N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2019
Ordinanza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Fermo nel procedimento civile promosso da D.L. R., nella qualita' di tutore di T. G. contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Direzione provinciale di Fermo. Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 cod. pen., nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo - Applicazione a soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato. - Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 2, comma 61.(GU n.1 del 2-1-2020 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Sezione lavoro Il Tribunale di Fermo - verbale della causa n. r.g. 365/2018 - tra D. L. R. tutore di T. G., con il patrocinio dell'avv. Cassisa Fabio, elettivamente domiciliato in via c/o cancelleria lavoro - corso Cavour n. 51 - Fermo, attore/i; E Direzione provinciale Fermo INPS, con il patrocinio dell'avv. Salvati Valeria, elettivamente domiciliato in via Sant'Alessandro n. 3 - Fermo, convenuto/i; Oggi 16 luglio 2019, innanzi alla dott.ssa Elena Saviano, sono comparsi: per D. L. R. tutore di T. G. l'avv. Cassisa Fabio; per Direzione provinciale Fermo INPS l'avv. Salvati Valeria oggi sostituita dall'avv. Ricci Lucia. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti; l'avv. Cassisa si riporta anche al verbale della precedente udienza al fine di acquisire le informazioni relative alla cessazione del programma di protezione del ricorrente necessaria al fine di valutare l'insussistenza dei mezzi di sostentamento del T.; si riporta inoltre alla propria istanza di liquidazione degli onorari, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; precisa infine che il proprio assistito non ha mai ottenuto la capitalizzazione da parte Ministero dell'interno. L'avv. Ricci si riporta alla propria memoria. Il giudice, previa Camera di consiglio, letti gli atti e le note autorizzate, ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 qualora una delle parti sollevi questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge l'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ritenuto che il presente giudizio investe la legittimita' dei provvedimenti di sospensione, prima, e revoca, poi, adottati dall'INPS nei confronti di T. G. ai sensi dell'art. 2, comma 61 della legge n. 92/2012; Che nel proprio ricorso introduttivo la difesa di parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della norma in questione sotto diversi profili e, in particolare: con riferimento all'art. 25 della Costituzione, in quanto, stabilendo la revoca delle prestazioni previdenziali anche nei confronti dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge, violerebbe il principio di irretroattivita' della legge penale, dovendo essere riconosciuta a tale sanzione natura penale, aderendo ad una lettura sostanzialistica; con riferimento all'art. 38 della Costituzione, in quanto nell'applicarsi indistintamente a tutti i condannati senza distinguere tra detenuti e soggetti ammessi a scontare la pena in regime alternativo (come nel caso di specie il T., attualmente in regime di detenzione domiciliare) inciderebbe sul diritto al mantenimento e all'assistenza sociale riconosciuto in favore di ogni cittadino «inabile al lavoro» e «sprovvisto dei mezzi necessari per vivere»; infine, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto se applicata senza alcuna distinzione ai collaboratori di giustizia (come il T.) risulterebbe irragionevole nel trattare in maniera uniforme ipotesi differenti; Ritenuto che la questione risulta senz'altro rilevante, in quanto l'eventuale incostituzionalita' della norma comporterebbe il venir meno del presupposto dei provvedimenti di sospensione e revoca assunti dall'INPS riconoscendo al T. il diritto a vedersi ripristinare le prestazioni previdenziali revocategli e cio' indipendentemente dalla dimostrazione della sussistenza in capo allo stesso dell'insussistenza dei mezzi di sostentamento, presupposto non oggetto di specifica contestazione da parte dell'INPS; Ritenuta altresi' la questione non manifestamente infondata, specie con riferimento all'art. 38 della Costituzione in quanto, anche ritenendo la normativa in parola finalizzata ad una rivalutazione dei presupposti per la concessione dei trattamenti previdenziali riconosciuti a soggetti poi condannati e non a prevedere retroattivamente una sanzione ulteriore a carico degli stessi, la stessa andrebbe comunque a privare il soggetto gia' ammesso al regime di detenzione domiciliare e inabile al lavoro dell'unico mezzo di assistenza riconosciutogli dall'ordinamento, senza nemmeno concedergli la possibilita' di ripresentare apposita domanda all'INPS per la rivalutazione dei presupposti, atteso che l'art. 2, comma 59 della medesima legge concede ai soggetti cui le prestazioni sono state revocate di beneficiare nuovamente delle stesse previa presentazione di apposita domanda ma soltanto dopo che la pena sia stata completamente eseguita.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 e ritenuta la questione di legittimita' costituzione dell'art. 2, comma 61 della legge n. 92/2012 sollevata in relazione agli articoli 25, 38 e 3 della Costituzione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata; Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge. Fermo, 16 luglio 2019 Il Giudice: Saviano