N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2019
Ordinanza del 15 maggio 2019 del Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da P. S. P. contro Prefettura di Nuoro e Ministero dell'interno.. Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti morali per ottenere il rilascio - Soggetti sottoposti a misure di prevenzione - Previsione che il Prefetto "provvede", anziche' "puo' provvedere", alla revoca della patente. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120, comma 2.(GU n.3 del 15-1-2020 )
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione prima civile Il giudice ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 11398/2017 R.G., promosso da P. S. P. , nato a ... il ..., residente in ..., via ... n. ..., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Russo, ricorrente; Contro la Prefettura di Nuoro e il Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, resistente. 1. Premessa: sui fatti di causa. Con ricorso ex art. 702-bis codice di procedura civile ritualmente notificato l'ing. S. P. P. ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Prefettura di Nuoro, richiedendo la revoca, previa sospensione, del provvedimento adottato in data 2 novembre 2017, con il quale il Prefetto di Nuoro ha disposto la revoca della patente di cui egli e' titolare, in applicazione della previsione di cui all'art. 120, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Il provvedimento prefettizio e' stato adottato in conseguenza del decreto depositato in data 5 luglio 2017 (n. 2/2017 R.M.P.) con il quale il giudice penale del Tribunale di Nuoro ha disposto nei confronti del P. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per !a durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di ... Il ricorrente ha, in particolare, affermato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120 del Codice della strada per violazione degli articoli 1 , 2, 10 e 32 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Prefetto «provvede» alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Il ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della citata disposizione dell'art. 120 del Codice della strada con riguardo alla diversa ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ha esteso le considerazioni della Corte all'ipotesi in esame. ritenendo irragionevole l'automatismo delineato dall'articolo censurato. Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Nuoro, costituiti in giudizio, si sono opposti all'accoglimento dell'avverso ricorso, ritenendo che il provvedimento di revoca della patente di guida sia un atto dovuto, strettamente consequenziale all'insorgere delle situazioni indicate dal legislatore nell'art. 120, ai ricorrere delle quali vengono meno i «requisiti morali» che ciascun soggetto deve possedere per detenere un titolo abilitativo alla guida. Quanto ai sospetti di illegittimita' costituzionale, le Amministrazioni dello Stato resistenti hanno ritenuto infondate ed irrilevanti le prospettate questioni, sostenendo che la citata sentenza n. 22/2018 debba essere circoscritta alle soie ipotesi di cui agli articoli 73 e 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Hanno quindi sostenuto che la valutazione circa l'inconciliabilita' del possesso della patente di guida con la condizione di sorvegliato speciale sia stata compiuta a monte dal Legislatore che ha ritenuto, in tal modo, di limitare le possibilita' di movimento di tali categorie di soggetti sacrificando le loro esigenze di liberta' in nome dell'interesse alla sicurezza pubblica. Tale interesse prevarrebbe, quindi, sempre e comunque, su quelli particolari del sorvegliato, superflua essendo sul punto una valutazione comparativa dell'autorita' amministrativa. Al termine del procedimento il giudice si e' riservato la decisione. 2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. L'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116», nei suoi commi 1, 2 e 3, cosi' testualmente dispone: «1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575»; «2. [...] Se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data [...] del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1»; «3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni». Come chiarito a piu' riprese dalla giurisprudenza (ex multis Cassazione Civ., SS.UU., 6 febbraio 2006, n. 2446), salvo quanto precisato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2018 per quanto concerne i reati in materia di stupefacenti, il provvedimento di revoca della patente non esprime esercizio di discrezionalita' amministrativa, trattandosi di un atto necessitato, manifestazione di un accertamento avente natura vincolata ed incidente sulla posizione giuridica della persona abilitata alla guida, qualificata in termini di diritto soggettivo. Per tale ragione, la giurisdizione a conoscere delle relative controversie non appartiene al giudice amministrativo, bensi' a quello ordinario, cosi' come di recente affermato anche dalla gia' richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2018. Tra le misure di prevenzione alle quali si applica in automatico l'art. 120 del Nuovo codice della strada vi rientra - per quanto rileva nel caso di specie - la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La questione di legittimita' costituzionale e' quindi rilevante, in quanto l'unico vizio del provvedimento di revoca impugnato, costituente, come detto, un atto amministrativo a carattere vincolato, consiste nella ravvisata illegittimita' costituzionale del piu' volte citato art. 120 del Nuovo codice della strada. 3. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Questo giudice ritiene di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 120 citato, nella parte in cui rende un atto vincolato la revoca della patente a colui il quale sia sottoposto ad una misura di prevenzione personale. Il quadro normativo di riferimento. Tali misure non solo risultano applicabili ad una molteplicita' di destinatari incolpati per reati molto differenti tra loro, ma esse stesse possono variare a seconda della pericolosita' dei destinatario, cosi' da delineare un quadro di forte disomogeneita' tra le varie fattispecie cui si applica automaticamente la previsione in commento, pur senza consentire all'autorita' amministrativa il potere di valutare discrezionalmente l'esigenza di revocare la patente in ragione dell'interesse pubblico sotteso. Per avere contezza della riserva di costituzionalita', e' opportuno esaminare l'applicabilita' della revoca della patente sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, l'art. 120 in esame si applica a tutti i destinatari della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, che ha abrogato la legge n. 1423 del 1956 e disciplinato ex novo le misure di prevenzione, prevede all'art. 6 l'applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza alle persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica», rientranti in un lungo elenco di categorie descritte dall'art. 4 («soggetti destinatari») e precisamente: «a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale; b) ai soggetti indiziali di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all'art. 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'art. 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'art. 270-sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645. e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967. n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziari dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsti dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziali del delitto di cui all'art. 640-bis o del delitto di cui all'art. 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale». Tra i soggetti menzionati alla lettera c), vi rientrano anche quelli indicati all'art. 1 decreto legislativo citato ovvero: «b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sullo base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica». Come noto, la Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2019, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), ovvero «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi». Tale ultima ipotesi e' stata ritenuta affetta da vizi di imprecisione, indeterminatezza e imprevedibilita', non emendabili dalla giurisprudenza in via ermeneutica. Una locuzione assolutamente vaga come quella di «traffici delittuosi» non e' in grado di selezionare i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosita' del potenziale destinatario della misura. Pertanto, anche all'esito della pronuncia della consulta teste' riportata, le fattispecie soggettive di pericolosita' attualmente previste dal legislatore sono riconducibili sostanzialmente a sette categorie. La prima, tratteggiata dall'art. 1, lettera b), include i soggetti connotati da «pericolosita' generica». Nella seconda categoria, vi rientrano i soggetti di cui all'art. 1, lettera c), dediti ad offendere o mettere in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. La terza categoria, delineata all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), comprende invece le «fattispecie di pericolosita' qualificata», cosi' definite perche' strettamente connesse alla criminalita' organizzata di stampo mafioso. La quarta categoria, disciplinata dall'art. 4, comma 1, alle lettera d), e), f), g) e h), abbraccia situazioni di pericolosita' connesse a fenomeni di eversione e di terrorismo, comprensive di tutti quei fatti che aggrediscono gli interessi politici dello Stato, ovvero valori di alto rango concernenti la vita dello Stato nella sua essenza unitaria. La quinta tipologia di destinatari delle misure di prevenzione. codificata all'art. 4, comma 1, lettera i), riguarda gli episodi di violenza commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La sesta categoria di destinatari, prevista all'art. 4, inserita dalla riforma di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161 riguarda gli indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis o del delitto di associazione a delinquere, finalizzato alla commissione di numerosi delitti contro la pubblica amministrazione. La settima categoria, infine, anch'essa introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 riguarda gli indiziati del delitto di atti persecutori cui all'art. 612-bis del codice penale. L'art. 120 in commento, mentre da un lato esclude l'irrogazione della sanzione amministrativa qualora sia disposta la misura del foglio di via obbligatorio (ex all'art. 2, legge 27 dicembre 1956, attuale art. 2 decreto legislativo n. 159/2011), dall'altro impone la revoca automatica della patente a coloro che siano sottoposti all'avviso orale ex art. 3 comma 4 cit. Infatti, per costante giurisprudenza, mentre il «mero» avviso orale ex art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), non rientra fra le misure di prevenzione personali, quello accompagnato dalle eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 159 e' pacificamente considerato una misura antimafia (sul punto si veda Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 722; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2014, n. 2291; Tribunale amministrativo regionale Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2017, n. 551; Tribunale amministrativo regionale Veneto, sez. I, 11 dicembre 2018, n. 1159). Sono soggetti all'avviso orale i «pericolosi generici» di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 159/2011, lettera b) e c) (risultando come gia' detto la lettera a) espunta a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale). La misura e' applicata dal questore nell'ipotesi in cui il destinatario sia stato condannato per un reato non colposo in via definitiva. I dubbi di legittimita' costituzionale. a) Alla luce dell'impianto normativo cosi tratteggiato, la revoca automatica della patente riguarda un elenco di destinatari di misure di prevenzione assai variegato ed eterogeneo. La progressiva estensione del novero dei soggetti passivi del sistema di prevenzione, accentuata sempre di piu' negli ultimi anni, ha reso assai difficoltosa la riconoscibilita' di un denominatore comune tra i destinatari, rappresentato unicamente dal giudizio di pericolosita' sociale, effettuato in base agli articoli 203 e 133 c.p. Tra i destinatari delle misure, in particolare, spiccano soggetti tanto condannati, quanto indiziati del la commissione di ipotesi delittuose molto differenti, caratterizzate da trattamenti sanzionatori non omogenei in ragione del differente grado di gravita' riconosciuto dal legislatore penale. Insieme a reati di elevato allarme sociale (terrorismo, associazione di stampo mafioso, attentato alla integrita' dello Stato etc.), convivono reati di meno intenso pericolo sociale (reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio) fino a ipotesi piu' vaghe (accusato di vivere con i proventi di attivita' delittuose). Sotto questo profilo, sembra irragionevole che, a fronte di una tale varieta' di ipotesi, sia prevista l'automaticita' della revoca del titolo di guida di cui all'art. 120, indipendentemente dalla valutazione circa la rilevanza pubblicistica della revoca della patente in ragione della condotta contestata. Le perplessita' relative alla legittimita' della revoca automatica della patente assumono ancor piu' rilievo alla luce della recente declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 120, comma 2, con riguardo alle ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli 73 e 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90. La Corte costituzionale, con la gia' citata pronuncia n. 22 del 2018, ha censurato la norma, per quanto qui rileva, sotto il profilo dell'automatismo della revoca della patente per una pluralita' di fattispecie di reato non ornogenee ed eventualmente anche risalenti nel tempo (v. par. 7.: «La disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziaia valutazione di sopravvenienza di una condizione ostariva al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varieta' di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneita', atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, puo' riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entita'. Reati che, per di piu', possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tak intetvallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida. riferito, in via automatica, all'attualita'» (...). Ad avviso del Tribunale analoghi dubbi di legittimita' costituzionale concernono il previsto automatismo in ipotesi di revoca del titolo di guida a seguito di decreto di applicazione di una misura di prevenzione. Benche' le misure di prevenzione presentino caratteristiche indubbiamente differenti rispetto ai reati in materia di stupefacenti, le medesime considerazioni di fondo possono trovare applicazione anche al caso in esame. Infatti anche le misure di prevenzione, sebbene siano connotate da attualita', sono applicabili nei confronti di un'ampia varieta' di destinatari, in relazione a fatti connotati da caratteristiche intrinseche molto diverse tra loro. b) Inoltre, non tutte le condotte che danno luogo ad una misura di prevenzione sono perpetrate, agevolate, o in qualche modo collegate all'uso della patente di guida o financo alla circolazione stradale. Ipotesi di reato come quelle contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio o come quelle attribuite al ricorrente di bancarotta fraudolenta, appaiono del tutto slegate dal possesso della patente di guida, tanto da risultare smodata l'applicazione di una misura afflittiva come la revoca in esame, capace di pregiudicare una sfera personale del prevenuto di particolare sensibilita', quale il diritto di circolazione. Ne' pare si possa obiettare che la revoca della patente e' finalizzata a implementare il controllo dell'autorita' di pubblica sicurezza sul destinatario della misura, atteso che le prescrizioni previste dall'art. 8 decreto legislativo n. 159/2011 non incidono sulla possibilita' del destinatario della misura di circolare in un ambito piu' o meno ristretto del territorio, salvi gli obblighi di avviso all'autorita'. Tanto e' vero che non e' previsto un potere generale di sospensione o revoca della patente in capo all'autorita' giudiziaria. In altri termini, in alcuni casi, quale quello in esame, la revoca assume una funzione meramente afflittiva, non svolgendo alcuna funzione di deterrenza o di prevenzione sul destinatario della misura. Appare pertanto irragionevole l'applicazione automatica della revoca in assenza di valutazione della rilevanza della patente con riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche delle condotte di cui il destinatario della misura si e' reso colpevole. c) Dubbi di costituzionalita' sorgono altresi' in relazione ai fatto che le misure di prevenzione possono essere configurate dal giudice penale in funzione della gravita' della condotta. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata nel caso di specie, puo' essere disposta in una pluralita' di modalita' alternative: nella forma «semplice» oppure, qualora le circostanze del caso concreto lo richiedano, con l'aggiunta del divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale qualora le altre misure non siano ritenute idonee: l'obbligo di soggiorno e' disposto per fronteggiare le ipotesi di elevata pericolosita', richiedenti un continuo e costante controllo della persona da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, attuabile solo circoscrivendo la presenza del soggetto ad un determinato ambito territoriale. Inoltre, in base all'art. 6, comma 3-bis, decreto legislativo n. 159/2011, ai fini della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, cori il consenso dell'interessato, anche con la particolare modalita' di controllo del c.d. «braccialetto elettronico» prevista all'art. 275-bis del codice di procedura penale, incidente in maniera considerevole sulla liberta' personale del sottoposto (la disposizione e' infatti dettata in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari). In altri termini, il giudice puo' realizzare in concreto una limitazione della sfera giuridica del sorvegliato modulata in funzione della pericolosita' del soggetto. Ancora, mediante la misura di sorveglianza speciale, il giudice puo' prescrivere obblighi di condotta con contenuti molto diversificati in base alla peculiarita' del caso concreto. In base all'art. 8, comma 3 decreto legislativo cit., qualora il soggetto passivo sia indiziato di vivere col provento di reati, il giudice deve prescrivergli di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso. Viceversa, per gli altri indiziati tali comandi non necessariamente devono essere imposti. L'art. 8, comma 5 riconosce al giudice il potere discrezionale di stabilire una serie di prescrizioni al sorvegliato, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' regioni ovvero, esclusivamente con riferimento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori (strumento che presenta molte affinita' con la misura cautelare coercitiva di cui all'art. 282-ter c.p.p.). Anche la durata della misura di prevenzione puo' variare in relazione alla pericolosita' sociale del soggetto passivo, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque. Non appare ragionevole che, a fronte della possibilita' per il giudice di conformare la misura in funzione del caso concreto, il prefetto sia invece tenuto a revocare automaticamente il titolo di guida, senza poter ponderare l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ed alla prevenzione di reati, con l'interesse del privato al mantenimento del titolo abilitativo. d) Nell'applicare la misura di prevenzione, non e' riconosciuto in capo al Tribunale il potere di sospendere o revocare la patente, come invece previsto per i reati in materia di stupefacenti. Non sussiste, pertanto, quella contraddizione messa in rilievo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2018, tra la «facolta'» del giudice penale di disporre il ritiro della patente ex art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, ed il «dovere» dell'autorita' prefettizia di procedere alla revoca a seguito di condanna per reati di droga, ai sensi dell'art. 120. Se cio' e' vero, puo' peraltro accadere che l'automaticita' della misura di revoca disposta dal Prefetto possa entrare in contrasto con i provvedimenti che il giudice penale abbia adottato nei confronti del prevenuto. Nel caso di specie il P. , con provvedimenti emessi dai medesimo Tribunale di Nuoro successivamente al decreto che ha disposto la misura di prevenzione: e' stato autorizzato a far visita alla madre anziana, residente in , il mercoledi' pomeriggio ed il sabato mattina (v. decreto del 24 ottobre 2017); e' stato autorizzato a svolgere, nei territori delle Province di Nuoro ed Oristano, attivita' lavorativa per due giorni a settimana (v. decreto del 28 giugno 2018). Ne consegue che la revoca della patente di guida puo' rappresentare un concreto ostacolo al compimento delle attivita' pur autorizzate dal giudice penale. Anche per questo motivo, non e' ragionevole sottrarre al Prefetto un potere discrezionale di valutazione degli interessi sottesi alla revoca della patente. Da quanto sopra esposto consegue che la disposizione in esame presenta dunque profili, non manifestamente infondati: 1) di contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la misura di prevenzione comporta in automatico, per qualsiasi soggetto e per qualsiasi ipotesi, il venir meno dei «requisiti morali» richiesti dalla legge per il possesso del titolo di guida; 2) di sproporzionalita' ed irragionevolezza, nonche' di disparita' di trattamento, comportando una forte limitazione della liberta' di circolazione, con conseguente lesione del diritto ai lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione, in contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione. Si segnala al riguardo che Tribunale amministrativo regionale Marche, con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 519 ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, C.d.S. in riferimento alle misure di sicurezza, per ragioni in parte coincidenti a quelle qui evidenziate. Analoga questione e' stata sollevata da questo Tribunale con ordinanza del 22 aprile 2019. Si ritiene di non dover disporre la sospensione del provvedimento impugnato, non avendo il P. proposto un autonomo ricorso ex art. 700 codice di procedura civile in corso di causa, secondo quanto previsto dagli art. 669-bis e ss. del codice di procedura civile. Per quanto sopra esposto, si rimettono gli atti rimessi alla Corte costituzionale, mentre il procedimento e' sospeso in attesa della definizione dell'incidente di legittimita' costituzionale.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Prefetto «provvede» alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria del Tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Cagliari, in data 15 maggio 2019. Il Giudice: Bernardino