N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2019
Ordinanza dell'11 ottobre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Agri Energy S.r.l. contro Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e altri.. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Controlli e sanzioni in materia di incentivi - Riammissione agli incentivi di tutti gli impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012 ai quali l'accesso sia stato negato a causa dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto - Esclusione dalla riammissione per gli impianti eolici iscritti in registri diversi dal registro EOLN-RG2012. - Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), art. 42, comma 4-sexies.(GU n.3 del 15-1-2020 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5360 del 2018, proposto da Agri Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, Stefano Lucarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7; Contro Gestore Servizi Energetici Gse S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo n. 101; Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non costituito in giudizio; Nei confronti A.S.A. Energy S.r.l., Oppimitti Costruzioni S.r.l. non costituiti in giudizio; Per l'annullamento: del provvedimento di diniego del GSE - Divisione incentivi, prot. n. GSEWEB/P20180050622 del 22 febbraio 2018 inviato a mezzo PEC ed avente ad oggetto: «FER100700/Diniego - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) per l'intervento di Nuova costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,200 MW, sito in localita' «Piano delle Vedove» nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) - Codice registro: EOLN_RG2016»; della comunicazione del GSE - Divisione incentivi, prot. n. GSEWEB/P20170201279 del 15 novembre 2017, a firma del direttore Francesco Sperandini; ove di ragione, nella parte in cui si avvia il procedimento nei confronti di Agri Energy, della Comunicazione del GSE prot. n. GSE/P20170126807 del 28 luglio 2017; nonche': di ogni altro atto o provvedimento nei precedenti provvedimenti richiamato ove lesivo, ancorche' non noto ne' conosciuto, e in particolare: delle Procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (nel seguito «Procedure applicative») per quanto di ragione e in parte qua con riferimento alla previsione di cui paragrafo 2.2.7.; delle Procedure applicative del decreto ministeriale 23 giugno 2016 (nel seguito «Procedure applicative») con riferimento alla previsione di cui paragrafo 2.2.3.; nonche', ove occorrer possa delle graduatorie, rispettivamente relative al Registro EOLN_RG2014 (Tabella «C»), e al Registro EOLN_RG2016 (Tabella «A»), risultanti dalla decadenza della Agry Energy S.r.l., ove adottate dal GSE; per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato del «Bando pubblico per l'iscrizione ai registri informatici di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016»; di ogni altro provvedimento medio tempore adottato dal GSE; nonche', in ogni caso: di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli gravati, ancorche' non noto, comunque lesivo; e per l'accertamento del diritto della ricorrente di accedere ai meccanismi di incentivazione relativi al decreto ministeriale 23 giugno 2016 in forza dell'inserimento nelle graduatorie relative al Registro EOLN_RG2014 e al Registro EOLN_RG2016; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni suindicate; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premessa La societa' Agri Energy s.r.l., al fine di accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo n. 28/2011 in favore di impianti alimentati da fonti rinnovabili, presentava al Gestore dei Servizi energetici, societa' pubblica preposta all'erogazione degli incentivi in materia energetica, un'istanza di iscrizione al Registro informatico per un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,200 MW, sito in localita' «Piano delle Vedove» nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG). Pubblicata la relativa graduatoria e formato il Registro (REG_EOLON2014), la societa' veniva collocata tra gli idonei ma in posizione non utile, non rientrando secondo i previsti criteri di priorita' nel contingente di potenza ammesso. In data 29 settembre 2016, dopo l'adozione del decreto ministeriale 23 giugno 2016, la Agri Energy inviava al GSE apposita richiesta di iscrizione al successivo Registro informatico REG_EOLON2016. Facendo seguito alla richiesta di iscrizione al Registro, in data 28 luglio 2017 la stessa societa' inviava al GSE la successiva richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, chiedendo il riconoscimento degli incentivi di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016. In data 15 novembre 2017, il GSE comunicava alla ricorrente ex art. 10-bis legge n. 241/1990 che la richiesta di ammissione non poteva essere