica del Paese». 
    La necessita' di provvedere con  urgenza  non  presupporrebbe  in
maniera  indefettibile  l'immediata  applicazione  della   disciplina
introdotta con  decreto-legge.  Peraltro,  nel  caso  di  specie,  il
limitato differimento dell'efficacia si spiegherebbe con le  esigenze
di «assestamento del sistema alle nuove disposizioni». 
    Non vi sarebbe alcuna disparita' di trattamento con le  procedure
facoltative  di  negoziazione  assistita,  destinate  a  operare  con
efficacia   immediata,   in   quanto   le   procedure    obbligatorie
richiederebbero maggiori oneri organizzativi e si giustificherebbe in
quest'ottica  il  differimento   dell'applicazione   delle   relative
disposizioni. 
    Le questioni proposte in via subordinata sarebbero inammissibili,
in  quanto  non  risulta  che  le  parti  abbiano  contemporaneamente
esperito i due rimedi. 
    Nel  merito,  le  questioni  non   sarebbero   fondate,   poiche'
l'obbligatorieta', in ipotesi  particolari,  sia  della  negoziazione
assistita sia  della  mediazione  obbligatoria  si  prefiggerebbe  di
«diffondere tali strumenti tra gli  operatori  di  giustizia,  ancora
restii ad una definizione stragiudiziale delle controversie ed invece
legati alla cultura del conflitto». 
    Peraltro,  tali  procedure,  pur  preordinate  alla   risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie,  si   differenzierebbero   nella
struttura: solo nella mediazione, difatti,  vi  sarebbe  un  soggetto
terzo e imparziale rispetto alle parti in conflitto. 
    L'Avvocatura generale dello Stato osserva che il  concorso  della
mediazione    obbligatoria    e    della    negoziazione    assistita
rappresenterebbe una ipotesi «del tutto eventuale  ed  astratta»,  in
quanto le parti ben  potrebbero  dapprima  esperire  la  negoziazione
assistita e successivamente, nel solo caso di  fallimento  di  questa
procedura, avvalersi della mediazione obbligatoria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma
1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi
per la definizione dell'arretrato in  materia  di  processo  civile),
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.  162,
nella  parte  in  cui,  a  pena  di  improcedibilita'  della  domanda
giudiziale, obbliga chi intenda proporre in giudizio una  domanda  di
pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila
euro a invitare l'altra parte, mediante il suo avvocato, a  stipulare
una convenzione di negoziazione assistita. 
    1.1.- Il rimettente assume che tali disposizioni contrastino  con
l'art. 77, secondo comma, della  Costituzione,  in  quanto  sarebbero
ictu oculi sprovviste dei «requisiti di  necessita'  ed  urgenza»,  e
adduce - come elemento sintomatico dell'insussistenza dei presupposti
prescritti dalla Costituzione - l'entrata  in  vigore  «differita  di
novanta giorni rispetto  al  momento  della  [...]  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale» della legge di conversione. 
    Il  differimento  dell'efficacia  non  solo  non  sarebbe   stato
giustificato in alcun modo, ma sarebbe anche in contraddizione con la
scelta di attribuire un'efficacia immediata alle  altre  disposizioni
«regolanti lo svolgimento della procedura di  negoziazione  assistita
sia facoltativa che obbligatoria». In questa prospettiva, il  giudice
a quo denuncia l'irragionevolezza della  disposizione  censurata,  in
quanto la «funzione deflattiva» che  accomuna  tutte  le  ipotesi  di
negoziazione assistita  imporrebbe  «l'immediata  entrata  in  vigore
delle relative discipline». 
    1.2.- Nell'ipotesi in cui siano dichiarate  inammissibili  o  non
fondate  le  questioni  proposte  in  via  principale,  il  Tribunale
ordinario di Verona, in subordine, censura l'art.  3,  comma  5,  del
d.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui «determina un  concorso  tra
due diverse condizioni di procedibilita': la  negoziazione  assistita
per le domande restitutorie e risarcitorie e  la  mediazione  per  le
restanti  domande  svolte  in  causa,  poiche'  vertenti  in  materia
successoria». 
    Il giudice a quo denuncia,  in  primo  luogo,  il  contrasto  con
l'art.  3  Cost.,  sul  presupposto  che  il  legislatore  assoggetti
«l'ipotesi del concorso della negoziazione assistita obbligatoria con
la mediazione obbligatoria, o altre condizioni di procedibilita',  ad
una disciplina diversa da quella,  contenuta  nell'art.  23,  secondo
comma, del d.lgs. 28/2010, del concorso tra mediazione obbligatoria e
altre condizioni di procedibilita' della domanda giudiziale,  diverse
dalla negoziazione assistita». Se in un caso e' previsto «un  doppio,
contemporaneo filtro alla giurisdizione», nell'altro caso e' previsto
un rapporto di alternativita' tra le due procedure. 
