MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2019 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni.
Inserimento nella tabella I e nella  tabella  IV  di  nuove  sostanze
psicoattive. (20A00207) 
(GU n.10 del 14-1-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «Testo
unico»; 
  Vista la classificazione del Testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di  tutte  le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e  negli  accordi
internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico; 
  Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione  con
legge 25 maggio 1981, n. 385; 
  Considerato che nelle Tabelle I, II, III e IV trovano  collocazione
le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso  in  ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la  formazione  delle  tabelle  di  cui
all'art. 14 del Testo unico; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera  d)
del Testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella  I
e della Tabella IV; 
  Tenuto conto delle note pervenute nel corso dell'anno 2017 da parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra  cui:
FUB-NPB-22, 4-clorodiazepam, U-49900,  Dicloropano,  Cumil-PeGACLONE,
NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol  analogo,  MDMB-PCZCA,
2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, Cumil-4CN-B7AICA, Ro  07-4065,
U-48800,  1P-ETH-LAD,  Tionordazepam,   4-EAPB,   DOT,   5-MeO-pir-T,
3-HO-PCE, Octodrina, identificate  per  la  prima  volta  in  Europa,
trasmesse   dall'Osservatorio   europeo    sulle    droghe    e    le
tossicodipendenze  (OEDT)  al  Punto  focale  italiano  nel   periodo
settembre 2016 - novembre 2017; 
  Tenuto  conto,  altresi',  delle  informative  su  sequestri  delle
sostanze Mesembrina, MAM-2201, 2C-D, effettuati in Italia nel periodo
gennaio - maggio 2017, nonche' delle allerte di grado 3 del 28 aprile
2017 relative a decessi registrati in Europa correlati all'assunzione
delle sostanze MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA; 
  Preso atto che la Commission on narcotic drugs  (CND),  nell'ambito
delle sessioni 61^ e 62^. che si sono svolte a Vienna nel marzo  2018
e nel marzo 2019, con le decisioni 61/8, 61/9, 62/6 62/7 ha inserito,
rispettivamente, le sostanze AB-PINACA, 5F-MDMB-PINACA,  AMB-FUBINACA
e CUMIL-4CN-BINACA nella Schedule II di cui alla convenzione del 1971
sopra citata; 
  Tenuto  conto  che  le  sostanze  AMB-FUBINACA,   CUMIL-4CN-BINACA,
5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA risultano gia' sotto  controllo  in  Italia
tra gli analoghi  di  struttura  derivati  da  indazol-3-carbossamide
nella  Tabella  I  del   Testo   unico,   senza   essere   denominate
specificamente; 
  Considerato che  le  sostanze  MO-CHMINACA,  U-49900,  Dicloropano,
Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil
JWH  018  indazol  analogo,  2C-D,   MDMB-PCZCA,   2-Metilamfetamina,
Cumil-4CN-B7AICA, U-48800, 1P-ETH-LAD,  4-EAPB,  DOT,  3-HO-PCE  sono
riconducibili per struttura a molecole presenti nella  Tabella  I  di
cui al Testo unico; 
  Considerato che le sostanze FUB-NPB-22  e  5F-3,5-AB-PFUPPICA  sono
cannabinoidi  sintetici  e  che  la  sostanza  5-MeO-pir-T   e'   una
triptamina sintetica, che presenta valore di  attivita'  allucinogena
importante e che tali sostanze in base ai criteri per  la  formazione
delle tabelle contenuti nell'art. 14, comma 1, lettera a) punto  1  e
punto 5, trovano collocazione nella Tabella I; 
  Considerato, inoltre, che al  consumo  delle  molecole  FUB-NPB-22,
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo sono stati  associati  casi  di
intossicazione sul territorio  europeo  e  che  all'assunzione  delle
sostanze MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA sono stati correlati casi  di
decesso, sempre in Europa,  come  riportato  nelle  segnalazioni  del
Sistema nazionale  di  allerta  precoce  del  Dipartimento  politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che la sostanza Octodrina e'  un'alchilamina  alifatica
ed  e'  il  nome  commerciale  di  Dimethylhexylamine   (DMHA),   uno
stimolante del sistema nervoso centrale, presente  sul  mercato  come
prodotto pre-allenamento e «bruciagrassi», i cui effetti  collaterali
comprendono ipertensione,  dispnea  e  ipertermia,  il  cui  uso  non
regolato  per  gli  effetti  fisiologici  e  psicoattivi   ha   gravi
implicazioni sulla salute con possibili ripercussioni sugli atleti  e
sulle pratiche di doping, come riportato dall'Istituto  superiore  di
sanita'  e  dal  Consiglio  superiore  di  sanita',   che   si   sono
favorevolmente espressi per l'inserimento  di  detta  sostanza  nella
Tabella I del Testo unico; 
  Considerato  che   le   sostanze   Ro   07-4065,   4-clorodiazepam,
Tionordazepam  sono  riconducibili   per   struttura   chimica   alle
benzodiazepine, presenti nella Tabella IV; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 24 gennaio 2019, favorevole all'inserimento nella Tabella  I
del Testo unico delle  sostanze:  FUB-NPB-22,  MO-CHMINACA,  U-49900,
Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI,  Ru-28306,
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D,  MDMB-PCZCA,  Octodrina,
2-Metilamfetamina,  5F-3,5-AB-PFUPPICA,  CUMIL-4CN-B7AICA,   U-48800,
1P-ETH-LAD,  4-EAPB,  DOT,   5-MeO-pir-T,   3-HO-PCE,   AMB-FUBINACA,
CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV  delle
sostanze Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta dell'11 giugno 2019, favorevole all'inserimento nella  Tabella
I del Testo unico delle sostanze: FUB-NPB-22,  MO-CHMINACA,  U-49900,
Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI,  Ru-28306,
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D,  MDMB-PCZCA,  Octodrina,
2-Metilamfetamina,  5F-3,5-AB-PFUPPICA,  CUMIL-4CN-B7AICA,   U-48800,
1P-ETH-LAD,  4-EAPB,  DOT,   5-MeO-pir-T,   3-HO-PCE,   AMB-FUBINACA,
CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV  delle
sostanze: Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam; 
  Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti  delle  tabelle
del Testo unico, in accordo  con  le  convenzioni  internazionali,  a
tutela della salute pubblica, anche in  considerazione  dei  casi  di
decesso e intossicazione sul territorio internazionale e  dei  rischi
connessi alla diffusione di nuove sostanze  psicoattive  sul  mercato
internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia  e  in
Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    1P-ETH-LAD (Denominazione comune) 
    N,N,7-trietil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindol[4,3-fg]chinol
in-9-carbossamide (Denominazione chimica) 
    2C-D (Denominazione comune) 
    2,5-dimetossi-4-metilfenetilammina (Denominazione chimica) 
    2C-M (Altra denominazione) 
    2-Metilamfetamina (Denominazione comune) 
    1-(2-metilfenil)propan-2-amina (denominazione chimica) 
    2-MA (Altra denominazione) 
    3-HO-PCE (Denominazione comune) 
    3-(1-(etilamino)cicloesil)fenolo (denominazione chimica) 
    3-idrossieticiclidina (altra denominazione) 
    4-EAPB (Denominazione comune) 
    1-(1-benzofuran-4-il)-N-etilpropan-2-amina         (Denominazione
chimica) 
    5-cloropentil JWH 018 indazol analogo (Denominazione comune) 
    1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone
(Denominazione chimica) 
    5Cl-THJ-018 (altra denominazione) 
    5F-3,5-AB-PFUPPICA (Denominazione comune) 
    N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-3-(4-fluo
rofenil)-1H-pirazol-5- carbossamide (denominazione chimica) 
    5F-MDMB-PINACA (Denominazione comune) 
    Metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-3,3-dime
tilbutanoato] (denominazione chimica) 
    5F-ADB (Altra denominazione) 
    5-MeO-pir-T (Denominazione comune) 
    5-metossi-N,N-tetrametilentriptamina (Denominazione chimica) 
    AB-PINACA (Denominazione comune) 
    N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazolo-3-carbo
ssamide (denominazione chimica) 
    AMB-FUBINACA (Denominazione comune) 
    Metil-2-(1-(4-fluorobenzil)
-1H-indazolo-3-carbossamide)-3-metilbutanoato (denominazione chimica) 
    CUMIL-4CN-B7AICA (Denominazione comune) 
    1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-
3-carbossamide (denominazione chimica) 
    CUMIL-4CN-BINACA (Denominazione comune) 
    1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazolo-3-carbossamide
(denominazione chimica) 
    CUMIL-PeGACLONE (Denominazione comune) 
    2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentil-pirido[4,3-b]indol-1-one
(Denominazione chimica) 
    Dicloropano (Denominazione comune) 
    Metil            3-(3.4-diclorofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]
octano-2-carbossilato) (Denominazione chimica) 
    RTI-111 (Altra denominazione) 
    DOT (Denominazione comune) 
    1-[2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil]propan-2-amina  (Denominazione
chimica) 
    FUB-NPB-22 (Denominazione comune) 
    Chinolina-8-il-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossilato
(Denominazione chimica) 
    MAM-2201 (Denominazione comune) 
    1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-naftoil)indolo       (Denominazione
chimica) 
    Mesembrina (Denominazione comune) 
    (3aS,7aS)-3a-(3,4-
Dimetossifenil)-1-metil-2,3,4,5,7,7a-esaidroindol-6-one
(Denominazione chimica) 
    MDMB-PCZCA (Denominazione comune) 
    Metil           3,3-dimetil           -2-(9-pentil-9H-carbazol-3-
carbossamide)butanoato (Denominazione chimica) 
    MO-CHMINACA (Denominazione comune) 
    1-metossi-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il1-(cicloesilmetil)-1H-indaz
olo-3-carbossilato (Denominazione chimica) 
    NDTDI (Denominazione comune) 
    (N,N-dietil-3-[metil(1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-il)amino]p
ropanamide (Denominazione chimica) 
    Octodrina (Denominazione comune) 
    6-metileptan-2-amina (Denominazione chimica) 
    Ru-28306 (Denominazione comune) 
    N,N-dimetil-1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-amina
(Denominazione chimica) 
    U-48800 (Denominazione comune) 
    2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-dimetilamino)cicloesil)-N-metilacetamid
e (denominazione chimica) 
    U-49900 (Denominazione comune) 
    3.4-dicloro-N-[2-(dietilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide
(Denominazione chimica) 
  2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    4-clorodiazepam (denominazione comune) 
    7-cloro-5-(4-clorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
(denominazione chimica) 
    Ro 07-4065 (Denominazione comune) 
    7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
(denominazione chimica) 
    Tionordazepam (denominazione comune) 
    7-cloro-5-fenil-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione
(denominazione chimica) 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2019 
 
                                                Il Ministro: Speranza