accolta, giacche' la data di perfezionamento del titolo autorizzativo, dichiarata in fase di iscrizione al Registro ai fini della formazione della graduatoria (ossia il 14 maggio 2014), non risultava riconducibile alla data di effettivo conseguimento della PAS, avvenuto - come chiarito al paragrafo 2.2.3. delle Procedure applicative - soltanto successivamente. Conseguentemente, quanto alla graduatoria del Registro EOLN_RG2014 e alla graduatoria del Registro EOLN_RG2016, lo stesso impianto risultava aver indebitamente beneficiato del vantaggio derivante dall'applicazione dei criteri di priorita' di cui all'art. 10, comma 3, lettera h) del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e all'art. 10, comma 3, lettera g) del decreto ministeriale del 2016 relativamente alla «anteriorita' del titolo». Con l'impugnato provvedimento del 22 febbraio 2018 il GSE comunicava quindi la decadenza dell'impianto dalla graduatoria relativa al Registro EOLN_RG2014 e al Registro EOLN_RG2016, nonche' il conseguente diniego della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti in quanto il soggetto responsabile aveva indebitamente goduto del criterio di priorita' richiamato, rappresentato dalla «anteriorita' del titolo autorizzativo». Oltre a detto rilievo, il Gestore rappresentava l'incompletezza e la non congruenza della documentazione allegata alla richiesta di ammissione agli incentivi. Avverso il suddetto provvedimento la Agri Energy ha articolato le seguenti censure: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 28 e 42 del decreto legislativo n. 28/2011, dell'art. 6 della l.r. puglia n. 25/2012, dell'art. 10 del decreto ministeriale 23 giugno 2012 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2014; violazione e/o falsa applicazione dei principi della dir. 28/2009/ce e in particolare dell'art. 13; violazione e/o falsa applicazione art. 1 legge n. 241/1990; violazione dei principi di logicita', ragionevolezza e proporzionalita'; violazione degli artt. 11, 97 e 117 Cost. violazione del principio di legalita'; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, sviamento, travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, illogicita' e irragionevolezza, errore e iniquita' manifesti (sull'insussistenza dei presupposti per contestare alla Agri Energy l'indicazione di una data errata relativamente al titolo posseduto); violazione e/o falsa applicazione degli articoli 46 e 47 e degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, violazione dei poteri in tema di controlli del GSE ed in particolare, dell'art. 11 del decreto «controlli» e dell'all. a., violazione dei principi di logicita', ragionevolezza e proporzionalita', violazione degli artt. 11, 97 e 117 della Costituzione, sviamento di potere, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, motivazione apparente, eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, illogicita' e irragionevolezza, errore manifesto (sull'impossibilita' di qualificare come «dichiarazione falsa» o «non veridica» la data effettiva della p.a.s. della Agri energy); violazione dell'art. 1, prot. 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dell'art. 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell'art. 41 e 42 Cost., violazione degli artt. 97 e 98 Cost. e del principio di proporzionalita', eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarieta' (sulla violazione del diritto di proprieta' di Agri Energy da parte del GSE, alla luce della CEDU); violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa di cui agli artt. 97, 98 Cost., violazione dell'art. 1 legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino, violazione dell'art. 21-octies legge n. 241/1990 e di tutte le norme in tema di autotutela della pubblica amministrazione eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicita', ingiustizia manifesta (sulla violazione delle norme in tema di autotutela da parte del GSE e sul legittimo affidamento ingeneratosi in capo ad Agri Energy); violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo n. 28/2011 e dell'art. 24 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n 241 del 1990, violazione del principio dell'autovincolo procedimentale, violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione, eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per manifesta contraddittorieta', carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicita', irragionevolezza manifeste, iniquita' e ingiustizia manifesta (sulla tardivita' dell'avvio dell'istruttoria da parte del GSE e sulla conclusione del procedimento avviato dal GSE oltre il termine di novanta giorni); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, violazione e /o falsa applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, violazione dell'art. 111 Cost., violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio