N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2019
Ordinanza del 24 settembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Pica Immobiliare srl contro Ministero dello sviluppo economico e Gestore dei servizi energetici - GSE spa. Energia - Concessioni di derivazione d'acqua - Controlli e sanzioni in materia di incentivi - Riammissione agli incentivi di tutti gli impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012 ai quali l'accesso sia stato negato a causa dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto - Esclusione dalla riammissione per gli impianti idroelettrici. - Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), art. 42, comma 4-sexies.(GU n.1 del 2-1-2020 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (sezione terza ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2018, proposto da Pica Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8; Contro Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11; Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - della nota della Direzione Verifiche e Ispezioni del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20180041102 del 15 maggio 2018, recante «Comunicazione di esito dell'attivita' di controllo mediante verifica documentale svolta ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 28/2011, dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 e dell'art. 26 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, sull'impianto idroelettrico di potenza pan a 599 kW, ubicato nel Comune di Limone Piemonte (CN)»; - nonche' di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato, ivi incluse le note del GSE nn. GSE/P20170028504 del 30 marzo 2017, GSE/P20170053593 del 10 luglio 2017, GSE/P20170081391 del 31 ottobre 2017; - in subordine, per quanto occorrer possa, dell'art. 10, commi 1 e 2, e dell'art. 24, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 («Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo ,3 marzo 2011 n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi da fotovoltaici»), dell'art. 11 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 («Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 211 n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a), dell'art. 10, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 («Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico»), dei punti 2.2.1 e 2.2.7 delle Procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri del 24 agosto 2012 e del 13 gennaio 2014, del punto 2.2.3 delle Procedure applicative del decreto ministeriale 23 giugno 2016; - in subordine, per quanto occorrer possa, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell'art. 42, decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parita' degli operatori in un regime di concorrenza (articoli 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premessa. La societa' Pica Immobiliare S.r.l., al fine di accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 28/2011 in favore di impianti alimentati a fonti rinnovabili, presentava al Gestore dei Servizi Energetici, societa' pubblica preposta all'erogazione degli incentivi in materia energetica, distinte richieste di iscrizione al Registro informatico, per gli anni 2013, 2014 e 2016 - ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e successivamente del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - in relazione ad un impianto idroelettrico sito nel Comune di Limone Piemonte (CN); nell' occasione dichiarava «di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il 7 febbraio 2012, tuttora valido ed efficace». Quanto ai registri degli anni 2013 (codice Registro IDRO_RG2013) e 2014 (Registro IDRO_RG2014), esaurito il contingente di potenza previsto dai rispettivi bandi, la ricorrente veniva iscritta in posizione non utile per accedere agli incentivi; quanto al registro del 2016 (Registro IDRO_RG2016) veniva ammessa in graduatoria in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza disponibile. Avviato il procedimento di verifica, con provvedimento del 15 maggio 2018, il Gestore Servizi Energetici evidenziava che «dall'analisi della documentazione inviata e risultato che la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico n. 5056-bis e' stata rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determinazione n. 813 del 27 febbraio 2012 e che, con lo stesso provvedimento, e stato approvato il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 febbraio 2012; il Titolare dell'impianto, all'atto della richiesta di iscrizione al Registro IDRO_RG2016 e come anche per i precedenti Registri, ha indicato, quale data di ottenimento del titolo concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di concessione; e' da ritenersi quale idoneo titolo concessorio la determinazione di concessione di derivazione e non il disciplinare di concessione. La difformita' riscontrata, oltre ad essere in contrasto con quanto dichiarato nell'ambito dell'iscrizione a Registro, altera la formazione delle graduatorie poiche' la data di conseguimento del titolo concessorio costituisce criterio di priorita' con cui le stesse vengono formate»; di conseguenza il Gestore, stante la non veridicita' della dichiarazione, disponeva