N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2019
Ordinanza dell'8 ottobre 2019 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di I. F. O.. Reati e pene - Reato di rapina - Rapina impropria - Disciplina. - Codice penale, art. 628, comma secondo.(GU n.2 del 8-1-2020 )
TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione penale
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona
del dott. Andrea Natale;
Visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di
I. F. O. nato in ... il ... soggetto ad obbligo di presentazione alla
PG - Presente, gia' presente, con domicilio eletto presso il
difensore, difeso di fiducia dall'avv. Davide Gamba del foro di
Torino, imputato del delitto p.p. dagli articoli 56, 628, comma 2 del
codice penale perche' adoperava violenza e minaccia strattonando
violentemente G. J. titolare del negozio di articoli casalinghi sito
in ..., immediatamente dopo aver tentato di sottrarre due power bank
del valore di 40 euro, al fine di assicurarsi il possesso della merce
sottratta (che aveva occultato nella sua borsa a tracolla) e
l'impunita'.
Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art.
99, comma IV. In Torino il 20 settembre 2019.
All'esito dell'udienza in Camera di consiglio dell'8 ottobre 2019
ha pronunciato la seguente ordinanza.
1. Il procedimento a quo.
L'imputato e' stato presentato al Tribunale per la convalida
dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo con un addebito
di rapina impropria.
Il Tribunale ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti
dell'imputato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria (qualificando il fatto come tentata rapina
impropria).
Il pubblico ministero d'udienza ha dunque modificato l'originaria
imputazione, condividendo la qualificazione del fatto come tentativo
di rapina impropria e ha formalizzato l'imputazione nei termini
riportati in rubrica, contestandola all'imputato presente. E' stata
altresi' contestata nei confronti dell'imputato la recidiva reiterata
specifica e infraquinquennale.
Successivamente alla convalida dell'arresto, l'imputato ha
chiesto il termine a difesa previsto dall'art. 558, comma 7, del
codice di procedura penale alla successiva udienza, il difensore e
procuratore speciale dell'imputato ha chiesto di procedere nelle
forme del giudizio abbreviato.
Ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del pubblico ministero
ed esaurita la discussione, il pubblico ministero ha sollecitato la
condanna dell'imputato al minimo della pena, con la concessione delle
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
contestata; la difesa ha pregiudizialmente sollecitato il Tribunale a
valutare la legittimita' costituzionale del regime sanzionatorio
comminato dal legislatore per la fattispecie in contestazione; in
subordine ha formalizzato conclusioni unicamente in punto pena.
Il Tribunale, prima di pronunciarsi sul merito del giudizio,
ritiene necessario sospendere il procedimento e rimettere alla
valutazione della Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale del trattamento sanzionatorio comminato dal
legislatore per la fattispecie in contestazione.
2. Rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Prima di dare conto delle ragioni per cui il Tribunale ritiene la
questione non manifestamente infondata, e' necessario dare conto
della rilevanza della questione.
2.1. La ricostruzione del fatto.
Come anticipato, il Tribunale procede nei confronti del sig. I.
F. O. per il reato di tentata rapina impropria. I fatti sono
ricostruiti in termini collimanti tra loro nel verbale di arresto e
nelle sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa G.
J.
La persona offesa - il sig. G. J. - gestisce un negozio di
vendita di articoli casalinghi. Intorno alle 15,45 circa del 20
settembre, un uomo - poi identificato nella persona dell'imputato -
entra in negozio e comincia ad aggirarsi tra gli scaffali. G. J.
sospetta che l'uomo sia responsabile di furti avvenuti in precedenza
e decide pertanto di monitorarne la condotta con particolare
attenzione; in tal modo, G. J. constata che I. ha prelevato da uno
scaffale due dispositivi per ricaricare i cellulari (c.d. power
bank), li ha infilati nello zaino che ha con se'. Nel seguito della
vicenda, I. prova ad allontanarsi dal negozio senza pagare la merce;
sennonche', G. lo segue fuori dal negozio e sollecita - coadiuvato
dalla moglie - la restituzione del maltolto.