del ne bis in idem, dell'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione, eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per manifesta contraddittorieta' con precedenti statuizioni dell'autorita', carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicita', irragionevolezza manifeste, iniquita' e ingiustizia manifesta (sulla illegittimita' della sanzione e sulla tardiva conclusione del procedimento avviato dal GSE alla luce della legge n. 689/1981); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 1 della legge n. 241/1990 e del principio di buona fede nell'azione amministrativa, di quello di leale collaborazione e degli artt. 97 e 98 Cost., carenza di interesse pubblico e mancato bilanciamento degli interessi coinvolti, violazione del principio di proporzionalita', violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 per erroneita' e/o carenza di motivazione, eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, illogicita' e irragionevolezza, errore e iniquita' manifesti (sulla mancata attivazione, da parte del GSE del soccorso istruttorio); violazione del principio di proporzionalita', violazione dei principi di cui alla direttiva n. 28/2009, violazione dell'art. 3 Cost., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del decreto «controlli» e dell'all. a), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 e dei decreto ministeriale 2012 e 2016, violazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, comma 4-sexies, eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, ed in particolare per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicita', irragionevolezza, disparita' di trattamento, difetto di motivazione, sviamento, iniquita' manifesta (sulla sussistenza di un errore incolpevole e scusabile e sull'assenza di proporzionalita' nella decisione del GSE). Si e' costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.a., deducendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione. Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, i Ministeri suindicati, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato. All'udienza pubblica del 12 giugno 2019 il ricorso e' stato trattenuto per la decisione. Rilievo della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo n. 28/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 96/2017. Va premesso che analoga questione, attinente ad un impianto idroelettrico, e' gia' stata rimessa da questa Sezione alla Corte costituzionale (ordinanza Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III-ter n. 11258/2019). Occorre comunque precisare anche in questa sede che in base all'art. 42, comma 3, decreto legislativo n. 28/2011 («nel caso in le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate») l'accertata falsita' delle dichiarazioni rese in sede di domanda di accesso al meccanismo incentivante comporta l'esclusione dal beneficio richiesto; secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tale ambito assume particolare rilievo il principio di auto-responsabilita' nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di la' dell'elemento soggettivo sottostante (e, quindi, dell'eventuale «buona fede» del dichiarante), insieme a quello della non configurabilita' del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per cio' solo, di un'ipotesi di violazione rilevante ostativa all'erogazione degli incentivi (cfr., tra le tante, di recente, Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, questa sez. III-ter, 6711/2019, 7098/2019; v. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5795 del 2015). A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, in ragione dell'art. 57-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' stato inserito all'art. 42 decreto legislativo n. 28/2011, disposizione che disciplina in via generale i poteri amministrativi di controllo e sanzione del Gestore in materia di incentivi, il comma 4-sexies; tale disposizione recita: «al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria». La speciale disposizione indicata (art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo n. 28/2011) ha dunque, in deroga alla disciplina generale un'efficacia sanante e, comunque, una portata regolarizzante della posizione di coloro che, come la societa' ricorrente, sono stati esclusi dal meccanismo incentivante in ragione di una dichiarazione falsa o erronea. Tale disposizione e' pero' condizionata all'esistenza di due presupposti; uno oggettivo in quanto e' scusata, non la dichiarazione erronea di qualsiasi dato rilevante, ma solo quella relativa alla data del titolo autorizzativo (nel caso di specie, come esposto, la ricorrente ha appunto indicato, quale data di ottenimento del titolo concessorio, la data di presentazione della richiesta relativa alla PAS - Procedura abilitativa Semplificata prevista dall'art. 6 decreto