    Il concorso di condizioni  di  procedibilita',  nell'ipotesi  «di
cumulo  oggettivo  e  soggettivo  di  domande,  anche  tra  loro  non
connesse, sempre soggette a condizioni  di  procedibilita'  diverse»,
entrerebbe  in  conflitto  anche  con  l'art.  24  Cost.,  in  quanto
determinerebbe «una duplicazione di costi, sicuramente gravosa, vista
la necessita' di assistenza difensiva in entrambe  le  procedure»,  e
rappresenterebbe «un serissimo  ostacolo  al  raggiungimento  di  una
soluzione conciliativa tra le parti, essendo evidente che questa  non
puo' prescindere da un confronto su tutte le  questioni  controverse,
da svolgersi nello stesso ambito». 
    Inoltre, la procedura di negoziazione assistita obbligatoria e la
mediazione obbligatoria non sarebbero contraddistinte da un nesso  di
complementarita',  che  potrebbe   giustificarne   la   contemporanea
attivazione,  e  perseguirebbero  entrambe  la   medesima   finalita'
conciliativa. 
    Sarebbero dunque tanto «significativi» quanto «superflui» i costi
che l'attivazione di entrambe le procedure determina, senza concedere
alle parti «opzioni alternative». 
    2.- Le censure del  rimettente  vertono  sulla  disciplina  della
negoziazione  assistita.  Tale  istituto,   volto   a   favorire   la
composizione della lite, e legato - come questa Corte ha affermato  -
alla «consapevolezza, sempre piu' avvertita, che,  a  fronte  di  una
crescente domanda di giustizia, anche in ragione  del  riconoscimento
di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non  illimitata  e
che misure di contenimento  del  contenzioso  civile  debbano  essere
messe in opera» (sentenza n. 77 del 2018, punto 13.  del  Considerato
in diritto). 
    L'Avvocatura generale dello Stato, per  tutte  le  questioni,  ha
eccepito  in  linea  preliminare  l'inammissibilita'  per  inadeguata
motivazione sulla rilevanza. 
    L'eccezione e' fondata, nei termini di seguito precisati. 
    2.1.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  sono  state
sollevate nel corso di un giudizio avente a oggetto  la  restituzione
di somme indebitamente trattenute dal dante causa a titolo universale
delle parti convenute e «il risarcimento dei danni anche morali»  che
il medesimo dante causa avrebbe  arrecato.  Le  parti  attrici  hanno
chiesto di accertare la responsabilita' iure hereditatis delle  parti
convenute, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dal diritto  di
accettare l'eredita' con beneficio d'inventario. 
    Nel censurare la previsione della  condizione  di  procedibilita'
della negoziazione assistita per le domande di pagamento a  qualsiasi
titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro (art. 3, comma  1,
secondo e terzo periodo, del d.l. n. 132  del  2014),  il  rimettente
muove dalla premessa  che  le  domande  restitutorie  e  risarcitorie
proposte dalle parti attrici non abbiano «carattere successorio»,  in
quanto  non  riguarderebbero  «la  legittimita'  della   allocazione»
dell'asse ereditario. 
    Nel denunciare, in via gradata,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'obbligo  di  esperire  sia  la  negoziazione  assistita  sia  la
mediazione obbligatoria (art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del  2014),
il giudice a quo prospetta il concorrere di entrambe le condizioni di
procedibilita',   «la   negoziazione   assistita   per   le   domande
restitutorie e risarcitorie e la mediazione per le  restanti  domande
svolte in causa, perche' vertenti in materia successoria». 
    2.2.- La motivazione sulla rilevanza  non  supera  il  vaglio  di
ammissibilita' demandato a  questa  Corte,  per  tutte  le  questioni
proposte. 
    L'art. 3, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 132 del 2014 impone
di  rilevare  d'ufficio  l'improcedibilita'  «non  oltre   la   prima
udienza». 
    Il rimettente riferisce di avere rilevato  d'ufficio  il  mancato
esperimento della negoziazione assistita e di avere «anticipato» tale
rilievo nell'ordinanza del 4 luglio 2018. Dal rilievo officioso della
improcedibilita' della  domanda  per  il  mancato  esperimento  della
negoziazione assistita traggono origine tanto le questioni  sollevate
in via principale quanto quelle sollevate in via gradata. 
    L'ordinanza di rimessione, tuttavia, non offre  alcun  ragguaglio
sul rispetto del rigoroso termine di preclusione sancito dalla legge,
che condiziona  la  stessa  necessita'  di  fare  applicazione  della
disposizione censurata e la  conseguente  rilevanza  delle  questioni
sollevate. 