Per tutta risposta, I. «spintona violentemente» la persona
offesa; quest'ultima con l'auto della moglie, riusciva a recuperare
la refurtiva, mentre I .riesce a guadagnare la fuga (salvo essere
inseguito, raggiunto ed arrestato dalla pattuglia di polizia che,
transitando nei pressi, aveva notato la scena).
Dallo spintone non sono conseguiti esiti lesivi.
Durante l'udienza di convalida dell'arresto, l'imputato ha
ammesso di aver tentato di sottrarre i due dispositivi power bank,
negando invece di aver usato violenza contro la persona offesa.
E' da evidenziare che il Tribunale non ravvisa motivi per
ritenere che G. J. abbia riferito il falso o che abbia un qualche
motivo di interesse a calunniare I. accusandolo di un reato piu'
grave di quello effettivamente commesso. Nemmeno la difesa tecnica,
del resto, contesta la corretta ricostruzione del fatto.
Il tentativo di sottrazione e' efficacemente descritto dalla
persona offesa G. e confessato dallo stesso imputato.
L'uso di violenza e' rappresentato dal violento spintone che
l'imputato avrebbe indirizzato alla persona offesa. E' non
controverso che uno «spintone» sia sussumibile nel concetto di
«violenza». Per giurisprudenza consolidata, per violenza deve
intendersi qualsiasi manomissione dell'altrui persona, qualificabile
quantomeno come percossa, rilevante ai sensi dell'art. 581 del codice
penale. In giurisprudenza il dato e' non controverso e la spinta e'
stata ripetutamente qualificata come atto violento [in materia di
rapina impropria in supermercato, cfr. tra le molte, Sez. 2, n. 14901
del 19 marzo 2015 - dep. 10 aprile 2015, D'Agostino, Rv. 26330701;
Sez. 2, n. 3366 del 18 dicembre 2012 - dep. 23 gennaio 2013, Fadda
Mereu, Rv. 25519901].
I fatti cosi' sinteticamente ricostruiti sono qualificabili
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita' come tentativo
di rapina impropria [per tutte: «E' configurabile il tentativo di
rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti
idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento
per cause indipendenti dalla propria volonta', adoperi violenza o
minaccia per assicurarsi l'impunita'». (Sez. U., n. 34952 del 19
aprile 2012 - dep. 12 settembre 2012, Reina, Rv. 25315301)].
2.2. Il regime sanzionatorio applicabile nel giudizio a quo.
A seguito delle modifiche apportate all'art. 628 del codice
penale con legge 26 aprile 2019, n. 36, per la fattispecie in
contestazione, la cornice edittale [gia' considerata la fattispecie
tentata] e' compresa tra anni uno e mesi otto di reclusione ed euro
309 di multa come pena minima e anni sei e mesi otto di reclusione ed
euro 1666 di multa come pena massima.
Come si dira' nel paragrafo che segue, il Tribunale dubita della
legittimita' costituzionale del trattamento sanzionatorio comminato
dal legislatore.
Si ritiene pero' utile evidenziare che - nel caso in esame, ove
si addivenisse ad una pronuncia di condanna - la rigidita' della
cornice edittale di riferimento non potrebbe trovare una mitigazione
in concreto nemmeno per l'effetto di circostanze attenuanti
eventualmente ravvisabili nel caso di specie.
Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, e' forse possibile
ritenere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche
(avendo l'imputato ammesso almeno una parte dell'addebito) e
dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 del codice penale (essendo
di speciale tenuita' il profitto patrimoniale che l'imputato avrebbe
conseguito realizzando il reato progettato: sottrazione di beni per
un valore di 40 euro).
Tuttavia, anche ove riconosciute, le predette circostanze
attenuanti non avrebbero alcun effetto concreto sulla pena da
irrogare in concreto a I. considerato che nei suoi confronti e'
contestata una recidiva reiterata che pone un vincolo al giudizio di
bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo.