l'esclusione dalle graduatorie dei Registri 2013, 2014 e 2016, con conseguente decadenza dal diritto agli incentivi. Avverso il citato provvedimento la Pica Immobiliare srl con il ricorso in epigrafe ha introdotto plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare vengono dedotte le seguenti doglianze: - violazione e falsa applicazione dell'art. 42, decreto legislativo n. 28/2011 (c.d. «Decreto Romani»), dei decreti ministeriali 6 luglio 2012, 31 gennaio 2014 e 23 giugno 2016, nonche' delle Procedure applicative adottate dal GSE; violazione del principio di proporzionalita' del provvedimento amministrativo, eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa; - in subordine: illegittimita' costituzionale dell'art. 57-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell'art. 42, decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parita' degli operatori in un regime di concorrenza (articoli 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.); - in subordine: illegittimita' dell'art. 24 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, dell'art. 11, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, dell'art. 26 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, per violazione degli articoli 3, 97 Cost.; - in subordine: illegittimita' del punto 2.2.1 «Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare richiesta» delle Procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio 2012, nella versione aggiornata il 13 gennaio 2014, per violazione dell'art. 11 delle preleggi e del principio della certezza del diritto; - violazione e falsa applicazione del bando, degli articoli 10, comma 1, 24, comma 1, decreto ministeriale 6 luglio 2012; 42 decreto legislativo n. 28 del 2011; 2 e 11 decreto ministeriale 31 gennaio 2014; 2.2.1 delle procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio 2012 del 24 agosto 2012; 1, 3, 6 e 12 legge n. 241/1990; 10 e 11 delle preleggi; 3, 9, 10, 11, 32, 41, 42, 97 e 117, comma 1 Cost., anche in riferimento all'art. 1 prot. add. Cedu, 5 Trattato sull'Unione europea e 16, 17, 37 e 41 Carta di Nizza; direttive 2006/123/ce e 2009/28/ce; violazione dei principi costituzionali e comunitari di certezza del diritto, ragionevolezza e proporzionalita' dell'azione amministrativa, predeterminazione dei requisiti di ammissione a benefici economici, tutela del legittimo affidamento e garanzia di massima partecipazione, illogicita' manifesta, difetto d'istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per errore nei presupposti; - violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. Violazione dei canoni di lealta' e leale collaborazione e del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, nonche' per ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa; - in subordine: illegittimita' degli articoli 10, comma 2, decreto ministeriale 6 luglio 2012 e 10, comma 2, decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle clausole delle Procedure applicative adottate in attuazione dei decreti, per violazione (i) del principio del c.d. soccorso istruttorio, (ii) dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, (iii) dei canoni di lealta' e leale collaborazione e del principio del giusto procedimento, (iv) dell'art. 18, comma 2, legge n. 241/1990, (v), nonche' per (vi) eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa. Si e' costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a., deducendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione. Con comparsa di mero stile si e' costituito in giudizio anche il Ministero dello sviluppo economico. Rilievo della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo 28/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 96/2017. Occorre precisare che in base all'art. 42, comma 3, decreto legislativo 28/2011 («nel caso in le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate») l'accertata falsita' delle dichiarazioni rese in sede di domanda di accesso al meccanismo incentivante comporta l'esclusione dal beneficio richiesto; secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tale ambito assume particolare o il principio di auto-responsabilita' nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di la dell'elemento soggettivo sottostante (e, quindi, dell'eventuale «buona fede» del dichiarante), insieme a quello della non configurabilita' del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per cio' solo, di un'ipotesi di violazione rilevante ostativa all'erogazione degli incentivi (cfr., tra le tante, di recente, tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, questa sez. III-ter, 6711/2019, 7098/2019; v. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5795 del 2015). A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, in ragione dell'art. 57-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' stato inserito all'art. 42 decreto legislativo 28/2011, disposizione che disciplina in via generale i poteri amministrativi di controllo e sanzione del Gestore in materia di incentivi, il comma 4-sexies; tale disposizione recita: «al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria». La speciale disposizione indicata (art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo 28/2011) ha dunque, in deroga alla disciplina generale un'efficacia sanante e, comunque, una portata regolarizzante della posizione di coloro che, come la societa' ricorrente, sono stati esclusi dal meccanismo incentivante in ragione di una dichiarazione falsa o erronea in merito alla data del titolo autorizzativo. Tale disposizione e' pero' condizionata all'esistenza di due presupposti; uno oggettivo in quanto e scusata, non la dichiarazione erronea di qualsiasi dato rilevante, ma solo quella relativa alla data del titolo autorizzativo (nel caso di specie, come esposto, la ricorrente ha appunto indicato, quale data di ottenimento del titolo concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di concessione piuttosto che la data di rilascio della successiva determinazione di concessione di derivazione). Il secondo presupposto e' poi di natura soggettiva: tale disposizione non riguarda infatti la generalita' degli impianti di produzione energetica ricadenti nella disciplina di cui al decreto legislativo 28/2011 ma solo quelli generati da fonte eolica, con l'ulteriore limitazione che siano quelli riferibili esclusivamente al registro EOLN-RG2012 (per cui vale l'applicazione del DM 6 luglio 2012). La ricorrente ritiene che tale esplicita limitazione dell'efficacia della disposizione sanante sia da ritenersi irragionevole, in quanto, in assenza di valida giustificazione, viene impedita ad altri soggetti, responsabili di impianto di produzione energetica rinnovabile ma diversi da quelli iscritti nel registro EOLN-RG2012, la facolta' di riammissione al meccanismo incentivante. Sulla rilevanza della questione di costituzionalita'. La questione di costituzionalita' rientra nel petitum sostanziale dell'impugnativa proposta, ove, tra le censure proposte, si deduce proprio la «questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell'art. 42, decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parita' degli operatori in un regime di concorrenza (articoli 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.)». La detta questione di costituzionalita' ha carattere rilevante, anche se proposta in via subordinata, in quanto, con separata sentenza non definitiva n. 10996/2019, pronunciata sul medesimo ricorso e oggetto di deliberazione nella medesima camera di consiglio, questa Sezione ha rigettato tutte le altre censure contenute nella domanda impugnatoria, con esclusione proprio di quella relativa alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione in esame, ora riportata. Appare evidente quindi che l'eventuale declaratoria di illegittimita' della citata disposizione legislativa richiamata influirebbe sull'esito del giudizio a quo, ove si ritenesse, riscontrando la lamentata disparita' di trattamento, di ritenere la disposizione illegittima nella parte in cui non consenta la «riammissione» agli incentivi anche ai responsabili di impianto idroelettrico iscritto al registro informatico. Di conseguenza, per le ragioni esposte, la risoluzione della questione di costituzionalita' e presupposto necessario per la pronuncia definitiva di questo giudice. Il disposto della cui costituzionalita' si dubita non puo' peraltro essere suscettibile di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, posto che l'univoca formulazione letterale della disposizione limita inequivocabilmente l'applicazione della disposizione sanante agli impianti eolici la cui incentivazione e' regolata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, «a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012»; si impone pertanto la rimessione della questione alla Corte costituzionale al fine di valutarne la conformita', al canone di ragionevolezza e non arbitrarieta'. Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'. Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e per i motivi che si esporranno, questo Tribunale dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies ed intende pertanto sottoporlo al sindacato della Corte costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui all'art. 3 Cost. in combinato l'art. 97 e 117 Cost. In punto di fatto si e' gia' evidenziato che l'impianto della Pica Immobiliare e' stata escluso dal meccanismo incentivante in quanto, a seguito della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto, il Gestore Servizi Energetici, considerato che la non veritiera dichiarazione alterava la formazione delle graduatorie («poiche' la data di conseguimento del titolo concessorio costituisce criterio di priorita' con cui le stesse vengono formate»), disponeva l'estromissione dalle graduatorie dei Registri 2013 2014 e 2016, con conseguente decadenza dal diritto agli incentivi. Ebbene nel caso di specie non risultano ragioni che giustifichino la riserva del beneficio della regolarizzazione e della riammissione agli incentivi ai soli impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012. In primo luogo il Collegio osserva che gli incentivi della produzione energetica da fonte rinnovabile sono organicamente disciplinati dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della delega di cui all'art. 17, comma 1, 1. 4 giugno 2010, n. 96 (l. comunit. 