Riapertura dei termini del bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.(GU n.3 del 10-1-2020)
IL PRESIDENTE Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l'art. 22; Visto il regolamento del Consiglio nazionale forense n. 1 del 20 novembre 2015 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in particolare l'art. 2 che istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per cassazionisti che opera mediante un Consiglio di sezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; Visto il bando 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U - per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2019; Considerato che il Consiglio nazionale forense nella seduta plenaria del 13 dicembre 2019, su proposta del Consiglio di Sezione, ha sostituito l'art. 4 comma 3 del vigente regolamento del Consiglio nazionale forense n. 1 del 20 novembre 2015 con la seguente previsione: «3. Sono criteri di effettivita' nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso: 1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile; oppure 2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale; oppure 3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabile. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3)» Considerato che il Consiglio nazionale forense nella seduta plenaria del 13 dicembre 2019, su proposta del Consiglio di sezione, ha modificato, l'art. 9 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio nazionale forense n. 1 del 20 novembre 2015 con la seguente previsione: «2. Con proprio provvedimento il Consiglio nazionale forense nomina, su proposta del Consiglio di sezione, la Commissione per la verifica di idoneita', che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio nazionale forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuno liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22 comma 2 della legge n. 247/2012.»; Ritenuto opportuno e necessario apportare le medesime modifiche agli articoli 1 e 9 del bando 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U - «Corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori» e di riaprire, conseguentemente, per ragioni di massima trasparenza e parita' di trattamento, i termini per la presentazione della domanda di partecipazione; Visto l'art. 1, comma 5 del bando 2019, che prevede che i requisiti prescritti per l'ammissione al corso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione; Visto l'art. 2, comma 2 del Bando 2019 ai sensi del quale il termine di scadenza per la presentazione della domanda a di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura; Considerato che il bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2019 e che, di conseguenza, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e' spirato il giorno 21 novembre 2019; Ritenuto opportuno disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori a tutti coloro che abbiano maturato i requisiti prescritti dall'art. 1 del bando di ammissione 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U - cosi' come modificato per effetto della richiamata deliberazione del 13 dicembre 2019; Considerato che e' comunque opportuno fissare una data congrua per la presentazione delle domande di ammissione, che consenta lo svolgimento degli adempimenti conseguenti e l'organizzazione del corso; tanto premesso e considerato, attesa l'urgenza di provvedere, Dispone: A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Bando 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U- per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2019 e' cosi modificato: l'art. 1, comma 3, e sostituito dal seguente: «3. Sono criteri di effettivita' nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso: 1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile; oppure 2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale; oppure 3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabile. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3)»; l'art. 9, comma 3, e sostituito dal seguente: «2. Con proprio provvedimento il Consiglio nazionale forense nomina, su proposta del Consiglio di sezione, la Commissione per la verifica di idoneita', che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio nazionale forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuno liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22 comma 2 della legge n. 247/2012.». La riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2019, fino al giorno 31 gennaio 2020, consentendo la presentazione della domanda ad aspiranti che abbiano maturato i requisiti richiesti per l'ammissione entro tale termine. Restano valide, per il resto, tutte le altre indicazioni e prescrizioni previste nel Bando e non espressamente indicate nel presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web del Consiglio nazionale forense e sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura nelle apposite sezioni. Roma, 20 dicembre 2019 Il Presidente: Mascherin