Al riguardo va evidenziato che il Tribunale ha gia' rilevato in
sede cautelare che nei confronti del sig. I. e' formulabile una
prognosi negativa in ordine al pericolo di recidivanza specifica (sul
rilievo che egli e' gia' stato condannato per furto - consumato o
tentato, variamente circostanziato - negli anni
2007-2008-2010-2012-2018 e per rapina impropria nel 2016; occorre
altresi' rilevare l'esistenza di ripetute esperienze detentive -
l'ultima delle quali terminata a luglio 2018 - che non hanno
esercitato alcun monito sulla condotta di I. ). Cio' porta a dover
prendere atto del fatto che nei confronti del sig. I. sia formulabile
un giudizio di maggiore pericolosita' e - preso atto dell'assenza di
effetto deterrente delle precedenti esperienze - di maggiore
colpevolezza dell'imputato.
In tale quadro e' del tutto improbabile che il Tribunale possa
escludere gli effetti della recidiva contestata all'imputato, cosi'
superando il vincolo al bilanciamento introdotto dall'art. 69, ultimo
comma, c.p.
Da cio' consegue che il rigore della cornice edittale - e dunque
della pena comminata in astratto dal legislatore - non puo' trovare
mitigazione in concreto per effetto di circostanze attenuanti che,
pure, ricorrerebbero nel caso di specie.
3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
Occorre a questo punto mettere in evidenza che il Tribunale
ritiene che l'irrogazione di una pena minima di anni uno e mesi otto
di reclusione ed euro 309 di multa per la tentata sottrazione di beni
del valore di 40 euro, seguita da un uso di modesta violenza
(un'unica spinta, priva di conseguenze lesive) entri in frizione con
vari principi costituzionali.
Il Tribunale non ignora che la consolidata giurisprudenza
costituzionale «ha sempre avuto cura di salvaguardare gli spazi
spettanti alle valutazioni di politica criminale del legislatore
relative alla congruenza fra i reati e le pene (...), riservandosi di
intervenire solo a fronte di determinazioni palesemente arbitrarie di
quest'ultimo, cioe' in caso di sperequazioni punitive di tale
gravita' da risultare radicalmente ingiustificate (...), anche alla
luce dei canoni di razionalita' (...) e di ragionevolezza (...)»
[cosi' - esprimendo una giurisprudenza consolidata - Corte
costituzionale sentenza n. 179 del 2017, considerato in diritto 4.2].
Il Tribunale ritiene tuttavia che regime sanzionatorio previsto
dal legislatore per la rapina impropria (anche nella forma del
delitto tentato) sia non ragionevole e conduca all'irrogazione di
trattamenti sanzionatori potenzialmente sproporzionati rispetto alla
concreta gravita' dei fatti e, pertanto, anche contrastanti con il
principio rieducativo costituzionalmente connesso all'irrogazione
della sanzione penale.
Analoga questione e' gia' stata sollevata da altro giudice di
questo Tribunale con riferimento alla rapina impropria consumata
[Tribunale di Torino, ordinanza del 9 maggio 2019, n. 130/2019
registro ordinanze, in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 2019].
Da un punto di vista logico e strutturale, i termini della
questione di legittimita' costituzionale non sono diversi e,
pertanto, si ripercorreranno molti passaggi argomentativi della
questione gia' sollevata con l'ordinanza sopra citata.
La necessaria premessa del ragionamento e' scolpita in modo netto
da Tribunale di Torino, ordinanza 9 maggio 2019, cit.:
«E' noto che da sin da epoca remota la dottrina dubita della
ragionevolezza della stessa esistenza del delitto di rapina impropria
come figura autonoma di "reato complesso" (art. 84 c.p.) che si
sostituisce ai reati di furto e violenza privata.
Ha suscitato critiche, in particolare, l'identita' di
trattamento sanzionatorio per due fattispecie - la rapina propria e
quella impropria - che sia nella coscienza comune, sia nell'analisi
criminologica, sono avvertite come assai diverse tra loro, e
connotate da differenti gradi di disvalore.
Queste perplessita' sono oggi accresciute dal recente
inasprimento del trattamento sanzionatorio introdotto con la legge n.
