Modifica del decreto 10 maggio 2019, recante: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attivita' esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi». (19A08139)(GU n.305 del 31-12-2019)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale prevede che specifici strumenti tecnologici possono essere utilizzati anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale inserisce le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri tra le operazioni di commercio al minuto e attivita' assimilate, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali la certificazione dei corrispettivi deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che, nel prevedere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, ha rimesso a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di esoneri dagli adempimenti; Visto l'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il quale ha disposto che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica in ragione della specifica tipologia di attivita' esercitata e fino al 31 dicembre 2019 per alcune attivita' marginali o collegate e connesse a quelle esonerate; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che, al comma 1, ha istituito l'obbligo di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi, per le operazioni per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, e, al comma 3, ha previsto che con decreto del Ministro delle finanze sia stabilito l'esonero da tale obbligo per determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e, in particolare, l'art. 2 che individua le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi; Considerato che i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati potranno richiedere adeguamenti tecnologici anche con riguardo alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri; Considerato che l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri potrebbe risultare particolarmente gravosa, in vista di successivi e prossimi adeguamenti tecnologici, per i soggetti tenuti a tale adempimento solo per attivita' collegate e connesse a quelle esonerate dall'obbligo o per attivita' marginali rispetto a queste ultime o rispetto a quelle per le quali e' obbligatoria l'emissione della fattura; Considerata la necessita' di garantire un graduale adeguamento dei sistemi tecnologici e gestionali anche ai soggetti che prestano il servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri; Ritenuto che, in fase di prima applicazione del sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, il rinvio dell'adempimento oltre il termine del 1° gennaio 2020 anche per le operazioni esonerate in ragione del carattere secondario delle stesse nonche' l'esonero per i soggetti che prestano il servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri, non pregiudicherebbe l'efficacia del sistema; Decreta: Art. 1 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;»; b) all'art. 1, comma 1, lettera c), le parole «fino al 31 dicembre 2019,» sono soppresse, le parole «lettere a) e b)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «lettere a), b) e b)-bis)» e le parole «dell'anno 2018» sono sostituite dalle parole «dell'anno precedente»; c) all'art. 1, comma 2, secondo periodo, le parole «Per le operazioni di cui alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle parole «Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d)»; d) all'art. 2, comma 2, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «In fase di prima applicazione» e le parole «dell'anno 2018» sono sostituite dalle parole «dell'anno precedente»; e) all'art. 3, comma 1, le parole «previsti dall'art. 1» sono soppresse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2019 Il Ministro: Gualtieri