legislativo n. 28/2011 - e non la data di scadenza del termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori dell'amministrazioni stabilito dal medesimo art. 6 cit.) Il secondo presupposto e' poi di natura soggettiva: tale disposizione non riguarda infatti la generalita' degli impianti di produzione energetica ricadenti nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 28/2011 ma solo quelli generati da fonte eolica, come nel caso di specie, con l'ulteriore limitazione che siano quelli riferibili esclusivamente al registro EOLN-RG2012 (per cui vale l'applicazione del D.M. 6 luglio 2012). La ricorrente ritiene che tale esplicita limitazione dell'efficacia della disposizione sanante sia da ritenersi irragionevole, in quanto, in assenza di valida giustificazione, viene impedita ad altri soggetti, responsabili di impianto di produzione energetica da fonte eolica ma, come nella presente vicenda, iscritti a registri diversi dal registro EOLN-RG2012, la facolta' di riammissione al meccanismo incentivante. Sulla rilevanza della questione di costituzionalita'. La questione di costituzionalita' rientra nel petitum sostanziale dell'impugnativa proposta, ove, tra le censure proposte, si deduce proprio la «questione di legittimita' costituzionale in relazione, in particolare, al parametro costituzionale di cui all'art. 3 in forza del quale non e' ammissibile che, di fronte a situazioni obbiettivamente omogenee, si abbia una disciplina giuridica differenziata. L'art. 42, comma 4-sexies, per come risultante dalla modifica introdotta dalla legge n. 96/17, determina l'introduzione di un trattamento ingiustamente diverso per fattispecie completamente coincidenti (cambia solo il Registro di riferimento), per cui e' da ritenersi che la disposizione in questione presenti aspetti di chiara incostituzionalita' come sopra indicato». La detta questione di costituzionalita' ha carattere rilevante, anche se proposta in via subordinata, in quanto, con separata sentenza non definitiva n. 11502/2019, pronunciata sul medesimo ricorso e oggetto di deliberazione nella medesima Camera di consiglio, questa Sezione ha rigettato tutte le altre censure contenute nella domanda impugnatoria. Appare evidente quindi che l'eventuale declaratoria di illegittimita' della citata disposizione legislativa richiamata influirebbe sull'esito del giudizio a quo, ove si ritenesse, riscontrando la lamentata disparita' di trattamento, di ritenere la disposizione illegittima nella parte in cui non consenta la «riammissione» agli incentivi anche ai responsabili di impianto eolico iscritto in altro registro informatico. Di conseguenza, per le ragioni esposte, la risoluzione della questione di costituzionalita' e' presupposto necessario per la pronuncia definitiva di questo giudice. Il disposto della cui costituzionalita' si dubita non puo' peraltro essere suscettibile di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, posto che l'univoca formulazione letterale della disposizione limita inequivocabilmente l'applicazione della disposizione sanante agli impianti eolici la cui incentivazione e' regolata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, «a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012»; si impone pertanto la rimessione della questione alla Corte Costituzionale al fine di valutarne la conformita' al canone di ragionevolez e non arbitrarieta'. Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'. Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e per i motivi che si esporranno, questo Tribunale dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies ed intende pertanto sottoporlo al sindacato della Corte costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui all'art. 3 Cost., in combinato l'art. 97 e 117 Cost. In punto di fatto si e' gia' evidenziato che l'impianto della Agri Energy e' stata escluso dal meccanismo incentivante in quanto, a seguito della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto, il Gestore Servizi Energetici, considerato che la non veritiera dichiarazione alterava la formazione delle graduatorie (poiche' la data di conseguimento del titolo autorizzativo costituisce criterio di priorita' con cui le stesse vengono formate), disponeva l'estromissione dai Registri EOLN_RG2014 e EOLN_RG2016 con conseguente decadenza dal diritto agli incentivi. Ebbene nel caso di specie non risultano ragioni che giustifichino la riserva del beneficio della regolarizzazione e della riammissione agli incentivi ai soli impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012 (e non piuttosto a quelli iscritti nei Registri EOLNRG2014 e EOLNRG2016, come nel caso odierno). In primo luogo il Collegio osserva che gli incentivi della produzione energetica da fonte rinnovabile - di cui la fonte eolica e' species - sono organicamente disciplinati dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della delega di cui all'art. 17, comma 1, legge 4 giugno 2010, n. 96 (l. comunit. 