103 del 23 giugno 2017, la quale ha portato il minimo edittale della
pena detentiva di cui all'art. 628, comma 1 del codice penale ad anni
quattro di reclusione, ma nulla ha innovato per quanto concerne il
comma 2 e l'"effetto di trascinamento" che esso prevede».
Rispetto al tempo in cui il Tribunale ha emesso l'ordinanza
appena citata, il trattamento sanzionatorio e' stato ulteriormente
inasprito, con l'innalzamento della pena minima edittale ad anni
cinque di reclusione, oltre alla multa (per effetto della legge n. 36
del 2019).
Poste tali premesse e' il caso di passare all'esame dei profili
di non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale che si intende qui sollevare (e che non si puo' fare a
meno di sollevare, ritenendosi non corretta la prassi della c.d.
sospensione impropria del processo, in attesa della decisione della
Consulta sulla questione di legittimita' costituzionale gia'
sollevata dal Tribunale di Torino; prassi che sarebbe ancor meno
corretta in un procedimento - come il presente - con imputato
soggetto a misura coercitiva).
a) Contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost.: violazione del principio
di ragionevolezza c.d estrinseca; violazione del principio di
eguaglianza, inteso come necessita' di trattamento differenziato per
situazioni differenti: la rapina propria rispetto alla rapina
impropria.
Nella piu' volte citata ordinanza 9 maggio 2019, il Tribunale di
Torino aveva argomentato il profilo di possibile illegittimita'
costituzionale in termini che sono qui pienamente condivisi.
Condividendone le scansioni argomentative, per completezza
espositiva, si riporta qui il testo della questione gia' dedotta da
altro giudice di questo Tribunale:
«La violazione del principio di uguaglianza puo' essere bene
apprezzata ove si considerino i diversi modi in cui puo' atteggiarsi
il rapporto tra l'aggressione al patrimonio (=sottrazione di cosa
mobile altrui) e l'aggressione alla persona (=violenza o minaccia):
al comma 1 dell'art. 628 del codice penale (rapina propria)
la legge prevede, e punisce con pene giustamente severe, la
situazione in cui la violenza precede la sottrazione della cosa
altrui: il rigore del legislatore e' qui pienamente giustificato
perche' colpisce un soggetto che ha dolosamente premeditato, come
strumento fondamentale della sua azione delittuosa, l'aggressione
all'incolumita' fisica altrui. Il delitto di rapina propria si
connota dunque, quanto all'elemento oggettivo, per il ruolo
fondamentale, centrale, primario dell'aggressione alla persona, la
quale costituisce il primo approccio dell'agente alla vittima; quanto
all'atteggiamento psicologico si connota per un allarmante
atteggiamento della volonta', che non esita a progettare l'uso della
violenza alla persona a fini patrimoniali.;
nel comma 2 la situazione di fatto e' profondamente
diversa: qui l'agente ha deciso di perseguire la finalita' di
illecito arricchimento in maniera non violenta, ma per cosi' dire,
clandestina ("furtiva", appunto); l'uso della violenza o minaccia,
scartato come prima opzione, si verifica quando, immediatamente dopo
la sottrazione, il ladro viene scoperto (sia il fine di assicurare il
possesso della refurtiva, sia quello di conseguire l'impunita',
presuppongono necessariamente che taluno si sia accorto della
condotta furtiva in atto): ecco allora che l'uso della violenza o
minaccia, escluso in prima istanza dall'agente, viene per cosi dire
innescato dalla reazione della vittima o di terzi che intervengano in
suo ausilio (per lo piu', ma non necessariamente, la forza pubblica):
a quel punto puo' succedere che la tensione istintiva alla liberta'
induca a condotte violente che in origine si erano volute evitare.
