MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 novembre 2019 

Modifica del decreto 9 marzo 2018, recante l'intervento agevolativo a
sostegno  della  realizzazione  nelle  regioni  meno  sviluppate   di
programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano  nazionale
Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e  medie
imprese verso la «Fabbrica intelligente». (20A00107) 
(GU n.6 del 9-1-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018
e successive modifiche  e  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n.  164,  che
istituisce, nell'ambito del Programma operativo nazionale «Imprese  e
competitivita'»  2014-2020  FESR  e  della  relativa   programmazione
complementare,  un  regime  di  aiuto  in  favore  di  programmi   di
investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale impresa 4.0,
in grado di favorire il miglioramento  competitivo  delle  piccole  e
medie imprese operanti nei territori delle  Regioni  meno  sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
  Visto, in particolare, l'art. 9,  comma  3,  del  predetto  decreto
ministeriale 9 marzo 2018 nel  quale  viene  disposto  che  la  prima
richiesta  di  erogazione  per  stato  di  avanzamento  deve   essere
presentata  dal  soggetto  beneficiario,   pena   la   revoca   delle
agevolazioni, entro  120  giorni  dalla  data  del  provvedimento  di
concessione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 13,  comma  1,  lettera  b),  dello  stesso
decreto ministeriale 9 marzo 2018, che prevede  che  le  agevolazioni
concesse nell'ambito dell'intervento  agevolativo  sono  revocate  in
misura totale nel caso in cui  l'impresa  beneficiaria  non  rispetti
l'adempimento di cui al richiamato  art.  9,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 9 marzo 2018; 
  Considerato che, nell'ambito del predetto  decreto  ministeriale  9
marzo 2018, le imprese possono presentare le richieste di  erogazione
per stato di avanzamento anche sulla base  di  titoli  di  spesa  non
quietanzati attraverso l'utilizzo  di  un  conto  corrente  vincolato
previa adesione, da parte delle banche presso cui e' possibile aprire
la suddetta tipologia di conto, ad un'apposita convenzione  stipulata
tra il Ministero dello sviluppo  economico,  l'Associazione  bancaria
italiana  (ABI)  e  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia; 
  Tenuto conto che l'adesione da parte  delle  banche  alla  predetta
convenzione  ha  comportato,  nella  fase   di   prima   applicazione
dell'intervento  agevolativo,  fisiologici  tempi  tecnici   per   lo
svolgimento degli adempimenti connessi  alla  sua  predisposizione  e
alla sottoscrizione tra le parti, determinando difficolta'  da  parte
delle imprese beneficiarie  nell'accesso  immediato  a  tale  opzione
operativa   e,   conseguentemente,    nella    realizzazione    degli
investimenti; 
  Considerato altresi' che  il  mancato  rispetto  degli  adempimenti
connessi alla presentazione della prima  richiesta  di  erogazione  a
stato di avanzamento entro il termine di cui al  richiamato  art.  9,
comma  3,  del  decreto  ministeriale  9  marzo  2018,  puo'   essere
determinato anche da cause non direttamente imputabili alla  volonta'
delle imprese beneficiarie quali ritardi nella consegna dei  beni  di
investimento  agevolati  da  parte  dei  fornitori   ovvero   mancato
ottenimento  in  tempi  utili  delle  autorizzazioni  necessarie  per
attivare l'unita' produttiva oggetto dell'investimento; 
  Considerata  l'opportunita',  ai  fini  del  pieno  utilizzo  delle
risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e  competitivita'»
2014-2020 FESR e  della  relativa  programmazione  complementare,  di
consentire la realizzazione  del  piu'  ampio  numero  di  iniziative
agevolate   nell'ambito   dell'intervento   istituito   dal   decreto
ministeriale 9 marzo 2018, introducendo  semplificazioni  procedurali
in  considerazione  della  complessita'  tecnica  dei  programmi   di
investimento; 
  Ritenuto opportuno,  per  le  motivazioni  sopra  esposte  e  fermo
restando il termine di  ultimazione  dei  programmi  di  investimento
fissato  dal  decreto  ministeriale  9  marzo  2018,  modificare   la
disposizione di cui al richiamato  art.  9,  comma  3,  dello  stesso
decreto 9 marzo 2018, al fine di consentire alle imprese beneficiarie
la presentazione della prima  richiesta  di  erogazione  a  stato  di
avanzamento  entro  210  giorni  dalla  data  del  provvedimento   di
concessione  delle  agevolazioni  anziche'  entro  120  giorni  dalla
medesima data, fatto salvo un piu' ampio termine per i casi in cui la
mancata presentazione dello stato di avanzamento sia riconducibile  a
cause  di  forza  maggiore,  non  dipendenti  da  volonta',  colpa  o
negligenza  dell'impresa  beneficiaria,  fermo  restando  il  termine
previsto dal medesimo  decreto  ministeriale  per  l'ultimazione  del
programma di investimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  di  realizzazione  e
conseguente rendicontazione dei programmi di  investimento  agevolati
nell'ambito del regime di aiuto istituito dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 9 marzo  2018  richiamato  in  premessa,  al
medesimo provvedimento sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 9, comma 3, le seguenti  parole:  «entro  120  giorni
dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui
all'art. 8, comma 5.» sono sostituite dalle parole «entro 210  giorni
dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui
all'art. 8, comma 5, fatto salvo l'eventuale maggior termine connesso
a cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda
da circostanze non riconducibili alla volonta',  colpa  o  negligenza
dell'impresa   beneficiaria,   fermo   restando   il   termine    per
l'ultimazione del programma di investimento di cui all'art. 5,  comma
6, lettera e).»; 
    b) all'art. 13, comma 1, lettera b), le seguenti  parole:  «entro
120  giorni  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni» sono sostituite dalle parole «entro  210  giorni  dalla
data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatti salvi
i casi di forma maggiore di cui all'art. 9, comma 3.». 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto  ministeriale
9 marzo 2018 non espressamente modificato dal presente provvedimento. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 13 novembre 2019 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2019 
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