N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2019

Ordinanza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Fermo nel  procedimento
civile promosso da D.L. R., nella qualita' di tutore di T. G.  contro
Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  -  Direzione
provinciale di Fermo. 
 
Previdenza e assistenza  -  Revoca  di  prestazioni  assistenziali  e
  previdenziali nei confronti di soggetti condannati per i  reati  di
  cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis,  416-bis,  416-ter  e  422
  cod.  pen.,  nonche'  per  i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
  condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
  agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo  stesso
  articolo - Applicazione a soggetti  gia'  condannati  con  sentenza
  passata in giudicato. 
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
  mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art.  2,  comma
  61. 
(GU n.1 del 2-1-2020 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO 
                           Sezione lavoro 
 
    Il Tribunale di Fermo - verbale della causa n.  r.g.  365/2018  -
tra D. L. R. tutore di T. G., con  il  patrocinio  dell'avv.  Cassisa
Fabio, elettivamente domiciliato in  via  c/o  cancelleria  lavoro  -
corso Cavour n. 51 - Fermo, attore/i; 
    E Direzione provinciale Fermo INPS, con il  patrocinio  dell'avv.
Salvati Valeria, elettivamente domiciliato in via Sant'Alessandro  n.
3 - Fermo, convenuto/i; 
    Oggi 16 luglio 2019, innanzi alla dott.ssa  Elena  Saviano,  sono
comparsi: 
        per D. L. R. tutore di T. G. l'avv. Cassisa Fabio; 
        per Direzione provinciale Fermo INPS l'avv.  Salvati  Valeria
oggi sostituita dall'avv. Ricci Lucia. 
    Le  parti  discutono  riportandosi  ai  rispettivi  atti;  l'avv.
Cassisa si riporta anche al verbale della precedente udienza al  fine
di acquisire le informazioni relative alla cessazione  del  programma
di  protezione  del  ricorrente  necessaria  al  fine   di   valutare
l'insussistenza dei mezzi di sostentamento del T.; si riporta inoltre
alla propria istanza di liquidazione degli onorari, essendo la  parte
ammessa al patrocinio a spese dello  Stato;  precisa  infine  che  il
proprio assistito non ha mai ottenuto la  capitalizzazione  da  parte
Ministero dell'interno. 
    L'avv. Ricci si riporta alla propria memoria. 
    Il giudice, previa Camera di consiglio, letti gli atti e le  note
autorizzate, ha emesso la seguente ordinanza. 
    Premesso che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 qualora
una delle parti sollevi questione di legittimita'  costituzionale  di
una disposizione di legge  l'autorita'  giurisdizionale,  qualora  il
giudizio  non   possa   essere   definito   indipendentemente   dalla
risoluzione della questione  di  legittimita'  costituzionale  o  non
ritenga che la  questione  sollevata  sia  manifestamente  infondata,
emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i  motivi  della
istanza con  cui  fu  sollevata  la  questione,  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
giudizio in corso; 
    Ritenuto che il presente giudizio  investe  la  legittimita'  dei
provvedimenti  di  sospensione,  prima,  e  revoca,   poi,   adottati
dall'INPS nei confronti di T. G.  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  61
della legge n. 92/2012; 
    Che  nel  proprio  ricorso  introduttivo  la  difesa   di   parte
ricorrente ha sollevato la questione di  legittimita'  costituzionale
della norma in questione sotto diversi profili e, in particolare: con
riferimento all'art. 25 della Costituzione, in quanto, stabilendo  la
revoca  delle  prestazioni  previdenziali  anche  nei  confronti  dei
soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato al momento
dell'entrata in  vigore  della  legge,  violerebbe  il  principio  di
irretroattivita' della legge penale, dovendo  essere  riconosciuta  a
tale   sanzione   natura   penale,   aderendo    ad    una    lettura
sostanzialistica; con riferimento all'art. 38 della Costituzione,  in
quanto nell'applicarsi indistintamente a  tutti  i  condannati  senza
distinguere tra detenuti e soggetti ammessi a  scontare  la  pena  in
regime alternativo (come nel caso di specie  il  T.,  attualmente  in
regime  di  detenzione  domiciliare)  inciderebbe  sul   diritto   al
mantenimento e all'assistenza sociale riconosciuto in favore di  ogni
cittadino «inabile al lavoro» e «sprovvisto dei mezzi  necessari  per
vivere»; infine, con riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  in
quanto se applicata senza  alcuna  distinzione  ai  collaboratori  di
giustizia (come il T.) risulterebbe  irragionevole  nel  trattare  in
maniera uniforme ipotesi differenti; 
    Ritenuto che la questione risulta senz'altro rilevante, in quanto
l'eventuale incostituzionalita' della norma  comporterebbe  il  venir
meno del  presupposto  dei  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca
assunti  dall'INPS  riconoscendo  al  T.   il   diritto   a   vedersi
ripristinare  le  prestazioni  previdenziali   revocategli   e   cio'
indipendentemente dalla dimostrazione della sussistenza in capo  allo
stesso dell'insussistenza dei mezzi di sostentamento, presupposto non
oggetto di specifica contestazione da parte dell'INPS; 
    Ritenuta altresi'  la  questione  non  manifestamente  infondata,
specie con riferimento all'art.  38  della  Costituzione  in  quanto,
anche  ritenendo  la  normativa  in   parola   finalizzata   ad   una
rivalutazione dei presupposti  per  la  concessione  dei  trattamenti
previdenziali  riconosciuti  a  soggetti  poi  condannati  e  non   a
prevedere retroattivamente una  sanzione  ulteriore  a  carico  degli
stessi, la stessa  andrebbe  comunque  a  privare  il  soggetto  gia'
ammesso al regime di  detenzione  domiciliare  e  inabile  al  lavoro
dell'unico  mezzo  di  assistenza  riconosciutogli  dall'ordinamento,
senza nemmeno concedergli la possibilita'  di  ripresentare  apposita
domanda all'INPS per la rivalutazione  dei  presupposti,  atteso  che
l'art. 2, comma 59 della medesima legge concede ai  soggetti  cui  le
prestazioni sono  state  revocate  di  beneficiare  nuovamente  delle
stesse previa presentazione di apposita domanda ma soltanto dopo  che
la pena sia stata completamente eseguita. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 e ritenuta la questione di
legittimita' costituzione  dell'art.  2,  comma  61  della  legge  n.
92/2012 sollevata in  relazione  agli  articoli  25,  38  e  3  della
Costituzione rilevante nel presente  giudizio  e  non  manifestamente
infondata; 
    Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge. 
      Fermo, 16 luglio 2019 
 
                         Il Giudice: Saviano