In sintesi, il fatto che la violenza segua alla sottrazione,
e non la preceda, non sembra poter essere considerato irrilevante dal
punto di vista criminologico: esso demarca una diversa e meno grave
struttura oggettiva del reato e un diverso atteggiamento soggettivo
quanto a intensita' del dolo e capacita' a delinquere. Ad avviso di
chi scrive, pertanto, la piena equiparazione delle due situazioni sul
piano della "risposta" dell'ordinamento penale costituisce una
parificazione arbitraria, che non tiene conto del diverso disvalore
delle due condotte esaminate».
[cosi' Tribunale di Torino, ordinanza 9 maggio 2019, n. 130 del 2019,
reg. ord.].
E' solo il caso di evidenziare che - essendo qui denunciata una
(ritenuta) irragionevole parificazione di trattamento per situazioni
(ritenute) differenti - i termini della questione proposta non mutano
per il fatto che la' si discuteva di delitto consumato e qua di
delitto tentato.
b) Contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost.: violazione del principio
di ragionevolezza c.d. estrinseca; violazione del principio di
eguaglianza, inteso come necessita' di trattamento omogeneo di
situazioni simili: la rapina impropria rispetto alla sottrazione
seguita da violenza esercitata non immediatamente dopo la sottrazione
Anche sotto tale profilo, la questione di legittimita'
costituzionale che si intende qui sottoporre all'attenzione della
Corte costituzionale e' gia' stata lucidamente sviluppata da altro
giudice di questo Tribunale nell'ordinanza 9 maggio 2019. Anche in
questo caso - condividendone i contenuti - si riportano i passaggi
argomentativi rilevanti in relazione a tale parametro di legittimita'
costituzionale:
«la disposizione dell'art. 628, comma 2 del codice penale,
oltre ad equiparare ingiustamente situazioni di fatto diverse, rivela
una ulteriore disparita' di trattamento laddove la situazione
dell'autore di una rapina impropria - cioe' colui che usa violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione - sia raffrontata con
quella di chi commetta dapprima un furto e poi, dopo un tempo
apprezzabile, usi violenza per conservare la cosa sottratta e/o
conseguire l'impunita': e' il caso, comune nella prassi, del ladro
d'auto che, guidando l'auto da lui rubata qualche ora prima, forzi un
posto di blocco. In quest'ultimo caso la contestazione del reato di
rapina e' assolutamente preclusa perche' manca la successione
immediata fra sottrazione e violenza, e il reo si vedra' contestare i
meno gravi delitti di furto e resistenza a P.U.
La differenza tra le due situazioni risiede unicamente in un
problematico elemento temporale: nel primo caso la violenza e'
esercitata "immediatamente dopo" la sottrazione, nel secondo e'
commessa dopo il trascorrere di un tempo piu' lungo. La prassi
giudiziaria mostra cosi' continue discussioni tra difesa e accusa,
rispettivamente impegnate a dimostrare la lunghezza di un certo
intervallo temporale ovvero, al contrario, la sua brevita' (o - in
alternativa - che quell'intervallo sia stato occupato da un continuo
inseguimento).
Ad avviso di chi scrive occorre invece affrontare una
questione diversa: e' ragionevole la disparita' di trattamento
dell'autore di un furto a seconda che egli - ceteris paribus - usi
violenza immediatamente dopo la sottrazione ovvero a distanza di un
maggior tempo da essa? Che differenza v'e' tra la condotta del ladro
di una bicicletta che si divincoli dal proprietario intervenuto
subito dopo la sottrazione, e quella del medesimo ladro che si
divincoli nello stesso modo essendosi casualmente imbattuto nel
proprietario qualche ora dopo? Il diverso trattamento giuridico
rispecchia una reale differenza - sul piano criminologico o, se si
vuole, assiologico - tra le due situazioni di fatto?
Chi scrive ha cercato, nella produzione dottrinale e
giurisprudenziale, una riflessione che tenti di spiegare in qualche
modo la maggior gravita' - postulata dal legislatore - della prima
ipotesi rispetto alla seconda; ma si e' trattato di ricerca vana, a
cominciare dal fondamentale trattato del Manzini. Pare a questo
giudice che la maggiore o minore distanza cronologica tra la
sottrazione e l'uso della violenza sia un aspetto totalmente
irrilevante sotto il profilo della gravita' della condotta: in
entrambi i casi si hanno un attacco al patrimonio e un attacco alla
persona di eguale gravita' sia sul piano oggettivo che soggettivo.