    2.3.- La motivazione in ordine alla rilevanza si  rivela  carente
anche da un altro punto di vista. 
    Le  controversie  devono   essere   identificate   alla   stregua
dell'oggetto delle pretese o  del  titolo  che  fonda  e  unifica  le
diverse domande introdotte in causa. 
    Nell'escludere  che  le  domande  restitutorie   e   risarcitorie
presentino carattere successorio,  il  giudice  a  quo  ravvisa  tale
carattere  soltanto  nelle  controversie  attinenti  alla   legittima
«allocazione» dei  beni  del  de  cuius,  senza  enunciare  argomenti
testuali e sistematici  a  sostegno  dell'accezione  restrittiva  che
mostra di recepire. 
    2.4.- Le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 5, del  d.l.  n.  132  del  2014,  sollevate  in  via  di  mero
subordine,  si  incentrano  sul   presupposto   che,   alle   domande
restitutorie e risarcitorie, si affianchino domande successorie. 
    Il rimettente non individua tali domande alla luce della  nozione
circoscritta  di  controversie  in  materia  di  successione  che  ha
ritenuto di far propria e non illustra il nesso che intercorre con le
altre domande. Nell'ottica di una motivazione non implausibile  sulla
rilevanza, il  rapporto  che  si  instaura  tra  le  diverse  domande
proposte  si  rivela   di   importanza   saliente   ai   fini   della
determinazione   della   procedura   di    risoluzione    alternativa
applicabile. 
    L'ordinanza trascura di dar conto di quel meccanismo di  raccordo
tra la negoziazione assistita e la  mediazione  obbligatoria  che  il
legislatore prevede all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n.
132 del 2014. Per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme
entro il limite di valore dei cinquantamila euro,  la  condizione  di
procedibilita' della negoziazione assistita non opera per quelle  che
- riguardando la materia delle «successioni ereditarie» - gia'  siano
assoggettate  alla  condizione  di  procedibilita'  della  mediazione
civile  obbligatoria,  in  base  all'art.   5,   comma   1-bis,   del
decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo  60
della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali). 
    Su tale previsione il rimettente non si sofferma, anche solo  per
escluderne  l'applicabilita'  al  caso  di  specie   e   la   valenza
sistematica ai fini dell'individuazione di un appropriato  meccanismo
di  coordinamento,  ispirato  alla   considerazione   necessariamente
unitaria della vicenda sostanziale dedotta in giudizio e all'esigenza
di salvaguardare  la  ragionevole  durata  del  processo  (art.  111,
secondo  comma,  Cost.),  senza  vanificare,  con  inutili  intralci,
l'effettivita' della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). 
    L'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla  rilevanza  e
sulle peculiarita' della  controversia  si  associa,  dunque,  a  una
incompleta   ponderazione   del   complesso   quadro   normativo   di
riferimento. 
    Le questioni sollevate sono pertanto inammissibili. 
    2.5.- Con particolare riguardo  alle  censure  formulate  in  via
gradata, si deve inoltre  rilevare  che  il  rimettente  indica  come
termine di raffronto la disciplina delineata dall'art. 23,  comma  2,
del  d.lgs.  n.  28  del  2010,  che   dispone   l'applicazione   dei
«procedimenti obbligatori di  conciliazione  e  mediazione,  comunque
denominati», e delle  «disposizioni  concernenti  i  procedimenti  di
conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409  del
codice di procedura civile» in luogo dei procedimenti  di  mediazione
regolati dal d.lgs. n. 28 del 2010. 
    Nell'auspicare l'enunciazione di una regola di alternativita' tra
la negoziazione assistita e la mediazione civile obbligatoria,  senza
peraltro chiarirne i  termini,  il  rimettente  si  avventura  su  un
terreno - quello della conformazione degli istituti processuali -  in
cui   l'apprezzamento   discrezionale   del    legislatore    risulta
particolarmente ampio (sentenza  n.  139  del  2019,  punto  11.  del
Considerato  in  diritto).  Alla  luce  della  indeterminatezza   del
petitum, si coglie un'ulteriore  ragione  di  inammissibilita'  delle
questioni sollevate in via subordinata. 
    3.- Dalle considerazioni svolte  discende  l'inammissibilita'  di
tutte le questioni proposte dal Tribunale ordinario di Verona. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132   (Misure   urgenti   di
degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione
dell'arretrato  in  materia  di  processo  civile),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.  162,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del  2014,  come
convertito nella legge n. 162 del 2014, sollevate in via subordinata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal  Tribunale  ordinario  di
Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA