N. 2 ORDINANZA 4 dicembre 2019- 3 gennaio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notificazione  di  atti
  impositivi e cartelle di pagamento  -  Possibilita'  di  esecuzione
  "diretta"  da  parte  degli  uffici  finanziari  e   agenti   della
  riscossione mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  -
  Inapplicabilita' delle modalita' (tra cui l'invio di  comunicazione
  di avvenuta notifica) previste dalla legge n. 890 del 1982  per  la
  consegna del plico a persona diversa dal destinatario -  Denunciata
  disparita'  di  trattamento  e  irragionevolezza,  violazione   del
  diritto di  difesa,  del  contraddittorio,  dei  principi  di  buon
  andamento  e  imparzialita'   della   PA,   nonche'   di   obblighi
  internazionali derivanti dalla CEDU - Manifesta infondatezza  delle
  questioni. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
  art. 26, primo comma, secondo periodo; legge 20 novembre  1982,  n.
  890, art. 14; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161. 
- Costituzione, artt. 3, 11, 23, 24, 97 e  111;  Convenzione  per  la
  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,
  art. 6. 
(GU n.2 del 8-1-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  26,  primo
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte sul reddito), dell'art. 14 della legge 20 novembre  1982,  n.
890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni  a  mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e  dell'art.
1,  comma  161,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria  2007)»,  promosso  dalla  Commissione
tributaria regionale della Campania  nel  procedimento  vertente  tra
l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Napoli, subentrata a  Equitalia
Servizi Riscossione spa, e Giuseppe Abblasio, con  ordinanza  del  1°
ottobre 2018, iscritta  al  n.  67  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 4 dicembre  2019  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 1° ottobre 2018,  la  Commissione
tributaria regionale della Campania (di seguito: CTR)  ha  sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione,
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  26,  primo  comma,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), dell'art.
14 della legge 20 novembre 1982, n.  890  (Notificazioni  di  atti  a
mezzo posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari), e dell'art. 1,  comma  161,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», «nella parte in cui, ammettendo la  notificazione
diretta degli atti impositivi e  dei  ruoli  da  parte  degli  Uffici
Finanziari Erariali e Locali nonche'  degli  Enti  di  riscossione  a
mezzo servizio postale  di  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,
escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalita' di
cui alla legge n. 890/1982»; 
    che la CTR deve decidere sull'appello proposto dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione  -  Napoli,  subentrata   a   Equitalia   Servizi
Riscossione spa,  nei  confronti  della  sentenza  della  Commissione
tributaria provinciale di Napoli che ha accolto il  ricorso  proposto
dal contribuente avverso un'intimazione  di  pagamento  emessa  sulla
base di cartelle di pagamento la cui notificazione, avvenuta mediante
consegna del plico raccomandato a familiari conviventi dell'intimato,
e' stata  ritenuta  viziata  per  via  dell'omessa  comunicazione  di
avvenuta notificazione (cosiddetta CAN) prevista  dall'art.  7  della
legge n. 890 del 1982; 
    che  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  con   unico   motivo
d'appello, ha censurato la sentenza di  primo  grado  lamentando  che
quando, come nel caso in esame, si sia  proceduto  con  notificazione
diretta della cartella a opera dell'agente della riscossione mediante
il servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
l'adempimento previsto dal citato art. 7 della legge n. 890 del  1982
non e' richiesto; 
    che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  secondo   l'orientamento
consolidato  della  giurisprudenza   di   legittimita'   (costituente
«diritto vivente») deve  considerarsi  valida  la  notifica  eseguita
direttamente a mezzo posta  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal
regolamento postale, che non impone, dopo la  consegna  del  plico  a
persona diversa dal destinatario, alcun ulteriore adempimento; 
    che, conseguentemente, non deve essere redatta alcuna  relata  di
notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine
alla persona cui e' stato consegnato  il  plico  e  l'atto  pervenuto
all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente  consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di  cui  all'art.
1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia  prova  di
essersi trovato nell'impossibilita'  senza  sua  colpa  di  prenderne
cognizione; 
    che l'applicazione di tali principi comporterebbe  l'accoglimento
dell'appello proposto dall'Agenzia; 
    che, tuttavia, la CTR dubita  della  legittimita'  costituzionale
delle  disposizioni  censurate,  la'  dove  prevedono  una  forma  di
notificazione degli atti impositivi senza le garanzie nella  fase  di
consegna del plico previste dalla  legge  n.  890  del  1982  per  le
notificazioni a mezzo posta  effettuate  dall'ufficiale  giudiziario,
dal messo comunale  o  speciale  e,  in  particolare,  senza  la  CAN
prescritta (alla data dell'ordinanza di rimessione) dall'art. 7 della
legge n. 890 del 1982; 
    che, ad  avviso  del  rimettente,  le  norme  censurate  appaiono
irragionevoli e, dunque, in conflitto con l'art. 3 Cost.,  in  quanto
danno luogo a «una sostanziale elusione dell'obbligo di notifica» la'
dove  prevedono  una  «mera  comunicazione,  elevando  a   forma   di
notificazione, sul piano solo nominalistico, presunzioni semplici  di
conoscibilita' che non corrispondono alla prima  che  e'  presunzione
legale iuris et de iure di conoscenza»; 
    che sarebbe violato anche l'art. 23 Cost.,  non  garantendo  tali
disposizioni l'effettiva conoscenza legale al destinatario  dell'atto
impugnabile sebbene «[l']atto di accertamento tributario e  il  ruolo
[siano] innanzitutto atti sostanziali idonei ad incidere sulla  sfera
patrimoniale del soggetto destinatario»; 
    che sussisterebbe altresi' la violazione dell'art. 24  Cost.,  in
combinato disposto con l'art. 3 Cost., in quanto l'attenuazione delle
garanzie di conoscenza dell'atto in danno del contribuente si risolve
in un'irragionevole lesione del diritto di difesa; 
    che la normativa denunciata avrebbe violato anche «l'art. 6  CEDU
applicabile direttamente ex art. 11 Cost., non garantendo al soggetto
passivo una conoscenza  dell'atto  sfavorevole  con  negazione  della
possibilita'  di  adeguata  e  tempestiva  difesa   considerando   le
decadenze e preclusioni peraltro fissate in termini assai  brevi  (di
regola  60  giorni),  il  tutto  altresi'  rimettendo  a  sostanziale
discrezione dell'Ufficio impositore, cioe' dell'Autorita', la  scelta
se adottare o meno un procedimento piu' garantista, o meglio una vera
notificazione che conduce alla legale  certa  conoscenza  ovvero  una
comunicazione  che  al  massimo  conduce   ad   una   mera   astratta
conoscibilita'»; 
    che sarebbe violato, inoltre, l'art. 111 Cost. «perche'  rendendo
non certa la conoscenza legale al destinatario dell'atto  sostanziale
impugnabile [le disposizioni censurate] determinano una  lesione  del
contraddittorio, quale esplicazione della possibilita'  effettiva  di
agire   e   contrastare   nel   processo»   la    pretesa    avanzata
dall'amministrazione,  nonche'  l'art.  97  Cost.,   impedendo   alla
pubblica amministrazione di «organizzare i propri uffici e le proprie
attivita' in modo da consentire la certa legale conoscenza degli atti
sfavorevoli al cittadino stesso»; 
    che con atto del 27 maggio 2019, pervenuto il 31 maggio 2019,  e'
intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  le  questioni  siano  dichiarate   inammissibili   e,
comunque, infondate; 
    che, in particolare, l'Avvocatura generale pone in rilievo che la
Corte costituzionale, con la  sentenza  n.  175  del  2018,  ha  gia'
dichiarato non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in
cui facoltizza l'agente della riscossione  alla  notifica  diretta  e
semplificata  delle  cartelle   esattoriali,   senza   intermediario,
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
    Considerato che con motivazione sintetica, ma  non  implausibile,
il collegio rimettente ha dato conto delle  ragioni  che  inducono  a
fare applicazione delle disposizioni censurate; 
    che questa Corte (sentenza n. 175 del  2018)  ha  gia'  esaminato
analoghe questioni  di  costituzionalita'  riguardanti  parimenti  la
modalita' di notificazione diretta delle cartelle  di  pagamento  con
riferimento a quella effettuata dagli ufficiali della riscossione  ai
sensi dell'art. 26, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione
delle imposte sul reddito); 
    che con tale pronuncia questa Corte - richiamando  i  consolidati
principi secondo  cui  «il  regime  differenziato  della  riscossione
coattiva   delle   imposte   risponde   all'esigenza,   di    rilievo
costituzionale, di assicurare con regolarita' le  risorse  necessarie
alla finanza pubblica» e «la disciplina  speciale  della  riscossione
coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della  pronta
realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento
della vita finanziaria dello Stato» (rispettivamente, sentenze n.  90
del 2018 e n. 281 del 2011) - ha dichiarato non fondate, nei sensi di
cui in  motivazione,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo  comma,  e
111, primo e secondo comma, Cost.; 
    che, come rilevato nella medesima  pronuncia,  nella  fattispecie
della  notificazione  diretta,  vi  e'  un  sufficiente  livello   di
conoscibilita' - ossia di  possibilita'  che  si  raggiunga,  per  il
notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto - «stante  l'avvenuta
consegna  del  plico  (oltre  che  allo  stesso  destinatario,  anche
alternativamente) a chi  sia  legittimato  a  riceverlo,  sicche'  il
"limite inderogabile" della discrezionalita' del legislatore  non  e'
superato e non e' compromesso il diritto di difesa  del  destinatario
della notifica»; 
    che  analoghe  considerazioni  possono  svolgersi  -  come   gia'
ritenuto  da  questa  Corte  (ordinanza  n.  104  del  2019)  -   con
riferimento  sia  alla  notifica  diretta  a   opera   degli   uffici
finanziari, prevista dall'art. 14 della legge 20  novembre  1982,  n.
890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni  a  mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sia a quella
contemplata dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge  finanziaria  2007)»,  per  i  tributi
locali; 
    che come gia' affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 104 del
2019, l'aggiuntiva evocazione, nell'odierna  ordinanza,  degli  artt.
23, 97 e 11 Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, non offre elementi per una
diversa valutazione delle questioni, che sono  pertanto,  sotto  ogni
profilo, manifestamente infondate; 
    che - come evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018 nella parte
in cui ha indicato  un'interpretazione  adeguatrice,  in  parte  qua,
orientata alla conformita' agli artt. 3, primo  comma,  24,  primo  e
secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - la mancanza,  in
concreto,  di  «effettiva  conoscenza»  dell'atto,  per   causa   non
imputabile,  puo'  legittimare  il  destinatario  a   richiedere   la
rimessione in termini ai sensi  dell'art.  153,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile; 
    che l'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in
materia  di  statuto  dei  diritti   del   contribuente),   legittima
un'applicazione estensiva dell'istituto della rimessione in  termini,
si' da tutelare  il  contribuente  che  non  abbia  avuto  «effettiva
conoscenza» dell'atto restituendolo nel termine di decadenza, di  cui
all'art.  19  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
per impugnare l'atto; 
    che il giudice della controversia dovra' valutare ogni comprovato
elemento presuntivo  (art.  2729  del  codice  civile),  offerto  dal
destinatario della notifica diretta della cartella di pagamento -  il
quale, pur essendo  integrata  un'ipotesi  di  conoscenza  legale  in
ragione  del  rispetto  delle  formalita'  (tanto  piu'   in   quanto
semplificate) di cui alle disposizioni censurate, assuma di non  aver
avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile -
al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  26,  primo  comma,   secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  dell'art.  14  della  legge  20  novembre  1982,  n.   890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti  giudiziari),  e  dell'art.  1,
comma  161,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione all'art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, dalla  Commissione  tributaria  regionale  della
Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE