AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Disteomin» (19A08161) 
(GU n.2 del 3-1-2020)

 
   Estratto determina AAM/A.I.C. n. 231/2019 del 10 dicembre 2019 
 
    Procedura europea: IT/H/0608/001-003/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numeri  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DISTEOMIN nelle
forme e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: societa' O.P. Pharma s.r.l. con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Torino n. 51 - 20123 Milano, codice  fiscale
n. 11807680159. 
    Confezioni: 
      «10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in  vetro  da
10 ml con contagocce - A.I.C. n. 046220012 (in base  10)  1D2JRD  (in
base 32); 
      «25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore in vetro  da
2,5 ml - A.I.C. n. 046220024 (in base 10) 1D2JRS (in base 32); 
      «25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori in vetro  da
2,5 ml - A.I.C. n. 046220036 (in base 10) 1D2JS4 (in base 32); 
      «25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori in vetro  da
2,5 ml - A.I.C. n. 046220048 (in base 10) 1D2JSJ (in base 32); 
      «50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore in vetro  da
2,5 ml - A.I.C. n. 046220051 (in base 10) 1D2JSM (in base 32); 
      «50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori in vetro  da
2,5 ml - A.I.C. n. 046220063 (in base 10) 1D2JSZ (in base 32); 
      «50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori in vetro  da
2,5 ml - A.I.C. n. 046220075 (in base 10) 1D2JTC (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: 
      «Disteomin» 25.000 u.i./2,5 ml soluzione  orale  e  «Disteomin»
50.000 u.i. /2,5 ml soluzione orale: due anni; 
      «Disteomin» 10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione: due anni  in
confezionamento integro. 
    Dopo la prima apertura del flaconcino: cinque mesi. 
    Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione; soluzione orale. 
    Condizioni  particolari  di   conservazione:   conservare   nella
confezione originale per proteggere il  medicinale  dalla  luce.  Non
congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        «Disteomin»  50.000   u.i./2,5   ml   soluzione   orale:   un
contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D3
) 1,25 mg pari a 50.000 u.i.; 
        «Disteomin»  25.000   u.i./2,5   ml   soluzione   orale:   un
contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D3
) 0,625 mg pari a 25.000 u.i.; 
        «Disteomin» 10.000 u.i./ml  gocce  orali,  soluzione:  10  ml
contengono: 2,5 mg di colecalciferolo (vitamina D3 ) pari  a  100.000
u.i.; 
      eccipienti: olio d'oliva raffinato. 
    Produttori responsabili del rilascio lotti: 
      Mipharm S.p.a., via Quaranta n. 12 - 20141 Milano; 
      Lachifarma s.r.l. Laboratorio chimico  farmaceutico  salentino,
s.s. 16 zona industriale 73010 Zollino - Lecce. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Disteomin» 10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione:  prevenzione
e trattamento  della  carenza  di  vitamina  D  negli  adulti,  negli
adolescenti e nei bambini a rischio identificato. 
    In   aggiunta   a   terapie   specifiche   per   il   trattamento
dell'osteoporosi in pazienti con carenza o a rischio  di  carenza  di
vitamina D. 
    La carenza di vitamina D si definisce con concentrazioni sieriche
di 25-idrossicolecalciferolo (25OHD) <25 nmol/l. 
    «Disteomin» 25.000 u.i./2,5  ml  soluzione  orale  e  «Disteomin»
50.000  u.i./2,5  ml  soluzione  orale:  trattamento  iniziale  della
carenza di vitamina D clinicamente rilevante negli adulti. 
    La carenza di vitamina D si definisce con concentrazioni sieriche
di 25-idrossicolecalciferolo (25OHD) <25 nmol/l. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.