La disposizione dell'art. 628, comma 2 del codice penale
sembra dunque in contrasto con l'art. 3 Cost. anche perche' tratta in
maniera diversa situazioni di fatto che sul piano della condotta, del
dolo, del pregiudizio alle vittime e di ogni altro aspetto penalmente
significativo sono identiche.
Questa lamentata disparita' di trattamento sancita dall'art.
628, comma 2 del codice penale, in raffronto con la disciplina
applicabile quando la violenza non segue immediatamente alla
sottrazione, concerne aspetti normativi che a loro volta involgono
principi di natura costituzionale, e si traduce percio' nella lesione
di altri principi costituzionali fondamentali».
[cosi' Tribunale di Torino, ordinanza 9 maggio 2019, n. 130 del 2019,
reg. ord.].
E' solo il caso di evidenziare che - essendo qui denunciata una
(ritenuta) irragionevole differenziazione di trattamento per
situazioni (ritenute) analoghe - i termini della questione proposta
non mutano per il fatto che la' si discuteva di delitto consumato e
qua di delitto tentato.
c) Violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 25 e all'art.
27, comma 3, Cost.: violazione del principio di ragionevolezza c.d.
intrinseca (o di necessaria proporzionalita') della sanzione penale a
gravita' del fatto di reato e alla colpevolezza dell'autore del
reato; violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art.
49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
E' ben vero che non appartengono alla Corte costituzionale
«valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale,
risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza
politica, chiamata attraverso la riserva di legge sancita nell'art.
25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al
cospetto di una lesione a un determinato bene giuridico» [cosi' Corte
costituzionale, sentenza n. 236 del 2016, considerato in diritto n.
4.4].
E' altrettanto vero, pero', che «laddove emergano sintomi di
manifesta irragionevolezza, per sproporzione, di un trattamento
sanzionatorio, e l'intervento della Corte costituzionale sia
invocato, a fini di giustizia, dai giudici a quibus, questo e'
possibile, al ricorrere di determinate condizioni»[cosi' Corte
costituzionale, sentenza n. 236 del 2016, considerato in diritto n.
4.4].
E' stato inoltre affermato nella giurisprudenza costituzionale
che «i principi di ragionevolezza e proporzionalita' [sono] garantiti
dagli articoli 3 e 27 Cost., oltre che dall'art. 49, paragrafo 3,
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art.
3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali» [Corte costituzionale, sentenze n. 236 del 2016,
considerato in diritto 4.2. e n. 179 del 2017, considerato in diritto
n. 6].
Al riguardo e' sufficiente richiamare - per illustrare i
parametri costituzionali che si ritengono qui violati - le
considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
236 del 2016. Pur nella diversita' del caso trattato rispetto a
quello qua in esame, identici sono i riferimenti ai principi
costituzionali che vengono in gioco, e' allora sufficiente rilevare
che la Corte costituzionale - nella citata sentenza (al considerato
in diritto n. 4.2. e ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza
costituzionale) - ha rilevato:
(i) che «l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata
al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema
sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed
a quella di tutela delle posizioni individuali»;
(ii) che il principio di proporzionalita' [evocato dalla
Corte anche con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, art. 49, numero 3], nel campo del diritto
penale, conduce a «negare legittimita' alle incriminazioni che, anche
se presumibilmente idonee a raggiungere finalita' statuali di
prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai
suoi diritti fondamentali) ed alla societa' sproporzionatamente
maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la
tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni»;
(iii) che «il principio di proporzionalita' esige
un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile
l'adeguamento della pena alle effettive responsabilita' personali,
svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle
posizioni individuali e di limite della potesta' punitiva statale, in
armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale»;
(iv) che il principio della finalita' rieducativa della pena
richiede «un costante principio di proporzione tra qualita' e
quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra»;
(v) che la palese sproporzione del sacrificio della liberta'
personale produce «una vanificazione del fine rieducativo della pena
prescritto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di
quella liberta' costituisce una garanzia istituzionale in relazione
allo stato di detenzione».
Il Tribunale ritiene che la risposta sanzionatoria che il
legislatore intende dare agli episodi di rapina impropria - tentata o
consumata che sia - sia una risposta manifestamente sproporzionata
(in eccesso) e conduca, per tale ragione, all'irrogazione di pene
talmente elevate da risultare in concreto sproporzionate rispetto
alla gravita' del fatto commesso e all'offesa recata al bene
giuridico protetto dalla norma penale (con violazione del principio
di offensivita' tutelato dagli articoli 3 e 25, comma 2, Cost.) e in
concreto contrarie al principio rieducativo costituzionalmente
connesso alla sanzione penale (articoli 3 e 27, comma 3, Cost.). Il
difetto di proporzione - ove ritenuto sussistente - rileva anche come
profilo di contrasto con l'art. 49 CDFUE (con conseguente violazione
dell'art. 117, comma 1, Cost.).
L'esperienza giudiziaria insegna che, spesso, le rapine improprie
(tentate o consumate) consistono in banali episodi di taccheggio,
seguiti da goffi tentativi di fuga, connotati da un modesto esercizio
di violenza.
Cosi' e' avvenuto nel caso di specie: un grossolano tentativo di
furto (immediatamente «scoperto» e costantemente monitorato dal
detentore del bene) di un oggetto di modestissimo valore (40 euro) e'
stato seguito da un uso modico di violenza (una spinta), priva di
conseguenze lesive (e di intensita' che la persona offesa definisce
«violenta», ma che tanto intensa non puo' essere stata, ove si pensi
che la persona offesa nemmeno e' caduta per terra).
Una simile condotta - che mette a modestissimo repentaglio
l'altrui patrimonio e in modesto pericolo l'altrui incolumita'
personale - riceve una risposta sanzionatoria da parte del
legislatore di estremo e sproporzionato rigore: anni uno e mesi otto
di reclusione e 309 euro di multa come pena minima edittale (sanzione
minima edittale che appare manifestamente sproporzionata ove si pensi
alle pene che sarebbero irrogabili in caso di scissione del reato
complesso e di condanna per il delitto di tentato furto e di violenza
privata).
Sotto tale profilo, la piu' volte citata ordinanza di questo
Tribunale aveva condivisibilmente osservato che «la disposizione di
cui all'art. 628, comma 2 del codice penale (...) si caratterizza per
una vistosa indifferenza rispetto alle caratteristiche concrete del
fatto». Il discorso e' sviluppabile in termini analoghi anche per la
fattispecie tentata.
In altri termini, qualunque sottrazione (o tentativo di
sottrazione), di qualsivoglia bene, quando sia immediatamente seguita
da violenza o minaccia, ancorche' lievi, riceve una risposta
sanzionatoria di estremo rigore (pena minima di anni uno e mesi otto
di reclusione, oltre alla multa per la tentata rapina impropria; anni
cinque di reclusione oltre alla multa per la rapina impropria
consumata). Tutte le particolarita' del fatto rischiano di essere
«azzerate, e non v'e' piu' differenza, ad esempio, se la violenza
segue al furto di una costosa autovettura commesso con effrazione
sulla pubblica via, ovvero segue al furto semplice di due bottiglie
di liquore in un supermercato. La disposizione in esame, in altre
parole, si rivela una disposizione "rozza" in cui tutto viene
sacrificato sull'altare della "esemplarita'" sanzionatoria» [cosi'
Tribunale di Torino, ordinanza 9 maggio 2019, n. 130 del 2019, reg.
ord.].
Una risposta sanzionatoria di simile rigore, comporta pertanto
una possibile sproporzione tra l'entita' della pena da irrogare e il
grado di lesione ai beni giuridici protetti dall'ordinamento penale
(patrimonio e incolumita' personale); tale sproporzione non sempre e'
sanabile nella fase di concretizzazione e personalizzazione della
sanzione (e nel caso del presente giudizio la sproporzione non e' in
concreto sanabile, in ragione del vincolo al bilanciamento tra
circostanze eterogenee derivante dalla condizione di persona recidiva
reiterata).
Con la conseguenza che le istanze di general-prevenzione
rischiano di sopraffare - oltre ogni possibilita' di adeguamento
della sanzione al caso concreto - la finalita' rieducativa della
pena, che «implica un costante "principio di proporzione" tra
qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa,
dall'altra».
4. Il petitum.
La giurisprudenza costituzionale rileva che «in tema di
trattamento sanzionatorio penale, e' consentito emendare le scelte
del legislatore ritenute confliggenti con il dettato costituzionale,
ricorrendo "a grandezze gia' rinvenibili nell'ordinamento"» [cosi',
tra le altre, Corte costituzionale n. 148 del 2016, n. 236 del 2016,
n. 40 del 2019].
Il Tribunale ritiene che i profili di illegittimita'
costituzionale sopra dedotti (tanto quelli relativi alla ritenuta
violazione del principio di necessaria ragionevolezza estrinseca,
quanto quelli relativi alla ritenuta violazione del principio di
ragionevolezza intrinseca, sotto il profilo della manifesta
sproporzione tra sanzione e grado di offesa, in contrasto con la
finalita' rieducativa) possano essere rimossi ricorrendo a grandezze
gia' rinvenibili nell'ordinamento.
In linea con la questione di legittimita' costituzionale
sollevata dal Tribunale di Torino con la piu' volte citata ordinanza
9 maggio 2019, si ritiene che la rimozione dei profili di
illegittimita' costituzionale qui prospettati sia possibile
attraverso la semplice declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 628, comma 2, c.p.
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 628,
comma 2, codice penale fara' venir meno il reato complesso e
comportera' la sussunzione degli stessi fatti storici nel perimetro
applicativo delle fattispecie di reato che sono elementi costitutivi
del reato complesso di rapina impropria (tentata o consumata che
sia).
E, cosi', le condotte ora ricondotte alla rapina impropria
saranno sussumibili nelle fattispecie di furto (consumato o tentato)
e di violenza privata (o resistenza a pubblico ufficiale, a seconda
del fatto storico che viene in rilievo). Le predette fattispecie di
reato consentiranno di valorizzare con concretezza i singoli elementi
in maggiore aderenza al fatto storico; con riferimento
all'aggressione patrimoniale, potranno venire in rilievo tutti gli
aspetti circostanziali che sono considerati dall'art. 625 c.p., e
che, viceversa sfuggono alla considerazione dell'art. 628 codice
penale; con riferimento all'aggressione all'incolumita' personale e
alla sfera di liberta' morale della persona offesa, invece, la
risposta sanzionatoria potra' essere opportunamente modulata
all'interno della cornice edittale dell'art. 610 codice penale (da
quindici giorni a quattro anni di reclusione) o - ove il destinatario
della violenza o minaccia sia un pubblico ufficiale - all'interno
della cornice edittale dell'art. 337 c.p.
Ove si nutrano poi timori per le istanze general-preventive
connesse alla sanzione penale, si osserva che una corretta
applicazione dell'art. 133 codice penale e dell'art. 81 codice penale
consentira' comunque di offrire una risposta sanzionatoria adeguata,
senza con cio' sacrificare in modo sproporzionato i diritti di
liberta' della persona giudicata.
Si segnala che l'imputato e' soggetto alla misura cautelare
coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n.
87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 628, comma 2 del codice penale
in relazione all'art. 3, comma 1, Cost., anche in relazione agli
articoli 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. e in relazione all'art.
117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
ai sigg.ri presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
Comunicato al pubblico ministero e difensore tramite lettura in
udienza. Si notifichi all'imputato presso il domicilio eletto.
Dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale
gli atti del presente giudizio, con la prova delle avvenute
notificazioni e comunicazioni.
Torino, 8 ottobre 2019
Il Giudice: Natale