MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2019 

Modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalita' e tempi  per
l'attuazione  delle  disposizioni   in   materia   di   emissione   e
trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di
beni e servizi effettuata in forma  elettronica  da  applicarsi  agli
enti del Servizio sanitario nazionale». (20A00236) 
(GU n.12 del 16-1-2020)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 21 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,
concernente  gli  obblighi  dei  contribuenti   in   relazione   alla
fatturazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n.  244,  e  successive  modificazioni,  volti  a   semplificare   il
procedimento di fatturazione  nei  rapporti  con  le  amministrazioni
pubbliche,  introducendo  l'obbligo   di   emissione,   trasmissione,
conservazione e archiviazione delle  fatture  in  forma  elettronica,
nonche' l'elaborazione dei relativi dati  ai  fini  del  monitoraggio
della finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n. 103, recante l'individuazione del gestore del sistema
di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative
attribuzioni e competenze; 
  Visto l'art. 14, comma 8-bis, della predetta legge n. 196 del 2009,
che dispone che, al  fine  di  favorire  il  monitoraggio  del  ciclo
completo delle entrate e delle spese,  le  amministrazioni  pubbliche
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio  tesoriere  o  cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard ordinativo informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, e  che  i  tesorieri  e  i  cassieri  non  possono
accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 213, comma 8, del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  che  dispone  che
tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche  a
livello territoriale, concernenti le procedure di gara e  le  fasi  a
essa prodromiche e successive confluiscono nella Banca dati nazionale
dei   contratti   pubblici,    gestita    dall'Autorita'    nazionale
anticorruzione; 
  Visto l'art. 1, commi da 411 a 415, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e successive modificazioni, volti a incentivare  l'efficienza
e la trasparenza del sistema  di  approvvigionamento  della  pubblica
amministrazione; 
  Visto, in particolare, il comma  414  dell'art.  1  della  predetta
legge  n.  205/2017,  che  dispone  che  «con  decreti  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AGID,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  412  e
413»; 
  Ritenuto che le predette disposizioni della legge n. 205/2017  sono
essenziali ai fini del potenziamento  del  monitoraggio  della  spesa
sanitaria, anche in  relazione  al  perseguimento  dell'efficienza  e
dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 
  Ritenuto di dover assicurare la compatibilita'  delle  disposizioni
di cui al presente decreto con le determinazioni assunte  dall'Unione
europea in materia di  comunicazione  in  formato  elettronico  nelle
diverse fasi del processo di approvvigionamento delle amministrazioni
pubbliche; 
  Dato atto della  costituzione  di  un  apposito  gruppo  di  lavoro
costituito dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  e  proprie
strutture societarie, dal Ministero della salute, da AGID,  da  ANAC,
dall'Agenzia delle entrate, da una  rappresentanza  delle  regioni  e
Province autonome e di propri enti del Servizio sanitario  nazionale,
dalla rappresentanza di produttori e fornitori del Servizio sanitario
nazionale  e  relative   associazioni   di   categoria,   dalla   una
rappresentanza di aziende  di  servizi  operanti  con  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2018 ad oggetto «Modalita'
e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e
trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di
beni e servizi effettuata in forma  elettronica  da  applicarsi  agli
enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi  dell'art.  1,  comma
414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Visti  gli  esiti  degli  incontri  del  citato  gruppo  di  lavoro
finalizzato ad individuare le modalita' piu' efficienti per la  messa
a regime del sistema per l'emissione e la trasmissione dei  documenti
attestanti l'ordinazione e l'esecuzione in  forma  elettronica  degli
acquisti dei  beni  e  servizi  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Viste le risultanze della riunione plenaria del 25  settembre  2019
del citato gruppo di lavoro  alla  presenza  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
  Visto il parere dell'AGID, reso con nota del 18  novembre  2019  ai
sensi del richiamato art. 1, comma 414, della legge n. 205 del 2017; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 28 novembre 2019 (rep. atti n. 190/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al decreto  ministeriale  7  dicembre  2018  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: «Il comma 1
si applica per i beni, a decorrere dal  1°  febbraio  2020  e  per  i
servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2021»; 
    b) al comma 3 dell'art. 3 le parole «dalla data» sono  sostituite
con le parole «dalle date»; 
    c) il  comma  4  dell'art.  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «A
decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1° gennaio
2022 per i servizi, gli enti  del Servizio  sanitario  nazionale e  i
soggetti che effettuano acquisti per  conto  dei  predetti  enti  non
possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture
non conformi a quanto disposto al comma 3»; 
    d) al comma 1 dell'art. 4 le parole «alla data prevista  all'art.
3» sono sostituite con le parole  «alle  date  previste  al  comma  2
dell'art. 3». 
    e) al comma 2 dell'art. 4 le parole «alla data di cui all'art. 3»
sono sostituite con le parole «alle date di cui al comma 2  dell'art.
3»; 
    f) al comma 1 dell'art. 5 le parole «alla data indicata  all'art.
3» sono sostituite con le parole  «alle  date  indicate  al  comma  2
dell'art. 3». 
 
      Roma, 27 dicembre 2019 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri