MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2019 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni.
Inserimento nella  tabella  I  delle  sostanze  4F-furanilfentanil  e
isobutirfentanil. (20A00205) 
(GU n.10 del 14-1-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «Testo
unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Visto in particolare l'art. 14, lettera a) punto 1) del testo unico
che prevede l'inserimento nella tabella I delle  sostanze  ottenibili
per sintesi che siano  riconducibili  per  struttura  chimica  o  per
effetti a quelle oppiacee; 
  Vista la nota n. prot. SNAP 4/19 pervenuta in data 27 febbraio 2019
da parte  dell'Unita'  di  coordinamento  del  Sistema  nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernente la comunicazione del  Reparto
investigazioni   scientifiche,    Carabinieri    di    Roma,    circa
l'individuazione, per  la  prima  volta  in  Europa,  delle  molecole
4F-furanilfentanil  e  isobutirfentanil   sul   territorio   italiano
nell'ambito di un sequestro  effettuato  dal  Reparto  operativo  del
Comando per la tutela della salute; 
  Considerato che nelle tabelle I, II,  III  e  IV  del  testo  unico
trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto
di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Considerato che le sostanze 4F-furanilfentanil  e  isobutirfentanil
appartengono al gruppo di molecole derivate dal fentanil,  un  gruppo
di oppioidi sintetici molto potenti e che  la  sostanza  fentanil  e'
presente nella tabella I di cui al testo unico; 
  Considerato, inoltre, che la diffusione  di  molecole  sintetizzate
per aggirare il divieto internazionale sulla molecola  Fentanil  crea
motivo di allarme sociosanitario poiche' i derivati del fentanil sono
sostanze  estremamente  tossiche  e  pericolose  per  la  salute  dei
consumatori di  oppiacei  che  consciamente  o  inconsciamente  usano
queste molecole; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 30 aprile 2019, favorevole all'inserimento nella  tabella  I
del testo unico delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 9 luglio 2019, favorevole all'inserimento nella tabella  I
delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil; 
  Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle  citate  sostanze
nella tabella I del testo unico, a tutela della salute  pubblica,  in
considerazione  dei  rischi  connessi  alla  diffusione  sul  mercato
nazionale, riconducibile al sequestro effettuato in Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    4F-furanilfentanil (denominazione comune); 
    N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-carbossamide
(denominazione chimica); 
    4F-FuF (altra denominazione); 
    Isobutirfentanil (denominazione comune); 
    N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilisobutirammide  (denominazione
chimica); 
    iBF (altra denominazione). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2019 
 
                                                Il Ministro: Speranza