2009), in virtu' della quale e' stata recepita la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. La regolamentazione dei meccanismi incentivanti della produzione energetica da fonte rinnovabile e' dunque ispirata, a prescindere dalla fonte energetica, non solo da una comune ratio (ovvero il raggiungimento degli «obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia», cfr. art. 1 direttiva 2009/28/CE e art. 1 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) ma anche da una regolamentazione omogenea che accomuna le iniziative intraprese in questo settore. L'intenzione delle istituzioni europee (art. 1 Direttiva 2009/28/CE, e ora anche art. 1 Direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001 dell'11 dicembre 2018) e' infatti stabilire quanto ai regimi di sostegno «un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili» che accomuni l'incentivazione della produzione di energia di fonti che rientrano nella definizione «di fonti rinnovabili non fossili». La disciplina nazionale, in attuazione di quella europea, nel delineare tale quadro comune dedicato a tutte le iniziative nel settore dell'energia rinnovabile stabilisce infatti «principi generali» (cfr. Titolo V decreto legislativo n. 28/2011) volti a stabilire una regolamentazione comune dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. In sostanza, a parere del Collegio, e' ben evidente sia a livello europeo che nazionale l'intenzione di creare un quadro comune ed omogeneo per il sostegno ad iniziative energetiche da fonte rinnovabile; tale quadro non appare compatibile con norme derogatorie che in assenza di concrete giustificazioni tecniche e razionali non possono essere limitate a ristrette categorie (i detti impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012); tale limitazione non sembra infatti giustificabile se non in virtu' di motivazioni che appaiono riconducibili a logiche puramente arbitrarie o di mero favore. Risulta peraltro in atti che, nel caso di specie, come richiesto dalla norma censurata, l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo «non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria»; la fattispecie concreta dunque differisce da quella astratta, prevista dalla norma, solo sul piano soggettivo, in quanto l'impianto della ricorrente e' un impianto eolico, ma non iscritto al registro EOLN-RG2012, come richiesto dalla disposizione. In definitiva - premesso che l'incentivazione degli impianti da energia rinnovabile rientra in un quadro regolatorio comune che non giustifica, ceteribus paribus, deroghe particolari - la fattispecie astratta descritta dall'art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo n. 28/2011, e quella concreta oggetto del presente giudizio risultano sostanzialmente sovrapponibili in quanto: 1. Gli impianti sono alimentati da fonte eolica 2. L'iniziativa della Agri Energy e' stata iscritta nel Registro sulla base di una dato non veritiero attinente alla data del titolo autorizzativo. 3. Tale dato era, in astratto, quale requisito di priorita', rilevante ai fini della posizione in graduatoria 4. In concreto l'erroneita' del dato non ha prodotto alcun risultato utile; le due fattispecie sono quindi pienamente sovrapponibili se si esclude il requisito della riferibilita' al registro EOLN-RG2012, per il quale non appare sussistere alcuna ragione giustificativa. Accertata dunque in astratto, salvo il requisito soggettivo, la riconducibilita' della presente fattispecie alla disposizione di cui all'art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo 28/2011, si evidenzia che nella costante elaborazione del giudice costituzionale l'esercizio della funzione legislativa e' censurabile nei casi in cui sia stato esercitato in maniera manifestamente irragionevole, arbitraria o radicalmente ingiustificata, regolando situazioni uguali in maniera difforme. Tale discriminazione spicca gia' in base ad una lettura teleologica della disposizione; il comma 4-sexies citato richiama l'esplicita ratio legis «di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici»; tale finalita' ha evidentemente un'analoga ragion d'essere anche nel caso dell'impianto proposto dalla Agri Energy srl posto che l'iniziativa esclusa dal beneficio concerne sempre la produzione di energia da fonte eolica, la cui incentivazione e' peraltro, si ribadisce, riconducibile al medesimo corpus normativo, europeo e nazionale. Ne consegue che la detta disposizione appare confliggere con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), e il piu' generale principio di ragionevolezza che ie costituisce corollario, alla luce del quale il legislatore deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse; nel caso odierno la disparita' di trattamento non trova infatti giustificazione nella diversita' delle situazioni disciplinate, giustificazione nemmeno rinvenibile nei documenti preparatori alla conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, In conclusione non emergono ragioni giustificative della specialita' della disposizione; la loro assenza non giustifica dunque la riserva della sanatoria (il citato art. 42, comma 4-sexies) agli impianti eolici sopra individuati. Posto dunque che per la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sin dalla sentenza n. 15/1960) l'art. 3 Cost. vieta l'ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni uguali (anche definite «secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui e' indirizzata la disciplina normativa considerata», cfr Corte costituzionale n. 163/1993), la disposizione di cui all'art. 42 decreto legislativo n. 28/2011, comma 4-sexies appare affetta da irragionevolezza nella parte in cui non prevede che anche le domande incentivazione relative ad impianti eolici - anche se non iscritti al registro EOLN-RG2012 - siano riammesse agli incentivi, quando come nel caso di specie, la situazione fattuale e giuridica sottostante presenta una sostanziale equivalenza rispetto a quelle oggetto di regolarizzazione ex lege; la questione va dunque rimessa al giudice costituzionale per valutare se il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire estendendo la portata della norma per ricomprendervi i casi discriminati (per il principio cfr. ex multis Corte costituzionale n. 508/2000; sempre in via generale, non osta ad una pronuncia additiva, a tutela del principio di uguaglianza, il carattere derogatorio di una norma rispetto al regime generale cfr. Corte costituzionale n. 416/1996). E' infatti noto che, nella consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e' violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni (v. ex plurimis, di recente e in via generale Corte costituzionale n. 83/2018, 232/2018 e per la materia qui trattata cfr. sentenza n. 383/2005 sulla discriminazione tra fonti energetiche). Viene dunque in rilievo, trattandosi dell'esercizio di un potere pubblico, anche la violazione del principio di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 Cost.) posto che la disposizione, in quanto introduce un apparentemente ingiustificato privilegio per i soli «impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012», impone all'amministrazione, a fronte dell'accertata irregolarita' della domanda di incentivo, di discriminare irragionevolmente le iniziative del privato, consentendo solo a determinati soggetti, circoscritti su di un criterio apparentemente privo di logica, la possibilita' di regolarizzare la propria posizione e ottenere la riammissione al beneficio. Sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all'art. 3 Cost. e implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (v. per l'affermazione del principio Corte costituzionale n. 243/2005). E infatti come gia' evidenziato dalla stessa Corte costituzionale la disposizione di sanatoria, per poter legittimamente superare - alla stregua dell'art. 3 in riferimento, nella specie, all'art. 97 della Costituzione - «una precedente valutazione dell'interesse pubblico gia' operata dalla legge, deve essere sostenuta dall'assunzione di altro interesse pubblico, non irragionevolmente idoneo a giustificare il contrasto che viene a crearsi tra due diverse manifestazioni di volonta' legislativa concorrenti sulla medesima fattispecie» (cfr. in termini Corte costituzionale 141/1999). Trattandosi poi dell'applicazione di norme nazionali, da inquadrarsi nell'ambito dell'attuazione del diritto europeo (direttiva 2009/28/CE; direttiva UE 2018/2001 cit.) va rimessa alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni ora esposte, anche la possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che enunciano il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazione. Va, quindi, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la descritta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo n. 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3, 97, 117 Cost e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Cio' posto, il presente giudizio va sospeso e gli atti processuali trasmessi alla Corte costituzionale.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter): dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti eolici iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al decreto legislativo n. 28/2011 escludendo altri impianti eolici da analogo beneficio; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il giudizio in corso; dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati: Mario Alberto di Nezza, Presidente FF; Antonino Masaracchia, consigliere; Luca De Gennaro, consigliere, estensore. Il Presidente: Di Nezza L'estensore: De Gennaro