2009), in virtu' della quale e' stata recepita la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. La regolamentazione dei meccanismi incentivanti della produzione energetica da fonte rinnovabile e' dunque ispirata, a prescindere dalla fonte energetica, non solo da una comune ratio (ovvero il raggiungimento degli «obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia», cfr. art. 1 Direttiva 2009/28/CE e art. 1 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) ma anche da una regolamentazione omogenea che accomuna le iniziative intraprese in questo settore. A prescindere infatti dalle fonti energetiche utilizzate, l'intenzione delle istituzioni europee (art. 1 Direttiva 2009/28/CE, e ora anche art. 1 Direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001 dell'11 dicembre 2018) e' infatti stabilire quanto ai regimi di sostegno «un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili» che accomuni l'incentivazione della produzione di energia di fonti che rientrano nella definizione «di fonti rinnovabili non fossili» (ovvero come indicato dall'art. 2 Direttiva 2009/28/CE tra le altre, poste sullo stesso piano, l'energia eolica e quella idraulica). La disciplina nazionale, in attuazione di quella europea, nel delineare tale quadro comune dedicato a tutte le iniziative nel settore dell'energia rinnovabile, senza distinzione di fonte energetica, stabilisce infatti «principi generali» (cfr. Titolo V decreto legislativo 28/2011) volti a stabilire una regolamentazione comune dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. In sostanza, a parere del Collegio, e' ben evidente sia a livello europeo che nazionale l'intenzione di creare un quadro comune ed omogeneo per il sostegno ad iniziative energetiche da fonte rinnovabile; tale quadro non appare compatibile con norme derogatorie che - ammessa pacificamente la necessita' di regolare distintamente impianti alimentati da diverse fonti quando ne sussista la ragione - in assenza di concrete giustificazioni tecniche e razionali non possono essere limitate a determinate categorie (i detti impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012) se non in virtu' di motivazioni che appaiono riconducibili a logiche arbitrarie o di mero favore. Risulta peraltro in atti che, nel caso di specie, come richiesto dalla norma censurata, l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo «non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria»; la fattispecie concreta dunque differisce da quella astratta, prevista dalla norma, solo sul piano soggettivo, in quanto l'impianto della ricorrente non e un impianto eolico iscritto al registro EOLN-RG2012, come richiesto dalla disposizione. In definitiva, la fattispecie astratta descritta dall'art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo 2812011, e quella concreta oggetto del presente giudizio risultano sostanzialmente analoghe in quanto: 1. Rientrano entrambe nell'ambito della generale regolamentazione europea e nazionale sulle energie rinnovabili. 2. L'iniziativa della Pica Immobiliare e stata iscritta nel Registro sulla base di un dato non veritiero attinente alla data del titolo autorizzativo. 3. Tale dato era, in astratto, quale requisito di priorita', rilevante ai fini della posizione in graduatoria. 4. In concreto l'erroneita' del dato non ha prodotto alcun risultato utile; le due fattispecie sono quindi pienamente sovrapponibili se si esclude il requisito della riferibilita' al registro EOLN-RG2012, per il quale non appare sussistere alcuna ragione giustificativa. Accertata dunque in astratto, salvo il requisito soggettivo, la riconducibilita' della presente fattispecie alla disposizione di cui all'art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo 28/2011, si evidenzia che nella costante elaborazione del giudice costituzionale l'esercizio della funzione legislativa e' censurabile nei casi in cui sia stato esercitato in maniera manifestamente irragionevole, arbitraria o radicalmente ingiustificata, regolando situazioni uguali in maniera difforme. Tale discriminazione spicca gia' in base ad una lettura teleologica della disposizione; il comma 4-sexies citato richiama l'esplicita ratio legis «di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici»; tale finalita' ha evidentemente un'analoga ragion d'essere anche nel caso dell'impianto idroelettrico proposto dalla Pica Immobiliare srl posto che l'iniziativa esclusa dal beneficio concerne sempre la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile la cui incentivazione e' comunque, come visto, riconducibile al medesimo corpus normativo, europeo e nazionale. Peraltro non risulta neanche che per gli impianti eolici vi sia una diversa regolamentazione dell'accesso agli incentivi posto che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, richiamato nella disposizione legislativa in esame e disciplinante l'accesso all'incentivo degli impianti eolici e idroelettrici prevede, inter alios, tra i criteri di priorita' «l'anteriorita' del titolo autorizzativo». Non appare poi decisiva la natura della fonte di alimentazione (idroelettrica) a fronte del riferimento nella disposizione alla fonte eolica (peraltro limitata ad un singolo registro); come infatti gia' osservato l'incentivazione degli impianti da energia rinnovabile rientra in quadro regolatorio comune che non giustifica, ceteribus paribus, deroghe particolari. Ne consegue che la detta disposizione appare confliggere con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), e il piu' generale principio di ragionevolezza che ne costituisce corollario, alla luce del quale il legislatore deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse; nel caso odierno la disparita' di trattamento non trova infatti giustificazione nella diversita' delle situazioni disciplinate, giustificazione nemmeno rinvenibile nei documenti preparatori alla conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In conclusione non emergono ragioni giustificative della specialita' della disposizione; la loro assenza non giustifica dunque la riserva della sanatoria (il citato art. 42, comma 4-sexies) agli impianti eolici sopra individuati. Posto dunque che per la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzione (sin dalla sentenza n. 15/1960) l'art. 3 Cost. vieta l'ingiustificata disparita di trattamento di situazioni uguali (anche definite «secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui e indirizzata la disciplina normativa considerata», cfr. Corte costituzionale 163/1993), la disposizione di cui all'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies appare affetta da irragionevolezza nella parte in cui non prevede che anche le domande incentivazione relative ad impianti idroelettrici siano riammesse agli incentivi, quando come nel caso di specie, la situazione fattuale e giuridica sottostante presenta una sostanziale equivalenza rispetto a quelle oggetto di regolarizzazione ex lege; la questione va dunque rimessa al giudice costituzionale per valutare se il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire estendendo la portata della norma per ricomprendervi i casi discriminati (per il principio cfr. ex multis Corte costituzionale n. 508/2000; sempre in via generale, non osta ad una pronuncia additiva, a tutela del principio di uguaglianza, il carattere derogatorio di una norma rispetto al regime generale cfr. Corte costituzionale n. 416/1996). E' infatti noto che, nella consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni (v. ex plurimis, di recente e in via generale Corte costituzionale n. 83/2018 232/2018 e per la materia qui trattata cfr. sentenza n. 383/2005 sulla discriminazione tra fonti energetiche). Viene dunque in rilievo, trattandosi dell'esercizio di un potere pubblico, anche la violazione del principio di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 Cost.) posto che la disposizione, in quanto introduce un apparentemente ingiustificato privilegio per i soli «impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012», impone all'amministrazione, a fronte dell'accertata irregolarita' della domanda di incentivo, di discriminare irragionevolmente le iniziative del privato, consentendo solo a determinati soggetti, circoscritti su di un criterio apparentemente privo di logica, la possibilita' di regolarizzare la propria posizione e ottenere la riammissione al beneficio. Sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all'art. 3 Cost. e implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (v. per l'affermazione del principio Corte costituzionale n. 243/2005). E infatti come gia' evidenziato dalla stessa Corte costituzionale la disposizione di sanatoria, per poter legittimamente superare - alla stregua dell'art. 3 in riferimento, nella specie, all'art. 97 della Costituzione - «una precedente valutazione dell'interesse pubblico gia' operata dalla legge, deve essere sostenuta dall'assunzione di altro interesse pubblico, non irragionevolmente idoneo a giustificare il contrasto che viene a crearsi tra due diverse manifestazioni di volonta' legislativa concorrenti sulla medesima fattispecie» (cfr. in termini Corte costituzionale 141/1999). Trattandosi poi dell'applicazione di norme nazionali, da inquadrarsi nell'ambito dell'attuazione del diritto europeo (Direttiva 2009/28/CE; Direttiva UE 2018/2001 cit.) va rimessa alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni ora esposte, anche la possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che enunciano il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazione. Va, quindi, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la descritta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3, 97, 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Cio' posto, il presente giudizio va sospeso e gli atti processuali trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter): - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. all'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al decreto legislativo 28/2011 escludendo gli impianti idroelettrici da analogo beneficio; - dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - sospende il giudizio in corso; - dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29 maggio 2019, 26 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati: Giampiero Lo Presti, Presidente; Antonino Masaracchia, consigliere; Luca De Gennaro, consigliere, estensore. Il Presidente: Lo Presti L'estensore: De Gennaro